Incarto n. 72.2016.130
Lugano, 2 agosto 2017/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1, i cui dati sono noti alla Corte; ACPR 2, i cui dati sono noti alla Corte; entrambe patrocinate dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 23 marzo 2015 all’8 aprile 2015 (17 giorni c/o il __________)
imputato, a norma dell'atto d'accusa 105/2016 del 22 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. atti sessuali con una fanciulla
per avere
in data non meglio precisata nel corso dell’anno 2010,
ad __________, presso l’abitazione dei genitori
in un’occasione, compiuto un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,
e meglio
allorché la figlia __________ (n. il __________) aveva circa 2 (due) anni di età,
per averle slacciato il pannolino ed averla toccata e leccata/baciata sulle parti intime mentre era adagiata sul lettone nella camera da letto dei nonni paterni
(reato inizialmente ammesso, poi contestato)
2. atti sessuali con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere
per avere
nelle medesime circostanze di fatto e di luogo di cui al pto. 1,
conoscendo e sfruttandone lo stato
compiuto un atto sessuale con una persona incapace di discernimento ed inetta a resistere
e meglio per avere,
nonostante che fosse a conoscenza dell’età di soli circa 2 (due) anni della figlia __________ (nata il __________) e quindi della sua incapacità di discernere la situazione e di resistere all’atto sessuale,
sfruttato tale circostanza per slacciarle il pannolino, toccarla e leccarla/baciarla sulle parti intime mentre si trovava sul lettone nella camera da letto dei nonni paterni
(reato inizialmente ammesso, poi contestato)
3. pornografia, ripetuta
per avere
in data 23 marzo 2015, ad __________,
prevalentemente ai fini del proprio consumo,
intenzionalmente tenuto in deposito e posseduto, sui dispositivi elettronici portatili di sua proprietà Toshiba Satellite C70D, Toshiba Satellite C660D ed Acer Aspire One, almeno 1251 immagini e 92 video vertenti su atti sessuali reali con fanciulli o animali,
facenti parte di un numero complessivo di almeno 7331 files di medesimo tenore (di cui almeno 111 files condivisi con terzi), precedentemente acquisiti per via elettronica e fabbricati, scaricandoli da internet e salvandoli di volta in volta sui dispositivi summenzionati, mediante l’utilizzo degli applicativi “__________” __________, __________ ed i browser __________ ed __________, nel periodo dal 13 maggio 2008 al 23 marzo 2015.
(reato ammesso)
4. contravvenzione (ripetuta) alla LF sugli stupefacenti
4.1. per avere, nel periodo tra il 10 e il 23 marzo 2015, ad __________ e a __________ (ZH),
senza essere autorizzato, ordinato, acquistato via internet ed importato dall'Olanda, facendosele recapitare al proprio domicilio tramite invio postale, 6 (sei) confezioni contenenti ciascuna 10 (dieci) semi di canapa al costo complessivo di ca. EUR 173.- al fine di coltivare delle piantine di canapa e garantire così il proprio consumo;
(reato ammesso)
4.2. per avere,
nel periodo dal 29 aprile 2014 al mese di marzo 2015,
ad __________ ed altre imprecisate località
intenzionalmente e senza esservi autorizzato, consumato sostanza stupefacente (cannabis) per un totale dichiarato ed ammesso di ca. 1 kg (media: 100 gr / mese);
(reato ammesso)
Fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
Reati previsti: dagli art. 187 cifra 1 cpv. 1 vCP, art. 191 vCP, art. 197 cifre 3 e 3bis vCP; art. 197 cpv. 4, 5 e 6 CP, art. 19a LStup i.c.c. art. 19 cpv. 1 lett b) e d) CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- la dr.ssa __________, in assistenza dell’imputato IM 1;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (GP) degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:38 alle ore 17:42.
Evase le seguenti
questioni: Verbale d’udienza preliminare
Il Presidente, dopo discussione, propone di porre in alternativa alle accuse di atti sessuali con fanciulla, di cui al pt. 1 e atti sessuali con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere, di cui al pt. 2 dell’AA, l’accusa di sviamento della giustizia di cui all’art. 304 CP, e meglio:
“per avere, a __________, in data 23 marzo 2015, presso la Gendarmeria Territoriale, falsamente incolpato sé medesimo di un atto punibile, denunciando fatti che egli sapeva non aver commesso,
e meglio,
per essersi accusato di avere, nel corso dell’anno 2010, slacciato il pannolino della figlia __________ (n. il __________) quando aveva circa 2 (due) anni di età, ed averla toccata e leccata/baciata sulle parti intime mentre era adagiata sul lettone nella camera da letto dei nonni paterni, approfittando della sua incapacità di discernere la situazione e di resistere all’atto sessuale; fatti in realtà mai avvenuti, il tutto come descritto ai punti 1 e 2 dell’AA”.
