Incarto n. 72.2015.156
Lugano, 13 ottobre 2015/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
GI 1 6 GI 2 7
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 e domiciliato a rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 2 marzo 2015 al 28 maggio 2015 (88 giorni) in esecuzione anticipata della pena dal 29 maggio 2015
imputato, a norma dell'atto d'accusa 129/2015 del 6.10.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, __________, __________ e in altre non meglio precisare località,
nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2013 e il 2 marzo 2015,
detenuto, alienato e procurato in altro modo a terze persone, in parte identificate in parte non, un imprecisato quantitativo di eroina (con grado di purezza indeterminato), ma almeno 1'326.53 grammi,
segnatamente,
1.1 a __________, nel periodo compreso tra dicembre 2013 e agosto 2014, alienato ad acquirenti non identificati un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 12 grammi;
1.2 a __________, nel periodo compreso tra dicembre 2013 e agosto 2014, procurato a __________ un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 14 grammi;
1.3 a __________, __________, __________ e in altre non meglio precisate località, nel periodo compreso tra settembre 2014 e il 2 marzo 2015, alienato e in parte procurato in altro modo ad acquirenti locali e in particolare a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e altri non identificati, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 1'186 grammi;
1.4 a __________, il 2 marzo 2015, detenuto sulla sua persona 114.53 grammi netti di eroina, stupefacente in parte destinato alla vendita e in parte ad essere offerto a consumatori locali;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a) in rel. con il cpv. 1 lett. c), d) LStup;
2. ricettazione
per avere,
a __________,
in un giorno imprecisato nel periodo compreso tra settembre 2014 e dicembre 2014,
acquistato al prezzo di CHF 100.00 da terza persona, il telefono cellulare marca Samsung S4 mini (IMEI) del valore denunciato di CHF 563.89, sapendo o dovendo presumere che lo stesso era stato ottenuto da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente dal furto avvenuto a __________ in data 8 febbraio 2014 ai danni di __________ (cellulare recuperato e restituito all’accusatore privato);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 160 cifra 1 CP;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, __________ e in altre non meglio precisate località,
nel periodo compreso tra dicembre 2013 e il 2 marzo 2015, personalmente consumato almeno 513 grammi di eroina e un imprecisato quantitativo di hashish e ketalgine, nonché detenuto, il 2 marzo 2015, presso il proprio domicilio, 6.39 grammi netti di ketalgine e 17.91 grammi netti di hashish, e sulla sua persona, a __________, 45 grammi di eroina, stupefacente interamente destinato al proprio consumo personale;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra;
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi;
1.1 di cui 12 (dodici) mesi da espiare presso il Penitenziario Cantonale de “La Stampa”, dedotto il carcere preventivo sofferto di 88 (ottantotto) giorni;
1.2 mentre per 24 (ventiquattro) mesi l’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. Alla multa di CHF 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
4. A IM 1 è fatto ordine di sottoporsi all’assistenza riabilitativa per il periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 44 cpv. 2 e art. 93 CP).
5. A IM 1 è fatto ordine, quale norma di condotta, di proseguire il trattamento metadonico già in corso e di sottoporsi a regolari controlli tossicologici delle urine, per il periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 44 cpv. 2 e art. 94 CP).
ed inoltre 6. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondente a complessivi CHF 9'000.00 (novemila) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 06.02.2012, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).
7. Conferma il sequestro operato dalla Polizia cantonale in data 02.03.2015 (art. 263 CPP) e dispone la confisca ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPP dei seguenti oggetti, depositati presso il Servizio reperti, Bellinzona (incarto 19872):
- Scheda SIM Lycamobile nr. (trovata all’interno del Samsung GTi9505) (rep. nr.);
- Scheda SIM nr (trovata all’interno del Samsung SMG900F) (rep. nr.);
- 4 minigrip contenenti altrettanti centinaia di migrip vuoti (rep. nr.).
8. Conferma il sequestro di complessivi 159.53 grammi netti di eroina, di 6.39 grammi netti di ketalgine e di 17.91 grammi netti di hashish (reperto SAD nr. __________) operato dalla Polizia cantonale in data 03.05.2013 (art. 263 CPP) e ne dispone la confisca e la distruzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPP.
9. E’ mantenuto il sequestro conservativo della somma di CHF 380.00 (trecentottanta) a garanzia del pagamento delle spese procedurali e della multa (art. 268 CPP).
10. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 14:35.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Con l’accoro delle parti, il punto 1.1 delle proposte dell’atto d’accusa viene così modificato: “di cui 12 (dodici) mesi da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto”.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
ordina: 1. L’atto di accusa n. 129/2015 del 6 ottobre 2015 contro IM 1 con le relative proposte e con la modifica apportata al dibattimento è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale 5 ottobre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11'279.65
spese e trasferte fr. 262.00
IVA fr. 923.35
totale fr. 12'465.00
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12'465.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise criminali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1’000.--
Inchiesta preliminare fr. 2’574.50
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 118.45
fr. 4’192.95
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