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Ticino Tribunale penale cantonale 23.11.2016 72.2016.149

23 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,352 mots·~12 min·5

Résumé

Violazione del segreto commerciale

Texte intégral

Incarto n. 72.2016.149

Lugano, 23 novembre 2016/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1, patrocinato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1 IM 2 rappresentato dall’avv. DF 2

imputati, a norma dell'atto d'accusa 129/2016 del 5.8.2016, emanato dal Procuratore generale PP 1, di

                                   1.   soppressione di documenti

per avere, a __________ nel periodo luglio - ottobre 2012, in correità tra loro, al fine di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare loro od a terzi un indebito profitto, soppresso e sottratto documenti dei quali non avevano diritto di disporre

e meglio,

                               1.1.   per avere sottratto dai PC che la ACPR 1 SA, società della quale erano dipendenti, aveva messo loro a disposizione, inviandoseli per e-mail o copiandoli su di un supporto di memoria esterno (chiavetta USB), almeno 295 files di proprietà della stessa, in particolare per aver sottratto files relativi ai dati dei fornitori e dei clienti di quest’ultima (tra cui recapiti telefonici, e-mail, documentazione doganale relativa all’importazione di veicoli di lusso, documentazione bancaria di determinati clienti, etc.), ai bilanci annuali, all’organizzazione interna della ACPR 1 SA, ai metodi di fatturazione ed i prezzi messi in pratica ed ai conteggi di sdoganamento, al fine di poter avviare un’attività concorrenziale di import-export di autovetture, concretizzatasi con l’iscrizione al Registro di Commercio, in data 23 luglio 2012, della __________ SA e l’assunzione presso la medesima nel corso del periodo settembre – novembre 2012;

                               1.2.   per avere sottratto e cancellato dai telefoni cellulari messi loro a disposizione dalla __________ SA, società della quale erano dipendenti, in particolare dalle rubriche telefoniche dei summenzionati telefoni, tutti i dati relativi alla clientela della ACPR 1 SA, accaparrata nel corso degli anni;

                                   2.   violazione del segreto commerciale

per avere, a __________ nel periodo luglio 2012 – aprile 2013, in correità fra loro, rivelato ad un terzo un segreto commerciale che avevano per contratto l’obbligo di custodire, traendone profitto

e meglio

per avere utilizzato in seno alla __________ SA la lista dei nomi dei fornitori e dei clienti della ACPR 1 SA, società della quale erano dipendenti, nonché aver fruito dei documenti di cui al pto. 1, in particolare dei documenti concernenti l’organizzazione interna di quest’ultima, il modo di calcolo dei prezzi e delle fatturazioni ai clienti e della documentazione doganale di importanti clienti attivi nell’import-export di auto di lusso, avviando in tal modo indebitamente l’attività commerciale della nuova società nelle modalità descritte al pto. 3;

                                   3.   delitto alla LF contro la concorrenza sleale

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al pto 2., violato le disposizioni della Legge federale contro la concorrenza sleale,

in particolare,

per avere ripreso come tali, copiandoli (cfr. pto. 1), e sfruttato (cfr. pto. 2), senza esserne autorizzati, i dati della ACPR 1 SA relativi al know-how, ai fornitori ed alla clientela di quest’ultima, costituendo e lavorando per una società di import-export di autovetture, in specie la __________ SA, avente uno scopo sociale pressoché identico alla ACPR 1 SA, evitando a quest’ultima tutti i costi relativi all’accaparramento ed alla fidelizzazione della clientela, dei fornitori e dei costi relativi all’organizzazione amministrativa della società;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo sopra indicate;

reati previsti: dagli art. 254 cpv. 1 CP, art. 162 cpv. 2 CP, art. 23 cpv. 1 cum art. 5 lett. c LCSl.

Presenti:                    -   il Procuratore Generale PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:50.

Evase le seguenti

questioni:                 I.   Verbale del dibattimento

L’avv. DF 2 consegna uno scritto (doc. dib. 1) contenente quattro eccezioni pregiudiziali, precisando che l’istanza è sollevata per conto di entrambi gli imputati. Chiede in particolare di giudicare la querela 31.12.2012 tardiva (pt. 1), l’estromissione di quattro verbali d’interrogatorio siccome i difensori non erano presenti (pt. 2), contesta la procedura adottata dal PG incompatibile con le norme sul decreto d’accusa (pt. 3) e contesta la mancanza di un verbale dinanzi al PP come previsto dall’art. 317 CPP (pt. 4).

Il PG sulla questione della tardività della querela si rimette al giudizio della Corte ritenendola comunque una questione di merito. Per l’estromissione dei verbali, rileva che la difesa avrebbe dovuto chiedere la citazione dei testi al dibattimento, trattandosi di una questione sanabile in tale sede. Ritiene rispettata la procedura, il DAC essendosi trasformato in AA. Per il resto si rimette al giudizio della Corte.

