Incarto n. 72.2015.79
Lugano, 5 novembre 2015/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1 12 GI 2 13
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 15 settembre 2014 al 28 gennaio 2015 (136 giorni)
in anticipata esecuzione di pena dal 29 gennaio 2015
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 10 agosto 2014 al 12 agosto 2014 e dal 19 settembre 2014 al 1. dicembre 2014 (77 giorni)
sottoposto alla misura sostitutiva dell’arresto (consegna dei documenti di legittimazione) dal 2 dicembre 2014
IM 3
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 25 novembre 2014 al 26 novembre 2014 (2 giorni)
IM 4
rappresentato dall’avv. DUF 3
in carcerazione preventiva dal 24 novembre 2014 al 25 novembre 2014 (2 giorni)
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 59/2015 del 19 maggio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A. IM 1
A.1. Usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere, nel periodo settembre 2013 - 15.09.2014, fra la Grecia, l’Italia e la zona svizzera di confine con la Germania,
agendo congiuntamente a __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________, nell’organizzare, a scadenze irregolari, in 46 occasioni, il trasporto di una media di 3 clandestini per viaggio, dalla zona di __________, __________ e __________ (Italia), come pure da __________ (Grecia), sino al confine svizzero con la Germania, nelle modalità di cui al punto A.2.,
sfruttato, rispettivamente tentato di sfruttare, lo stato di bisogno o di dipendenza di almeno 143 cittadini di origine siriana (o provenienti da paesi limitrofi), traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,
ottenendo per sé e per i correi, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF 890.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada di CHF 360.00;
riuscendo così a guadagnare, per sé e per i correi, un importo complessivo compreso tra CHF 23’410.00 e CHF 34'210.00,
come pure tentando di guadagnare, per sé e per il correo __________, un ulteriore importo in denaro non meglio quantificato;
e meglio,
A.1.1. nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, in correità con IM 3, ottenuto, per sé e per il correo, da circa 30 clandestini, un importo compreso fra CHF 5’900.00 e CHF 8’900.00, quale corrispettivo di 10 trasporti effettuati dall’Italia (__________e __________) e sino perlopiù a __________;
A.1.2. nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, in correità con IM 4 e __________, ottenuto, per sé e per i correi, da circa 27 clandestini, un importo compreso fra CHF 4'500.00 e CHF 7’200.00, quale corrispettivo di 9 trasporti effettuati dall’Italia (__________e __________) e sino perlopiù a __________;
A.1.3. nel periodo 20.05.2014 – 10.08.2014, in correità con IM 2, ottenuto, per sé e per il correo, da circa 51 clandestini, un importo compreso fra CHF 9’010.00 e CHF 14’110.00, quale corrispettivo di 17 trasporti effettuati dall’Italia (__________, __________ __________ e __________) e sino perlopiù a __________;
A.1.4. nel periodo 12.06.2014 – 15.09.2014, in correità con __________, ottenuto, per sé e per il correo, da circa 35 clandestini, un importo complessivo di oltre CHF 4’000.00; rispettivamente tentato di ottenere un importo di denaro non meglio quantificato;
in particolare,
A.1.4.a. nel periodo 12.06.2014 – 15.09.2014, ottenuto, da circa 24 clandestini, un importo di CHF 4’000.00, quale corrispettivo di 8 trasporti effettuati dall’Italia (__________e __________) e sino perlopiù a __________;
A.1.4.b. nonché, il 27.06.2014 organizzando il viaggio in Grecia di __________ alfine di recuperare almeno 7 clandestini da portare in Germania, nonché il 15.09.2014 (giorno del fermo) organizzando un ulteriore trasporto di 4 clandestini che dovevano essere recuperati in Italia; viaggi in definitiva non compiuti,
A.2. infrazione alla LF sugli stranieri - aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare a sé e ai correi, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto A.1., agendo congiuntamente a __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________,
facilitato e aiutato a preparare l’entrata in Svizzera, in almeno 46 occasioni, in provenienza dall’Italia, attraverso diversi valichi non presidiati, di almeno 143 cittadini stranieri, di origine siriana (o provenienti da paesi limitrofi), sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti, procedendo IM 1 alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), transitando con la propria autovettura VW Golf grigia targata __________, in entrata dall’Italia e, in diverse occasioni, pure fino a destinazione, al confine con la Germania, mentre i correi __________, IM 2, IM 3 e IM 4, trasportavano singolarmente dall’Italia (soprattutto dalla zona di __________ e di __________) e perlopiù sino a __________ e __________, i clandestini, agevolando loro poi l’uscita dal valico pedonale,
e meglio,
A.2.1. nelle circostanze di cui al punto A.1.1., in correità con IM 3, effettuando a bordo della propria auto, la bonifica del territorio, in entrata dall’Italia, attraverso i valichi di __________ e di __________, e proseguendo a volte sino a __________, mentre il correo, dietro di lui, trasportava, sulla propria auto Alfa Romeo bianca 147 targata __________, una media di circa 3 clandestini per viaggio,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 10 occasioni, di almeno 30 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se stesso e per il correo, un indebito profitto compreso fra CHF 5'900.00 e CHF 8'900.00;
A.2.2. nelle circostanze di cui al punto A.1.2., in correità con IM 4 e con __________, facilitato nonché aiutato a preparare l’entrata in Svizzera, dall’Italia e il successivo trasporto sino a __________ di almeno 28 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se stesso e per i correi, un indebito profitto compreso fra CHF 4'500.00 e CHF 7'200.00;
segnatamente,
A.2.2.a. nel periodo ottobre 2013 – 11.08.2014, effettuando a bordo della propria auto, la bonifica del territorio, in entrata dall’Italia, attraverso i valichi di __________, __________ e __________, e proseguendo a volte sino a __________, mentre il correo, dietro di lui, trasportava, sulle proprie auto Renault Mégane blu e BMW 120i blu, targate __________, ed in un’occasione viaggiando con una vettura noleggiata appositamente, una media di circa 3 clandestini per viaggio,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 7 occasioni, di almeno 21 clandestini,
A.2.2.b. il 28.08.2014 e il 01.09.2014, in entrata dall’Italia attraverso il valico di __________, prendendo contatto con __________ e con IM 4 affinché i due poi procedessero, come hanno poi fatto, nelle medesime modalità di cui al punto precedente (in modalità di “staffetta”, __________ con l’auto Renault grigia targata __________ e IM 4 con la BMW 120i blu targata __________), al trasporto di clandestini, dall’Italia, attraverso il valico di __________, e sino a __________,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 2 occasioni, di almeno 6 clandestini,
A.2.3. nelle circostanze di cui al punto A.1.3., in correità con IM 2, effettuando a bordo della propria auto, la bonifica del territorio, in entrata dall’Italia, attraverso il valico di __________, e proseguendo a volte sino a __________, mentre il correo, dietro di lui, trasportava, sulle proprie autovetture Mercedes classe C 200 nera, Peugeot 207 grigia e Toyota Corolla grigia, targate __________, una media di circa 3 clandestini per viaggio,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 17 occasioni, di almeno 51 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se stesso e per il correo, un indebito profitto compreso fra CHF 9'010.00 e CHF 14'110.00;
A.2.4. nelle circostanze di cui al punto A.1.4., in correità con __________, facilitato, nonché aiutato a preparare l’entrata in Svizzera, attraverso i valichi di __________, __________ e __________, di almeno 35 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se stesso e per il correo, un indebito profitto di almeno CHF 4’000.00;
segnatamente,
A.2.4.a. nel periodo 12.06.2014-15.09.2014, effettuando a bordo della propria auto, la bonifica del territorio, in entrata dall’Italia, mentre il correo, dietro di lui, trasportava, sulle autovetture noleggiate per l’occasione, una media di circa 3 clandestini per viaggio,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 8 occasioni, di almeno 24 clandestini;
A.2.4.b. il 27.06.2014, organizzando con il correo il trasporto di clandestini dalla Grecia fino al confine con la Germania, previo noleggio di un camper in Italia, viaggio non compiuto,
aiutato a preparare l’entrata in Svizzera di almeno 7 clandestini;
A.2.4.c. il 15.09.2014 (giorno del fermo), organizzando, con il correo, un secondo trasporto di clandestini, dall’Italia sino al confine con la Germania, viaggio non compiuto a causa dell’arresto dei due,
aiutato a preparare l’entrata in Svizzera di 4 clandestini;
A.3. infrazione alla LF sugli stranieri (inganno verso l’autorità)
per avere, in data 16.06.2014, a __________ e __________, in correità con __________, ingannato le autorità di esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo dati falsi e facendo ottenere in questo modo, a __________, il 15.07.2015, il rilascio del permesso tipo B,
in particolare sottoscrivendo quale datore di lavoro, per conto della propria ditta individuale __________ la richiesta per il rilascio del permesso in favore di __________, come pure il contratto di assunzione del medesimo presso il proprio negozio; documenti nei quali veniva indicato, contrariamente al vero, un salario mensile nettamente superiode (CHF 2'700.00 circa) a quanto realmente retribuito (CHF 700.00), importo quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il rilascio del permesso di dimora;
A.4. delitto contro la LF sulle telecomunicazioni
per avere, nel periodo 2011 – settembre 2014, a __________ ed in altre imprecisate località del Ticino, in qualità di incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni, quale rivenditore per la compagnia telefonica __________ AG, di __________, ripetutamente contraffatto o dissimulato informazioni, rispettivamente dato occasione ad altri, in specie a __________ detto __________, di contraffare o dissimulare informazioni,
e meglio tenendo in deposito, consegnando a terzi ed utilizzando ai fini del suo traffico illegale di clandestini, un imprecisato numero di carte SIM prepagate della __________, ma almeno 1’900, di cui sono state contraffatte e dissimulate le generalità degli intestatari, tutte attivate a persone inesistenti o di fantasia;
A.5. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, in data 15.09.2014, a __________, senza essere autorizzato, detenuto un quantitativo di circa 2 grammi di marijuana destinata al proprio consumo, rispettivamente nel corso del 2014, a __________, presso la stazione ferroviaria, acquistato da un ignoto venditore, per il proprio consumo, circa 2 grammi di marijuana;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 157 cifra 1 e 2 CP, art. 116 cifra 1 e cpv. 3 let. a e b LStr, art. 118 cpv. 1 LStr, art. 49 LTC e art. 19a LS
B. IM 2
B.1. Usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere, nel periodo 20.05.2014 – 10.08.2014, tra __________, __________, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania, agendo congiuntamente a IM 1,
prendendo in consegna, in Italia, a scadenze irregolari, in 17 occasioni, una media di 3 clandestini, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, trasportandoli con le vetture a lui in uso, solitamente attraverso il valico doganale non presidiato di __________, sino perlopiù sino a __________, nelle modalità di cui al punto B.2.,
sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di almeno 51 clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste persone, in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,
ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 530.00 e CHF 830.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada di CHF 360.00;
riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo complessivo compreso tra CHF 9'010.00 e CHF 14’110.00,
B.2. infrazione alla LF sugli stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto B.1., agendo congiuntamente a IM 1,
facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia, attraverso il valico non presidiato di __________, in 17 occasioni, di almeno 51 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli, con le proprie autovetture (Mercedes Benz classe C 200 nera, Peugeot 207 grigia e Toyota Corallo grigia, tutte targate __________) fino alla zona di confine con la Germania, perlopiù __________ e agevolando loro l’uscita dal valico pedonale, mentre il correo IM 1 procedeva alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), sia in entrata dall’Italia che, a volte, sino a destinazione;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 157 cifra 1 e 2 CP, art. 116 cifra 1 e cpv. 3 let. a e b LStr,
C. __________
C.1. Usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere, nel periodo 12.06.2014 – 15.09.2014, tra __________, __________, e la zona svizzera di confine con la Germania,
agendo congiuntamente a IM 1 nell’organizzare il trasporto dall’Italia (Zona di __________ e __________) e dalla Grecia, di almeno 35 clandestini provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sino al confine svizzero con la Germania, nelle modalità di cui al punto C.2,
sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,
ottenendo, rispettivamente tentando di ottenere, per sé e per il correo, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo di almeno CHF 500.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada di CHF 360.00;
segnatamente,
C.1.1. nel periodo 12.06.2014 – 15.09.2014, ottenuto CHF 4’000.00, per sé e per il correo IM 1, quale corrispettivo di 8 trasporti effettuati dall’Italia (__________e __________) e sino perlopiù a __________,
ottenendo, per sé e per il correo, da almeno 24 clandestini, un importo di denaro di almeno CHF 4'000.00;
C.1.2. nonché, il 27.06.2014, organizzando con il correo IM 1 il viaggio in Grecia a bordo di un camper alfine di recuperare almeno 7 clandestini da portare direttamente in Germania, nonché il 15.09.2014 (giorno del fermo) organizzando un ulteriore trasporto di 4 clandestini che dovevano essere recuperati in Italia; viaggi in definitiva non compiuti,
tentato di ottenere, per sé e per il correo, da almeno 11 clandestini, un importo di denaro non meglio quantificato;
C.2. infrazione alla LF sugli stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto C.1., agendo congiuntamente a IM 1,
facilitato nonché aiutato a preparare l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia, attraverso il valico non presidiato di __________, __________ e __________, in 10 occasioni, di almeno 35 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli, o organizzandone il trasporto, con le autovetture noleggiate per l’occasione, fino alla zona di confine con la Germania, perlopiù __________ e agevolando loro l’uscita dal valico pedonale, mentre il correo IM 1 procedeva, rispettivamente avrebbe proceduto, alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), in entrata dall’Italia;
C.3. infrazione alla LF sugli stranieri (inganno verso l’autorità)
per avere, in data 16.06.2014, a __________ e __________, in correità con IM 1, ingannato le autorità di esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo dati falsi e riuscendo, in questo modo, ad ottenere, il 15.07.2015, il rilascio in suo favore del permesso tipo B,
in particolare sottoscrivendo quale futuro dipendente della ditta individuale __________, unitamente al datore di lavoro IM 1, la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno tipo B, come pure il contratto di assunzione; documenti nei quali veniva indicato, contrariamente al vero, un salario mensile nettamente superiore (CHF 2'700.00 circa) a quanto realmente retribuito (CHF 700.00), importo quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il rilascio del permesso di dimora;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 157 cifra 2 CP, art. 116 cifra 1 e cpv. 3 let. a e b LStr e art. 118 cpv. 1 LStr;
D. IM 3
D.1. Usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere, nel periodo settembre 2013-agosto 2014, tra Milano, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania, agendo congiuntamente a IM 1,
prendendo in consegna, in Italia, a scadenze irregolari, in 10 occasioni, una media di 3 clandestini provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi e trasportandoli con la vettura a lui in uso, solitamente attraverso i valichi doganali non presidiati di __________ e __________, sino perlopiù sino a __________, nelle modalità di cui al punto D.2.,
sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di circa 30 clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,
ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 590.00 e CHF 890.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada di CHF 360.00;
riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo complessivo compreso tra CHF 5’900.00 e CHF 8’900.00,
D.2. infrazione alla LF sugli stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto D.1., agendo congiuntamente a IM 1,
facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia, attraverso i valichi non presidiati di __________ e __________, in 10 occasioni, di almeno 30 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli, con la propria autovettura Alfa Romeo 147 bianca targata __________, fino alla zona di confine con la Germania, perlopiù Kreuzlingen e agevolando loro l’uscita dal valico pedonale, mentre il correo IM 1 procedeva alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), sia in entrata dall’Italia che, a volte, sino a destinazione;
E. IM 4
E.1. Usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere, nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra __________, __________ e la zona svizzera di confine con la Germania, agendo congiuntamente a IM 1,
prendendo in consegna, in Italia, a scadenze irregolari, in 9 occasioni, una media di 3 clandestini, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, e trasportandoli con le vetture a lui in uso, solitamente attraverso i valichi doganali non presidiati di __________, __________ e __________, sino perlopiù sino a __________, nelle modalità di cui al punto E.2.,
sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di circa 27 clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,
ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF 800.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada di CHF 360.00;
riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo complessivo compreso tra CHF 4’500.00 e CHF 7’200.00;
E.2. infrazione alla LF sugli stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto E.1., agendo congiuntamente a IM 1,
facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia, attraverso i valichi non presidiati di __________, __________ e __________, in 9 occasioni, di almeno 27 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli con le proprie autovetture, Renault Mégane blu e BMW 120, targate __________, nonché in un’occasione con un’auto noleggiata appositamente, fino alla zona di confine con la Germania, perlopiù __________ e agevolando loro l’uscita dal valico pedonale, mentre il correo IM 1, rispettivamente __________, procedeva alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), sia in entrata dall’Italia che, a volte, sino a destinazione.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. __________, difensore d’ufficio dell’imputato __________;
- l’imputato IM 3, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’imputato IM 4, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;
- in qualità di interprete per la lingua persiana, __________.
Espletato il pubblico dibattimento:
mercoledì 04.11.2015, dalle ore 09:38 alle ore 18:08, giovedì 05.11.2015, dalle ore 09:36 alle ore 16:55.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale del dibattimento
Il Presidente constata l’assenza dell’imputato __________, preannunciata telefonicamente dalla sua patrocinatrice il 3 novembre 2015.
Il Presidente, posto che vi è un imputato in detenzione, chiede alle parti se sono d’accordo di disgiungere il procedimento nei confronti di __________ ai sensi dell’art. 30 CPP e di procedere al dibattimento per quanto riguarda gli altri imputati.
PP: Non mi oppongo alla disgiunzione.
Avv. DF 1: Non mi oppongo alla disgiunzione.
Avv. __________: Non mi oppongo alla disgiunzione.
Avv. DUF 1: Non mi oppongo alla disgiunzione.
Avv. DUF 2: Non mi oppongo alla disgiunzione.
Avv. DUF 3: Non mi oppongo alla disgiunzione.
Il Presidente constata che l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata dell’11 settembre 2015 (doc. TPC 4). L’imputato non ha presentato giustificazioni per la sua assenza.
L’avv. __________ comunica di non essere riuscita a contattare l’imputato, ma unicamente la moglie, la quale ha comunicato che egli si trova in America per un funerale e tornerà presumibilmente a gennaio 2016. Comunica inoltre che la moglie dell’imputato ha dichiarato che lo stesso non era a conoscenza dell’odierno dibattimento, nonostante la citazione gli sia stata da lei trasmessa.
In tali condizioni, non potendosi procedere direttamente al giudizio in contumacia, si deve, giusta l’art. 366 CPP, far luogo ad una nuova udienza, previa nuova citazione.
L’avv. __________ viene congedata.
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- per quanto riguarda l’imputato IM 1, il punto A dell’atto d’accusa relativo ai suoi dati personali è modificato nel senso che l’avv. DF 1 è suo difensore di fiducia e non d’ufficio;
- i punti A.1 e C.1 dell’atto d’accusa sono modificati nel senso che l’usura aggravata è in parte tentata;
- il titolo dei punti A.2, B.2, C.2, D.2 e E.2 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il reato è quello di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali;
- parimenti, il titolo dei punti A.3 e C.3 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il reato è quello di inganno nei confronti delle autorità;
- il punto A.2.2 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che i clandestini trasportati sono 27, e non 28, come risulta dal punto A.1.2 dell’atto d’accusa e dalle dichiarazioni dell’imputato;
- il punto A.4 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il delitto contro la LF sulle telecomunicazioni è ripetuto;
- parimenti, il punto A.5 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti è ripetuta.
Le parti si dichiarano d’accordo con queste modifiche.
Per quanto riguarda i fatti imputati ad IM 1 al punto A.5. dell’atto d’accusa, il Presidente propone alle parti di prospettare anche il reato di cui all’art. 19b LStup, ripetuto.
Le parti si dichiarano d’accordo.
II. Dispositivo questioni pregiudiziali
richiamato l’art. 30 CPP;
ordina
1. Il procedimento a carico di __________ è disgiunto dal procedimento concernente l’atto d’accusa 59/2015 del 19 maggio 2015.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l’accento sul fatto che gli sfruttatori degli immigranti costituiscono una vera propria impresa multinazionale per fini illeciti di lucro. La stabilità e l’adeguatezza della struttura sono quindi condizioni imprescindibili. Si tratta di un’organizzazione criminale che è inoltre diventata dispensatrice di speranza. Nel caso specifico è emersa la piena operatività di un organismo fortemente strutturato di carattere transnazionale e gestito soprattutto da cittadini stranieri, la quale approfitta scientemente delle condizioni disperate dei clandestini. Nello specifico la narrazione dei migranti trasportati e il modus operandi rilevato delinea in modo uniforme tutti i passaggi dei trasporti. I migranti vengono caricati nella zona interessata e trasportati a tappe in Europa occidentale passando dai Balcani. Le condizioni di viaggio sono incivili, spesso viaggiano su camion e altri mezzi pesanti, senza approvvigionamento di cibo e acqua. Vengono utilizzate persone esperte che con le loro autovetture effettuano il trasporto. Il passaggio sul territorio svizzero avviene tramite più autovetture con la modalità della “staffetta”. A mente dell’accusa è emersa la piena partecipazione a detta attività criminosa da parte di tutti gli imputati.
Il PP riassume le circostanze dell’arresto degli imputati.
Sottolinea che l’organizzazione criminale nel caso di specie era gestita da IM 1, il quale si è occupato di tutto l’aspetto organizzativo, era in contatto con i passatori italiani e anche con le persone di riferimento in Grecia e si occupava della bonifica del territorio. Per lui, con lui e su sue indicazioni, suoi amici e conoscenti hanno trasportato i migranti in Svizzera. Si è infatti potuto vedere che, nonostante il fermo di IM 2, il traffico non si è fermato, ma si è arrestato unicamente con l’arresto del capo, ovvero IM 1.
