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Ticino Tribunale penale cantonale 24.07.2015 72.2015.60

24 juillet 2015·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·5,639 mots·~28 min·4

Résumé

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; entrata e soggiorno illegale

Texte intégral

Incarto n. 72.2015.60

Lugano, 24 luglio 2015/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 sedicente e senza fissa dimora   Alias: IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1 IM 1   rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 24 gennaio al 3 marzo 2015 (39 giorni), in esecuzione anticipata della pena dal 4 marzo 2015;

imputato, a norma dell'atto d'accusa 44/2015 del 23.04.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere, senza essere autorizzato,

                                1.1   nel periodo 11 maggio – 05 settembre 2013,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

agendo sia da solo che in correità con __________,

alienato, in più occasioni, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 120/130 grammi, con grado di purezza indeterminato, a vari tossicodipendenti locali non identificati,

sottoforma di sacchetti minigrip di peso variante da 0,2 a 0,4 grammi l’uno, al prezzo variante da CHF 30/40.- l’uno,

stupefacente acquistato a __________ da uno spacciatore albanese di nome “__________”, al prezzo variante da CHF 40/50.- il grammo, per il tramite di __________ e di __________ e da loro trasportato fino a __________ e __________;

                               1.2   nel periodo 11 maggio – 05 settembre 2013,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

agendo sia da solo che in correità con __________,

ceduto in altro modo un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 15/20 grammi a __________ e __________, quale compenso per i trasporti di stupefacente da loro effettuati;

                                1.3   il 10 settembre 2013, a __________,

acquistato, tramite __________, da uno spacciatore albanese di nome “__________”, 33.69 grammi netti di eroina (con grado di purezza del 17%), al prezzo complessivo di CHF 800.-, confezionata in 7 sacchettini, destinata in parte alla vendita a terzi e in parte al suo consumo personale, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale a __________, lo stesso giorno, al momento del suo rientro a __________;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo 19 febbraio – settembre 2013,

a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente, un imprecisato quantitativo di eroina (ma almeno 50 grammi), sostanza acquistata nelle summenzionate circostanze;

                                   3.   entrata e soggiorno illegale

per essere entrato in Svizzera, nel periodo settembre 2013 – 24 gennaio 2015, in più occasioni, soggiornando illegalmente a __________, __________ e in altre imprecisate località, malgrado il divieto d’entrata in Svizzera notificatogli il 13 agosto 2013;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 e 2 LS, 19a LS e 115 cpv. 1 lett. a e b LStr;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:55.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Dopo discussione, con l’accordo delle parti l’atto d’accusa viene così modificato:

                                     -   punto 1.3 AA: “il 10 settembre 2013, a __________, acquistato, tramite __________, da uno spacciatore albanese di nome “__________”, 15 grammi di eroina (con grado di purezza del 17%), destinata alla vendita a terzi, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale a __________, lo stesso giorno, al momento del suo rientro a __________”;

                                     -   punto 2 AA:

                                         “per avere, nel periodo 19 febbraio - settembre 2013,

                                         a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente, un imprecisato quantitativo di eroina (ma almeno 50 grammi), sostanza acquistata nelle summenzionate circostanze, nonché acquistato, il 10 settembre 2013, a __________, tramite __________, 10 grammi di eroina (con grado di purezza del 17%) destinata al proprio consumo, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale a __________, lo stesso giorno, al momento del suo rientro a __________”.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che i fatti sono ammessi dall’imputato, per cui chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa con le modifiche di cui all’odierno dibattimento. Tenuto conto dei precedenti penali in Italia e in Svizzera dell’imputato, dell’ammissione dei fatti, della scarsa collaborazione per la sua identificazione e del comportamento negativo assunto in carcere, propone la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 14 mesi da espiare;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale pone in rilievo la difficile situazione personale del suo assistito. Sottolinea che il suo patrocinato ha da subito ammesso i fatti e che ha collaborato anche nell’accertamento delle sue generalità. Rileva che purtroppo non è stato possibile recuperare il passaporto a causa della scarsa collaborazione prestata dalle autorità diplomatiche (consolato e ambasciata). Sottolinea poi che in carcere il suo assistito si è allontanato dal mondo della droga. In conclusione, ritiene che il suo assistito con il carcere preventivo sofferto abbia già pagato per gli errori commessi, per cui chiede che sia condannato ad una pena detentiva che non ecceda la durata della carcerazione già sofferta di 6 mesi.

