Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 17.09.2015 72.2015.116

17 septembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·833 mots·~4 min·3

Résumé

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup)

Texte intégral

Incarto n. 72.2015.116

Lugano, 17 settembre 2015 /md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 e residente a rappresentato da DUF 1

in carcerazione preventiva dal 16 maggio 2015 al 15 luglio 2015 (61 giorni), in esecuzione anticipata della pena dal 16 luglio 2015;

imputato, a norma dell'atto d'accusa 95/2015 del 17 luglio 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

e meglio,

per avere, senza essere autorizzato,

in data 16 maggio 2015, a __________, detenuto e trasportato in provenienza da __________, occultati all’interno della vettura Skoda Oktavia targata, grammi 495.78 di cocaina con un grado di purezza del 61,1 %, stupefacente che avrebbe poi consegnato a non meglio precisato __________ ad __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dagli art. 19 cpv. 2 LS;

Presenti:                     -   la Procuratrice pubblica PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua, __________..

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:00 alle ore 10:35.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Chiede la conferma integrale dell’AA, i fatti sono ammessi ed il diritto è pacifico. L’imputato non ha collaborato interamente, non avendo indicato le generalità di colui che gli ha consegnato lo stupefacente. Il quantitativo di droga è importante, si parla di oltre 400 grammi di cocaina per una purezza di circa il 60%, egli ha agito per mero lucro. Chiede che venga condannato ad una pena di 24 mesi sospesa per un periodo di prova di anni tre, la più confisca della autovettura e la distruzione dello stupefacente;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

I fatti sono ammessi, il diritto è pacifico. Il comportamento di Cela a mente del difensore è stato di disponibilità verso gli inquirenti, sin dall’inizio. L’inchiesta è proceduta rapidamente grazie a lui. Egli ha agito per lucro personale è vero, ma è da inquadrare nella sua difficile situazione economica. La tentazione di un compenso è stata per lui molto importante. A suo favore vi è la collaborazione, l’incensuratezza ed il carcere già scontato lontano da casa. Chiede la condanna ad una pena detentiva di 21 mesi, sospesa con la condizionale. Chiede infine il dissequestro degli oggetti sequestrati, ad eccezione dell’auto che non è di pertinenza dell’imputato, della scheda SIM, dello stupefacente e del denaro, per i quali non si oppone alla confisca.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 51, 69, 70 CP; 19 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

per avere, senza essere autorizzato,

in data 16 maggio 2015, a __________, detenuto e trasportato in provenienza da __________, occultati all’interno della vettura Skoda Octavia targata, grammi 495.78 di cocaina con un grado di purezza del 61,1 %, stupefacente che avrebbe poi consegnato a non meglio precisato __________ ad __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                  3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, ad eccezione dei seguenti oggetti:

                                     -   biglietto da visita __________ (rep. 40397);

                                     -   biglietto da visita __________ (rep. 40398);

                                     -   tessera identificazione antimafia (rep. 40399);

                                     -   tessera sanitaria __________ (rep. 40400);

                                     -   busta con foglio bianco (rep. 40401);

per i quali è ordinato il dissequestro a favore del condannato a crescita in giudicato integrale della presente.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       3’161.50

spese                          fr.          113.00

totale                           fr.       3’274.50

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’274.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -  

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        5'844.45

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             72.90

                                                             fr.        6'417.35

                                                             ============

72.2015.116 — Ticino Tribunale penale cantonale 17.09.2015 72.2015.116 — Swissrulings