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Ticino Tribunale penale cantonale 07.06.2016 72.2015.110

7 juin 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,518 mots·~8 min·4

Résumé

Infrazione alla LF sugli stupefacenti: per avere coltivato piante di canapa, detenuto nonché alienato marijuana. Sottrazione di energia utilizzata per le coltivazioni di piante di canapa

Texte intégral

Incarto n. 72.2015.110

Lugano, 7 giugno 2016/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1 patrocinato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1   IM 2   entrambi rappresentati dall’avv. DIFI 1

imputati, a norma dell'atto d'accusa 90/2015 del 7.7.2015, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                  A.   IM 1 e IM 2, in correità

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzati,

                                1.1   a __________ e in altre imprecisate località della Svizzera tedesca,

nel periodo febbraio 2012 – 17 aprile 2013,

coltivato e alienato, in più occasioni, a tali “__________”, “__________” e altre persone non identificate, un quantitativo valutato in almeno 9/11 kg. di marijuana, da loro confezionata in sacchetti del peso variante da 300 a 500 gr. l’uno, al prezzo variante da CHF 6'500.- a CHF 7'000.- al kg.,

sostanza da loro previamente coltivata con metodo indoor, essiccata e confezionata nei locali da loro appositamente locati a __________;

                                1.2   a __________, nel periodo febbraio - 17 aprile 2013,

coltivato, con metodo indoor, 693 piante di canapa per estrarne marijuana (tenore di THC variante dal 4.1% al 19%), nonché detenuto 150 grammi lordi di marijuana, sostanze destinate alla vendita a terzi e al consumo personale di IM 2, se non fossero state sequestrate dalla Polizia cantonale il 17 aprile 2013;

                                   2.   sottrazione di energia

per avere,

a __________, nel periodo dicembre 2012 – 17 aprile 2013,

per effettuare le coltivazioni di piante di canapa di cui al punto 1, sottratto indebitamente, ai danni delle ACPR 1, energia elettrica dall’impianto riferito all’immobile sito in __________, per un importo denunciato dall’accusatrice privata pari a CHF 24'980.70 (importo contestato e riconosciuto limitatamente a CHF 10'000.- da parte di IM 1 e limitatamente a CHF 8'000.- da parte di IM 2);

                                  B.   IM 1, singolarmente

                                   3.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, nel periodo febbraio - 17 aprile 2013,

detenuto, al suo domicilio, 65 grammi lordi di marijuana, sostanza proveniente dalle summenzionate coltivazioni e destinata alla vendita a terzi, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale il 17 aprile 2013;

                                  C.   IM 2, singolarmente

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo estate 2012 - 17 aprile 2013, a __________ e in altre imprecisate località, consumato intenzionalmente circa 500 grammi di marijuana, nonché detenuto 2 grammi lordi di marijuana, 6 grammi lordi di semi di canapa e 35 grammi lordi di tabacco frammisto a marijuana, sostanze destinate al suo consumo personale;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 142 cpv. 1 CP e 19 cpv. 1 e 19a LS;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, accompagnato dal suo Difensore di fiducia avv. DIFI 1;

                                     -   l’imputato IM 2, accompagnato dal suo Difensore di fiducia avv. DIFI 1;

                                     -   l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:00.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così modificato:

                                     -   punto 1.2: “a __________, nel periodo febbraio - 17 aprile 2013, coltivato, con metodo indoor, 693 piante di canapa per estrarne marijuana (tenore di THC variante dal 4.1% al 19%), nonché detenuto 150 grammi lordi di marijuana, sostanze destinate alla vendita a terzi, se non fossero state sequestrate dalla Polizia cantonale il 17 aprile 2013”;

                                     -   punto 2: “per avere, a __________, nel periodo dicembre 2012 - 17 aprile 2013, per effettuare le coltivazioni di piante di canapa di cui al punto 1, sottratto indebitamente, ai danni delle ACPR 1, energia elettrica dall’impianto riferito all’immobile sito in __________, causando un danno complessivo denunciato di fr. 13'837.70 (importo contestato e riconosciuto limitatamente a CHF 10'000.da parte di IM 1 e limitatamente a CHF 8'000.- da parte di IM 2)”;

