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Ticino Tribunale penale cantonale 21.11.2016 72.2016.70

21 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,777 mots·~9 min·3

Résumé

Autori colpevoli di grave infrazione alle norme della circolazione stradale: superamento del limite di velocità (199 km/h nonostante il limite di 120 km/h e 186 km/h nonostante il limite di 120 km/h)

Texte intégral

Incarto n. 72.2016.70

Lugano, 21 novembre 2016/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Riviera

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Anna Giamboni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

 IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1    IM 2 rappresentato dall’avv. DUF 2

imputati, a norma dell'atto d'accusa 58/2016 del 22.4.2016, emanato dal Procuratore generale PP 1, di

                                  A.   IM 1

                                   1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere in data 24.06.2013 a __________, circolando sull’autostrada A2, in direzione sud, alla guida dell’automobile Nissan 350Z con targhe austriache __________, intesta al passeggero __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione ed in tal modo creando il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, in ispecie per avere, partecipando alla gara non autorizzata denominata __________, circolato alla velocità accertata di km/h 204 (199 km/h dedotto il margine di tolleranza) a fronte di una velocità massima consentita di 120 km/h,

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr.,

in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. d ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

                                  B.   IM 2

                                   1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, in data 24.06.2013 a __________, circolando sull’autostrada A2 in direzione sud, alla guida dell’automobile BMW M3 con targhe britanniche __________, in seguito modificata nelle modalità descritte sub. B.1.1., violato intenzionalmente norme elementari della circolazione correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, in ispecie per avere, partecipando alla gara non autorizzata denominata __________, circolato alla velocità accertata di km/h 191 (ovvero 186 km/h dedotto il margine di tolleranza) a fronte di una velocità massima consentita di 120 km/h,

                                1.1   abuso delle targhe

per avere, allo scopo di impedire l’identificazione del proprio veicolo nelle circostanze descritte sub. B.1., fatto uso della targa posteriore contraffatta __________ (mentre in origine recava la scritta __________) tagliando la parte superiore della lettera “__________” trasformandola sommariamente in una “__________”,

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr., art. 97 cpv. 1 lett e e f LCstr.,

in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. d ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 2, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio di IM 1, assente giustificato;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore d’ufficio di IM 2, assente ingiustificato.

Espletato il pubblico

dibattimento                 giovedì 16 giugno 2016, dalle ore 09:30 alle ore 09:35;

                                         lunedì 21 novembre 2016, dalle ore 09:33 alle ore 12:15.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

In merito all’atto d’accusa il Presidente propone alle parti le seguenti precisazioni:

                                     -   a pag. 1 e 3 il nominativo del fu avv. __________ viene sostituito con quello dell’avv. DUF 2;

                                     -   a pag. 1, al punto A.1, si sostituisce intesta con intestata;

                                     -   richiamato il verbale d’interrogatorio di polizia 25.6.2013 a pag. 4 di IM 1, si stralcia a pag. 2 l’indicazione di a valere quale cauzione trattandosi di denaro versato a copertura delle spese;

                                     -   a pag. 3, richiamato l’allegato 16 del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 17.7.2013, ai sequestri di IM 2, si aggiunge l’apparecchio antiradar BTST, no. di serie __________.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste precisazioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Richiamate pag. 8 delle sentenze 7.10.2013 della CRP per IM 1 e IM 2 il Presidente chiede al PP se intende mantenere per entrambi gli accusati l’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 4 lett. d) LCStr.

R PP: No, mentre così come da allegato doc. dib. 1, che in copia rimetto anche alle parti, chiedo la modifica/precisazione del punto A.1 e B.1 dell’atto d’accusa sulla scorta del per avere dell’annesso testo.

