Incarto n. 72.2015.214
Lugano, 19 febbraio 2016/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 2 ottobre 2015 al 1. dicembre 2015 (61 giorni) in esecuzione anticipata di pena dal 2 dicembre 2015
imputato, a norma dell'atto d'accusa 177/2015 del 23.12.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone;
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 25/26.09.2015 - 02.10.2015, a __________ ed in altre svariate località del Canton Ticino, detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno complessivi 199.7 grammi;
1.1. di cui circa 180 grammi da lui alienati, per conto di tale __________, nelle suesposte circostanze di tempo e di luogo, a consumatori della zona, in parte identificati, sotto forma perlopiù di sacchetti da 5 grammi l’uno al prezzo variante di CHF 160.00/250.00;
1.2. di cui 14.7 grammi netti (con un grado di purezza del 16.1%) da lui detenuti al momento del fermo, all’interno dell’auto su cui viaggiava; sostanza stupefacente destinata alla vendita e sequestrata dalla Polizia cantonale;
1.3. di cui circa 5 grammi procurati a __________ a titolo di ricompensa per averlo ospitato presso il di lui appartamento a __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a e 19 cvp. 1 let. c e d LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:19.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Chiede la parola il PP per rilevare che il quantitativo di eroina alienata di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa è di 170 e non 180 grammi. Di conseguenza, anche il quantitativo di eroina menzionato nel cappello del punto 1 dell’atto d’accusa deve essere corretto da 199.7 grammi a 189.7 grammi.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Il Presidente propone alle parti di modificare il cappello del punto 1 dell’atto d’accusa nel senso che l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti è stata commessa in parziale correità con __________, come risulta dal VI PP 1. dicembre 2015, p. 2 e 3, AI 30.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che, dal profilo istruttorio, le circostanze punibili derivano oltre che dai sequestri effettuati e dalle parziali ammissioni, anche dalle dichiarazioni delle persone assunte a verbale. I quantitativi sono stati ricostruiti in modo lineare e preciso in base a quanto emerso, giungendo ad un totale di almeno 189.7 grammi di cocaina. IM 1 è però reo confesso unicamente per il quantitativo di 155 grammi, contestando la messa a disposizione di 5 grammi di eroina a __________ e la vendita di 40 grammi a __________.
__________ ha dichiarato di avere trasportato IM 1 anche il 25 e il 26 settembre, oltre al giorno dell’arresto, ciò che ha ribadito in tutti i suoi verbali.
__________ ha sempre affermato di avere acquistato l’eroina da IM 1 e da chi lo aveva preceduto, ovvero __________. È vero che inizialmente si è confuso su chi gli avesse venduto il maggior quantitativo, ma alla fine, ormai lontano dalla droga e quindi più lucido, ha confermato di avere visto IM 1 nei giorni prima dell’arresto. Vi è poi che l’imputato ha espressamente dichiarato, e sempre ribadito in corso d’inchiesta, di avere accompagnato __________ proprio il giorno della telefonata con __________ a vendere eroina. Della vendita del 28 settembre a __________ si ha pure conferma in una successiva telefonata del giorno dell’arresto, quando quest’ultimo chiede al “Boss” una busta in più. L’imputato ha pure asserito di non poter escludere la circostanza che in occasione di una delle uscite con __________, quest’ultimo avesse venduto eroina a __________.
Relativamente alla vendita e alla messa a disposizione di eroina in favore di __________, la PP rileva che le dichiarazioni lineari di quest’ultimo, che pure risponde di questi quantitativi, sono assolutamente credibili, al contrario di quelle di IM 1, che non è stato lineare nei suoi verbali. Sottolinea peraltro che tutti i “cavallini” che hanno preceduto IM 1, consegnavano droga ai tossicodipendenti che li ospitavano. A mente dell’accusa, all’imputato non si può credere su nulla, avendo egli rilasciato dichiarazioni sempre diverse e contradditorie in corso d’inchiesta.
La serena lettura degli atti porta alla conclusione prospettata dall’accusa e quindi ad un quantitativo di 189.7 grammi di eroina venduta, detenuta e messa a disposizione di terzi. Ci sono i 14.7 grammi detenuti, i 5 grammi procurati a __________ e i 170 grammi alienati, sia in correità con __________ che da solo.
Dal profilo giuridico trova quindi applicazione l’art. 19 cpv. 2 LStup.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che, dal profilo oggettivo, la colpa dell’imputato è grave: in una sola settimana IM 1 ha spacciato un quantitativo rilevante di eroina. L’imputato ha poi dichiarato che, se non fosse stato arrestato, sarebbe rimasto sul nostro territorio a vendere eroina per 2 mesi. IM 1 non è un piccolo trafficante di strada che spaccia per finanziare il proprio consumo, ma una persona che aliena eroina a buste da 5 grammi l’una. Vi è poi che l’atteggiamento dell’imputato è stato poco collaborante, egli non ha riferito nulla in merito al quantitativo reale di eroina venduta.
