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Ticino Tribunale penale cantonale 14.12.2016 72.2016.168

14 décembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,438 mots·~12 min·5

Résumé

Acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo 228.52 gr di cocaina. Ripetuto riciclaggio di denaro, ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale), ripetuta contravvenzione alla LStup (consumo personale di marijuana e cocaina: quantitativo indet.)

Texte intégral

Incarto n. 72.2016.168

Lugano, 14 dicembre 2016/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’ DUF 1

in carcerazione preventiva dal 14.06.2016 al 19.07.2016 (36 giorni), in anticipata esecuzione della pena dal 20.07.2016;

imputato, a norma dell'atto d'accusa 148/2016 del 2 settembre 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio:

                               1.1.   per avere, a __________, __________ e in altre non meglio precisate località, nel periodo dicembre 2015 – 14 giugno 2016, senza essere autorizzato, alienato ad acquirenti locali complessivi grammi 225 di cocaina (di cui 5 grammi procurati in altro modo a __________, ossia quale parziale pagamento dell’affitto), vendendoli al grammo ad un prezzo variante da CHF 60.00 a CHF 100.00, cocaina acquistata a __________ da un non meglio identificato cittadino africano di nome “__________”;

                               1.2.   per avere, a __________, presso l’appartamento di via __________ dove alloggiava, in data 14 giugno 2016, senza essere autorizzato,

detenuto e posseduto 2 ovuli interi, mezzo ovulo e 5 bolas contenenti complessivamente 28,52 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante tra il 43,3 e il 44,7%), che l’imputato ha occultato nascondendoli in un calzino rinvenuto fuori dal lucernario sul tetto dell’appartamento dove alloggiava;

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo dicembre 2015 – 14 giugno 2016, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine, più precisamente dallo spaccio di cocaina da lui perpetrato nel periodo dicembre 2015-14 giugno 2016, e meglio,

                               2.1.   per avere, in diverse occasioni, mediante società di invio denaro, inviato personalmente CHF 310.00 in Italia e fatto inviare da __________ CHF 1’200.00 in __________, denaro proveniente dalla di lui attività illegale di spaccio di cocaina;

                               2.2.   per avere, in diverse occasioni, nel periodo dicembre 2015-14 giugno 2016, cambiato il ricavato della vendita di cocaina da CHF in Euro, e ciò in misura di perlomeno CHF 20'301.00 in Euro 18'290.00;

                                   3.   infrazione alla LF sugli stranieri

(entrata e soggiorno illegale)

per essere entrato illegalmente in Svizzera in diverse occasioni nel periodo dicembre 2015 – 14 giugno 2016, nonostante il “Divieto d’Entrata” a lui regolarmente intimato in data 25 giugno 2010 e tuttora valido, soggiornando inoltre illegalmente presso l’appartamento di via __________ a __________ sino al 14 giugno 2016;

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2015 – 14 giugno 2016, a __________ e in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup, art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup, art. 305bis CP, art. 115 cpv. 1 lett. a) e b) LStr, art. 19a n. 1 LStup.

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua inglese, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39 alle ore 16:01.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente propone le seguenti l’atto d’accusa nel senso che le imputazioni di riciclaggio di denaro, infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti 2, 3 e 4 sono ripetute.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata riassume le circostanze che hanno portato all’arresto dell’imputato, sottolineando che nel 2014 egli era già stato fermato al confine ed era quindi consapevole del fatto che aveva il divieto di entrare in Svizzera. Quanto al denaro sequestrato, rileva che IM 1 non aveva con sé nessuna pezza giustificativa per giustificare la provenienza degli EUR 4'000.00, i quali, a mente dell’accusa, sono provento della vendita di cocaina, come il restante denaro posto sotto sequestro. I calcoli effettuati sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti e il denaro sequestrato hanno permesso di quantificare la cocaina spacciata da IM 1 in 225 grammi.

Pacifica la realizzazione dei reati di riciclaggio di denaro, infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ammessi dall’imputato. A questo proposito il PP rileva che l’analisi tossicologica ha stabilito anche la presenza di cocaina.

Quanto alla commisurazione della pena, qualificante la colpa dell’imputato, a mente dell’accusa, è prima di tutto il quantitativo di droga alienata, un quantitativo importante, verosimilmente venduto a molte più persone rispetto a quelle che sono state identificate. Ad aggravare in modo massiccio la sua colpa vi è poi senza dubbio il suo ruolo di dominus del traffico: era lui che conosceva il fornitore, formava le buste dosi, stabiliva il prezzo e trasportava la cocaina. IM 1 è consumatore di marijuana e cocaina, ma questo non lo porta ad essere un tossicodipendente; egli ha quindi agito a scopo di lucro. Ad aggravare la sua colpa concorrono inoltre la determinazione nella sua attività di spaccio, interrotta solo grazie al suo arresto. L’accusa ritiene dunque che la colpa di IM 1 è da considerarsi grave. La sua collaborazione è rimasta ai minimi termini, avendo egli ammesso solo quanto era impossibile negare. Inoltre non ha voluto fornire indicazioni valide per permettere l’identificazione di tale __________, colui che gli avrebbe fornito la cocaina. Non si trovano nella sua vita precedente comportamenti particolarmente meritevoli ed egli ha deliberatamente scelto di delinquere in un paese straniero, ben sapendo a cosa andava incontro, motivo per cui non va tenuto conto in questo senso della sensibilità alla pena. Anche i precedenti giudiziari specifici parlano chiaramente a sfavore di un’attenuazione di pena. L’imputato non ha saputo trarre profitto dalle precedenti condanne, né dal carcere patito. Stando al disposto di cui all’art. 42 cpv. 2 CP la pena da infliggere a IM 1 è dunque una pena totalmente da espiare.

Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 20 (venti) mesi da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere pronunciata dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 7 gennaio 2014;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 ha ammesso di avere venduto a vari consumatori locali, contestando solo il quantitativo di 225 grammi di cocaina indicato dal PP. Egli ha spiegato che prima di iniziare la sua attività illecita aveva già un importo di EUR 4'000.00, il quale gli era stato consegnato da un amico e gli serviva per iniziare la sua attività. La difesa ritiene quindi che il calcolo del quantitativo debba essere effettuato partendo da una somma minore, ovvero quella che è stata stabilita oggi in aula. IM 1 ha dato atto di avere venduto dapprima 180 e poi 195 grammi e la difesa ritiene che il totale complessivo debba essere al massimo quest’ultimo.

Sul riciclaggio di denaro osserva che è vero che vi è una sentenza del TF che stabilisce che il reato è dato in caso di cambio di valuta, anche se personalmente non capisce come questo fatto possa essere ritenuto come qualcosa che può nascondere il reato principale. Cambiando i soldi IM 1 non ha certamente pensato di vanificare l’accertamento dell’origine del denaro.

Non contesta i reati di cui ai punti 3 e 4 dell’atto d’accusa.

Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto della situazione personale dell’imputato, sottolineando che egli è di origini molto modeste ed ha pure una formazione molto modesta. In istruttoria è inoltre emerso che ha dei limiti oggettivi nella gestione delle situazioni complicate. L’imputato, per iniziare nuovamente a spacciare, deve essersi trovato in una situazione davvero disperata. Pone inoltre l’accento sul fatto che quasi tutto il denaro provento della vendita è stato recuperato, ciò che raramente avviene in questi casi. IM 1 non aveva un lavoro fisso, non aveva alcuna prospettiva e si doveva occupare del sostentamento della sua famiglia. Lo spaccio messo in atto si è limitato ad una zona ben definita e non aveva implicazioni internazionali. Non da subito, ma dopo poco, IM 1 ha inoltre collaborato, ammettendo di essere portatore delle utenze telefoniche che gli venivano contestate, ammettendo le sue responsabilità, rinunciando ai confronti, e facendo a momenti addirittura delle dichiarazioni che gli andavano contro. Egli non ha saputo dare il nome di tale __________ o dare indicazioni più precise su di lui, posto che in questo ambiente è facilmente comprensibile che l’ultima ruota del carro, ovvero quello che vende sulla strada, possa temere ritorsioni da parte di chi gli consegna lo stupefacente.

Quanto alla sospensione condizionale della pena, la difesa rileva che il termine di 5 anni di cui all’art. 42 cpv. 2 CP andrebbe a scadere in questi giorni. IM 1 ha capito che deve cambiare vita e che quella di oggi è l’ultima possibilità per redimersi. Bisogna inoltre tenere conto del fatto che tutto quello che ha fatto lo ha fatto solo per mantenere la sua famiglia. Chiede quindi una massiccia riduzione della pena richiesta dal PP, nonché, in via principale, la sospensione condizionale e, in via subordinata, la sospensione condizionale parziale della pena, citando i parametri della DTF 134 IV 60 consid. 4.4 e chiedendo che l’eventuale parte da espiare non superi la carcerazione già scontata.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP;

19 cpv. 1 lett. c) e d), 19 cpv. 2 lett. a, 19a cifra 1 LStup;

115 cpv. 1 lett a) e b) LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2015 e il 14 giugno 2016, a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo 228.52 grammi di cocaina, e meglio per avere,

                            1.1.1.   nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2015 e il 14 giugno 2016, a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, alienato ad acquirenti locali 195 grammi di cocaina e procurato in altro modo a __________ a 5 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   il 14 giugno 2016, a __________o, presso l’appartamento dove alloggiava, senza essere autorizzato, detenuto e posseduto 28.52 grammi di cocaina (con grado di purezza variante tra il 43.3 e il 44.7%), stupefacente destinato alla vendita in Svizzera;

                               1.2.   ripetuto riciclaggio di denaro

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2015 e il 14 giugno 2016, a __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, e meglio per avere,

                            1.2.1.   inviato personalmente CHF 310.00 in Italia e fatto inviare da __________ CHF 1'200.00 in __________, denaro che sapeva provento della vendita di cocaina da lui attuata;

                            1.2.2.   cambiato il ricavato della vendita di cocaina da lui attuata da CHF in EUR 14'290.00;

                               1.3.   ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale)

per essere entrato illegalmente in Svizzera in diverse occasioni nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2015 e il 14 giugno 2016, nonostante il divieto d’entrata di durata indeterminata a lui regolarmente intimato il 25 giugno 2010, nonché per avere, nel medesimo periodo, soggiornato illegalmente in Svizzera;

                               1.4.   ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di dicembre e il 14 giugno 2016, a __________ e in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa relativamente all’alienazione di 30 grammi di cocaina e dall’imputazione di riciclaggio di denaro relativamente al cambio da CHF in EUR per EUR 4'000.00;

                                   3.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

                               3.1.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   4.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 7 gennaio 2014.

                                   5.   È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro.

                                   6.   È ordinata la confisca di EUR 14'290.00 e CHF 2'290.00, in quanto provento di reato, mentre su EUR 4'000.00 è mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese.

                                   7.   È ordinato il dissequestro in favore di IM 1 del telefono cellulare e della scheda SIM, previa cancellazione dei dati pertinenti all’inchiesta, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

                                   8.   La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      CHF      5'055.00

spese                          CHF         182.40

IVA (8%)                     CHF         419.00

totale                           CHF      5'656.40

                               9.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        4'568.30

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             69.30

                                                             fr.        5'337.60

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