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Ticino Tribunale penale cantonale 23.08.2017 72.2016.173

23 août 2017·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·3,500 mots·~18 min·2

Résumé

In qualità di impiegata/assistente contabile, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali a lei affidati, e meglio per avere incassato, in 15 occasioni, assegni emessi a favore del datore di lavoro quale rimborso di tasse cantonali e federali pagate in eccesso (per CHF 128'783.50)

Texte intégral

Incarto n. 72.2016.173

Lugano, 23 agosto 2017/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatore privato

ACPR 1 patrocinato dall’avv. RAAP 1 e avv. RAAP 2

contro

IM 1   rappresentata dall’avv. DUF 1

nei confronti della quale è stata disposta la consegna dei documenti di identità quale misura sostitutiva, approvata dal GPC con decisione 05.03.2016 (INC. 2016.5801),

imputata, a norma dell’atto d’accusa nr. 149/2016 del 9 settembre 2016 emanato dal

Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   Appropriazione indebita, ripetuta

(reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP)

data la propensione dell’accusata ad agire reiteratamente, per assicurarsi una supplementare fonte di reddito;

per avere,

a __________, durante il periodo 11.12.2015 – 27.01.2016, nella sua qualità di impiegata / assistente contabile alle dipendenze della ACPR 1;

in più occasioni, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato, a profitto proprio, valori patrimoniali a lei affidati;

e meglio,

per avere incassato, in n. 15 occasioni, assegni emessi a favore della ACPR 1 quale rimborso di tasse cantonali e federali pagate in eccesso dalla citata ACPR 1 durante gli esercizi 2011, 2012 e 2013, per un importo complessivo di CHF 128'783.50.--; servendosi indebitamente della procura che le permetteva di operare presso la __________, utilizzando tale denaro per l’acquisto di un appartamento a __________, per estinguere fatture personali e debiti personali, nonché per finanziare spese voluttuarie, anziché consegnarlo alla beneficiaria ACPR 1, in particolare:

                                1.1   per avere, in data 11.12.2015 a __________, tra le 13h42 e le 13h48, incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;

                                1.2   per avere, in data 14.12.2015 a __________, tra le 13h28 e le 13h35

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;

                                1.3   per avere, in data 14.12.2015 a __________, tra le 13h28 e le 13h35

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;

                                1.4   per avere, in data 15.12.2015 a __________, tra le 13h17 e le 13h25

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;

                                1.5   per avere, in data 15.12.2015 a __________, tra le 13h17 e le 13h25

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;

                                1.6   per avere, in data 16.12.2015 a __________, tra le 13h33 e le 13h43

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;

                                1.7   per avere, in data 16.12.2015 a __________, tra le 13h33 e le 13h43

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;

                                1.8   per avere, in data 14.01.2016 a __________, tra le 14h06 e le 14h14

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;

                                1.9   per avere, in data 14.01.2016 a __________, tra le 14h06 e le 14h14

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 3’285.-;

                              1.10   per avere, in data 18.01.2016 a __________, tra le 14h51 e le 14h56

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 5’574.-;

                              1.11   per avere, in data 18.01.2016 a __________, tra le 14h51 e le 14h56

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;

                              1.12   per avere, in data 21.01.2016 a __________, tra le 14h22 e le 14h27

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 3’923.-;

                              1.13   per avere, in data 21.01.2016 a __________, tra le 14h22 e le 14h27

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;

                              1.14   per avere, in data 26.01.2016 a __________, tra le 14h11 e le 14h31

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 6’312.-;

                              1.15   per avere, in data 26.01.2016 a __________, tra le 14h11 e le 14h31

incassato un assegno per un importo di nominali CHF 9’689.-;