                                   II.   Dispositivo delle questioni pregiudiziali (Allegato 1)

                                         richiamati gli art. 77, 80, 84, 317, 331 CPP, 30 segg. CP,

decide                       1.   L’istanza dell’avv. DF 2 e dell’avv. DF 1 tendente:

alla constatazione della tardività della querela 31.12.12;

all’estromissione dei verbali d’interrogatorio di __________ (6.6.13), __________ (14.11.13), __________ (1.5.14) (ritirata v. verbale dibattimento con riferimento all’ACP __________);

alla constatazione della violazione della procedura adottata dal PG; e

alla constatazione dell’assenza di un verbale dinnanzi al PG,

è respinta.

                                   2.   Tasse e spese insieme al giudizio di merito.

                                   3.   La presente decisione non è impugnabile.

Sentiti:                       §   il Procuratore generale, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: a mente del PG, la tempistica delle diverse operazioni e la costituzione della nuova società, di cui uno degli imputati ha addirittura creato personalmente il logo, è chiara ed inequivocabile. I due imputati hanno preso contatto con la persona che sarebbe diventata azionista della stessa, scaricando dei dati dal precedente datore di lavoro e rendendoli inaccessibili, per poi dare avvio alla nuova attività. Questi eventi sono talmente ravvicinati che la consapevolezza da parte degli imputati di aver dato avvio ad un’attività concorrente è, a mente del PG, innegabile. Per i 295 files che sono stati rintracciati e, in particolare, per gli indirizzi sottratti, la dottrina è chiara. Le liste dei clienti sono coperte da segreto e devono restare di spettanza unica della società. Dal profilo giuridico, è controverso in dottrina e in giurisprudenza il concorso tra l’art. 162 CP e l’infrazione alla legge sulla concorrenza sleale. Le due norme hanno il medesimo tenore e la medesima configurazione, ma parte della dottrina sostiene abbiano interessi giuridici diversi. Secondo il PG si tratta di un problema di solo interesse teorico. Si rimette dunque alla Corte circa il concorso delle due disposizioni, come pure per la valutazione della pena e le pretese dell’ACP. Chiede la conferma dell’AA;

                                    §   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

contesta i reati indicati nell’AA, si tratta a mente del difensore di mere questioni civilistiche. L’inchiesta è stata condotta in malo modo e risulta lacunosa. Il suo cliente non è mai stato sentito da un magistrato e agli atti sono presenti verbali d’interrogatorio in violazione del diritto al contraddittorio. L’incarto è inoltre disordinato e la documentazione sequestrata non è mai stata riordinata né classificata. Ripresenta la questione della tardività della querela e ribadisce che i dipendenti hanno lavorato quale ultimo giorno di sabato 22 settembre e  __________ il 24 settembre ha impedito loro di rientrare. A mente della difesa il termine per presentare querela è dunque ampiamente scaduto, contando tre mesi da quel giorno.

Dal PC del suo rappresentato sono stati sequestrati numerosissimi files e dall’AA non emerge quali sarebbero quelli incriminati. Non è mai stato svolto un confronto fra gli imputati ed il sig. __________, nonostante l’inchiesta sia durata oltre tre anni e mezzo. Ripercorre il passato professionale di IM 1. Ad oggi lavora per __________ SA, la __________ è nel frattempo fallita e la procedura sospesa per mancanza di attivi. Con riferimento al pt. 1 dell’AA, art. 254 CP, rileva che tale disposto si applica solo se si è in presenza di un documento ex. art. 251, e nell’AA non è specificato a quali documenti è fatto riferimento. La rubrica telefonica e i dati salvati su un supporto non sono certamente dei documenti. Non c’è dunque stata sottrazione alcuna in quanto gli imputati, come tutti i dipendenti, vi avevano accesso. Valutando l’elemento soggettivo di tale reato, è necessaria l’intenzione di privare l’avente diritto di mezzi di prova. Nel nostro caso si tratta di tutt’altro, se IM 1 ha cancellato dei dati lo ha fatto unicamente per eliminare i suoi dati personali. La rubrica era comunque sempre disponibile nella banca dati elettronica di ACPR 1, i dati non sono quindi mai andati persi. Chiede dunque il proscioglimenti da questo reato. Con riferimento al reato di cui all’art.162 CP, violazione del segreto commerciale, cita la definizione di segreto secondo il TF: l’informazione deve avere un’incidenza sul risultato commerciale. Nel caso di specie neppure si sa per certo a chi l’imputato avrebbe rivelato questo “segreto” e quale sarebbe stata l’incidenza sulla ditta concorrente. La __________ ad oggi è fallita, quindi non vi è stato nessun risultato commerciale. Chiede il proscioglimento anche da questo reato. Per quanto concerne la concorrenza sleale, cita gli artt. 23 e 5 cpv. 1 lett. c. Si deve essere in presenza di un prodotto finito, immettibile sul mercato. La lista dei clienti non fa di certo parte di questi. Contrariamente a quanto previsto dal pt. 3 dell’AA, gli accusati non hanno costituito la __________, ma ne erano solo dipendenti. L’elemento soggettivo dell’intenzionalità inoltre non è stato minimamente discusso. Chiede il proscioglimento anche da questo reato. In conclusione, in applicazione del principio in dubio pro reo, chiede l’assoluzione totale del suo cliente e l’accoglimento dell’istanza di risarcimento per ingiusto procedimento ex art. 429 CPP. Le pretese dell’__________ sono contestate e ritenute in ogni caso non sostanziate in modo adeguato;