Quanto al diritto, rileva che è pacificamente dato il reato di infrazione alla LF sugli stranieri, avendo gli imputati facilitato l’entrata e il transito in Svizzera di cittadini stranieri, consapevoli del fatto che questi ultimi non avrebbero potuto entrare legalmente nel nostro paese, siccome sprovvisti dei necessari documenti; gli imputati hanno agito a scopo di lucro e pure nell’ambito di un’organizzazione dedita a questo traffico.
A mente dell’accusa è dato anche il reato di usura. Gli imputati erano ben consapevoli delle condizioni in cui versavano i clandestini. Il TF ha ritenuto questo reato a partire già da una maggiorazione del 20/25% del prezzo di mercato (DTF 92 IV 132). Il guadagno di IM 1 e dei suoi correi va comparato al prezzo abituale del viaggio in taxi. Il loro guadagno è stato quantificato in un importo per viaggio tra CHF 500.00 e 890.00, mentre il viaggio in taxi si aggira attorno a CHF 360.00, con il che risulta maggiorato di ben oltre il 20/25% preteso dalla giurisprudenza. Il PP sottolinea che l’accertamento dell’accusa è ufficiale ed è stato effettuato dalle Guardie di confine. Abbondanzialmente rileva che i clandestini avrebbero viaggiato con i mezzi pubblici e non con il taxi ed in ogni caso, anche se avessero preso un taxi, avrebbero viaggiato in gruppo e quindi il prezzo sarebbe stato diviso tra loro.
Gli imputati non potevano ignorare la condizione di vulnerabilità dei migranti, ignoranti delle leggi e della lingua, i quali non sapevano dove si trovavano. Stato di bisogno che risiede principalmente nella loro condizione di illegalità, posto che gli stessi non erano in possesso dei necessari documenti per entrare in Svizzera.
Tutti gli imputati sapevano peraltro che quanto da loro percepito era solo una parte di quanto i clandestini dovevano pagare.
Vi è pure l’aggravante del mestiere, siccome hanno eseguito l’attività in modo reiterato, alla stregua di una professione.
Per quanto riguarda il delitto contro la LF sulle telecomunicazioni, rileva che IM 1 ha disatteso l’ordinaria procedura per l’attivazione delle carte SIM.
Il PP sottolinea che IM 1 contesta innanzitutto il viaggio effettuato in Grecia, finalizzato all’organizzazione di altri trasporti di clandestini, ma il coimputato IM 2, in condizioni di assenza di pericolo di collusione, ha riferito di avere saputo che IM 1 era andato in Grecia per trovare altri clandestini da trasportare, dichiarazioni che ha confermato ancora in aula. __________ ha confermato il dire di IM 2 e sarebbe stato proprio lui a doversi recare in Grecia su indicazioni di IM 1. La data del previsto noleggio del camper collega quella finta vacanza con il viaggio che avrebbe dovuto intraprendere __________ in Grecia al fine di recuperare i clandestini.
IM 1 contesta pure di avere sottoscritto un contratto di impiego fittizio e la relativa richiesta di permesso B per __________, affermando di avere invero sottoscritto altri documenti. __________ ha ammesso che il contenuto del contratto era falso, siccome il salario indicato non corrispondeva al salario effettivamente pattuito e ricevuto; ha pure ammesso che questi documenti sono stati redatti per ottenere il permesso B. Anche il contabile ha dichiarato di avere redatto questi documenti su incarico di IM 1. Non vi è motivo per non credere al correo – il quale con le sue dichiarazioni ha aggravato la sua situazione processuale – e al teste, mentre IM 1 ha rilasciato dichiarazioni poco lineari e contradditorie in corso d’inchiesta.
Il PP sottolinea che IM 1 ha inizialmente negato ogni addebito e, quando infine ha ammesso un suo coinvolgimento, ha tentato comunque di minimizzare le sue responsabilità, addossando il ruolo di capo ad IM 2 e pure a __________. Per finire ha ammesso ciò che non poteva negare, nulla di più, mentre per quanto riguarda altre emergenze istruttorie egli non le ha spiegate, motivo per cui non gli si può credere. Egli non ha neppure saputo spiegare gli invii di denaro da e a suo nome e non ha dato indicazioni utili in merito all’indicazione dei passatori italiani, che ben conosceva.
Le risultanze dell’inchiesta hanno dimostrato bene il suo ruolo di capo e promotore nell’ambito dell’organizzazione nella quale ha agito. Tanti sono gli indizi che corroborano il ruolo apicale di IM 1. Innanzitutto vi è il precedente specifico, che dimostra la conoscenza, già a quel tempo, delle persone ai vertici dell’organizzazione. Le modalità organizzative di allora sono identiche a quelle adottate dal quartetto in aula. Già a quell’epoca le autorità germaniche lo avevano indicato come organizzatore del traffico. Vi è poi il suo ruolo di staffettista, ovvero la persona che corre meno rischi e rimane nell’ombra, mantenendo però il controllo sulla situazione. IM 1 era presente in occasione di tutti i viaggi, era lui a reclutare il personale necessario per i viaggi in Svizzera ed è stato lui a mostrare ai correi la strada per raggiungere __________, valico da lui utilizzato anche nel 2010. Era lui che pagava le auto noleggiate, forniva ai passatori le carte SIM della __________ ed è impressionante come solo nel periodo di 6 mesi sono confluite un centinaio di schede Sim della __________. Era lui ad essere in contatto con i correi italiani, di uno dei quali dichiara addirittura di conoscere il numero a memoria. Nel VI PP di cui all’AI 122, p. 11 ammette anche che gli italiani gli avevano chiesto di recuperare il documento falso di una dei clandestini. Era IM 1 che pagava i singoli passatori. Il viaggio in Grecia del giugno scorso è un ulteriore indizio del suo ruolo di prim’ordine. Non si può credergli quando tenta di affibbiare il ruolo di capo a __________ e IM 2. È infatti pacifico che ha assunto __________ al solo scopo di farlo lavorare come passatore. Nel corso di una telefonata è stato IM 1 a far pervenire a __________ il numero di uno dei correi a __________ ed è stato __________ a pagargli i costi del noleggio dell’auto. Quanto ad IM 2, dal materiale probatorio non risulta che fosse in contatto coi correi in Italia e il suo intervento è avvenuto dopo che il traffico aveva già avuto il suo inizio.
Per IM 1 vi è poi il lungo periodo delinquenziale in cui ha agito. Nemmeno l’arresto del correo lo ha fatto desistere dall’attività illegale.
Per quanto riguarda IM 2, IM 3 e IM 4, il PP rileva che, dopo una reticenza iniziale, gli stessi hanno ammesso i fatti. Tutti hanno dichiarato di avere agito siccome si trovavano in difficoltà economiche.
Per quel che ne è della commisurazione della pena, ritiene che la colpa degli imputati sia grave. Il movente è quello di lucro e come tale particolarmente egoistico e riprovevole.
Conclude chiedendo, per IM 1, una pena detentiva di 4 (quattro) anni e una pena pecuniaria di 140 aliquote giornaliere, nonché una multa di CHF 300.00 (trecento), per IM 2 una pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa, vista l’assenza di precedenti, ma con un periodo di prova di 3 (tre) anni e una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere, per IM 3 17 (diciassette) mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 3 (tre) anni nonché una pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere e IM 4, in fine, una pena detentiva di 16 (sedici) mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale e una pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere, lasciando alla Corte la valutazione dell’importo delle singole aliquote;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: gli orrori che i migranti devono sopportare sono sotto gli occhi di tutti, ma gli imputati non sono le persone che hanno fatto passare loro queste vicissitudini. Non sono quelli che li fanno viaggiare nei camion o sui barconi, lasciandoli senza cibo e acqua.
A mente della difesa bisogna basarsi sui fatti. E fatto è che IM 1 bonificava il territorio, normalmente si fermava a __________, percepiva personalmente CHF 200.00 a viaggio e CHF 400.00 più rimborso spese se si recava fino a __________, circostanza confermata anche da IM 3. Complessivamente egli ha quindi guadagnato circa CHF 10'000.00, che si tramutano in un guadagno netto inferiore. Il resto del contenuto dell’atto d’accusa sul reato principale rimane semplice ipotesi.
La difesa di IM 1 sottolinea che gli imputati non percepivano soldi direttamente dai clandestini, ma venivano loro stessi sfruttati dagli altri passatori, i soldi che hanno guadagnato erano poco o niente per confronto al rischio corso. Nessuno dei clandestini ha infatti dichiarato di avere consegnato loro altri soldi. Essi non facevano quindi parte di questa organizzazione criminale, ma sono l’ultima ruota del carro e dei CHF 15'000.00 pagati dai clandestini hanno percepito una minima parte.
Quanto al ruolo di IM 1 come capo, il difensore fa rimarcare che il suo assistito non nega di avere introdotto al traffico IM 3 e IM 4 e neppure nega che principalmente è stato lui a ricevere le telefonate dei passatori italiani. Nega per contro di avere coinvolto IM 2 e __________, i quali stanno entrambi facendo lo scarica barile. IM 1 è stato l’unico a rivelare viaggi di cui il MP non era a conoscenza.
A mente della difesa di IM 1, il processo di oggi è da considerarsi in parte indiziario e va quindi applicato il principio in dubio pro reo. Non vi sono sufficienti indizi dell’appartenenza di IM 1 ad un’organizzazione criminale, egli era piuttosto l’ultima ruota del carro, anche se tra i qui imputati era lui a fare da referente. Per quanto riguarda il viaggio in Grecia, rileva che gli imputati si sono recati ad __________ e non ad esempio a __________, dove solitamente transitano i clandestini. Concreti indizi che IM 1 abbia guadagnato molti soldi, in fine, non ve ne sono.
Quanto all’accusa principale di usura, il difensore rileva che lo stesso prevede la conclusione di un contratto, cosa che i coimputati, che seguivano le istruzioni dall’alto, non hanno fatto. Il contratto è stato concluso molto lontano e molto tempo prima dagli organizzatori dei viaggi da cui i qui imputati hanno poi ricevuto i loro soldi.
A mente della difesa, inoltre, la tariffa di CHF 360.00 per un viaggio da __________ a __________ non è minimamente credibile, potendo un simile viaggio costare fino a Euro 750.00. Ne consegue che di usura proprio non si può parlare. Per quanto riguarda il dato raccolto dalla Corte, va considerato che il viaggio fino a __________ è lungo un 20% in più di quello fino a __________, per cui si raggiunge un prezzo intorno ai CHF 800.00. Il reato di usura deve quindi cadere, siccome non si attaglia alla presente fattispecie.
Il punto A.2 dell’atto d’accusa non è contestato, eccezion fatta per i punti A.2.4.b e A.2.4.c.