Considerato,                   in fatto ed in diritto

                                   1.   Vita anteriore e precedenti penali

                               1.1.   Alle autorità amministrative che si sono occupate della domanda d’asilo da lui presentata in Svizzera il 27 marzo 2013, l’imputato aveva comunicato di chiamarsi IM 1, di essere nato il 10 aprile 1987 ad __________ (Egitto) e di essere cittadino egiziano (AI 37). Alle autorità penali l’imputato ha invece indicato di chiamarsi __________, di essere nato il __________ a __________ e di essere cittadino tunisino (cfr. dichiarazione di stato civile e patrimoniale allegata all’AI 18 e verbale d’interrogatorio del 26.01.2015, AI 21). Ha spiegato che “IM 1 è un nome fittizio che ho comunicato al mio primo arrivo in Svizzera quando ho chiesto l’asilo. In quell’occasione ho mentito su suggerimento di altri richiedenti l’asilo e ho così dissimulato la mia vera identità per paura di essere rimandato in Tunisia” (VI PG 26.01.2015 pagg. 2-3), ciò che ha ribadito anche al dibattimento (VI imputato pag. 1, all. 1 al V. DIB).

In occasione dell’interrogatorio dinanzi alla Polizia del 3 febbraio 2015, gli inquirenti hanno contestato all’imputato che “per tramite del Centro di cooperazione Polizia e Dogane di Chiasso si è appreso che l’Autorità Italiana è venuta a conoscenza in data 04.04.2011 dal Consolato Tunisino di Genova delle mie esatte generalità: __________, nato il __________, Tunisia”, ciò che l’imputato ha contestato, ribadendo che “nei miei documenti il mio cognome è __________, non __________” (VI PG 03.02.2015 pag. 5). Successivamente, dinanzi al PP l’imputato ha ribadito di chiamarsi __________, precisando che “sul passaporto è però indicato come cognome __________, senza “L”” (VI PP 02.03.2015 pag. 2).

In data 11 giugno 2015 - dopo l’emissione dell’atto d’accusa e quando era già stato indetto il pubblico dibattimento - la difesa ha trasmesso, via e-mail, una copia in bianco e nero - poco leggibile - del passaporto dell’imputato, dal quale risultano le generalità di __________, cittadino tunisino nato il __________ (doc. TPC 8).

Nonostante gli sforzi intrapresi sia dalla Pubblica accusa che dalla difesa e nonostante il rinvio del processo fissato per il 1 luglio 2015 su richiesta della difesa per disporre di più tempo, non è stato possibile recuperare il passaporto originale dell’imputato, che a suo dire si troverebbe in Italia presso un suo amico, dove l’avrebbe lasciato per non perderlo (VI PG 26.01.2015, pag. 2; VI imputato pag. 1, all. 1 al V. DIB).

Va ancora rilevato che al dibattimento del 24 luglio 2015 l’avv. DUF 1 ha prodotto una copia di uno scritto del Consolato di Tunisia a Genova a lei indirizzato con il quale viene comunicato che “dalla verifica della documentazione ai nostri atti, il predetto è titolare del passaporto n. __________ rilasciato in data 30/09/2009 a Genova”, laddove quale oggetto della lettera è indicato “__________nato il __________” (doc. DIB 1).

È evidente che in tali circostanze, segnatamente in assenza di un documento d’identità originale e in presenza di divergenze tra i dati anagrafici forniti dall’imputato e quelli che risultano sulla fotocopia del suo passaporto, le generalità dell’imputato non possono assolutamente ritenersi accertate.

                               1.2.   In merito al suo trascorso, l’imputato in inchiesta ha reso le seguenti dichiarazioni:

" Sono nato e cresciuto in Tunisia, dove, dopo le scuole dell’obbligo ho imparato dapprima il mestiere di falegname e poi quello di meccanico. Mio padre lavorava per la __________ in Tunisia e grazie a lui ho potuto imparare questo mestiere. Sono figlio unico. I miei genitori vivono tuttora a __________. Mio padre è nato nel 1936, è pensionato e ha problemi di salute. Mia mamma è casalinga.