                                   2.   Riciclaggio di denaro, ripetuto

(reato previsto dall’art. 305bis CP)

per avere,

a __________, durante il periodo 11.12.2015 – 27.01.2016, nella sua qualità di impiegata / assistente contabile, alle dipendenze della ACPR 1;

in più occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine;

e meglio, per avere, perpetrando il reato di cui al sub. 1, utilizzato

CHF 93'546.13 per l’acquisto di un appartamento a __________, nonché per finanziare spese voluttuarie non identificate, e più precisamente:

                                2.1   CHF 7'221.50               versati a contante il 07.01.2016 come caparra per l’appartamento a __________;

                                2.2   CHF 102.32                  versati tramite bonifico bancario del 14.01.2016, sul conto intestato alla __________, presso il __________;

                                2.3   CHF 4'505.--                 versati tramite via express (money transfer) il 16.01.2016, sul conto intestato alla __________, presso il __________;

                                2.4   CHF 4'505.--                 versati tramite via express (money transfer) il 20.01.2016, sul conto intestato alla __________, presso il __________;

                                2.5   CHF 15'276.32             versati tramite bonifico bancario del 20.01.2016, sul conto intestato alla __________, presso il __________;

                                2.6   CHF 13'426.67             versati tramite bonifico bancario del 03.02.2016, sul conto intestato alla __________, presso il __________;

                                2.7   CHF 14'074.77             versati tramite bonifico bancario del 25.02.2016, sul conto intestato alla __________, presso il __________;

                                2.8   CHF 14'091.55             versati tramite bonifico bancario del 25.02.2016, sul conto intestato alla __________, presso il __________;

                                2.9   CHF 20’343.--               spesi asseritamente per propri bisogni, segnatamente per finanziare interventi di chirurgia estetica, senza poter documentare gli stessi;

sapendo che tali fondi erano parte del provento di illecite distrazioni, da lei stessa operate, a danno della ACPR 1, configuranti il reato di appropriazione indebita di cui al sub. 1.

Fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP e art. 305bis CP.

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 16:05.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

- l’importo di cui al punto 1.10 dell’atto d’accusa è modificato in CHF 5'574.50 invece di 5'574.00;

                                         al cappello del punto 2 l’indicazione di luogo è “a __________ e __________”.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata comunica che, preparando la requisitoria, ha pensato a una canzone dei __________, una pietra che rotola, perché ci troviamo davanti una signora che ha combinato un sacco di disastri, non solo per la fattispecie penale che qui ci occupa, ma anche per sé stessa. La Corte è chiamata a giudicare una donna di __________ anni, madre di due figli, una donna che non si sa fino a che punto ha voglia di capire il danno che ha causato a sé stessa. Auspica che la signora tragga un insegnamento da quanto commesso, di modo da poter anche insegnare qualcosa ai suoi figli.

IM 1 riconosce i fatti che le sono imputati. Il PP sottolinea che durante un periodo inferiore a 2 mesi, l’imputata ha completamente abusato della fiducia che il suo datore di lavoro le aveva concesso in 7 anni di lavoro. Il PP dubita che al momento delle malversazioni l’imputata si trovasse in uno stato tanto disperato quanto da lei affermato in aula, siccome era appena stata anche in vacanza a __________. Pone inoltre l’accento sul fatto che solo con il 20% dell’importo sottratto l’imputata ha pagato dei debiti, mentre il resto è stato gettato alle ortiche, per tentare di comprare un appartamento e per effettuare delle operazioni estetiche. In poco più di 4 settimane di lavoro l’imputata si è occupata solamente di incassare questi assegni, in un momento in cui godeva della piena fiducia del datore di lavoro. Se fosse stata davvero preoccupata per il suo futuro, come da lei affermato, non avrebbe speso i soldi inutilmente per interventi estetici, ma li avrebbe ad esempio utilizzati in maniera maggiore per pagare i debiti.  L’imputata non si è mai resa conto completamente di quello che ha fatto e non può essere tutto messo in conto a una vendetta.

In diritto, l’accusa osserva che sono realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro.