                                     -   punto 4: viene stralciato per intervenuta prescrizione.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rileva che i fatti sono ammessi, che gli imputati sono incensurati, che hanno delinquito per un periodo limitato e che si tratta di un quantitativo limitato di marijuana, come pure che gli imputati hanno accettato di risarcire le ACPR 1, per cui tutto ciò considerato chiede la conferma dell’atto d’accusa con le modifiche apportate al dibattimento e la condanna degli imputati alla pena detentiva di 8 mesi, sospesi condizionalmente per due anni, oltre alla confisca di tutto quanto in sequestro;

                                     -   l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato, il quale dà atto che gli accusati hanno iniziato a risarcire il danno e si augura che il pagamento riprenda con puntualità. Ritiene giustificate le spese legali esposte, in quanto fino alla fine dell’inchiesta il periodo di allacciamento abusivo non era stato stabilito, per cui si era reso necessario far eseguire la perizia _________ e interagire con i rappresentanti delle ACPR 1 e con il perito;

                                     -   l’avv. DIFI 1, difensore degli imputati, il quale sottolinea l’ammissione immediata e spontanea dei suoi assistiti come pure la piena collaborazione da loro prestata agli inquirenti. Non si oppone alla pena proposta dalla pubblica accusa. In merito ai sequestri e all’istanza di risarcimento delle ACPR 1, si rimette a quanto indicato durante l’istruttoria dibattimentale.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 49, 69, 142 cpv. 1 CP;

19 cpv. 1 LStup;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 e IM 2 sono coautori colpevoli di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzati,

                            1.1.1.   a __________ e in altre imprecisate località della Svizzera tedesca, nel periodo da febbraio 2012 al 17 aprile 2013, previa coltivazione indoor ed essicazione, alienato complessivi 11 kg di marijuana;

                            1.1.2.   a __________, nel periodo da febbraio 2013 al 17 aprile 2013, coltivato con metodo indoor 693 piante di canapa (con tenore di THC variante dal 4.1% al 19%) per estrarne marijuana nonché detenuto 150 grammi lordi di marijuana, sostanze destinate alla vendita a terzi e sequestrate dalla Polizia cantonale;

                               1.2.   sottrazione di energia

per avere,

a __________, nel periodo da dicembre 2012 al 17 aprile 2013, al fine di effettuare le coltivazioni di piante di canapa con metodo indoor di cui al punto 1.1 del dispositivo, indebitamente sottratto, ai danni della ACPR 1, energia elettrica dall’impianto riferito all’immobile sito in __________, causando un danno complessivo denunciato di fr. 13'837.70,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   IM 1 è inoltre autore colpevole di:

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a __________, nel periodo da febbraio 2013 al 17 aprile 2013, detenuto 65 grammi lordi di marijuana destinata alla vendita a terzi, sequestrata dalla Polizia cantonale,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   3.   Di conseguenza,

                               3.1.   IM 1

è condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.

                            3.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e a IM 1 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due);

                               3.2.   IM 2

è condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.

                            3.2.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e a IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   IM 1 e IM 2 sono inoltre condannati, in solido, a versare all’accusatore privato ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1, fr. 13'837.70, oltre interessi al 5% dal 23 luglio 2013, a titolo di risarcimento danni e fr. 7'322.90 a titolo di risarcimento delle spese legali, importi dai quali va dedotta la cifra di fr. 2'682.-- ad oggi già corrisposta.

                                   5.   È ordinata la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti e degli oggetti in sequestro.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

                                   7.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        1'219.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           137.95

                                                                 fr.        1'857.15

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           250.--

Inchiesta preliminare                           fr.           609.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             68.95

                                                                 fr.           928.55

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           250.--

Inchiesta preliminare                           fr.           609.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             68.95

                                                                 fr.           928.55

                                                                 ============

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

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