Nel dicembre 2008 sono arrivato in Italia con la nave. In Italia ho lavorato come pavimentista nella preparazione dei sottofondi, poi a seguito di un incidente ho dovuto smettere perché non potevo più lavorare. Lavoravo in nero.

Sono arrivato in Svizzera per la prima volta a febbraio 2013 con il treno da __________. Quando sono stato fermato a __________, assieme ad altri richiedenti l’asilo, sono stato registrato con le generalità di IM 1. C’è stato uno sbaglio nella registrazione delle mie generalità, ma su consiglio degli altri asilanti non ho detto nulla. Inizialmente sono rimasto in Ticino, poi sono stato assegnato in svizzera tedesca, ad __________. Lì ho poi ritirato la domanda d’asilo, mi hanno dato un foglio e il biglietto del treno per rientrare in Italia.

Dopo alcuni mesi a __________ la Polizia italiana mi ha detto che non potevo restare in Italia perché avevo presentato asilo in Svizzera ed è per questo che sono ritornato il 9 luglio 2013, quando sono stato arrestato per la seconda volta. Dopo due giorni di prigione sono stato rinviato nel Canton Berna, dove sono rimasto fino a __________.

Il 27 agosto 2013, dopo un periodo di detenzione nel Canton Berna, sono stato rimandato in Italia con l’aereo via __________, __________ fino a __________, dove sono poi andato a __________.

Dopo qualche giorno, all’inizio di settembre, poteva essere il 4 o il 5, sono ritornato a __________ con il treno, dove sono rimasto fino a metà settembre, quando ho litigato con __________.

Sono rimasto in Italia fino al 24 gennaio 2015, quando, da __________, sono rientrato in Svizzera assieme a __________ poiché volevamo raggiungere la Germania per cercare lavoro. Da __________ abbiamo raggiunto __________ in treno e poi con il bus fino a __________.”

(VI PP 02.03.2015, pagg. 2-3; dichiarazioni confermate in aula, cfr. VI imputato pag. 1, all. 1 al verbale del dibattimento)

Va già sin d’ora segnalato che nei confronti dell’imputato l’UFM ha emanato un divieto di entrata valido dal 27 agosto 2013 al 26 agosto 2016 e che in Italia il 22 gennaio 2013 è stato emanato un decreto di espulsione nei suoi confronti (cfr. AI 34 e AI 37).

                               1.3.   Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero a nome IM 1, nato il __________ ad __________ (AI 19 e AI 29) - generalità che l’imputato, come visto, aveva fornito alle autorità amministrative al momento dell’inoltro della domanda d’asilo in Svizzera - risultano le seguenti condanne:

                                     -   condanna del 26 marzo 2013 del Ministero pubblico del Cantone Ticino per soggiorno illegale alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

                                     -   condanna del 10 luglio 2013 del Ministero pubblico del Cantone Ticino per entrata illegale alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, con la quale è stata inoltre revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al decreto d’accusa del 26 marzo 2013 (cfr. AI 34);

                                     -   condanna del 9 agosto 2013 della Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat per ricettazione alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 300.-- (pena complementare al decreto d’accusa del 10 luglio 2013).

L’imputato ha confermato di aver subito queste condanne già durante l’inchiesta (VI PP 02.03.2015 pag. 2) e anche in aula (VI imputato pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).

In Italia l’imputato risulta formalmente incensurato sia con il nome di IM 1 che con il nome di __________ o di altri alias (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano, AI 30).

Ciononostante, l’imputato ha confermato le informazioni acquisite dagli inquirenti tramite CCPD (AI 45) e cioè di avere subito delle condanne in Italia e meglio una condanna per entrata illegale ad una pena detentiva sospesa e una condanna per detenzione di stupefacenti (eroina) ai fini di spaccio, per la quale ha scontato 8 mesi di prigione (VI PG 03.02.2015 pag. 4; VI PP 02.03.2015 pag. 2; VI imputato pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).

                                   2.   Circostanze dell’arresto

L’imputato è stato arrestato il 24 gennaio 2015 quando veniva fermato dalle Guardie di confine in territorio di __________ per un controllo e a suo carico emergeva, oltre ad un divieto d’entrata, un mandato di cattura per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (cfr. rapporto di arresto provvisorio del 25.01.2015, AI 18). Le circostanze che avevano portato all’emissione dell’ordine di arresto del 2 ottobre 2013 (AI 10) sono le seguenti:

" In data 10 settembre 2013, la Polizia nell’ambito di un controllo, fermava e controllava a __________, sul treno proveniente da nord, __________.