Quanto alla mancata imputazione del reato di denuncia mendace, comunica che in occasione del primo verbale l’imputata era in visibile stato di shock e poi grazie all’intervento dell’avvocato la sua difesa si è sgonfiata, motivo per cui ha ritenuto che soggettivamente non vi fosse il reato.

Essendo già stata graziata per la questione della denuncia mendace, l’accusa non ritiene di considerare circostanze attenuanti. Per quanto concerne il comportamento assunto da IM 1 dopo i fatti, non pensa che l’imputata abbia capito quanto fatto e avrebbe potuto fare di più, evitando anche di prendere in leasing una macchina costosa. Ci troviamo a dover giudicare dei fatti gravi, commessi da una donna di __________ anni che non sembra avere una grande voglia di trovare un lavoro. Trattandosi della vita anteriore, rileva che IM 1 non rientra più nella categoria dei giovani adulti da diversi anni. L’imputata non ha agito per motivi onorevoli, non ha dimostrato sincero pentimento e l’impulso della vendetta non ha da essere riconosciuto. Si poteva magari riconoscere l’attenuante della grave angustia, se avesse utilizzato un importo maggiore dei soldi sottratti per mettere a posto la sua situazione debitoria. Va tenuto conto del concorso tra i reati e vi è il precedente del decreto d’accusa del 18 agosto 2015.

Tenendo conto della recente giurisprudenza, l’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputata alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa, con un periodo di prova di almeno 3 (tre) anni e la revoca della sospensione condizionale della pena pronunciata con decreto d’accusa del 18 agosto 2015;

l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: osserva che i fatti sono stati chiariti abbastanza velocemente, in una sola giornata. Nel primo interrogatorio va tenuto conto, a mente della difesa, di un certo effetto franchigia nei confronti dell’imputata, che si è presentata in uno stato di agitazione. A parte questo iniziale effetto franchigia, pochi minuti dopo l’imputata ha capito che era il caso di raccontare la verità e si è assunta l’assoluta e completa responsabilità dei fatti che le sono stati imputati.

La difesa rileva che quando l’accusa e la difesa si attengono ai solidi principi che reggono il processo penale abbiamo la prova che la giustizia funziona davvero e quella sera abbastanza lunga del 3 maggio 2016, giocando ognuno il proprio ruolo, si è riusciti ad ottenere un duplice risultato di un certo rilievo, ovvero di mandare a casa una persona che per un pelo rischiava di finire in carcere nonostante fosse innocente, e inoltre si è potuto accertare in un’unica notte tutti i fatti all’origine del procedimento. Ma dopo questo inizio, accusa e difesa hanno smesso di parlarsi e di capirsi, anche riguardo alla scelta del campo su cui giocare questa partita. La difesa non capisce infatti perché ci si trovi davanti ad una Corte delle assise criminali.