Per quanto riguarda il viaggio in Grecia, in virtù del principio in dubio pro reo, non vi sono sufficienti indizi.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’altro viaggio del giorno dell’arresto, si tratta di atti preparatori, i quali per l’art. 116 LStr non sono punibili.
Quanto all’imputazione di cui al punto A.3 dell’atto d’accusa, rileva che la firma sul formulario non è quella di IM 1 e non è minimamente simile alla sua. Sottolinea inoltre che a __________ conviene non dire che è stato egli stesso a falsificare il contratto e la domanda di permesso.
Per quanto riguarda il delitto contro la LTC e la contravvenzione alla LStup, rileva unicamente che IM 1 è stato il “proverbiale fesso”, siccome era __________ a guadagnarci, se veniva effettuata una ricarica.
Quo alla commisurazione della pena, contesta che IM 1 non abbia collaborato: egli infatti non ha detto solo quello che si aspettava il MP, ma è andato oltre, rilasciando dichiarazioni spontanee, mentre ad esempio IM 2 ha confermato unicamente quello che gli veniva contestato. Ancora deve essere considerata in suo favore, a mente della difesa, la sua difficoltà economica, la sua effettiva incensuratezza e la durata della carcerazione subita.
Avuto riguardo a ciò, conclude chiedendo, in via principale, una pena detentiva di 12 (dodici) mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale e, quale subordinata, che la pena proposta dalla pubblica accusa venga ridotta in maniera da non eccedere i 28 (ventotto) mesi, di cui al massimo la metà da espiare;
- l’avvDUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l’accento sulla situazione famigliare e lavorativa del suo assistito al momento dei fatti, sottolineando che nell’aprile del 2014 egli ha ricevuto disdetta dal datore di lavoro e si è quindi iscritto alla disoccupazione, dovendo mantenere, con i CHF 1'200.00 percepiti, sé stesso, la moglie incinta e la figlia avuta da un precedente matrimonio. Il __________ è nata la seconda figlia __________. A seguito della carcerazione IM 2 è rientrato in disoccupazione ed in seguito in assistenza. La moglie dell’imputato è ora incinta della seconda bambina. La moglie e le figlie hanno pendenti le domande del permesso B e sono considerate rifugiate. Da quando è uscito dal carcere, IM 2 ha fortemente cercato un lavoro, ma non è riuscito a trovare nulla, perché non ha con sé il permesso B, che ha dovuto consegnare al PP quale misura sostitutiva dell’arresto, circostanza che ne impedisce il rinnovo. Durante la disoccupazione ha lavorato come volontario presso la __________ ed a breve inizierà a frequentare dei corsi, uno di italiano e uno di aiutante sanitario, ciò che significa che ha tutta l’intenzione di integrarsi. IM 2 non ha debiti e confida di trovare un lavoro non appena potrà procedere al rinnovo del permesso B. Egli vuole rimanere in Svizzera, anche considerato il fatto che ad oggi è riuscito a far sì che tutti i membri della sua famiglia possano stare con lui. IM 2 è incensurato e non ha mai avuto problemi con la giustizia. Ciò che lo ha spinto a compiere i fatti a lui contestati, è la situazione di forte difficoltà economica.
Quanto al diritto, la difesa contesta il reato di usura, rilevando che IM 2 non ha mai stretto personalmente un accordo con i clandestini, ma agiva sulla base di un accordo preso esclusivamente con IM 1, il quale gli forniva tutte le istruzioni e lo pagava per i viaggi. Egli non ha sfruttato lo stato di bisogno dei clandestini, ma in più occasioni ha offerto loro cibo e da bere per aiutarli. Era semplicemente un passatore e non trasportava i clandestini in stato di deprivazione. I suoi guadagni sono esegui ed egli non può essere ritenuto responsabile per i soldi che i clandestini dovevano pagare complessivamente per giungere dal loro paese. IM 2 riceveva CHF 110.00 per clandestino trasportato e quindi Euro 270.00 per ogni viaggio di molte ore, guadagnando per sé CHF 5’5562.00. A mente della difesa, l’esiguità di tali importi è sconcertante, tenendo conto del grandissimo rischio corso. Contesta inoltre l’attendibilità del prezzo di CHF 360.00 fornito dalla PP per il tratto __________ -__________ in taxi, affermando che il prezzo per un simile trasporto è di CHF 705.00. Tenuto conto della maggiorazione del 20/25% che la giurisprudenza considera requisito essenziale del reato di usura, l’importo che ha guadagnato IM 2 si situa nettamente al di sotto e IM 2 nulla sapeva del guadagno di IM 1.
Alla luce di quanto esposto, chiede quindi il proscioglimento dall’imputazione di usura aggravata.
Sottolinea inoltre che va tenuto conto dello stato continuo di subordinazione di IM 2 nei confronti di IM 1. Il fatto che IM 1 tenti di accollare le proprie colpe a IM 2 è smentito dalle prove e dalle dichiarazioni di tutti gli imputati, i quali avevano tutti come unico referente IM 1 e solo da questi ricevevano il compenso. IM 1 si comportava da capo perché era il capo. Solo IM 1 aveva i contatti con i passatori in Italia, e non IM 2. L’attività di IM 2 era chiaramente sottopagata e pagata a lui meno che ad altri; IM 3 ad esempio riceveva CHF 130.00 a clandestino, mentre IM 2 unicamente CHF 110.00. IM 2 non conosceva la reale portata di quello che stava facendo e non aveva conoscenze dell’ordinamento giuridico svizzero.
Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto del suo ruolo subordinato a quello di IM 1. Occorre inoltre considerare che l’attività illecita svolta da IM 2 è stata svolta per sostenere economicamente la propria famiglia, che si è svolta su un brevissimo arco di tempo (3 mesi) e che IM 2 ignorava le norme previste dall’ordinamento giuridico svizzero. IM 2 ha collaborato quasi sin da subito, esitando inizialmente solo per paura di ritorsioni, dopo essere stato minacciato da IM 1. Ha ampiamente collaborato fornendo date, nomi e luoghi. Egli sta tentando di trovare lavoro e frequenterà dei corsi proprio a questo fine.
Per quanto riguarda la prognosi futura, l’imputato intende trovare un lavoro al più presto e prendersi cura della famiglia, la quale dipende totalmente da lui, ed ha troncato qualsiasi rapporto con le altre persone coinvolte nel traffico di clandestini. Non ha precedenti penali.
Conclude chiedendo che IM 2 venga condannato ad una pena detentiva minima per l’infrazione alla LF sugli stranieri, da porre al beneficio della sospensione condizionale e che gli vengano restituiti i documenti consegnati alla PP quale misura sostitutiva dell’arresto;
- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata ripercorre la vita precedente del suo assistito, ponendo l’accento sulle difficoltà finanziare in cui si trovava al momento dell’arresto ed evidenziando il fatto che egli ha deciso di delinquere non per un capriccio personale, ma per far fronte ai costi della vita.
Per quanto riguarda l’accertamento dei fatti, a mente della difesa occorre rimarcare che IM 3 ha da subito fornito piena collaborazione. È inoltre doveroso ricordare che per il trasporto dei clandestini egli ha percepito CHF 4'440.00 al massimo quale compenso lordo, dal quale vanno dedotti i costi per la benzina e per il cibo acquistato per i clandestini. I viaggi sono avvenuti sporadicamente e non con cadenza regolare.
A mente della difesa non sussistono i presupposti del reato di usura, né nella sua forma semplice né in quella aggravata. Per quanto riguarda l’aggravante del mestiere, sottolinea che IM 3 aveva un’attività lavorativa per 4 giorni alla settimana e non si può quindi dire che il reddito conseguito tramite l’attività di passatore sia una parte importante dei suoi introiti. Non vi è nessuna regolarità nei trasporti, non sono state conseguite cifre rilevanti e neppure regolari ed i trasporti da lui effettuati non assurgono quindi neppure ad attività accessoria. Evidenzia altresì che l’accusato stesso aveva comunicato a IM 1 di non voler più effettuare alcun trasporto, circostanza, quest’ultima, confermato pure da IM 1. L’imputato non aveva nessuna volontà di accompagnare l’attività illecita a quella lavorativa.
Difetta inoltre, a mente della difesa, la sproporzione tra prestazione e controprestazione, siccome bisogna tenere conto del mercato reale. Cita a questo proposito i parametri della STF 6S_6/2007. La cifra rilevata dall’accusa non si fonda sull’analisi del mercato e non è compito delle Guardie di confine fare una tale analisi. Inoltre, l’imputato risponde soltanto delle proprie azioni e non anche di quelle altrui. Egli non ha preteso null’altro dai clandestini.
Per quanto attiene all’infrazione alla LF sugli stranieri, il reato è ammesso.
Per quel che ne è della commisurazione della pena, la colpa dell’imputato può essere ritenuta di media gravità. Egli ha fornito una piena collaborazione sin dall’inizio dell’inchiesta ed ha mostrato sincero pentimento, avendo spontaneamente sospeso l’attività di passatore.
La difesa di IM 3 conclude chiedendo, in via principale, la condanna ad una pena pecuniaria di al massimo 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 40.00 (quaranta) cadauna e, subordinatamente, ad una pena pecuniaria che non ecceda le 250 (duecentocinquanta) aliquote giornaliere da CHF 40.00 (quaranta) cadauna.
Chiede inoltre che la pena pecuniaria sia posta al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 (due) anni, rilevando che l’accusato è incensurato, ha compreso di avere sbagliato ed ha arrestato l’attività prima dell’intervento della magistratura;
- l’avv. DUF 3, difensore dell’imputato IM 4, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: sottolinea che le organizzazioni criminose che sfruttano lo stato di bisogno di queste persone ben si guardano dall’essere implicate nelle vicende giudiziarie che oggi ci occupano e che il ruolo del passatore spicciolo è molto più vicino alla realtà dei clandestini costretti a scappare piuttosto che a quello dell’organizzazione criminosa. Lo spicciolo passatore non conosce l’organizzazione criminosa ed i guadagni realmente da essa conseguiti. In un simile contesto occorre valutare l’agire dell’imputato, il quale riveste appunto il ruolo del passatore spicciolo.
La difesa sottolinea che l’inserimento di IM 4 nel mondo del lavoro è risultato molto difficoltoso, al punto da dover richiedere l’assistenza. Ciò unitamente al fallimento del suo matrimonio l’ha portato a doversi sottoporre durevolmente ad un trattamento medicamentoso psichiatrico. IM 4, con la commissione dei reati di cui si trova oggi a rispondere, desiderava uscire da una condizione permanente di indigenza ed il suo scopo non era certo quello di lucrare.
Il reato di infrazione alla LF sugli stranieri non è contestato. IM 4 ha attivamente collaborato con gli inquirenti ed ha ammesso quasi subito le proprie responsabilità.
