Incarto n. 72.2015.114
Lugano, 8 marzo 2016/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1, e domiciliato a rappresentato dall’avv. DUF 1, __________
imputato, a norma dell’atto d'accusa nr. 93/2015 del 13.7.2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
Infrazione grave alle norme della circolazione
per avere,
in data 21 aprile 2015, alle ore 05.52, in territorio di __________, all’altezza di via __________,
viaggiando in direzione di __________,
non osservando gravemente i limiti di velocità consentiti,
segnatamente circolando a bordo del motoveicolo marca Suzuki GSX-R1000, targato __________ alla velocità di 105 km/h (già dedotta la tolleranza) lungo un tratto stradale in cui il limite consentito era di 50 km/h, superando pertanto la velocità concessa di 55 km/h,
violato intenzionalmente le norme elementari della circolazione stradale,
correndo con ciò il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo suindicate;
reato previsto: dagli art. 90 cpv. 3 LCStr e art. 90 cpv. 4 let. b LCStr;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto, e meglio come sopra.
Di conseguenza IM 1 è condannato:
1.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
1.2. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
Ed inoltre: 2. All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
3. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 15:30 alle ore 15:50.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decide: 1. L’atto di accusa n. 93/2015 del 13 luglio 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 1'410.00
spese Fr. 171.00
totale Fr. 1'581.00
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 1’581.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 69.75
fr. 769.75
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