Per quanto attiene alla qualifica giuridica di appropriazione indebita, il difensore rileva che il reato presuppone che vi sia un rapporto di fiducia, di cui si abusa. Ci deve inoltre essere una cosa affidata, ovvero l’autore acquisisce la possibilità di disporre di un valore patrimoniale che appartiene a un terzo e del quale può fare solo un certo determinato uso, riceve il potere di disposizione, ma la sua destinazione è già prefissata. A tal proposito la difesa cita la DTF 133 IV 27 consid. 6.2. Cita inoltre B.Corboz, che parla di un treno che corre su dei binari già ben delineati, treno che deve seguire quella via e non può prendere un’altra direzione, altrimenti deraglia, rilevando che nel caso concreto gli assegni non viaggiavano su binari prestabiliti e, anche se si volesse ritenerlo, in ogni caso il deragliamento non è avvenuto ad opera dell’imputata. Responsabile della contabilità all’interno della società era __________, l’imputata lavorava come aiuto contabile e capitava raramente, circa una volta al mese, che le si dicesse di andare a cambiare dei soldi o incassare determinati importi, come ha dichiarato __________. L’imputata aveva la piena competenza autonoma solo sulla piccola cassa. Sempre dai verbali sappiamo che gli assegni emessi non recavano un destinatario particolare, non erano stati inviati all’attenzione di qualcuno. Sappiamo anche che la gestione della corrispondenza era organizzata in questo modo: la responsabile della ricezione riceveva la posta, la apriva e la distribuiva poi nei vari settori. __________ ha dichiarato che per il settore della contabilità la posta veniva consegnata già aperta a lui o all’imputata. IM 1 nell’AI 10 ha detto di avere aperto la busta con gli assegni e di essere stata tentata. Non vi è quindi un affidamento, una consegna di valori patrimoniali con l’incarico di farli arrivare a qualcuno di prestabilito. Vi è qualcuno che si è impossessato senza diritto di questi assegni, ma questo, a mente della difesa, è un altro reato. Quella degli assegni, inoltre, non era una via già tracciata. Per quanto riguarda la “Mitgewahrsam”, in DTF 109 IV 27 l’alta Corte federale distingue il caso in cui il co-possesso avvenga tra persone di pari grado oppure tra persone di rango diverso, ritenendo appropriazione indebita nel primo caso e furto nel secondo caso. Nel nostro caso il rapporto tra __________ e l’imputata era subordinato e quindi, a mente della difesa, non è realizzato il reato di appropriazione indebita.

Venendo all’imputazione di riciclaggio di denaro, rileva che per quanto riguarda il concetto di auto-riciclaggio si tratta di una fattispecie riconosciuta. Il difensore osserva che, cadendo il reato a monte, il riciclaggio non è dato, ma per scrupolo di patrocinio rileva che secondo alcuni commentatori lo scopo del riciclaggio è quello di reimmettere un valore patrimoniale nell’economia legale; Trechsel, ad esempio, sostiene che l’azione deve essere tipicamente idonea a vanificare la confisca o il ritrovamento, e si fa fatica ad inserire sotto questo cappello le spese e i soldi buttati al vento per altri motivi, ad esempio per la caparra dell’appartamento o per interventi estetici; cita inoltre Cassani, secondo cui quando vi è consumo del valore patrimoniale il riciclaggio non ha più ragione di essere ritenuto. Anche in questo caso, la richiesta della difesa è quindi quella che non si dia conferma all’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

Rileva in fine che accusa e difesa hanno visioni diverse anche sulla persona dell’imputata. Viene dato dall’accusa un quadro eccessivamente negativo. A tal proposito il difensore sottolinea che IM 1 ha sempre lavorato ed una settimana dopo il fermo già andava a lavorare in un’altra fiduciaria, prontezza e voglia di riscatto che non si trova in nessun imputato. Per quanto attiene al precedente penale, sottolinea che si è trattato soprattutto di una macchinazione del marito, pur avendo l’imputata espressamente ammesso di avere mentito, motivo per cui l’importanza di questa caduta non va drammatizzata. Rileva inoltre che la canzone citata dalla pubblica accusa in realtà non è dei Rolling Stones, ma di Bob Dylan, osservando che quando le è arrivata la lettera di licenziamento l’imputata era disperata e non poteva pensare che forse l’avrebbero tenuta, che il licenziamento era cautelativo; per lei è stato un uragano ed è quella la pietra che rotola. La colpa dell’imputata è stata quella di non resistere alla tentazione di incassare gli assegni, ma non si può dipingerla come una persona che va a lavorare apposta per fregare il datore di lavoro.

Se deve essere pronunciata una pena, la stessa deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale, essendo la prognosi positiva. La difesa si oppone alla revoca della sospensione condizionale della pena precedente, per facilitare il reinserimento dell’imputata, non opponendosi a un ammonimento o a un prolungamento del periodo di prova. Sulla questione dell’appartamento di __________, rileva che non è stato possibile nemmeno avere un abboccamento con l’agenzia, quindi accusare l’imputata di essere rimasta passiva non si può accettare, in quanto nel limite delle sue possibilità si è attivata, ma nessuna delle vie da lei intraprese ha avuto un esito positivo. I CHF 100.00 proposti per il risarcimento sono magari pochi, ma non si è nemmeno ottenuta una risposta.