Il suo ruolo è stato quello di semplice esecutore materiale del trasporto, su continua e costante supervisione di IM 1, il quale lo ha reclutato ed ha deciso la sua retribuzione. IM 4 non era al corrente di nulla, non aveva alcun ruolo decisivo, ma eseguiva unicamente le indicazioni di IM 1. In alcun momento egli ha pensato o voluto sfruttare lo stato di bisogno dei clandestini; anzi, gli era stato detto che il trasporto avrebbe permesso a queste persone di avere una nuova vita.
A mente della difesa non regge il capo di imputazione per il reato di usura aggravata. Dal profilo oggettivo difetta l’elemento della manifesta sproporzione tra le prestazioni scambiate, di fatto egli ha percepito unicamente CHF 2'115.00 e non può essergli imputato il maggior guadagno percepito dagli imputati, a causa del suo ruolo marginale. Le ricerche effettuate dalla PP e dalla Corte in merito al prezzo del taxi da __________ a __________ verte su un prezzo che può essere considerato minimo, posto che si tratta di compagnie low cost. Va poi considerato il rischio corso dall’autore. Dal punto di vista soggettivo, IM 4 – sebbene fosse al corrente che i clandestini non avevano documenti –non ha mai voluto o accettato il rischio di sfruttare la loro situazione di debolezza per ottenere un guadagno manifestamente sproporzionato, egli non conosceva l’importo che i clandestini dovevano complessivamente pagare per il loro viaggio e non sapeva quanto guadagnavano i suoi correi. Non aveva neppure piena coscienza del reale stato di bisogno dei clandestini. IM 4 non ha mai potuto considerare come eccessivo il compenso di CHF 100.00 da lui percepito per clandestino, nemmeno per dolo eventuale. Inoltre il prezzo da lui ricevuto non si discosta sufficientemente dal reale costo di mercato, come richiesto dalla giurisprudenza.
Quanto alla commisurazione della pena, è indubbio che le sue difficoltà finanziarie ed i suoi problemi di salute hanno avuto un ruolo determinante sulla commissione dei reati, in cui egli ha rivestito un ruolo estremamente marginale. Anche IM 4 nella sua piccola realtà si trovava in uno stato di indigenza, si è limitato a delinquere il minimo necessario per potersi sostentare interrompendo il suo agire di sua spontanea volontà e non ha mai agito per arricchirsi, ciò che depone per una colpa lieve.
IM 4 è incensurato e ha fornito una piena collaborazione, la prognosi, a mente della difesa, è quindi positiva.
Alla luce di quanto esposto, chiede quindi, in via principale, una cospicua riduzione della pena richiesta dalla pubblica accusa, che non superi i 6 (sei) mesi di detenzione sospesi condizionalmente nella misura più estesa. In via subordinata, postula che la pena detentiva non superi i 12 (dodici) mesi di detenzione con sospensione condizionale nella misura più estesa. Chiede in fine che al suo assistito non venga comminata alcuna pena pecuniaria, in considerazione della sua situazione di indigenza e, subordinatamente, che l’eventuale pena pecuniaria sia posta al beneficio della sospensione condizionale;
- il Procuratore pubblico in replica: le difese censurano, a torto, il fatto che non sono stati i qui imputati a concludere il contratto, motivo per cui difetterebbe l’usura. Gli imputati hanno agito quali correi nell’ambito di una banda, indipendentemente dal luogo in cui i clandestini hanno consegnato il denaro e da chi i correi lo hanno ricevuto. Il concetto, sottolinea l’accusa, è quello dell’azione condivisa, correità che presuppone una decisione comune che può risultare da atti concludenti e non presuppone che il correo partecipi all’ideazione del progetto, ma egli può aderirvi in seguito (DTF 120 IV 17). Il ruolo degli imputati era fondamentale perché garantivano il trasporto sulla tratta finale del viaggio. Tutti sapevano o potevano immaginare che il trasporto non si esauriva con il loro contributo: la maggior parte di loro lo sapevano perché hanno fatto essi stessi il medesimo viaggio e, per quanto riguarda IM 4, anch’egli non poteva non saperlo perché non vi era solo IM 1 coinvolto nel traffico, ma anche lo zio, IM 3. Gli stessi clandestini sapevano di essersi messi a disposizione di un’impresa che per mestiere trasporta a scopo di lucro i migranti. Nessuno, comunque, ha contestato che quanto ricevuto dagli imputati era parte di quanto pagato dai clandestini.
Le difese hanno poi effettuato il calcolo sulla base della retribuzione del solo passatore, dimenticando che i passatori hanno permesso anche al correo IM 1 di ottenere il suo guadagno e il disposto dell’usura indica che il guadagno può essere ottenuto anche per terzi e non solo per sé. Neppure si sono confrontate le difese con l’importo massimo dell’atto d’accusa, per i casi in cui IM 1 effettuava la staffetta fino a destinazione. Se poi si tiene conto delle dichiarazioni di IM 3, secondo cui egli prendeva CHF 200.00 a clandestino, si arriva ad oltre CHF 1'000.00 con l’importo di IM 1. Inoltre, se bisogna fare il paragone bisogna detrarre il prezzo della benzina anche dai costi dei normali taxi.
Per IM 1 il tentativo è senz’altro dato, siccome i migranti che dovevano essere trasportati erano già presenti a casa di __________;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica: il reato di usura non è un reato continuato, che dura per tutta la tratta dei clandestini, ma inizia e finisce con la conclusione del contratto. Per poter dire che i coimputati possono essere coinvolti nel traffico che parte da lontano, sussistono unicamente degli indizi, ma nessuna prova concreta. Non sappiamo quindi quali sono i veri rapporti tra IM 1 e i membri di questa organizzazione criminale. Non sappiamo nemmeno se i coimputati sono gli unici ad avere effettuato questi trasporti, anzi, l’impressione è che i passatori italiani si rivolgevano a più persone di questo tipo. Non vi è alcuna prova che i qui imputati siano membri dell’organizzazione e debbano quindi sopportare il loro agire. Il contratto è stato concluso prima ancora che loro iniziassero ad effettuare i trasporti.
Da ultimo, per quanto riguarda il punto 1.4.a, i migranti erano pronti alla partenza, ma non erano ancora partiti. Facendo il confronto con la rapina, il fatto che gli imputati abbiano già preparato l’auto con le armi non è ancora un tentativo, ma ciò vi è solo quando la banda è partita, mentre nelle fasi precedenti si tratta unicamente di atti preparatori.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1. La presente motivazione concerne unicamente IM 1, ritenuto che i coimputati IM 2, condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi ed alla pena pecuniaria di CHF 500.00 (cinquecento), IM 3, condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi cumulata con la pena pecuniaria di CHF 1’200.00 (milleduecento) e IM 4, condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi ed alla pena pecuniaria di CHF 300.00 (trecento), non hanno formulato annuncio d’appello. La di loro posizione verrà pertanto evocata unicamente nella misura in cui necessaria al fine di definire le responsabilità di IM 1.
II) Questione pregiudiziale
2. In entrata di dibattimento il Presidente ha constatato l’assenza dell’imputato __________, preannunciata telefonicamente dalla sua patrocinatrice il 3 novembre 2015.
Con l’accordo delle parti, il procedimento nei confronti di __________ è quindi stato disgiunto dal procedimento concernente l’atto d’accusa 59/2015 del 19 maggio 2015 (dispositivo delle questioni pregiudiziali 04.11.2015, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Considerato che __________ è stato regolarmente citato con lettera raccomandata dell’11 settembre 2015 (doc. TPC 4) e non ha presentato giustificazioni per la sua assenza, non potendosi procedere direttamente al giudizio in contumacia, giusta l’art. 366 CPP si farà luogo ad una nuova udienza, previa nuova citazione.
III) Correzioni dell’atto d’accusa
3. In merito alle correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno aderito alla proposta di correggere, per quanto riguarda l’imputato IM 1, il punto A dell’atto d’accusa relativo ai suoi dati personali, nel senso che l’avv. DF 1 è suo difensore di fiducia e non d’ufficio.
Con l’accordo delle parti, i punti A.1 e C.1 dell’atto d’accusa sono stati modificati nel senso che l’usura aggravata è in parte tentata.
Le parti hanno poi aderito alla proposta del Presidente di modificare il titolo dei punti A.2, B.2, C.2, D.2 e E.2 dell’atto d’accusa nel senso che il reato è quello di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali.
Parimenti, il titolo dei punti A.3 e C.3 dell’atto d’accusa è stato modificato nel senso che il reato è quello di inganno nei confronti delle autorità.
Le parti hanno altresì aderito alla proposta del Presidente di correggere, al punto A.2.2 dell’atto d’accusa, il numero di cittadini stranieri trasportati da 28 a 27, come indicato al punto A.1.2 dell’atto d’accusa, risultando questo numero dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dagli imputati.
Con l’accordo delle parti, in fine, i punti A.4 e A.5 dell’atto d’accusa sono stati modificati nel senso che il delitto contro la LF sulle telecomunicazioni, rispettivamente la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, sono ripetuti.
Per quanto riguarda i fatti imputati ad IM 1 al punto A.5 dell’atto d’accusa, il Presidente ha proposto alle parti – le quali hanno acconsentito – di prospettare anche il reato di cui all’art. 19b LStup ripetuto.
IV) Curriculum vitae
4. IM 1, nato il __________ a __________ (Iran), in occasione del suo primo interrogatorio di Polizia, ha così riassunto la sua vita:
" Nel febbraio del 2000 sono giunto in Svizzera, in Ticino, come rifugiato proveniente dal mio paese di origine l’Iran.
Nel 2004 mi ha raggiunto mia moglie con nostra figlia che attualmente ha 22 anni.
In Ticino ho avuto dei lavori dal __________ fino al 2010, anno in cui ho avuto la possibilità di aprire il negozio __________ che si trova in via __________ a __________ o meglio ho avuto la possibilità di ritirare il precedente negozietto della __________.
Preciso che io e la mia famiglia abitiamo al primo piano dello stabile ove ha sede il negozio.
Mia figlia è appena ritornata a vivere con noi dopo aver vissuto per un breve periodo con il proprio ragazzo __________ a __________ in via __________. Lui, __________, priva viveva a __________ ove è poi ritornato.
In Iran ho frequentato le scuole dell’obbligo fino ad ottenere la licenza liceale. Ho poi frequentato 2 anni di università nella facoltà di cinema conseguendo la laurea in operatore di riprese cinematografiche ovvero il cameramen. (…)
L’avvocato __________ mi chiede se ho dei parenti in Svizzera.
No in Svizzera non ho altri parenti. Sono quasi tutti in Iran tranne un fratello che vive in Grecia da più di un anno. (…)
Mio padre è morto, mia madre è in Iran come anche i mie 4 fratelli e le mie 6 sorelle. (…)
L’avvocato mi chiede se sono mai rientrato in Iran dal 2000 a ora.