La donna veniva trovata in possesso di 38.5 grammi lordi di eroina è quindi arrestata e associata al carcere Giudiziario “La Farera”, ove sino all’1 ottobre 2013 è stata detenuta.

In fase d’inchiesta è emerso che __________ nei mesi precedenti al suo fermo, aveva già effettuato dei viaggi nella regione di __________, accompagnando un uomo che conosceva solo con il nome di __________, persona originaria del nord Africa.

La donna ammetteva, a partire da luglio 2013, di aver effettuato con il soggetto almeno n. 5 trasferte a __________, trasportando, secondo le sue valutazioni, in totale circa 100 grammi di eroina e di aver consumato insieme a lui dello stupefacente.

Del soggetto __________ forniva il suo recapito telefonico __________ salvato nella rubrica all’appellativo __________, utenza mobile in seguito posta sotto censura telefonica e in diretta d’ascolto.

L’identificazione telefonica del numero ha fornito quale intestatario il nominativo seguente: __________, via __________, __________ - __________ - n. documento __________.

La censura telefonica ha permesso di stabilire che l’utilizzatore dell’utenza __________ è un cittadino di origini nord-africane, che parlava l’arabo originario della Tunisia e soggiornante illegalmente a __________ nel quartiere di __________ in Via __________.

Gli ascolti telefonici convalidati dal Magistrato e approvati dall’Autorità preposta hanno avuto inizio il 12 settembre 2013 e si sono interrotti il 19 settembre 2013 poiché il numero è stato disattivato; le richieste di accertamento tecnico sul numero IMEI, emerso dagli ascolti, hanno dato esito negativo su un eventuale proseguo della censura telefonica.

Nell’arco di tempo di pochi giorni si è potuto comunque carpire che l’utenza avente il numero di telefono __________ era attivo nella vendita al dettaglio e nel consumo di sostanze stupefacenti; in alcune occasioni l’individuo si era direttamente rivolto ad altre utenze per l’acquisto a __________ di singole dosi.

In data 19 settembre 2013 la Polizia provvedeva nuovamente a interrogare e sottoporre a __________ un ventaglio di fotografie fra le quali riconosceva senza ombra di dubbio __________ e meglio IM 1, persona con la quale aveva effettuato i viaggi a __________ e che le aveva organizzato l’ultima trasferta il 10 settembre 2013.”

(rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 02.10.2013, AI 9)

Con decisione del 27 gennaio 2015, il GPC accoglieva l’istanza di carcerazione preventiva del Procuratore pubblico (AI 23).

In data 3 marzo 2015 l’imputato veniva posto in anticipata espiazione di pena (AI 35).

                                   3.   Fatti di cui all’atto d’accusa

                               3.1.   Punto 1 dell’atto d’accusa

                            3.1.1.   Come cennato, __________ veniva fermata a __________ il 10 settembre 2013 sul treno per __________ e trovata in possesso di circa 35 grammi di eroina. Interrogata, la stessa riferiva di essere stata a __________ per acquistare eroina per il suo consumo personale (nella misura di 5 grammi) e per un suo conoscente di nome __________ (nella misura di 30 grammi), che è poi risultato essere il qui imputato. Successivamente, __________ riferiva che oltre al viaggio del 10 settembre 2013 a __________, si era recata in altre occasioni a __________ per conto di “__________” (IM 1) per acquistare eroina, dichiarando che “probabilmente nel periodo luglio / 9 settembre 2013, ho trasportato in cinque trasferte complessivamente 130 / 145 grammi di eroina da __________ / __________ a __________” (VI PG 11.09.2013 pag. 6). Nel seguito dell’inchiesta, __________ cambiava sensibilmente versione e riferiva di aver effettuato un unico viaggio da sola per l’acquisto di eroina su commissione di IM 1 - quello del 10 settembre 2013 a __________ - mentre che gli altri 3/4/5 viaggi a __________ li aveva fatti unitamente a IM 1 e non aveva visto, anche se l’aveva immaginato, se IM 1 in quelle occasioni avesse acquistato della droga (VI PP 12.09.2013 e VI PG 19.09.2013).