La difesa conclude chiedendo l’assoluzione dell’imputata da tutte le accuse e, in via subordinata, che la pena sia simile a quella pronunciata qualche mese fa dalla Corte delle assise correzionali nei confronti di un gestore di una mensa, il quale per un’appropriazione indebita di CHF 152'000.00 è stato condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi sospesi con la condizionale;

il Procuratore pubblico, in replica: l’imputata non ha aperto una busta, ma ha continuato ad aprire buste, per la precisione 8, perché poteva farlo, perché godeva di una fiducia che le permetteva di gestire tutte le attività che ha compiuto e le vengono imputate, segnatamente discutere con le autorità del fisco, andare in posta ad incassare gli assegni e gestirli come meglio voleva. È andata avanti per 2 mesi a svolgere questo genere di attività. Proprio il fatto che ha potuto farlo dimostra che godeva della fiducia implicita che è stata tradita, poteva ricevere gli assegni e aveva la mansione di incassarli. Per quanto concerne il riciclaggio, ricorda che l’elenco dell’art. 305bis CP non è cumulativo. Quanto alla condanna a 12 mesi sospesi citata dalla difesa rileva che si tratta di un caso di rito abbreviato, dove ci sono stati accordi tra le parti e l’imputato non solo ha promesso di pagare, ma ha pagato;

l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, in duplica: rileva che l’imputata ha aperto una sola busta e che il reato comunque non è aprire le buste, ma tenere i soldi. Nessuno sapeva degli assegni tranne lei e lei non aveva la mansione di incassarli, ma andava solo su incarichi puntuali ad incassare. Osserva in fine, per quanto attiene alla sentenza citata, che il condannato ha risarcito solo una minima parte del maltolto.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 37, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 138, 305bis CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   appropriazione indebita ripetuta

per avere,

nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2015 e il 27 gennaio 2016, a __________, in qualità di impiegata/assistente contabile alle dipendenze della ACPR 1, __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali a lei affidati, e meglio per avere incassato, in 15 occasioni, assegni emessi a favore della ACPR 1 quale rimborso di tasse cantonali e federali pagate in eccesso dalla citata società durante gli esercizi 2011, 2012 e 2013, per un importo complessivo di CHF 128'783.50, servendosi indebitamente della procura che le permetteva di operare presso la __________, utilizzando tale denaro per l’acquisto di un appartamento a __________, per estinguere fatture e debiti personali, nonché per finanziare spese voluttuarie;

                               1.2.   riciclaggio di denaro ripetuto

per avere,

nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2015 e il 27 gennaio 2016, a __________ e __________, in più occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, e meglio per avere trasferito sul conto intestato alla __________ presso il __________ di __________, rispettivamente speso per propri bisogni a __________, denaro proveniente dalla commissione del reato di appropriazione indebita di cui al punto 1, per complessivi CHF 93'546.13;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannata

                               2.1.   alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                               2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   3.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere da CHF 70.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 18 agosto 2015.

                                   4.   L’accusatrice privata ACPR 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

                                   5.   È ordinato il dissequestro di tutti gli oggetti sotto sequestro.

                                   6.   È ordinata la revoca della misura sostitutiva della consegna del passaporto, che viene restituito alla condannata.

                                   7.   La tassa di giustizia di CHF 1’000.00 senza motivazione scritta e di CHF 1’500.00 con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      CHF       9’103.30

spese                          CHF          546.20

IVA (8%)                     CHF          771.95

totale                           CHF     10’421.45

                               8.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 10’421.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           300.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           123.25

                                                             fr.        1'423.25

                                                             ===========

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