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Ticino Tribunale penale cantonale 30.04.2019 72.2015.89

30 avril 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,558 mots·~8 min·4

Résumé

Complicità in infrazione LStup: intenzionalmente aiutato un terzo ad alienare e procurare in altro modo ad altri un imprecisato quantitativo di cocaina, ospitandolo nel suo appartamento e indirizzandogli possibili clienti. Infrazione LStup: procurato in altro modo a terzi 2 gr lordi di cocaina

Texte intégral

Incarto n. 72.2015.89

Lugano, 30 aprile 2019/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Jasmine Decristophoris, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 6 giugno 2014 al 12 giugno 2014 (7 giorni);

imputato, a norma dell'atto d'accusa 69/2015 del 17 giugno 2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo compreso da settembre 2013 fino al 06 giugno 2014, a __________, senza essere autorizzato, intenzionalmente aiutato __________ nella vendita di un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 500 grammi lordi,

e meglio per avere,

ospitato __________ nel proprio appartamento, dapprima in Via __________ e poi in via __________,

sapendo che lo stesso era attivo nell’alienazione di cocaina a terzi tanto da indirizzargli anche possibili clienti, fra cui __________ e tali “__________” e “__________” che l’istruttoria non ha permesso di identificare,

agendo anche da intermediario, così come al pt. 2 del presente atto di accusa, per la consegna di detta sostanza stupefacente,

ottenendo in cambio denaro, favori personali e cocaina per il suo consumo personale;

                                   2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo compreso da maggio 2014 fino al 06 giugno 2014, a __________, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a “__________”, che l’inchiesta non ha permesso di identificare, almeno 2 grammi lordi di cocaina, agendo quale intermediario per il venditore __________;

                                   3.   ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

                                3.1   nel corso dell’anno 2012 fino al 06 giugno 2014, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, intenzionalmente e ripetutamente consumato complessivi 18 grammi lordi di marijuana e 15 grammi lordi di cocaina;

                                3.2   in data 06 giugno 2014, presso il proprio domicilio in Via __________ a __________, intenzionalmente posseduto e detenuto 59 grammi lordi di marijuana, destinata al suo consumo personale;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti: dagli artt. 19 cpv. 1 let. c LStup (in parte in relaz. con l’art. 25 CP), 19a cpv. 1 LStup;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 11:20.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto di accusa:

                                   --   a pag. 1, alle generalità dell’imputato, si sostituisce __________ con __________;

                                   --   a pag. 1, al punto 1, richiamati l’art. 19 cpv. 1 lett. c) e 2 lett. a) LStup rispettivamente i verbali d’interrogatorio PS dell’imputato 6.6.2014 a pag. 4 da riga 12 a riga 13 e a pag. 6 da riga 12 a riga 14 nonché di __________ 25.7.2014 a pag. 5 da riga 3 a riga 5 e 18.9.2014 a pag. 3 da riga 20 a riga 22 si inserisce, prima di per avere, siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, si sostituisce compreso da settembre 2013 fino al 06 giugno 2014 con ottobre 2013 / 5.6.2014 e vendita con alienazione nonché si aggiunge, dopo alienazione, e nella procura in altro modo ad altri;

                                   --   a pag. 1, al punto 2, richiamato il verbale d’interrogatorio PS dell’imputato 6.6.2014 a pag. 4 da riga 12 a riga 13 e a pag. 6 da riga 12 a riga 14, si sostituisce 6 giugno 2014 con 5.6.2014;

                                   --   a pag. 2, richiamato l’art. 109 CP, i punti 3, 3.1 e 3.2 vengono stralciati per intervenuta prescrizione;

                                   --   a pag. 2, ai reati, si aggiunge, dopo lett. c), e 2 lett. a) nonché si stralcia l’art. 19a cpv. 1 LStup;