                            3.1.2.   Il 17 ottobre 2013 veniva fermata a __________, dopo aver commesso un furto ai danni del negozio __________, __________ (cfr. rapporto di complemento del 07.01.2014, AI 16). La stessa riferiva agli inquirenti di aver effettuato, a partire da maggio/giugno e fino a settembre 2013, diversi viaggi in Svizzera interna per l’acquisto di eroina per conto dell’imputato, che riconosceva in fotografia, per un totale di circa 10 viaggi (poi risultati essere 16, in base ai tabulati telefonici e alle multe prese perché viaggiava senza biglietto), in cambio di eroina per il suo consumo personale. __________ non era in grado di indicare il quantitativo di sostanza trasportata perché riceveva l’eroina avvolta nella carta alu e non apriva il pacchetto, ma indicava gli importi di denaro che IM 1 le consegnava per l’acquisto di eroina, ciò che permetteva agli inquirenti di ricostruire un quantitativo complessivo di 288 grammi di eroina trasportata in Ticino (VI PP 18.10.2013 e VI PG 25.10.2013).

                            3.1.3.   Come visto, IM 1 è stato fermato e arrestato il 24 gennaio 2015. Già durante l’interrogatorio del 26 gennaio 2015, quando gli inquirenti gli hanno contestato le dichiarazioni di __________ e __________ che lo chiamavano in causa, IM 1 - dopo un’iniziale reticenza - ha ammesso di avere - unitamente al suo conoscente __________ - incaricato le stesse di andare ad acquistare eroina a __________, eroina che in parte aveva poi consumato personalmente, in parte era stata ceduta alle stesse __________ e __________ in cambio dei trasporti e per la maggior parte rivenduta da lui e __________, che l’avevano spacciata al Parco __________ di __________ (VI PG 26.01.2015 pag. 7 e segg.; cfr. anche VI PG 03.02.2014 pag. 8 e segg. e VI PP 02.03.2015 pag. 4 e segg.). Sempre durante l’inchiesta, l’imputato ammetteva inoltre che l’eroina di cui __________ era stata trovata in possesso il 10 settembre 2013 a __________ mentre rientrava da __________, era stata commissionata da lui e da __________, precisando che loro l’avevano mandata ad acquistare 25 grammi di eroina, per cui la sostanza in più trovata in suo possesso l’aveva acquistata __________ per sé stessa, specificando inoltre che i 25 grammi che le avevano commissionato erano destinati in parte alla vendita e in parte al consumo (VI PG 03.02.2015 pag. 9 e pag. 12; VI PP 02.03.2015 pagg. 5-6).

In merito ai quantitativi di eroina trattati, l’imputato durante l’inchiesta non ha reso dichiarazioni del tutto lineari, ma per finire ha riconosciuto che __________ aveva effettuato 3 o 4 viaggi a __________, acquistando complessivamente 90 grammi di eroina, di cui 60 grammi erano stati rivenduti da lui e da __________; __________, oltre al viaggio che aveva effettuato il giorno in cui era stata arrestata, in cui le avevano commissionato l’acquisto di 25 grammi di eroina, si era recata a __________ in altre 5 occasioni, acquistando un quantitativo complessivo di 100 grammi di eroina, di cui 60/70 grammi erano poi stati rivenduti da lui e __________, circa 20/25 grammi erano stati da lui consumati e la differenza era stata consumata da __________ e __________ (VI PP 02.03.2015 pagg. 5-6).

L’imputato ha dichiarato di aver conosciuto __________ nel marzo 2013 al Parco __________ di __________, dove lo stesso gli aveva offerto dell’eroina (VI PG 03.02.2015 pag. 11; VI PP 02.03.2015 pag. 4). Sui rispettivi ruoli nel traffico di stupefacenti, durante l’inchiesta l’imputato ha indicato che lui e __________ organizzavano insieme i viaggi di __________ e __________ a __________ per l’acquisto di eroina e che “(…) lavoravamo insieme, non c’era un capo o uno che era superiore” (VI PG 03.02.2015 pag. 8 e pag. 11; VI PP 02.03.2015 pag. 4).