                                    §   l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rinvia a quanto detto dalla collega per il diritto. Ribadisce la tardività per la difesa della querela agli atti, anche prendendo per buono il 24 settembre, lunedì successivo, data in cui __________ ha ammesso di aver constatato quanto gli imputati avevano messo in atto, ovvero l’azzeramento dei computer. L’inchiesta penale partita da una querela tardiva è durata 3 anni e mezzo ed è stata gestita in modo approssimativo, in spregio alle basilari norme di procedura penale. La difesa si chiede come mai non sia stato mai sentito il signor __________, trattandosi di reati per i quali si prevede anche un indebito profitto, mai percepito da IM 2. Con riferimento al reato di soppressione di documenti, nessun file della ACPR 1 è mai stato ritrovato sul suo PC. La difesa si chiede dunque quali siano le prove a suo carico. Non ci sono prove che egli abbia cancellato alcunché. Per la violazione del segreto commerciale, non è assolutamente chiaro quale sia questo segreto di cui parla il PG, IM 2 non ne ha poi in ogni caso tratto nessun profitto. Per i reati concernenti la concorrenza sleale, non è semplicemente dato il delitto. Chiede dunque l’assoluzione integrale del suo cliente e che venga accolta l’istanza di risarcimento per ingiusto procedimento ex art. 429 CPP. Contesta infine le pretese della parte civile in quanto non comprovate.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 30, 31, 34, 42, 44, 47, 69, 144 bis,162, 254 CP;

5, 23 LCSI;

82, 135, 422 e segg., 429, 433 CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

violazione del segreto commerciale

per avere, a __________, nel periodo luglio-aprile 2013, rivelato ad un terzo un segreto commerciale che aveva l’obbligo di custodire, segnatamente le liste della clientela;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   IM 1 è parzialmente prosciolto dall’imputazione di violazione del segreto commerciale, pt. 2 AA, nonché integralmente prosciolto dai reati di soppressione di documenti, pt.1.1 AA (compresa l’alternativa di reato prospettata al dibattimento per titolo di danneggiamento dati) e di delitto alla LF contro la concorrenza sleale, pt. 3 AA.

                                   3.   IM 2 è prosciolto da tutte le imputazioni.

                                   4.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

                               4.1.   alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento) corrispondenti a 30 aliquote giornaliere di fr. 90.cadauna.

                               4.2.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   5.   La pretesa di risarcimento dell’accusatore privato ACPR 1 SA è respinta limitatamente all’importo di fr. 6'014.50. Per il resto, l’accusatore privato è rinviato al competente foro civile.

                                   6.   È ordinata la confisca di tutto quanto posto in sequestro, salvo la documentazione seguente:

                                     -   1 mappatte verde contente documentazione varia siglata ACPR 1

                                     -   3 mappette trasparenti conteneti documentazione ACPR 1 SA

                                     -   1 Quadernetto verde “ACPR 1 “ SA

                                     -   1 timbro “ACPR 1 SA”

per la quale è ordinato il dissequestro a favore di ACPR 1 SA a crescita in giudicato integrale della presente.

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato IM 1, nella misura di 1/6. I restanti 5/6 sono posti a carico dello Stato.

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2, di cui alla decisione 1.4.2016 di tassazione della nota professionale dell’avv. __________ da parte del Ministero pubblico (AI 55), per complessivi fr. 1’526.05, sono poste a carico dello Stato.

                                   9.   L’istanza d’indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP di IM 2 è accolta nella misura di fr. 7’893.10.

                                10.   L’istanza d’indennizzo ai sensi dell’art. 429 CPP di IM 1 è accolta nella misura di fr. 8’902.65.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           174.90

                                                                 fr.           874.90

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/6)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.             83.33

Inchiesta preliminare                           fr.             33.33

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             29.15

                                                                 fr.           145.81

                                                                 ============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

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