                                   --   a pag. 2, richiamato l’AI 31 allegato 22, agli oggetti in sequestro si aggiungono 59 grammi lordi di marijuana.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste modifiche e l’atto d’accusa e modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma integrale dell’AA con le modifiche dibattimentali. Anche se dovesse variare il quantitativo di cocaina alienato e diventare un’infrazione semplice, ritengo che l’imputato ad oggi è completamente cambiato. Vista la sua evoluzione e il suo percorso, l’accusa chiede una pena attenuata, in considerazione anche dell’art. 25 CP. Richiamato tutto quanto sopra, si chiede una pena detentiva di 6 mesi o una pena pecuniaria di 180 aliquote il cui importo si lascia al giudizio della Corte, totalmente sospese per un periodo di prova di 2/3 anni. Si chiede la confisca dello stupefacente e che i fr. 340.- vengano trattenuti quale sequestro conservativo a copertura delle spese;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’imputato non è più la stessa persona del 2014. Ha intrapreso un percorso e il risultato odierno ci rallegra. Non si riprendono i fatti del procedimento ma si precisa che il quantitativo riportato nell’AA non è imputabile al signor IM 1, essendo che agli atti non vi sono riscontri oggettivi per determinare il quantitativo per cui __________ è stato aiutato. Secondo il principio in dubio pro reo, non si può dunque concludere che l’imputato ha aiutato __________ per l’alienazione di 500 gr. di cocaina. Il signor IM 1 ha visto unicamente alcuni pezzi di detto stupefacente. Quest’ultimo è sempre stato collaborativo e oggi è l’ultimo atto di una vicenda da cui l’imputato si è ripreso totalmente. Per la commisurazione della pena, visto anche il lungo tempo trascorso dai fatti, si ritiene che siano dati gli estremi di un’infrazione semplice e di una pena pecuniaria massima di 120 aliquote giornaliere la cui entità economica si lascia al prudente giudizio della Corte, sospesa per il periodo di prova di 2 anni. Si chiede la restituzione di tutto quanto in sequestro ad eccezione dello stupefacente.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 25, 34 segg., 42, 44, 46 cpv. 5, 47, 51 e 69 CP;

19 cpv. 1 lett. c) LStup;

80 segg., 84 segg.,135, 263 segg., 335 segg., 422 segg. e 429 segg. CPP nonché 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo ottobre 2013 / 5.6.2014, a __________, intenzionalmente aiutato __________ ad alienare e procurare in altro modo ad altri un imprecisato quantitativo di cocaina, ospitandolo nel suo appartamento e indirizzandogli possibili clienti;

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo maggio 2014 / 5.6.2014, a __________, procurato in altro modo a terzi 2 grammi lordi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.

                                   3.   IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento), corrispondenti a 120 (centoventi) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   5.   In applicazione dell’art. 46 cpv. 5 CP non è ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere a fr. 150.- cadauna inflitta con decreto d’accusa del 5.11.2012 del Ministero pubblico del Canton Ticino.

                                   6.   È ordinata la confisca di 59 grammi lordi di marijuana, da distruggere.

                                   7.   Alfine di procedere al pagamento della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione del difensore d’ufficio è ordinato il sequestro conservativo di fr. 340.-.

                                   8.   È ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:

                               8.1.   1 carta SIM Swisscom __________;

                               8.2.   1 carta SIM Orange senza numero;

                               8.3.   4 carte SIM Lyca con supporto __________, __________, __________ e __________;

                               8.4.   1 tessera Western Union __________;

                               8.5.   1 foglietto di carta.

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                10.   Non è riconosciuto a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP.

                                11.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                             11.1.   Le note professionali dell’avv. DUF 1, __________ del 25.4.2019 e del 30.4.2019 sono approvate per:

onorario fino al 31.12.2017                             fr.        3'360.00

spese e trasferte fino al 31.12.2017              fr.           160.00

IVA fino al 31.12.2017 (8%)                            fr.           281.60

onorario dal 1.1.2018                                       fr.        1'635.00

spese e trasferte dal 1.1.2018                        fr.             36.00

IVA dal 1.1.2018 (7,7%)                                   fr.           128.65

totale                                                                   fr.        5'601.25

                             11.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'601.25.

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             71.45

                                                             fr.           771.45

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