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Ticino Tribunale penale cantonale 08.03.2016 72.2015.140

8 mars 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·651 mots·~3 min·2

Résumé

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

Texte intégral

Incarto n. 72.2015.140

Lugano, 8 marzo 2016/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1, e residente a  rappresentato dall’avv. IM 1, __________

in carcerazione preventiva dal 30.05.2015 al 31.05.2015 (2 giorni)

imputato, a norma dell'atto d'accusa nr. 117/2015 del 07.09.2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo 29 maggio 2015-30 maggio 2015, senza essere autorizzato, circolando a bordo del proprio autoveicolo marca Ford Focus, targato __________, in provenienza dalla __________, importato in Svizzera, trasportandoli celati all’interno della suddetta vettura, complessivi 69.67 gr. netti di cocaina (con una purezza oscillante tra 68% +/- 4.5 nella confezione da 68.89 gr. netti), sostanza consegnatagli fra __________ ed __________ da una persona non meglio identificata, contro compenso di EUR 800.00, e detenuta per esportazione in Italia;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti a lui ascritto.

                                   2.   Di conseguenza IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi dedotto il carcere preventivo sofferto di 2 (due) giorni.

                               2.2.   L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

                                   3.   All’avv. DUF 1, __________, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

                                   4.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre                 5.   È ordinata la confisca e distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) di:

                                     -   69.67 grammi netti di cocaina (reperto SAD no.00083);

                                         grado di purezza: 68% (+/- 4.5) su 68.89 gr.

                                     -   diverse pellicole di plastica utilizzate per avvolgere lo stupefacente (no. reperto 40488);

                                     -   diversi biglietti manoscritti e ricevute (no. reperto 40489);

                                    1   scatola in plastica colore bianco con coperchio trasparente e giornale (no. reperto 40490);

così come la confisca (art. 69 cpv. 1 CP) di;

                                     -   CHF 93.60 (conversione da EUR 90.00);

                                    1   cellulare marca NOKIA 1280, colore blu, IMEI __________ (no. reperto 40491);

                                    1   scheda SIM WIND no. __________ (no. reperto 40492);

                                    1   navigatore satellitare BECKER, colore grigio, con caricatore (no. reperto 40493).

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 09:25.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 117/2015 del 7 settembre 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                        Fr.  2'358.00

spese                            Fr.     466.20

totale                             Fr.  2'824.20

                               3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 2’824.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -  

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           226.80

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             66.75

                                                             fr.           793.55

                                                             ============

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