Ha precisato però che siccome __________ era la ragazza di __________, era quest’ultimo che la mandava a __________ per l’acquisto di eroina, che poi lui e __________, insieme, rivendevano (VI PG 03.02.2015 pag. 9; VI PP 02.03.2015 pag. 4; VI PP di confronto con __________, la quale ha dichiarato invece di aver effettuato le trasferte in Svizzera interna per l’acquisto di eroina su indicazione di IM 1, mentre che __________ sarebbe estraneo al traffico di stupefacenti). L’imputato ha precisato inoltre che era __________ a tenere i contatti con il fornitore di eroina a __________ (VI PP 02.03.2015 pag. 4; VI PP 02.03.2015 pag. 6).

L’imputato ha spiegato di aver spacciato eroina per provvedere al suo sostentamento e al suo consumo personale (VI PG 03.02.2014 pag. 9).

                            3.1.4.   Al dibattimento l’imputato ha ribadito le proprie ammissioni, riconoscendo di aver “commesso tutti i fatti descritti nell’atto d’accusa”, precisando però che “(…) ho una mano che è quasi fuori uso. Quando sono arrivato in Svizzera ho conosciuto __________ che vendeva eroina e me ne ha data un po’ per non stare male. Io ero il giocattolo in mano di __________. Ora non sono più dipendente dagli stupefacenti” (VI imputato pag. 2, all. 1 al V. DIB). Va segnalato che in aula, la Corte - preso atto delle dichiarazioni chiare e convergenti dell’imputato e di __________, secondo cui solo una parte dell’eroina che le era stata sequestrata il 10 settembre 2013 le era stata commissionata da IM 1 (25 grammi secondo l’imputato, 30 grammi secondo __________), mentre che una parte era stata da lei acquistata con i suoi soldi per il suo consumo personale (cfr. VI IM 1 PG 03.02.2015 pag. 9 e pag. 12 e PP 02.03.2015 pag. 5; VI __________ PG 10.09.2013 pag. 2 e pag. 3, PG 11.09.2013 pag. 5 e PG 19.09.2013 pag. 5) e ritenuto inoltre che l’imputato ha dichiarato in modo lineare che dell’eroina trasportata da __________ e __________, di 25 grammi lui e __________ ne consumavano 5/10 grammi e la differenza la vendevano (VI PG 26.01.2015 pag. 8; VI PG 03.02.2015 pag. 8 e VI PP 02.03.2015 pag. 5) - con l’accordo delle parti ha modificato il quantitativo di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa in 15 grammi di eroina destinata alla vendita a terzi, mentre che i 10 grammi di eroina acquistati per il proprio consumo, che configurano una contravvenzione ex art. 19a cifra 1 LStup, sono stati aggiunti al punto 2 dell’atto d’accusa (cfr. verbale del dibattimento pag. 2).

                            3.1.5.   Sulla base di tutti questi riscontri, segnatamente delle dettagliate e costanti ammissioni dell’imputato, che ha dichiarato e ribadito di avere incaricato, unitamente a __________, __________ e __________ di acquistare e trasportare, oltre ai 25 grammi di eroina sequestrati a __________ il giorno del suo arresto, complessivamente 190 grammi di eroina, di cui 15/20 grammi ceduti a __________ e __________ in cambio del trasporto e 120/130 grammi spacciati da lui e __________ al Parco __________ di __________, tenuto inoltre conto delle dichiarazioni di __________, che conferma di aver effettuato delle trasferte - riscontrate dai tabulati telefonici e dalle multe per non aver pagato il biglietto del treno - in Svizzera interna per l’acquisto di eroina per conto dell’imputato in cambio di eroina per il proprio consumo, come pure delle dichiarazioni di __________, che quando è stata fermata sul treno e trovata in possesso di eroina, ha spontaneamente riferito che la droga - fatta eccezione per un piccolo quantitativo destinato al proprio consumo personale - era destinata all’imputato e di aver effettuato, in cambio di un piccolo quantitativo di eroina per il proprio consumo, altri trasporti di eroina per conto delle stesso (dichiarazioni che successivamente ha ritrattato, dichiarando di essersi recata a __________ 3/4/5 volte unitamente all’imputato, ciò che però non trova riscontro nei tabulati telefonici dell’utenza in uso a IM 1, cfr. CD annesso al rapporto di complemento del 07.01.2014, AI 16), la Corte ha confermato l’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, dal momento che il quantitativo di eroina pura alienata - 10% di 135 grammi, in base alla consolidata prassi delle Corti ticinesi (cfr. sentenza CARP del 18.07.2012, inc. 17.2012.41, consid. 18), nonché 17% di 15 grammi, per un totale di circa 16 grammi di eroina pura - supera il minimo di 12 grammi di eroina pura stabilito dal Tribunale federale per aversi una messa in pericolo della salute di molte persone ai sensi dell’art. 19 cifra 2 lett. 2 LStup (DTF 120 IV 334).

