Incarto n. 72.2014.52
Lugano, 22 aprile 2014/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 patrocinato dall’avv. DUF 1, Lugano
in carcerazione preventiva dal 31 ottobre 2013 al 10 febbraio 2014 (103 giorni), posto in anticipata esecuzione della pena dall'11 febbraio 2014.
imputato, a norma dell'atto d'accusa 50/2014 dell'11.04.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
1.1. per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2012 ed il 31 ottobre 2013, a __________, __________, __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località,
alienato, in più occasioni, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 200 grammi lordi, con grado di purezza indeterminato, al prezzo di CHF 60.00/120.00 al grammo, a diversi acquirenti e/o tossicodipendenti locali, tra i quali __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, sostanza previamente acquistata da non meglio identificati spacciatori;
1.2. per avere, a __________, in una data imprecisata del mese di ottobre 2013, senza essere autorizzato acquistato 12,49 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dal 34,5 al 35,5%) da un non meglio identificato spacciatore, sostanza destinata alla vendita, detenuta presso l’appartamento di __________ sino al 31 ottobre 2013;
2. Infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno illegale)
2.1. per essere entrato illegalmente in __________ in date imprecisate dal mese di gennaio 2012 al 17 marzo 2013, soggiornando illegalmente a __________, __________ e in altre non meglio specificate località del Cantone poiché privo del necessario visto,
2.2. per avere, dal 18 marzo 2013 (data a partire dalla quale è a beneficio di un permesso di soggiorno __________) al 31 ottobre 2013, a __________, __________ e in altre non meglio specificate località del Cantone, soggiornato illegalmente in __________ per un periodo superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi senza svolgere alcuna attività lavorativa autorizzata, dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 lett c) e d), art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup, art. 115 cpv. 1 lett. a) e b) LStr;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, dedotti il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
A valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 aliquote giornaliere di CHF 30.00 decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico in data 13 marzo 2012.
2. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
3. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 4. Ordina la revoca del beneficio della sospensione condizionale di 2 (due) anni concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta), corrispondenti a complessivi CHF 900.00 (novecento), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data 28 settembre 2010, già prolungata di un (uno) anno da questo ministero Pubblico in data 13 marzo 2012;
5. Ordina la confisca di:
- CHF 460.00 e Euro 520.00 (26424);
- una carta SIM Wind nr. __________ (reperto nr. __________);
- una carta SIM Lebara nr. __________ (reperto nr. __________);
- una carta SIM Lycamobile nr. __________ (reperto nr. __________);
- una carta SIM Lebara nr. __________ (reperto nr. __________);
- una carta SIM Lebara nr. __________ (reperto nr. __________).
6. Ordina il dissequestro a favore di IM 1 di:
- un telefono cellulare marca Samsung nero IMEI __________ (reperto nr. __________);
- un telefono cellulare marca Nokia nero IMEI __________ (reperto nr. __________);
- un alimentatore per telefono (reperto nr. __________);
- una Bibbia (reperto nr. __________);
- materiale cartaceo vario (reperto nr. __________).
7. Ordina la confisca e la distruzione di 12,49 grammi netti di cocaina (Reperto SAD)(art. 69 cpv. 2 CP).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di d’ufficio, avv. DUF 1,
- in qualità di interprete per la lingua inglese, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:30 alle ore 11:56.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 19 LStup; 115 LStr; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
Ordina/decreta: 1. L’atto di accusa n. 50.2014 del 11 aprile 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2. È ordinata la scarcerazione del condannato.
§ La scarcerazione è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222 CPP).
3. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
4. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
4.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 3915.-spese Fr. 12.-totale Fr. 3927.--
§ La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP).
4.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 3927.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 13'391.20
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.-fr. 13'956.20
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