I difensori non si oppongono a queste correzioni e l’atto d’accusa viene modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede che entrambi gli imputati siano condannati a una pena detentiva di 16 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni in virtù dell’art. 90 cpv. 3 LCStr, in quanto indipendentemente dal fatto che stessero gareggiando o meno, hanno corso il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. A titolo sussidiario, chiede che entrambi gli imputati siano condannati a una pena detentiva di 11 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni in virtù dell’art. 90 cpv. 2 LCStr.;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: contesta la realizzazione dell’art. 90 cpv. 3 LCStr e postula il proscioglimento in dubio pro reo del suo assistito. Subordinatamente, nel caso in cui si dovesse ritenere realizzato l’art. 90 cpv. 2 LCStr, non si oppone a tale qualifica, ma chiede che venga comminata una pena pecuniaria;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore di IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per quanto attiene al punto B.1 dell’atto d’accusa, contesta che sia stato realizzato il cpv. 3 dell’art. 90 LCStr, poiché gli imputati non stavano gareggiando, inoltre il suo assistito stava viaggiando a una velocità superiore al limite consentito di soli 66 km/h, di giorno e su un fondo stradale asciutto. Subordinatamente chiede che venga comminata una pena pecuniaria sospesa. In merito al punto B.1.1 dell’atto d’accusa, postula il proscioglimento del suo assistito poiché questo reato non gli è mai stato contestato, violando così il suo diritto di essere sentito.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                       12, 40, 42, 44, 47 CP;

90 cpv. 3 nonché 97 cpv. 1 lett. e) e f) LCStr.;

                                         80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 366 segg., 422 segg. e 429 CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

                                         per avere, il 24.6.2013, a __________, circolando alla guida dell’autovettura Nissan 350Z, targata __________, alla velocità di 199 km/h malgrado il vigente limite di 120 km/h, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione e correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 2 è autore colpevole, in contumacia, di:

                               2.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 24.6.2013, a __________, circolando alla guida dell’autovettura BMW M3, targata __________, alla velocità di 186 km/h malgrado il vigente limite di 120 km/h, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione e correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   IM 2 è prosciolto, in contumacia, dall’imputazione di abuso delle targhe di cui al punto B.1.1 dell’atto d’accusa.

                                   4.   IM 1 è condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi.

                                   5.   IM 2 è condannato in contumacia alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi.

                                   6.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   7.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è sospesa e al condannato in contumacia è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   8.   Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e delle spese di difesa di IM 1, è ordinato il sequestro conservativo di fr. 1'000.-.

                                   9.   È ordinato il dissequestro e la restituzione a __________ di:

                               9.1.   fr. 1'300.-;

                               9.2.   l’autovettura Nissan 350Z, di colore grigio, targata __________.

                                10.   È ordinata la confisca a IM 2 di:

                             10.1.   1 apparecchio antiradar BTST, no. di serie __________;

                             10.2.   delle targhe contraffatte __________.

                                11.   Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e delle spese di difesa di IM 2, è ordinato il sequestro conservativo dell’autovettura BMW M3, di colore grigio.

                                12.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste, in solido, a carico di IM 1 in ragione di 1/2 e di IM 2 in ragione di 1/2.

                                13.   Non è riconosciuto a IM 2 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

                                14.   Le spese per le difese d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                             14.1.   Le note professionali 7.1.2014, 2.10.2014, 3.6.2016 e 18.11.2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                         fr.                        4'493.65

spese e trasferte          fr.                           427.10

IVA (8%)                        fr.                           393.65

totale                              fr.                        5'314.40

                             14.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 5'314.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                             14.3.   Le note professionali 19.12.2013 e 23.6.2016 del fu avv. __________ sono approvate per:

onorario                         fr.                        2'243.35

spese e trasferte          fr.                          263.35

IVA (8%)                        fr.                           200.55

totale                              fr.                        2'707.25

                             14.4.   La nota professionale 19.11.2016 dell’avv. DUF 2 é approvata per:

onorario                         fr.                        1'431.00

spese e trasferte          fr.                            81.50

totale                              fr.                        1'512.50

                             14.5.   IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 4'219.75 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                15.   IM 2 è reso attento del fatto che:

                             15.1.   entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza contumaciale, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP);

                             15.2.   parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, può anche interporre appello contro la presente sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale (art. 368 cpv. 1 e 371 cpv. 1 CPP) conformemente al punto 16 del presente dispositivo.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.           200.--

                                         Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           251.45

                                                                 fr.        1'451.45

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           125.70

                                                                 fr.           725.70

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           125.70

                                                                 fr.           725.70

                                                                 ============

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

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