                               3.2.   Punto 2 dell’atto d’accusa

L’imputato ha fin da subito riconosciuto di aver consumato eroina (oltre che cocaina in Italia), ciò che risulta confermato dall’analisi tossicologica delle sue urine (AI 31), quantificando il suo consumo durante la permanenza in Svizzera in complessivi 50 grammi di eroina (VI PG 26.01.2015 pag. 8 e VI PG 03.02.2015 pag. 10 e pag. 12; quantitativo confermato anche in aula, cfr. VI imputato pag. 1, all. 1 al verbale del dibattimento), per cui anche il punto 2 dell’atto d’accusa - con l’aggiunta di 10 grammi di eroina destinati al suo consumo e sequestrati a __________, di cui già si è detto - ha trovato conferma.

                               3.3.   Punto 3 dell’atto d’accusa

L’imputato ha depositato domanda d’asilo in Svizzera il 27 marzo 2013, domanda che è stata poi ritirata in quanto IM 1 ha spontaneamente lasciato la Svizzera per recarsi in Italia (cfr. AI 37). Il 13 agosto 2013 gli è stato notificato un divieto d’entrata valido dal 27 agosto 2013 al 26 agosto 2016 (AI 34). Ciononostante, l’imputato dopo il 27 agosto 2013 e meglio nel mese di settembre 2013 è rientrato in Svizzera, come da lui stesso riconosciuto (VI PG 03.02.2015 pag. 6; VI PP 02.03.2015 pagg. 3-4), ritornando poi nuovamente in Italia e venendo poi fermato - come visto - il 24 gennaio 2015 in territorio di __________. Ne consegue che, essendo adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi, il reato di entrata e soggiorno illegale imputato al punto 3 dell’atto d’accusa è stato confermato.

                                   4.   Colpa e pena

La colpa dell’imputato è sicuramente grave a motivo del quantitativo di eroina - la più micidiale delle droghe - che ha alienato e che configura un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, reato per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore ad un anno (art. 19 cpv. 2 LStup). L’imputato si è poi servito di persone deboli per effettuare i rischiosi trasporti di eroina dalla Svizzera interna a __________, approfittando del fatto che le stesse erano a loro volta consumatrici, per cui avevano accettato di effettuare le trasferte in cambio di eroina per il loro consumo. Dal canto suo l’imputato ha agito solo in parte per finanziare il proprio consumo, mentre che per la maggior parte ha agito a scopo di lucro, spacciando la droga al Parco __________ a consumatori locali, sull’arco di più mesi. Inoltre, l’imputato ha infranto la Legge federale sugli stranieri, infischiandosene del divieto d’entrata emanato nei suoi confronti, per cui è dato anche il concorso di reati. Per di più, durante l’inchiesta IM 1 ha mantenuto un comportamento poco rispettoso nei confronti delle autorità di perseguimento penale e in carcere ha subito ben due sanzioni disciplinari (cfr. AI 41 e AI 43). Ad aggravare la colpa dell’imputato vi sono poi i suoi precedenti penali, ovvero le tre condanne minori attestate nell’estratto del casellario giudiziale svizzero come pure le due condanne subite in Italia, che risultano dagli accertamenti CCPD e che sono state confermate dall’imputato sia durante l’inchiesta che al dibattimento. Vi è ancora che l’imputato ha delinquito in parte nel periodo di prova impartitogli dal Ministero pubblico di Zurigo, incurante della condanna subita e tradendo la fiducia accordatagli dall’autorità giudiziaria. A suo favore, la Corte ha considerato che dopo un’iniziale reticenza l’imputato ha ammesso i fatti, anche se va detto che al dibattimento ha cercato di scaricare in parte le proprie responsabilità, dichiarando che era “il giocattolo in mano di __________”. La Corte ha tenuto inoltre conto del suo trascorso difficile di immigrato clandestino e della sua situazione personale, in particolare della lontananza dal proprio paese e dalla propria famiglia. Tutto ciò considerato, tenuto inoltre conto del carcere preventivo sofferto, la Corte ha considerato adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- e alla multa di fr. 300.-- di cui al decreto d’accusa del 9 agosto 2013 della Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat.

