Incarto n. 72.2014.45
Lugano, 19 novembre 2014 /md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 42/2014 del 3 aprile 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone;
e meglio, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2009 e il 3 novembre 2010, a __________, __________, __________, __________, __________/__________, trasportato sul proprio taxi delle persone che detenevano della cocaina pari a circa 1’370/80 grammi lordi e 1’018,79 grammi netti, stupefacente destinato alla vendita, e del denaro contante pari a CHF 36'000.00 destinato al finanziamento del traffico di stupefacenti;
in particolare,
- per avere, nel dicembre 2009, condotto __________ a __________, dove quest’ultimo ha acquistato, in due o tre occasioni, 500 grammi di cocaina da __________, per poi ricondurlo in __________ trasportandolo con lo stupefacente, in seguito alienato da __________ ad un acquirente di __________ in ragione di 20/30 grammi, ad un acquirente di __________ in ragione di 100 grammi e ad un acquirente di __________ in ragione di 370/380 grammi, facendo capo per gli spostamenti a __________ al servizio taxi dell’imputato;
- per avere, tra il mese di dicembre 2009 e gennaio 2010, in tre distinte occasioni, condotto _______ a __________, dove quest’ultima ha acquistato a credito 500 grammi di cocaina da __________ per conto del marito __________ e consegnato a quest’ultimo denaro contante pari ad almeno CHF 36'000.00, destinato al finanziamento dello spaccio di cocaina, riconducendola in taxi, in __________, in un’occasione trasportando la cocaina prelevata a __________;
- per avere, in data 3 novembre 2010, in qualità di tassista ingaggiato appositamente da __________, condotto da __________ a __________, con un compenso di CHF 400.00, __________, la quale trasportava con sé, celati in una panciera, 1'018,72 grammi netti di cocaina con grado di purezza medio del 25,62%, stupefacente sequestrato dalle autorità di Polizia in data 3 novembre 2010 presso il Valico doganale di __________-__________, prima che l’imputato potesse condurre la donna a __________ da __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 lett. b) e e), LStup, art. 19 cpv. 2 LStup, in relazione all’art. 25 CP.
Presenti: - il procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:20.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. Con riferimento all’infrazione alla LStup, il Presidente propone alle parti di aggiungere la lettera a) all’art. 19 cpv. 2 LStup.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
II. Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta all’imputato, in parziale alternativa al reato indicato nell’AA, quello di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________, __________ e __________, nel periodo dicembre 2009/3.11.2010, agendo in correità con __________, __________, __________, __________ e __________, trasportato un imprecisato quantitativo di cocaina, nei fatti 1'370 grammi lordi di cocaina e 1'018.79 netti di cocaina con un grado di purezza medio del 25,62%, rispettivamente precisa, limitatamente all’asserito finanziamento, il reato di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nei mesi di dicembre 2009/gennaio 2010, intenzionalmente aiutato __________ trasportandola, in due occasioni, con il suo taxi da __________ a __________ affinché consegnasse a __________ fr. 36'000.- a pagamento di precedenti acquisti di cocaina.
Viene chiesto alle parti se intendono pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano che lo faranno in sede di discussione.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo aver brevemente ripercorso i fatti, sostanzialmente ammessi dall’imputato, la cui collaborazione ha permesso di far luce su diversi punti riguardanti anche altre inchieste in corso, e ritenuto di come egli abbia agito, perlomeno, per dolo eventuale e in qualità di complice, conclude chiedendo una condanna di 18 mesi da espiare e, vista la violazione del periodo di prova relativo alla precedente condanna, chiede inoltre la revoca della sospensione condizionale allora concessa;
§ l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale premesso che il suo assistito, malgrado il grave precedente, meriti ancora una chance, dopo aver illustrato la giurisprudenza e la dottrina in merito alla posizione dei taxisti/autisti di fronte alla LStup, formula e motiva le seguenti conclusioni:
- che in casu trattasi di complicità, mancando nell’imputato l’energia criminale finalizzata al reato e, dal profilo soggettivo, mancando il necessario dolo diretto. In ogni caso, anche nella denegata ipotesi che fosse ritenuta la correità, il ruolo dell’imputato è stato comunque marginale e dal punto di vista della commisurazione della pena poco cambia;
- che l’imputato va prosciolto dall’accusa di complicità nel finanziamento dello spaccio di cocaina in quanto fattispecie non istruita che non ha quindi alcun fondamento negli atti;
- che l’imputato va prosciolto dall’aggravante del quantitativo di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup mancando in lui la consapevolezza di aver trasportato un quantitativo di cocaina che poteva mettere in pericolo la salute di molte persone;
- che in ragione della sua colpa moderatamente lieve (quantitativi conosciuti solo posteriormente, ruolo marginale, senza lucro), ritenuto che la sanzione non deve ostacolare la reinserzione sociale (ha lavoro e una famiglia stabile con figli piccoli a carico) e che, in casu, la collaborazione prestata dall’imputato vale l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento, l’imputato va condannato per complicità (25 CP) e dolo eventuale nel trasporto di stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup ad una pena pecuniaria da porsi al beneficio della sospensione condizionale assortita di un periodo di prova di al massimo 3 anni;
- che non va revocata la sospensione condizionale di cui alla precedente condanna del settembre 2010, entrando eventualmente in linea di conto il prolungamento del periodo di prova per al massimo 1 anno;
- che in ragione del parziale proscioglimento si rimentte al giudizio della Corte quo al quantum dell’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46, 47, 48 lett. d) e 48a CP;
19 cpv. 1 lett. b) e e), 19 cpv. 2 lett. a) LStup;
80 segg., 84 segg., 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________, __________ e __________, nel periodo dicembre 2009/3.11.2010, agendo in correità con __________, __________, __________, __________ e __________, trasportato un per lui imprecisato quantitativo di cocaina, nei fatti 1’000 grammi lordi di cocaina e 1'018.79 netti di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per il trasporto e la detenzione di 370 grammi lordi di cocaina e per il trasporto di fr. 36'000.- destinati al finanziamento di un traffico di stupefacenti.
3. IM 1, avendo dimostrato con fatti sincero pentimento, è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli con sentenza 7.9.2010 della Corte delle assise criminali;
3.2. al pagamento di una multa di fr. 1’000.- (mille) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
5. Non è revocata la sospensione condizionale della pena detentiva di 24 mesi inflitta a IM 1 con sentenza 7.9.2010 della Corte delle assise criminali, ma il suo periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno.
6. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato, ad eccezione di fr. 100.- (cento) a carico dello Stato.
7. Non è riconosciuto a IM 1 alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP.
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Multa fr. 1'000.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 87.--
./. a carico dello Stato fr. 100.-fr. 2'287.--
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