No non sono mai ritornato nel mio paese. (…)
L’avvocato mi chiede con quale attività svolge e con quale statuto risiede in Grecia mio fratello.
Non è un asilante e fa l’imbianchino in Grecia.”
(VI PG 15.09.2014, p. 3 e 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753).
5. Dinanzi al PP l’imputato ha precisato:
" Sono nato a __________ e sono cresciuto nella medesima città in Iran fino al 1999, anno in cui sono stato espatriato. Ho passato circa 6 mesi vicino a __________ dopodiché passando dalla Turchia sono arrivato in Svizzera.
Il papà è morto nel 2010 e prima lavorava come guardia forestale. La mamma è casalinga. Ho cinque fratelli e sei sorelle, tutti attualmente residenti in Iran. Con loro ho buoni rapporti, anche se non ci vediamo spesso, telefonicamente ci si sente in più occasioni.
Ho preso la maturità dopodiché ha lavorato nel negozio di pescheria di mio fratello per circa tre anni. Dopodiché ho lavorato nella televisione iraniana come cameraman e tecnico delle luci per circa sette anni, fino al 1999. Quando ho iniziato a lavorare in televisione ho pure frequentato una para università e ho ottenuto il diploma sempre in ambito televisivo come tecnico.
Successivamente mi sono trasferito in Svizzera come richiedente l’asilo, alloggiando a __________. Ho lavorato presso la __________ a __________ e dal 2010 gestisco il mio negozio __________ a __________, dove ho pure il domicilio.
Mi sono sposato, se non sbaglio nel 1991, con __________. Lei mi ha raggiunto in Svizzera, unitamente a nostra figlia __________, nel 2004. Non abbiamo altri figli. Da quando è venuta in Svizzera mia moglie ha lavorato dapprima in albergo come cameriera di piano e poi presso la __________, ditta di pulizie. Dal 2010 e fino al 2013 ha lavorato presso il nostro negozio.”
(VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).
6. In punto alla sua situazione finanziaria, dinanzi al PP l’imputato ha dapprima dichiarato di avere dei precetti esecutivi per circa CHF 3'000.00/4'000.00 (VI PG 15.09.2014, p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753), poi rettificati in circa CHF 25'000.00 (VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).
L’imputato avrebbe tratto un guadagno pari a CHF 3'000.00 mensili netti dalla propria attività commerciale. Quali spese correnti IM 1 ha riferito di uscite mensili di CHF 3'470.00 al mese per l’affitto del negozio e dell’appartamento. L’imputato avrebbe inoltre posseduto una vettura del valore di circa CHF 3'500.00 (VI PG 15.09.2014, p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753; VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).
Dall’Estratto dell’ufficio di esecuzione del 30 marzo 2015, IM 1 risulta avere esecuzioni in corso per CHF 50'554.55 (allegato al classificatore 5, Inc. 2014.7753).
7. In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha aggiornato la sua situazione professionale ed economica, precisando di avere chiuso il negozio e di non avere quindi alcuna entrata:
" Il mio negozio è stato chiuso. Inizialmente, dopo il mio arresto, è stato gestito da mia moglie, mia figlia e mio genero. Tuttavia dal 1 ottobre di quest’anno il negozio è chiuso perché mia figlia lavora come infermiera, mia moglie è malata e mio genero è andato via di casa. (…)
Mia figlia lavora e mia moglie percepisce la disoccupazione. Io non ho entrate.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).
8. In merito alle sue prospettive di vita, IM 1 ha affermato di voler saldare i suoi debiti attraverso una nuova attività nell’ambito dell’import/export di frutta secca (pistacchi, datteri, ecc.) dal suo paese natale.
9. L’imputato è incensurato in Svizzera (AI 1, Inc. 2014.7753).
Egli è però oggetto di un procedimento penale in Germania in relazione alla partecipazione al trasporto ed entrata illegale in Germania di clandestini (AI 10, Inc. 2014.7753), il quale è sfociato nell’arresto dell’imputato a __________ ed in seguito nell’atto d’accusa del 19 ottobre 2011 della Procura di Costanza (AI 109, Inc. 2014.7753). Stando all’autorità tedesca, in data 11 dicembre 2010, IM 1 avrebbe attraversato il settore di confine controllato dalla BPOLI di __________ in compagnia di 3 cittadini iracheni sprovvisti di documenti provenienti dalla Svizzera e diretti in Germania, attraversamento ripreso da videosorveglianza (AI 109, Inc. 2014.7753).
A questo proposito, l’imputato ha asserito dinanzi al PP di essere innocente:
" Nel 2010 in Germania ho subito un procedimento penale simile a quello che mi viene contestato. Quando hanno capito che ero innocente, mi hanno rilasciato.
ADR che sono stato in carcere 171 giorni. Non sono andato a processo.
ADR che non sono andato a processo perché ero impossibilitato; avevo chiesto di rimandarlo ma l’avvocato d’ufficio che mi era stato assegnato non è riuscito ad ottenere il rinvio. (…)
Io non ho fatto nulla di male.”
(VI PP 16.09.2014, p. 31 e 32, AI 25, Inc. 2014.7753).
Versione, questa, ribadita anche in sede dibattimentale:
" ADR che per quanto riguarda l’episodio in Germania preciso che si è trattato di un errore. Si tratta di un inchiesta legata al traffico di clandestini. Sono stato arrestato per circa 5 mesi e poi rilasciato.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha riferito di essere stato oggetto di una condanna in Iran:
" Non posso rientrare in Iran perché rischiavo rischio tuttora la prigione per una condanna riguardante la mia precedente attività politica contro il regime vigente nel mio paese. (…)
Voglio dire che la condanna prevista e che mi attende tutt’ora in Iran è la morte per impiccagione.”
(VI PG 15.09.2014, p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753).
Così l’imputato nel verbale del 16 settembre 2014 dinanzi al PP:
" ADR che rischio la morte in Iran perché mi considerano un ateo avendo collaborato con un partito comunista, contrario al regime vigente.”
(VI PP 16.09.2014, p. 31, AI 25, Inc. 2014.7753).
V) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
10. Il procedimento penale nei confronti di IM 1 è stato avviato nell’ambito dell’inchiesta “__________”, a seguito degli accertamenti esperiti successivamente all’arresto del cittadino iraniano IM 2 avvenuto il 10 agosto 2014 mentre trasportava 4 migranti dall’Italia alla Svizzera (rapporto di arresto provvisorio 10.08.2014, allegato all’AI 3, Inc. 2014.7492).
Le censure telefoniche messe in atto hanno permesso di evidenziare i contatti intrattenuti da IM 2 in concomitanza al suo ingresso in Svizzera con l’utenza no. __________, che l’arrestato ha dichiarato appartenere a IM 1 (VI PG IM 2, p. 5, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1, Inc. 2014.7492).
Dai riscontri del sistema AFV in dotazione delle guardie doganali (rivelatore automatizzato delle targhe) è poi emerso che il veicolo in uso ed intestato a IM 2, targato __________, nel corso delle precedenti 3 settimane aveva transitato altre volte da un valico di frontiera. In quelle occasioni, detto veicolo era preceduto dal veicolo VW Golf targato __________ intestato a IM 1 (cfr. tabella riassuntiva allegata al VI PG IM 1 15.09.2014, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753).
Ulteriori accertamenti tramite il sistema AFV hanno poi messo in evidenza come, nel periodo successivo al fermo di IM 2, le cosiddette “staffette” del veicolo di IM 1 sono continuate, precedendo, sempre nel medesimo tragitto, altre autovetture con targhe ticinesi (__________e __________). Questi due ulteriori veicoli sono stati rilevati transitare in frontiera tra la Svizzera e la Germania (in entrata in Germania) compatibilmente con i tempi di percorrenza della tratta (cfr. domanda di proroga della carcerazione preventiva 11.12.2014, p. 2, AI 178).
11. L’imputato è quindi stato fermato dalle Guardie di Confine il 15 settembre 2014, dopo che aveva attraversato il valico doganale di __________ con la sua autovettura VW Golf targata __________, seguito dal veicolo Chevrolet targato __________ con alla guida __________ e sul quale vi erano 5 migranti (rapporto di arresto provvisorio IM 1 e __________, AI 21).
Assunto a verbale, __________ ha ammesso subito le sue responsabilità, sia per il trasporto di quel giorno che per pregressi trasporti di clandestini, indicando IM 1 come suo correo in tutti i viaggi (VI PG 15.09.2014, allegato 1 all’AI 21).
Da parte sua, l’imputato nel suo primo verbale di Polizia ha negato ogni coinvolgimento nel trasporto di clandestini, indicando quale motivo dei frequenti viaggi in Italia il contrabbando della carne che avrebbe poi venduto al suo negozio, infrazione doganale per la quale era già stato fermato più volte, l’ultima il 27 agosto 2014 (VI PG 15.09.2014, allegato 1 all’AI 21).
12. Al termine del verbale, IM 1 è stato posto in arresto (rapporto di arresto provvisorio IM 1 e __________, AI 21).
Dando seguito all’istanza formulata dal PP (AI 27), con decisione 18 settembre 2014, il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato sino al 15 dicembre 2014 (AI 35), poi prorogata fino al 31 gennaio 2015 (AI 185).
Il 28 gennaio 2015, in accoglimento della richiesta formulata dall’imputato (VI PP 28.01.2015, p. 3, AI 192, Inc. 2014.7753), lo stesso è stato posto in regime di esecuzione anticipata della pena (AI 194).
13. Con atto d’accusa 59/2015 del 19 maggio 2015 il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di usura aggravata, incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, inganno nei confronti delle autorità, delitto contro la LF sulle telecomunicazioni ripetuto e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta.
VI) Imputazioni di usura aggravata e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata
A. Usura aggravata
14. Le responsabilità di IM 1 per il trasporto di 143 clandestini emergono dalle di lui ammissioni (cfr. fra tutti VI PP 10.04.2015, p. 2-8, AI 210, Inc. 2014.7753, VI PP 30.04.2015, p. 6 e 7, AI 219, Inc. 2014.7753 e VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale), rese dopo alcune reticenze iniziali in Polizia (allegato 10 all’AI 21) e nel verbale d’arresto dinanzi al PP (AI 25), dalle dichiarazioni dei correi e dalla presenza di puntuali prove materiali, in particolare dai tabulati retroattivi telefonici e dai passaggi in dogana registrati dal sistema AFV (cfr. tabella riassuntiva allegata al VI PG IM 1 15.09.2014, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753).
L’inchiesta ha permesso di accertare che l’imputato ha compiuto, dietro compenso, trasporti di migranti sprovvisti dei necessari permessi attraverso il confine tra Italia e Svizzera.
I clandestini venivano perlopiù recuperati in Italia e condotti sino al confine svizzero-germanico di __________.
Sull’arco di circa un anno, IM 1, ha così facilitato e aiutato 143 persone ad entrare illegalmente nel nostro Paese.