La pena detentiva di 14 mesi non può essere messa a beneficio della sospensione condizionale, in quanto la prognosi è sfavorevole. Infatti, non solo sull’identità dell’imputato non vi è certezza, ma con il suo comportamento, collezionando una condanna dopo l’altra in Svizzera e in Italia, l’imputato ha dimostrato di non avere alcun rispetto per l’Autorità e di agire unicamente per i propri interessi, che antepone a ogni e qualsiasi regola. Nella sua situazione, senza mezzi di sostentamento, senza documenti e senza validi permessi di soggiorno né in Svizzera né in Italia, qualora ritrovasse la libertà, il rischio di ricaduta nell’illegalità e nella commissione di reati per provvedere al suo sostentamento appare concreto e imminente, per il che i presupposti per la concessione della sospensione condizionale ex artt. 42 e 43 CP nella concreta fattispecie non sono assolutamente dati.

Per gli stessi motivi, la Corte ha disposto - giusta l’art. 46 cpv. 1 CP - la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittagli con decreto d’accusa del 9 agosto 2013.

                                   5.   Spese procedurali e tassa di giustizia

Visto l’esito del procedimento, la tassa di giustizia di fr. 500.-e le spese procedurali sono poste a carico del condannato, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP).

Le note professionali dell’avv. DUF 1, adeguate alla concreta fattispecie, sono state approvate così come esposte, con l’aggiunta dell’onorario per la partecipazione al dibattimento, per complessivi fr. 6'781.10 (di cui fr. 6'278.40 di onorario, fr. 376.70 di spese e fr. 126.-- di trasferte).

Visti gli art.:                    12, 40, 46, 47, 49, 51 CP;

19 cpv. 1 e 2, 19a LStup; 115 cpv. 1 lett. a e b LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1, sedicente

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere,

senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   nel periodo 11 maggio - 5 settembre 2013, a __________, __________ e in altre imprecisate località, agendo in parte in correità con __________, alienato 120 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato) a vari tossicodipendenti locali non identificati;

                            1.1.2.   nel periodo 11 maggio - 5 settembre 2013, a __________, __________ e in altre imprecisate località, agendo in parte in correità con __________, ceduto 15 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato) a __________ e __________;

                            1.1.3.   il 10 settembre 2013, a __________, acquistato, tramite __________, 15 grammi di eroina (con grado di purezza del 17%) destinata alla vendita a terzi, sostanza sequestrata dalla Polizia;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo 19 febbraio - settembre 2013, a __________, __________ e in altre imprecisate località, intenzionalmente consumato 50 grammi di eroina, nonché acquistato, il 10 settembre 2013, a __________, tramite __________, 10 grammi di eroina (con grado di purezza del 17%) destinata al proprio consumo, sostanza sequestrata dalla Polizia;

                               1.3.   entrata e soggiorno illegali

per essere entrato in Svizzera in più occasioni, nel periodo settembre 2013 - 24 gennaio 2015, soggiornando illegalmente a __________, __________ e in altre imprecisate località, malgrado il divieto d’entrata notificatogli il 13 agosto 2013,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- e alla multa di fr. 300.-- di cui al decreto d’accusa del 9 agosto 2013 della Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, IM 1, sedicente, è condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   3.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- di cui al decreto d’accusa del 9 agosto 2013 della Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   Le note professionali 27 marzo 2015, 10 giugno 2015 e 24 luglio 2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                      fr.        6'278.40

spese                          fr.            376.70

trasferte                      fr.            126.00

totale                           fr.        6'781.10

                               5.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'781.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        5'842.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             62.70

                                                             fr.        6'404.70

                                                             ============

72.2015.60 — Ticino Tribunale penale cantonale 24.07.2015 72.2015.60 — Swissrulings