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Ticino Tribunale penale cantonale 04.04.2014 72.2014.35

4 avril 2014·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·559 mots·~3 min·4

Résumé

Infrazione alla LF stupefacenti, per avere partecipato all'alienazione di almeno 100 gr di cocaina. Procedura abbreviata

Texte intégral

Incarto n. 72.2014.35

Lugano, 4 aprile 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dall'11.12.2013 al 26.2.2014 (78 giorni) posto in anticipata esecuzione della pena dal 27.2.2014

imputato, a norma dell’atto d'accusa 32/2014 del 13.3.2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1 di,  

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo dal 09.11.2013 all’11.02.2014, a __________, partecipato (in qualità di correo) all’alienazione di un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 100 grammi, recandosi in __________, in provenienza dalla __________, per conto di una terza persona (rimasta sconosciuta) e con la promessa di ricevere Euro 500, oltre al rimborso delle spese di viaggio, allo scopo di recuperare il prezzo d’acquisto dello stupefacente (CHF 10'000.00) dal noto trafficante di zona __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 LS;

considerati: gli artt. 42 cpv. 1 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto.

Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi; da dedursi il carcere preventivo sofferto.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

                                   2.   All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

                                   3.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre                 4.   Ordina il dissequestro in favore dell’imputato, previa cancellazione dei dati, dell’apparecchio cellulare marca Black Berry di colore rosso, del cellulare Black Berry di colore nero e della tessera telefonica _________ n. __________ (art. 69 CP).

Presenti:                     -   il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1,

                                     -   l’interprete per la lingua spagnola A. A.-M.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 14:18.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:           50, 61 LOG; 19 LStup; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 2014/32 del 13 marzo 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

                                   2.   È ordinata la scarcerazione del condannato.

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

                                   4.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

                               4.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                         Fr.                  6’480.-spese                             Fr.                     500.-totale                              Fr.                  6’980.--

                               4.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 6’980.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           La vicecancelliera

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