15. L’imputato ha contestato le imputazioni di cui ai punti A.1.4.b, rispettivamente A.2.4.b dell’atto d’accusa, secondo cui il 27 giugno 2014 avrebbe organizzato il viaggio in Grecia di __________ alfine di recuperare almeno 7 clandestini da portare in Germania, così come la circostanza secondo cui, con IM 2, avrebbe effettuato 17 trasporti (punti A.1.3 e A.2.3 dell’atto d’accusa).
15.1 Quanto al viaggio in Grecia di IM 1, il 29 ottobre 2014, IM 2 dinanzi al PP ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
" È lui che tiene i contatti con le persone coinvolte nel traffico e che stanno in altre nazioni perché, ad esempio, so che circa tre mesi fa, è andato in Grecia. (…)
Non so esattamente con chi è andato, penso con IM 3.
Il viaggio serviva per discutere con i suoi contatti in merito ad un nuovo percorso da organizzare con i clandestini. Inoltre in quel periodo non arrivavano i clandestini, e quindi forse anche per valutare questa difficoltà. Queste cose me le ha dette IM 1. Dopo il viaggio, l’unica cosa che mi ha detto IM 1 è stato che aveva trovato altre due persone in Grecia che avrebbero funto da passatori in quella nazione. Non so se mi abbia detto la verità o bugie, di più non so.”
(VI PP 29.10.2014, p. 7, AI 51, Inc. 2014.7492).
In occasione dell’interrogatorio del 17 novembre 2014 IM 2 ha aggiunto che il 27 giugno 2014 IM 1 avrebbe tentato di organizzare, unitamente a __________, il noleggio di un camper che quest’ultimo potesse utilizzare per trasportare clandestini dalla Grecia alla Germania:
" Voglio aggiungere che quel giorno, di mattina, siamo andati a __________ con IM 1. __________ e sua moglie si trovavano in auto con lui. Dopo aver preso la carne, IM 1 si è recato in un’agenzia della __________, ha ritirato del denaro che ha consegnato a __________. Non ho visto quanto denaro ha consegnato, ma ho visto il gesto della consegna.
Dopodiché ha caricato in auto __________ e sua moglie e li ha accompagnati in un garage che si trova sulla strada verso __________. Io lo seguivo, come sempre. Ha lasciato i due nel garage e poi siamo andati nel suo negozio a __________o a scaricare la merce. Quando eravamo in negozio ho sentito che IM 1 riceveva una telefonata da __________ dopodiché mi ha detto che doveva andare a recuperare i due perché non erano riusciti a noleggiare un camper, visto che non avevano i soldi per il deposito; se non sbaglio mi ha parlato di Euro 4000 o 5000. (…)
ADR che il camper a __________ serviva per trasportare i clandestini; me lo ha detto IM 1. Lui mi aveva detto che __________, con il camper, sarebbe dovuto andare in Grecia a prendere i clandestini e portarli in Italia. Non mi ha parlato di quanti clandestini avrebbe dovuto recuperare __________. Da quello che ho capito eravamo poi io o IM 1 a trasportare i clandestini dall’Italia alla Germania.”
(VI PP 17.11.2014, p. 9, AI 60, Inc. 2014.7492).
Versione, questa, che IM 2 ha mantenuto immutata anche a confronto con l’imputato (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 12, AI 167, Inc. 2014.7753), così come pure in aula, quando ha dichiarato:
" La PP mi contesta che in corso d’inchiesta avevo dichiarato che IM 1 mi aveva raccontato di un suo viaggio.
R: Sì, confermo. IM 1 mi ha raccontato di essere andato in Grecia per parlare con altri passatori e trovare altre persone da trasportare, siccome era calato il lavoro. Mi ha detto di avere fatto questo viaggio con IM 3.
La PP rileva che in corso d’inchiesta __________ ha dichiarato di avere noleggiato un camper per andare in Grecia a prendere dei clandestini.
R: Sì, io e IM 1 ci siamo recati in Italia e abbiamo lasciato __________ in un garage per affittare un camper, ma la cosa non è andata in porto perché avevano chiesto un importo troppo alto.”
(VI DIB 04.11.2014, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale).
15.2 __________ dal canto suo, a confronto con l’imputato, ha confermato il dire di IM 2:
" È vero che IM 1 mi ha chiesto di cercare di noleggiare un camper.
È pure vero che un giorno, non ricordo quale, ma potrebbe essere quello indicato da detto IM 2 che preciso io non conosco e non so chi sia, sono andato in un garage con l’intenzione di noleggiare un camper.
Io ho trovato, tramite computer, il garage; non ricordo come si chiama ma era in territorio di __________, non in centro. Con il garagista mi sono messo d’accordo per un giorno specifico in cui avrei ritirato il camper. Mi ha accompagnato IM 1. Ero con mia moglie. Lui ci ha lasciati al garage e poi se ne è andato.
Non sono riuscito a noleggiare il camper perché costava troppo. I soldi che mi aveva lasciato IM 1, se non sbaglio Euro 1800, non bastavano. Per questo l’ho contattato e lui è venuto a prenderci.
ADR che se avessi noleggiato il camper, sarei andato in Grecia. (…)
Avrei dovuto prendere altri clandestini in un posto in Grecia che se non sbaglio si chiama __________; dovevo prendere il traghetto a __________ e poi arrivavo a destinazione. Io sapevo che i clandestini, non sapevo quanti, sarebbero stati portati al porto di __________.
ADR quel giorno avevo un numero di cellulare della __________ da lui consegnatomi e sul quale mi avrebbe informato in merito ad ulteriori informazioni più precise. Sta di fatto che poi questo viaggio non c’è mai stato.
ADR che i soldi che mi aveva dato, ripeto se non sbaglio Euro 1800 dovevano servire per il viaggio sino in Grecia; là avrei incontrato un’altra persona coinvolta nel traffico che poi mi avrebbe consegnato il denaro per tornare indietro, insieme ai clandestini. (…)
ADR che confermo che in un’occasione il qui presente mi aveva domandato di andare in Grecia a prendere i clandestini con un camper. Era il mese di giugno, lui mi ha accompagnato in un garage in Italia lasciando me e mia moglie sul posto. Non siamo potuti partire per IM 1 non mi aveva dato il denaro sufficiente per il ritiro del camper. Lui mi aveva dato circa Euro 1800.00 che non bastavano. Con quel denaro avrei dovuto noleggiare l’auto e pagare le spese sino a __________, dove avrei dovuto incontrare una persona che mi avrebbe dato altro denaro per poter ritornare indietro con i clandestini che dovevano trovarsi proprio al porto di __________.”
(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 6 e 13, AI 158, Inc. 2014.7753).
Dichiarazioni queste che __________ ha ribadito anche in occasione del verbale d’interrogatorio finale del 17 aprile 2015, indicando che:
" ADR che quella volta se non sbaglio dovevo andare a prendere 7/8 persone. Questo era quello che mi aveva detto IM 1. Lui aveva aggiunto che queste persone erano suoi parenti e suoi amici.”
(VI PP 17.04.2015, p. 3, AI 215, Inc. 2014.7753).
__________ ha altresì dichiarato di avere saputo del viaggio in Grecia dell’imputato, e meglio:
" Mi viene chiesto se so che IM 1 l’estate scorsa si è recato in Grecia.
Sì. Me l’ha detto lui.
ADR che lui è andato in Grecia, non so dove, per i suoi affari riconducibili al traffico di clandestini. Lui mi ha detto che doveva andare a parlare con “uno” ed io ho dedotto che fosse qualcuno coinvolto nel traffico di clandestini.”
(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 7, AI 158, Inc. 2014.7753).
15.3 IM 3, dinanzi al PP ha dichiarato che il viaggio ad __________ con IM 1 sarebbe stato, per quanto lo concerneva, una semplice vacanza, mentre l’imputato gli avrebbe detto che doveva risolvere una questione legata al fratello.
Così IM 3 nel verbale del 26 novembre 2014 dinanzi al PP:
" (…) io sono andato per vacanza e IM 1 mi ha detto che doveva andare ad __________ per risolvere qualcosa in relazione a suo fratello. (…)
Credo che IM 1 sia andato ad __________ per trovare qualcuno che aiutasse suo fratello a scappare dall’Iran. (…)
È vero che anch’io non ho capito il motivo per cui voleva andare in Grecia, visto che sapevo che era lui a tenere i contatti con chi organizzava questo traffico. (…)
Mi viene chiesto dunque che cosa ha fatto IM 1 in Grecia.
Non lo so, venerdì sera io sono uscito da solo e non so cosa lui abbia fatto. Durante il resto della vacanza eravamo perlopiù insieme. (…)
Io ripeto che non ho fatto nulla in quella vacanza in relazione al traffico di clandestini. Non so cosa abbia fatto IM 1. Ho visto che IM 1 quando andavamo nei locali gestiti da nostri connazionali e dove cucinano prodotti nostri, parlava con terze persone ma non so dire se ai fini del traffico di clandestini. (…)
Ribadisco che a me aveva detto che doveva trovare qualcuno per organizzare l’arrivo di suo fratello.
Mi viene chiesto perché è andato in Grecia per organizzare questo viaggio al fratello visto che lui aveva tutti i contatti.
Non lo so io ho capito che lui doveva trovare in quel posto qualcuno. Non so se l’abbia trovato e se sia riuscito a parlarci. Lui mi ha detto questo prima di partire per la Grecia.”
(VI PP 26.11.2014, p. 24, AI 17, Inc. 2014.8873).
IM 3 si è così espresso in occasione del verbale dibattimentale:
" Era un periodo in cui avevo grandi difficoltà economiche ed ero molto giù di morale. Un giorno sono andato al negozio di IM 1 e abbiamo deciso di fare un viaggio. Inizialmente volevamo andare in Spagna, siccome costava poco, ma poi abbiamo optato per la Grecia. (…)
ADR che, con riferimento a quanto dichiarato da IM 2, voglio dire che IM 1 è stato sempre con me, salvo poche ore, e non mi risulta che abbia avuto contatti in vista di contattare clandestini. Abbiamo unicamente visitato i luoghi turistici. Questo è quello che io ho visto, pur non sapendo quali fossero i motivi di viaggio dal punto di vista di IM 1. Ribadisco che per me si trattava unicamente di una vacanza.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 10 e 11, allegato 2 al verbale dibattimentale).
15.4 IM 1 ha costantemente negato in corso d’inchiesta (cfr. VI PP 21.11.2014, p. 13, AI 158, Inc. 2014.7753; VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 12, AI 167, Inc. 2014.7753; VI PP 22.12.2014, p. 6-7, AI 187, Inc. 2014.7753; VI PP 10.04.2015, p. 4, AI 210, Inc. 2014.7753; VI PP 30.04.2015, p. 7, AI 219, Inc. 2014.7753) così come pure in sede dibattimentale (VI DIB 04.11.2015, p. 15 e 17, allegato 2 al verbale dibattimentale), di avere organizzato il viaggio in Grecia di __________ alfine di recuperare almeno 7 migranti da portare in Germania, previo noleggio di un camper in Italia, affermando che il suo precedente viaggio ad __________, tra il 19 e il 22 giugno 2014, sarebbe avvenuto unicamente per vacanza.