Le parti ne prendono atto e non hanno osservazioni formali da fare, salve e riservate le contestazioni di merito che faranno, semmai, valere in sede di dibattimento.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
si tratta di una situazione che ha anche importanti risvolti di carattere sociale. Paradossalmente l’accusa ha voluto credere sin da subito alle parole dell’imputato. L’imputato ha lanciato un grido di aiuto, e questo sin dal primo interrogatorio, quando egli ha affermato di essersi rivolto alla Polizia al fine di superare un momento difficile. Oggi l’imputato sta molto meglio rispetto a prima, quando dava l’impressione di doversi davvero togliere un grande peso. Egli si è sottoposto ad un trattamento di natura psichiatrica al fine di superare i suoi problemi. Egli aveva già indicato in precedenza il fatto poi denunciato alla Polizia e, proprio perché non era stato aiutato, alla fine si è rivolto alle autorità. Si deve tenere conto del fatto che, dal punto di vista dell’imputato, il fatto era realmente accaduto. Già dal 2014 l’imputato aveva accennato di questo episodio a varie persone ma tutti ritenevano che egli s’inventava questi fatti a causa del suo stato delirante. Egli ciclicamente rievocava il medesimo episodio, per questo l’accusa pensa che il fatto sia reale. Se così è, occorre comunque sottolineare che certamente non vi sono stati strascichi, ovvero la bambina non ha riportato alcuna conseguenza. All’imputato deve essere dato credito, solo dopo un mese egli ha ritrattato quanto autoimputatosi. I fatti di cui si è accusato sono molto gravi e prevedono sanzioni pesanti. Forse egli si è spaventato e per questo ha fatto marcia indietro. L’imputato soffre di una turba psichica così come indicato nella perizia della dr.ssa __________, dovuta anche al consumo ingente di sostanze stupefacenti e alcoliche. L’imputato non riesce a frenarsi da questi consumi, egli è stato seguito dai medici anche spontaneamente ma molte volte le cure sono state interrotte. A ciò si aggiunga il forte uso di materiale pedopornografico. L’imputato ha una personalità molto complessa. Egli ha fatto ricorso al materiale pedopornografico forse per far fronte alle varie difficoltà incontrate nel corso della sua vita. Sono stati sequestrati anche alcuni estratti di chat dove è chiaro di cosa l’imputato stava parlando e della sua attenzione particolare ai bambini. Altri video ritraggono invece atti tra animali. In merito alla commisurazione della pena, il reato di cui al punto 1 dell’AA è in concorso con quello di cui al punto 2, si tratta di un concorso ideale. A livello soggettivo l’imputato ha parlato in più occasioni di questi 15 secondi nel corso dei quali avrebbe commesso il fatto. Il fatto è provato a livello oggettivo e soggettivo, e ciò per tutti i reati imputati. La ritrattazione è dovuta soltanto alla paura. Si chiede dunque la conferma dell’AA. La pena, in generale, deve essere proporzionata alla colpa dell’imputato e si deve poi tenere conto anche del rischio di recidiva. Il grado di lesione e di offesa al bene giuridico tutelato è grave per tutti i reati imputati. La bambina non poteva reagire e i genitori non erano presenti. L’imputato alternava momenti di lucidità a scompensi più profondi, ma anche nei suoi momenti di lucidità egli non ha cercato di porre rimedio alle eccedenze della sua vita. Bisogna tenere conto però di tutti gli aspetti e dunque anche del grido d’aiuto lanciato dall’imputato. Bisogna tenere conto anche della scemata imputabilità che la perita ha quantificato nel livello medio. Tenuto conto dunque di tutte le circostanze esistenti, è necessario, al fine di evitare il rischio di recidiva, che l’imputato sia seguito e si sottoponga a delle cure. Forse un trattamento ambulatoriale non è sufficiente, è dunque più corretto uno stazionario aperto. Chiede una pena di 21 mesi di detenzione, sospesi per dar luogo al trattamento, con revoca della sospensione della precedente condanna. Chiede la confisca del materiale in sequestro e anche una multa di CHF 300.per la contravvenzione;
- l’avv. RAAP 1, rappresentante degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
in merito agli aspetti penali, si riporta a quanto dichiarato dalla PP. In merito invece ai rapporti con la figlia, se questi vogliono essere mantenuti, è opportuno che l’imputato prenda atto della malattia e che si faccia curare. La madre non ha mai impedito all’imputato di avere contatti con la figlia anche se i rapporti non sono sempre stati dei migliori. L’imputato sa che quando si sottopone alle cure il rapporto con la figlia è possibile, ma se non si cura il rapporto è improponibile anche se la figlia ha un affetto nei confronti del padre. Egli deve necessariamente sottoporsi alle cure;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