A suo favore vanno considerate la sua difficile situazione personale e la carcerazione preventiva sofferta.
L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 17 (diciassette) mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale, in assenza di precedenti, con un periodo di prova di almeno 2 (due) anni;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l’accento sul fatto che, mentre si celebra l’ennesimo inutile processo, i veri criminali, ovvero chi gestisce il traffico di eroina nel nostro Paese, se ne sta tranquillamente a casa propria a contare i guadagni.
Rileva che IM 1 non ha realizzato alcun guadagno ed è stato introdotto in un meccanismo ben collaudato da persone senza scrupoli. Egli è una pedina, un pezzo sacrificabile della scacchiera, tanto che appena uno dei “cavallini” viene arrestato ne arriva subito un altro.
A mente della difesa, occorre diminuire i quantitativi venduti da IM 1 a quelli da lui ammessi. Spacciatori, autisti e ospitanti si sono spesso contraddetti, mentre alla fine IM 1 ha ammesso le proprie responsabilità. __________, pluriennale tossicodipendente, ha inizialmente dichiarato di avere acquistato da IM 1 almeno 177 grammi di eroina. In successivi verbali non è stato in grado di riconoscere i venditori che aveva in precedenza dichiarato e nell’ultimo verbale ha addirittura dichiarato di essersi confuso tra __________ e IM 1. Nella telefonata intercettata, poi, non viene detto quando sarebbe avvenuta la vendita in questione. A mente della difesa a IM 1 non possono quindi essere addossati gli ulteriori 40 grammi dichiarati da __________.
Neppure possono essergli imputati i 5 grammi che IM 1 avrebbe consegnato a __________. IM 1 è rimasto pochi giorni da lui, per cui non si poteva da lui pretendere il pagamento per l’intera settimana che, come affermato da __________, era previsto per i cavallini di __________. IM 1 peraltro al momento del suo arrivo non era neppure in possesso di eroina che avrebbe potuto consegnare a __________. A giungere in soccorso di IM 1, vi è poi la deposizione della compagna di __________, __________, la quale ha dichiarato che in cambio dell’alloggio avrebbero dovuto ottenere eroina, ciò che però non sarebbe mai avvenuto (“non abbiamo ricevuto nulla”).
Abbiamo quindi un totale ammesso di 155 grammi, che porta ad un quantitativo di sostanza pura tra 16 e 25 grammi, appena al di sopra, quindi, della soglia richiesta dalla giurisprudenza per l’aggravante di cui al 19 cpv. 2 LStup.
A mente della difesa va inoltre tenuto conto del ruolo estremamente marginale dell’imputato.
Quanto alla commisurazione della pena, sottolinea che IM 1 è incensurato. Egli soffre di moderati disturbi di ritardo mentale e comportamentale ed ha uno sviluppo mentale insufficiente. Chiede quindi un’attenuazione importante della pena proposta dell’accusa e di tenere conto dell’influenza che la pena avrà sull’autore.
La prognosi può dirsi favorevole, laddove l’intenzione dell’imputato è quella di tornare in patria e lavorare come cameriere, ciò che faceva già in precedenza.
Vi è inoltre una sorta di sincero pentimento, in quanto IM 1 ha riconosciuto le sue responsabilità ed accettato sin da subito di esercitare anticipatamente la pena. Ha inoltre tenuto un buon comportamento in carcere, dove ha anche lavorato. Il periodo delinquenziale è inoltre stato molto breve, non essendo durato neppure una settimana.
Quanto ai motivi a delinquere, IM 1 voleva andare in ________ per aiutare finanziariamente la mamma invalida e non per vizi propri.
IM 1 è stato forse non collaborativo, ma credibile, e ha riconosciuto determinati quantitativi, confermati anche in aula. La difesa chiede in fine di tenere conto della giovane età dell’imputato.
Conclude chiedendo che la pena inflitta a IM 1 non superi i 12 (dodici) mesi di pena detentiva e che sia posta al beneficio della sospensione condizionale;
- il Procuratore pubblico in replica: in merito alla scemata imputabilità rileva che il documento prodotto dalla difesa non è autentico, non si capisce da chi sarebbe stato allestito e quali competenze abbia la persona che lo ha allestito. Non vi è quindi alcun riconoscimento di scemata imputabilità;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1 non duplica.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 70 CP;
19 cpv. 1 lett. c e d, 19 cpv. 2 lett. a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o
indirettamente, la salute di molte persone,
per avere,
nel periodo 25/26 settembre 2015 – 2 ottobre 2015, a __________ e in altre località del Canton Ticino, in parziale correità con __________, senza essere autorizzato, detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi complessivi 159.7 grammi di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro, nonché la confisca del denaro (CHF 3'400.00), del cellulare Samsung con carta __________ e della carta SIM finale __________.
I restanti oggetti sotto sequestro sono dissequestrati in favore dell’imputato.
5. La tassa di giustizia di CHF 500.00 (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 10'206.70 comprensiva di onorario, spese e IVA.
6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 10'206.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'129.20
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 61.45
fr. 2'690.65
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