Incarto n. 72.2014.76
Lugano, 11 settembre 2014 /rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere
Sabrina Aldi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dall'11.4.2014 al 3.6.2014 (54 giorni) posto in anticipata esecuzione della pena dal 4.6.2014
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 67/2014 del 6 giugno 2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato, esportato da __________, importato in Svizzera e fatto transitare stupefacenti,
e meglio per avere,
per conto di tale “__________”, suo conoscente a __________, accettato, dietro la promessa di compenso di 25'000.00 Pesos e di Euro 60.00 per ogni ovulo trasportato, di fungere da body-packer per trasportare da __________ a __________, 56 ovuli di cocaina del peso netto di 661.35 grammi (grado di purezza dei campioni analizzati tra il 70 e il 72%) che avrebbe poi consegnato a tale “__________” (non meglio identificato) alla stazione di __________ dopo esservi giunto in treno da __________ (__________) ed averli evacuati. Disegno delittuoso poi sfumato a seguito della sua intercettazione ed al susseguente suo arresto;
fatti avvenuti: a __________ l’11 aprile 2014;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. b) e d) e cpv. 2 lett. a) LStup.;
Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete per la lingua __________, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 12:10.
Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Il PP precisa che siamo di fronte a l’ennesimo caso di importazione di stupefacenti. Benché, confrontati con i singoli imputati ci si trova confrontati con storie di difficoltà bisogna ricordare che dietro queste persone vi sono delle organizzazioni criminali che approfittano di queste situazioni e sfruttano le persone. L’imputato non è un criminale, ha agito perché era in difficoltà economiche. Si tratta di una persona insospettabile ma è proprio su questo che puntano le organizzazioni criminali. Il PP precisa che poco tempo fa ha ricevuto per via rogatoriale una richiesta dall’Italia per acquisire la documentazione inerente il presente procedimento. Questo perché __________ è personaggio conosciuto alle autorità italiane. Bisogna considerare anche la purezza particolarmente elevata dello stupefacente. L’imputato non ha precedenti ma la sua colpa è particolarmente grave perché il trasportatore è l’anello fondamentale della catena di spaccio. Il PP chiede dunque una pena detentiva di 3 anni e non si oppone a una sospensione parziale (con un minimo di 6 mesi da espiare), la confisca e distruzione dello stupefacente e la confisca di tutto quanto in sequestro;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il difensore precisa che i fatti sono ammessi e che l’imputato ha collaborato. L’imputato é un cittadino domenicano, che ha un permesso in __________ e che ha dichiarato di voler tornare in tale nazione per cercare un lavoro. Era in difficoltà, aveva bisogno di soldi, suo padre è deceduto mentre era in detenzione. Nella commisurazione della pena bisogna tener conto che l’imputato è incensurato, ha ammesso tutto, ha collaborato, ha delinquito perché in difficoltà economiche, era un semplice trasportatore e quindi non aveva un ruolo importante, la droga non è finita sul mercato, ha subito un lungo periodo di carcerazione preventiva e durante tale periodo si è comportato bene. Bisogna anche considerare la giovane età e che appena scontata la pena andrà in __________. Chiede pertanto che la pena sia inferiore di 24 mesi e che sia sospesa condizionalmente. Chiede inoltre la restituzione del cellulare.
Considerato, in fatto ed in diritto
- che IM 1 è stato fermato l’11 aprile 2014 alla stazione ferroviaria di __________ e dal successivo controllo così come sulla base delle dichiarazioni dello stesso è emerso che l’imputato trasportava 56 ovuli di cocaina del peso netto di 661.35 grammi (con grado di purezza tra il 70 e il 72%) occultati nel proprio corpo;
- che interrogato sulla fattispecie egli ha ammesso di aver ingerito gli ovuli il 9 aprile 2014 mentre si trovava a __________ e di averli trasportati sino a __________ dove avrebbe dovuto consegnarli a tale “__________”, persona non meglio identificata;
- che il 6 giugno 2014 il Procuratore Pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1 per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti deferendolo alla Corte delle assise criminali;
- che l’imputato sia dinnanzi al Procuratore Pubblico che nel corso del dibattimento ha ammesso le proprie colpe assumendosi le responsabilità del suo agire;
- che pertanto la Corte ha confermato l’atto d’accusa 6 giugno 2014 ritenendo IM 1 colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti considerato l’ingente quantitativo trasportato;
- che la giusta pena per questi reati, posto il minimo edittale di 12 mesi di pena detentiva per la sola infrazione aggravata, è di 30 mesi di pena detentiva con computo del carcere preventivo sofferto;
- che nella commisurazione della pena la Corte ha tenuto conto della colpa dell’imputato, ritenuta grave sia per il quantitativo trasportato che per il grado di purezza dello stupefacente così come per il fatto che IM 1 ha agito per mero scopo di lucro dimostrando determinazione e volontà di commettere il reato a lui ascritto;
- che la Corte ha anche considerato in favore dell’imputato che egli è incensurato, che ha collaborato con le autorità inquirenti ammettendo sin dal principio le sue colpe, che ha perso il padre durante il periodo di carcerazione e che al dibattimento è stata presentata una concreta possibilità svolgere un’attività lavorativa una volta scontata la pena;
- che conformemente all’art. 43 CP e non essendo negativa la prognosi la Corte ha deciso di sospendere parzialmente la pena detentiva pronunciata in ragione di 22 mesi, stabilendo un periodo di prova di 3 anni;
- che per quanto attiene ai sequestri la Corte ha pronunciato la confisca e la distruzione della cocaina e la confisca della carta SIM Orange, mentre che il resto degli oggetti sono stati dissequestrati in favore dell’imputato;
- che la tassa di giustizia è stata stabilita in fr. 1'000.- e posta a carico dell’imputato unitamente alle spese procedurali;
- che le spese per la difesa d’ufficio sono a carico dello Stato, con riserva del disposto di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP;
- che la nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 4'274.83 comprensiva di onorario e spese somma che l’imputato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;
19 LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
l’11 aprile 2014, a __________ e in altre località, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato, importato in Svizzera e fatto transitare 56 ovuli di cocaina corrispondenti a 661.35 grammi (grado di purezza tra il 70 e il 72%) occultandoli all’interno del proprio corpo
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 22 (ventidue) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto, ovvero 8 (otto) mesi, essa è da espiare.
4. È ordinata la confisca e la distruzione della cocaina (rep. SAD n. 2014/7531) e la confisca della carta SIM Orange (rep. n. 33617). Per il resto, gli oggetti sequestrati vengono dissequestrati in favore dell’imputato.
5. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 4'274.83 comprensiva di onorario e spese.
6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'274.83 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 842.40
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 130.85
fr. 1'973.25
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