15.5 Con riferimento alle imputazioni di cui ai punti A.1.3 e A.2.3 dell’atto d’accusa, si rileva che IM 2, posto a confronto con l’imputato, ha confermato di avere effettuato 17 viaggi “in staffetta” con IM 1 dal 20 maggio 2014 al 10 agosto 2014, e meglio nelle seguenti circostanze:
" 1. 20.05.2014: IM 2 ha ammesso il suo primo viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano molto bene il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;
2. 21.05.2014, in entrata da __________ alle ore 16.44, trasportando 4 clandestini (due donne e due bambini), recuperati a __________ e condotti sul confine italo-germanico, a __________, facendo io da staffetta fino destinazione;
3. 11.06.2014, in entrata da __________ alle ore 17.32, trasportando clandestini (marito e moglie), recuperati a __________ e condotti sino a __________, facendo io da staffetta perlomeno sino in Ticino;
4. 12.06.2014, in entrata da __________ alle ore 05.15, trasportando 4 clandestini (due uomini, una ragazza e un bambino), recuperati a __________ e condotti a __________), facendo io da staffetta perlomeno sino in Ticino;
5. 13.06.2014, in entrata da __________ alle ore 11.57, trasportando 2 clandestini (due giovani) recuperati sempre a __________ e condotti a __________ o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
6. 15.06.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;
7. 18.06.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;
8. 22.06.2014, in entrata da __________ alle ore 21.43, trasportando 2 clandestini (due giovani) recuperati a __________ e condotti a __________ o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
9. 27.06.2014, in entrata da __________ alle ore 21.20, trasportando 2 clandestini (due uomini), recuperati a __________ e condotti a __________ o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
10. 30.06.2014, in entrata da __________ alle ore 20.13, trasportando 2 clandestini recuperati a __________ e condotti sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
11. 01.07.2014, in entrata da __________ alle ore 15.28, trasportando 2 clandestini recuperati a __________ e condotti a __________, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
12. 06.07.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;
13. 07/08.07.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;
14. 10.07.2014, in entrata verosimilmente da __________ in mattinata, trasportando almeno 2 clandestini recuperati verosimilmente a __________ e condotti a __________, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
15. 03.08.2014, in entrata da __________ alle ore 20.17, trasportando 5 clandestini (tutti ragazzi iraniani), 4 recuperati a __________ (in centro) e 1 poco prima della dogana; clandestini condotti sul confine con la Germania a __________, facendo io da staffetta almeno sino a destinazione; i clandestini erano diretti in Francia.
16. 07.08.2014, in entrata da __________ alle ore 10.44, trasportando almeno 2 clandestini (marito e moglie sulla 60.ina), recuperati a __________ e condotti a __________, facendo io da staffetta almeno sino a destinazione;
17. 10.08.2014, in entrata da __________ alle ore 09.03, trasportando 4 clandestini (fratello e sorella e due ragazzi) da __________ a __________, fungendo io da staffetta almeno sino in Ticino, venendo poi egli arrestato quel giorno.”
(VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 5 e 6, AI 167, Inc. 2014.7753).
IM 2 ha precisato che “per il viaggio del 3.08.2014 anche IM 1 ha trasportato materialmente un paio di clandestini visto che ce ne erano 5; quella volta anche lui è arrivato sino a destinazione a __________” e “si è fermato prima della dogana e mi ha fatto salire in auto i 2 clandestini da lui precedentemente recuperati. Una volta su territorio svizzero ci siamo fermati ad un distributore di benzina e lui ha ripreso i due clandestini.” (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 6, AI 167, Inc. 2014.7753).
15.6 Confrontato a tali dichiarazioni del correo, l’imputato ha dapprima dichiarato di non contestare il numero dei viaggi effettuati con IM 2, affermando che potrebbero essere circa 17, contestando però alcuni singoli episodi, e meglio:
" Posso confermare il numero di viaggi effettuati con il qui presente, non contesto che possano essere circa 17.
Per il resto contesto il suo dire e meglio:
- contesto di aver personalmente trasportato due persone fino alla dogana per poi farle salire sulla sua auto per poi riprenderle in un momento successivo; non ero di sicuro io, magari ha fatto quel trasporto con altri;
- non sono andato 4 o 5 volte fino a __________, ciò è avvenuto solo in 2 occasioni;
- l’ultimo suo viaggio nel quale è stato arrestato, io non ho fatto da staffetta, sono sicurissimo, io non so lui con chi l’abbia fatto (…).
ADR che confermo comunque che il 3.08.2014 io lo precedevo in entrata in dogana.” (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 6 e 7, AI 167, Inc. 2014.7753).
In occasione del verbale del 22 dicembre 2014, l’imputato ha rettificato le sue precedenti dichiarazioni, affermando che i viaggi effettuati con IM 2 sarebbero al massimo 11 e non 17 aggiungendo che in alcuni casi avrebbero unicamente trasportato della carne (VI PP 22.12.2014, p. 2, AI 187, Inc. 2014.7753).
Ciò nondimeno, il 23 e il 28 gennaio 2015, confrontato dal PP alle risultanze dell’inchiesta, l’imputato ha riconosciuto di avere effettuato con IM 2 tutti i viaggi da questi indicati, eccezion fatta per quello del 10 agosto 2014, riconoscendo così in tutto 16 viaggi (VI PP 23.01.2015, p. 11-20, AI 190, Inc. 2014.7753; VI PP 28.01.2015, p. 22-4 e 6, AI 192, Inc. 2014.7753).
15.7 Per quanto riguarda il viaggio del 10 ottobre 2014, giorno dell’arresto di IM 2, l’imputato ha affermato:
" La notte precedente lui mi ha chiamato chiedendomi di andare con lui di mattina presto per fargli da staffetta. Io gli ho detto che non potevo perché avevo bevuto troppo. Alle 09.00 lui mi ha chiamato per dirmi che la polizia italiana lo stava rincorrendo. (…)
ADR che io quel giorno non gli ho funto da staffetta.”
(VI PP 28.01.2015, p. 2-4 e 6, AI 192, Inc. 2014.7753).
Invitato a spiegare i contatti avuti con IM 2 quel giorno (chiamate in entrata di 18, rispettivamente 10 secondi alle ore 09:02, rispettivamente 09:07 e chiamate in uscita di 22, rispettivamente 5 secondi, alle ore 09:17, rispettivamente 23:05), l’imputato ha spiegato:
" Mi viene chiesto il motivo per cui IM 2 mi ha chiamato se io nulla c’entravo con quello specifico viaggio di clandestini.
Perché mi chiedeva cosa doveva fare. Addirittura io gli avevo suggerito di consegnarsi in polizia e confessare tutto. (…)
Mi viene chiesto il motivo per cui alle 23.05 di quel giorno lo contatto.
Perché volevo sapere cosa era successo e cosa aveva fatto.”
VI PP 28.01.2015, p. 6 e 7, AI 192, Inc. 2014.7753).
15.8 In merito al numero di viaggi effettuati con IM 2, l’imputato ha poi fornito l’ennesima versione nel verbale del 10 aprile 2015, quando i viaggi effettuati con il correo sono diventati “al massimo 13” (VI PP 10.04.2015, p. 4, AI 210, Inc. 2014.7753), limitandosi poi, nel verbale d’interrogatorio finale, a ribadire di contestare il numero dei viaggi con lui effettuati (VI PP 30.04.2015, p. 7, AI 219, Inc. 2014.7753).
15.9 In occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha in fine ammesso:
" ADR che in tutto ho effettuato 46 trasporti con mediamente 3 clandestini alla volta. In tutto si è trattato comunque di circa 143 persone.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale dibattimentale).
Interrogato in punto ai viaggi effettuati con IM 2, l’imputato ha poi rettificato le sue precedenti dichiarazioni, mantenendo comunque immutato il numero di clandestini trasportati:
" Sulla base degli importi che io ho guadagnato posso confermare che le persone che sono state trasportate sono in tutto 143, ma su meno viaggi. Come detto con IM 2 ne ho fatti solo 13 e io non ho nulla a che fare con la questione della Grecia.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale dibattimentale).
16. Da tali trasporti di migranti, l’imputato ha ottenuto per sé e per i correi, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF 890.00 (cfr. VI PP 10.04.2015, p. 8, AI 210), percependo egli personalmente CHF 200.00 a viaggio quando c’erano 3 o 4 persone, CHF 150.00 quando ve ne erano 2 nonché CHF 500.00 a viaggio quando si recava fino a __________ (VI PP 10.04.2015, p. 4-8, AI 210, Inc. 2014.7753; VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale) e riuscendo così a guadagnare, per sé e per i correi, un importo compreso tra CHF 23'410.00 e CHF 34'210.00, di cui CHF 9'000.00/10'000.00 per lui personalmente (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).
17. Nonostante egli abbia tentato di sminuire il suo ruolo, indicando inizialmente addirittura di essere stato in sostanza una pedina nelle mani di chi effettuava il trasporto, e meglio operando la “staffetta” su chiamata, senza avere alcun ruolo nell’organizzazione dei viaggi, appare pacifico come il ruolo dell’imputato nell’organizzazione fosse quello di referente di zona, in particolare colui che si occupava di pianificare il viaggio dei clandestini per il tragitto dall’Italia alla Germania.
Al proposito l’imputato ha dichiarato che:
" Pure io ero in contatto telefonico con i passatori che erano in Italia.
In verità, quando facevo i viaggi con IM 2, i passatori chiamavano a volte me e a volte lui.
Con IM 3 e IM 4, ero io il riferimento dei passatori che erano in Italia.
Con __________ i passatori in Italia chiamavano sia me che lui.
Aggiungo che a __________ andavo sia per prendere la merce da __________, sia per accompagnare IM 3, IM 4, __________ e IM 2, allo scopo di mostrare loro la strada e come raggiungere la Germania. Ciò è avvenuto al massimo in 8 occasioni.”
(VI PP 28.10.2014, p. 8, AI 122, Inc. 2014.7753).
IM 1 ha ammesso di avere ingaggiato IM 4 e IM 3, affermando tuttavia che sarebbe stato IM 2 ad iniziarlo all’attività di “passatore”:
" È stato IM 2 che è venuto in negozio presentandomi delle persone che organizzavano questi viaggi e che si trovavano in Italia. (…)
ADR che non sono io ad aver ingaggiato i trasportatori su territorio svizzero.
A domanda dell’avv. DF 1 a sapere se ciò è vero anche per IM 3 e IM 4, rispondo di no, io ho ingaggiato IM 3 il quale a sua volta ha poi contattato IM 4. (…)
Riconfermo che ho conosciuto i trasportatori che si trovano in Italia, com