la difesa condivide in buona parte il discorso della PP, eccetto di alcuni punti. Si è capito molto bene che l’imputato, pur essendo oggi lucido, è una persona malata e non vi può essere una chiarezza sufficiente in merito all’episodio dei toccamenti che sono provati solo dalle affermazioni rilasciate dall’accusato e poi ritrattate. La dr.ssa __________ si è espressa nell’AI 81. Anche l’accusa ha dei dubbi sul fatto che ciò sia realmente accaduto. Il fatto di averne parlato con diverse persone non è sufficiente a far diventare realtà delle allucinazioni. Non è possibile eliminare quei dubbi che la stessa PP ha evocato. L’imputato va assolto dal reato di atti sessuali con fanciulle e da quello di atti sessuali con persone inette a resistere e anche da quello di sviamento della giustizia in quanto manca l’elemento soggettivo. La pena va commisurata limitatamente agli altri reati che invece sono ammessi, in particolare quello della detenzione del materiale pedopornografico che è oggettivamente grave. L’imputato ha certamente bisogno di cure, le quali sono attualmente in corso. Dopo il 23 marzo 2015 IM 1 non ha più commesso alcun reato. Sarebbe peccato trasferire in altra sede le cure quando il IM 1 si sottopone con regolarità alla terapia indicata dal dr. __________. Egli ha comunque già organizzato la propria giornata, aiuta in casa e fa del volontariato. La difesa si oppone alla cura stazionaria chiesta dalla PP che non è necessaria. Ci si rimette alla Corte sulla revocabilità della precedente condanna. La pena deve essere proporzionata ai reati che restano in piedi e dunque deve essere ridotta di conseguenza;
- il Procuratore pubblico in replica afferma che è vero che ci può essere qualche dubbio ma è più probabile che i fatti si siano verificati. È vero che l’imputato ha attraversato delle fasi deliranti, ma questi fatti sono stati raccontati a più persone, compresa anche l’ex compagna. Inoltre, se si esaminano il tenore delle conversazioni avute su Skype, si parla di atti di questo tipo, ed qui egli afferma di voler passare realmente all’atto. L’accusa crede che quanto imputato sia stato realmente commesso dall’imputato;
- l’accusatore privato, rispettivamente il suo patrocinatore, non replica;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1 non duplica.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 19, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 197, 304 CP;
19a L.Stup.;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. Ripetuta pornografia
per avere,
ad __________, prevalentemente ai fini del proprio consumo, intenzionalmente tenuto in deposito e posseduto, sui dispositivi elettronici portatili di sua proprietà, almeno 1251 immagini e 92 video vertenti su atti sessuali reali con fanciulli o animali, facenti parte di un numero complessivo di almeno 7331 files del medesimo tenore (di cui almeno 111 files condivisi con terzi), precedentemente acquisiti per via elettronica e fabbricati, scaricandoli da internet e salvandoli sui propri dispositivi, nel periodo dal 13 maggio 2008 al 23 marzo 2015;
1.2. sviamento della giustizia
per avere,
a __________, in data 23 marzo 2015, presso la Gendarmeria Territoriale, falsamente incolpato sé medesimo di un atto punibile, denunciando fatti che egli sapeva non aver commesso,
e meglio,
per essersi accusato di avere, nel corso dell’anno 2010, slacciato il pannolino della figlia __________ (n. il __________) quando aveva circa 2 (due) anni di età, ed averla toccata e leccata/baciata sulle parti intime mentre era adagiata sul lettone nella camera da letto dei nonni paterni, approfittando della sua incapacità di discernere la situazione e di resistere all’atto sessuale; fatti in realtà mai avvenuti;
1.3. ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
1.3.1. nel periodo tra il 10 e il 23 marzo 2015, ad __________ e a __________ (ZH), senza essere autorizzato, ordinato, acquistato via internet ed importato dall'Olanda, facendosele recapitare al proprio domicilio, 6 (sei) confezioni contenenti ciascuna 10 (dieci) semi di canapa al costo complessivo di ca. EUR 173, al fine di coltivare delle piantine di canapa e garantire così il proprio consumo;
1.3.2. nel periodo 2 agosto 2014 - marzo 2015,
ad __________ ed altre imprecisate località, intenzionalmente e senza esservi autorizzato, consumato sostanza stupefacente (cannabis) per un totale dichiarato ed ammesso di ca. 1 kg (media: 100 gr al mese);
e meglio come descritto nell’atto d’accusa, nel verbale di udienza preliminare e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:
- atti sessuali con fanciulla, di cui al punto 1 dell’AA;
- atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, di cui al punto 2 dell’AA.
3. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato:
- alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- alla multa di CHF 200.- (duecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPP).
4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.
5. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a 30.- CHF l’una, pronunciata con decreto d’accusa dal Ministero Pubblico del Canton Ticino in data 11.11.2013 ma il periodo di prova è prolungato di 1 (uno) anno.
6. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP in relazione con la condanna di cui al punto 1.1 e della turba psichica accertata nella perizia giudiziaria (AI 54 e 80).
7. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione della sostanza stupefacente.
8. La tassa di giustizia di fr. 1’500.- con motivazione scritta e di fr. 500.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 5'418.00
spese fr. 275.90
IVA (8%) fr. 455.51
totale fr. 6'149.41
9.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'149.41 (art. 135 cpv. 4 CPP).
10. Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo Stato.
10.1. La nota professionale dell’avv. RAAP 1 è approvata per:
onorario fr. 4'050.00
spese fr. 381.00
IVA (8%) fr. 354.48
totale fr. 4'785.48
10.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’785.48 (art. 426 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna
- Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 162.--
Perizie fr. 6'074.60
Perito in aula fr. 200.--
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 160.35
fr. 7'296.95
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