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Ticino Tribunale penale cantonale 06.12.2016 72.2014.30

6 décembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,542 mots·~13 min·4

Résumé

Guida in stato di inattitudine; perdita ripetuta della padronanza di guida; elusione ripetuta di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida; guida ripetuta senza autorizzazione; sottrazione e conduzione dell'auto di terzi; abbandono del luogo dell'incidente

Texte intégral

Incarto n. 72.2014.30 72.2014.59

Lugano, 6 dicembre 2016/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali di Riviera

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

imputata, a norma dell'atto d'accusa nr. 28/2014 del 27.02.2014, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                    1   guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dall’analisi dell’alito (1.99 grammi per mille) malgrado fosse già stata condannata nel 2005, nel 2012 e nel 2013 per analogo reato;

                                          fatti avvenuti: a __________ il 29.10.2013;

reato previsto: dall'art.  91 cpv. 1 v. LCStr.;

                                   2.   ripetute infrazioni alle norme della circolazione

per avere:

                               2.1.   a __________ il 29.10.2013, circolando con il veicolo e nello stato psico-fisico surriferiti, nell’atto di immettersi sulla strada cantonale proveniente da una secondaria, negligentemente omesso di concedere la precedenza all’autovettura prioritaria VW Scirocco targata __________  condotta da __________  regolarmente sopraggiungente sulla sua destra, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;

                               2.2.   a __________ il 12.12.2013, circolando con l’autovettura Fiat Punto targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la colonna dell’autolavaggio sita sulla sua sinistra;

reato previsto: dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;

                                   3.   ripetuta elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente e ripetutamente opposta all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti: a __________ il 29.10.2013 e il 12.12.2013;

reato previsto: dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

                                   4.   ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto le vetture riferite al punto 1. e 2.2 sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 17.08.2012, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________ il 29.10.2013 e a __________ il 12.12.2013;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

                                   5.   furto d'uso di un veicolo

per aver sottratto e condotto la vettura Fiat Punto targata __________ del cugino __________, per farne uso;

fatti avvenuti: a __________ il 12.12.2013;

reato previsto: dall'art. 94 cpv. 1 lett. a) e b) LCStr.;

ed inoltre, imputata, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo nr. 54/2014 del 17.04.2014, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando con la vettura Fiat targata __________, nell’immettersi su Via __________ a __________, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura Skoda targata __________  condotta da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti: a __________ il 13.01.2014;

reato previsto: dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

                                   2.   elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente opposta alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, circostanze dell’incidente, suoi antecedenti specifici, suo anomalo comportamento dopo i fatti, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

fatti avvenuti: a Lodrino il 13.01.2014;

reato previsto: dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

                                   3.   inosservanza dei doveri in caso d'incidente

per aver abbandonato il luogo dell'incidente riferito al punto 1. senza osservare i doveri impostile dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti: a __________ il 13.01.2014;

reato previsto: dall'art. 92 cpv. 1 LCStr. in rel. con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;

                                   4.   guida senza autorizzazione

per aver condotto il veicolo riferito al punto 1. sebbene la licenza di condurre gli fosse  stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20.12.2013, per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: a __________ il 13.01.2014;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 11:45.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente comunica che il procedimento penale a carico di IM 1 per il reato di infrazione alle norme della circolazione di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa 28/2014 del 27 febbraio 2014 è abbandonato per intervenuta prescrizione.

Le parti si dichiarano d’accordo.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata rileva che comportamenti come quelli che figurano nell’atto d’accusa sono una prerogativa solitamente maschile, mentre in questo caso ci troviamo di fronte a fatti commessi da una signora, non in giovane età e con una famiglia da accudire. I fatti, protrattisi su diversi anni, sono gravi: si tratta nella maggior parte dei casi di delitti, accompagnati dalle contravvenzioni. L’agire dell’imputata è allarmante, soprattutto nei panni di un’autrice che è madre, che è alcolista e che è recidiva, non avendo nessun richiamo avuto effetto dissuasivo. Si tratta di comportamenti tipici del peggior scapestrato della strada, che non sa trattenersi. Purtroppo IM 1 ha fatto di tutto per mettere in pericolo la circolazione stradale e mettendo in forte imbarazzo anche i suoi stessi famigliari, falsificando la firma del figlio per immatricolare l’auto che sapeva di non poter guidare.

                                         Nella gamma delle pene si è esaurita tutta quella prevista dal CP perlomeno per quanto riguarda la decretistica, tanto da costringere a giungere in aula penale. Ma non solo. Di fronte ad un primo atto d’accusa l’imputata non ha trovato di meglio che ripercorrere i comportamenti che l’avevano già portata di fronte ad una Corte di assise correzionali.

                                         Oggi ci troviamo a dover stabilire, sulla base di una recidività consolidata, quale sia l’unica pena che possa tenerla lontana dalle aule penali. Essendo inutile andare a parare sulla pena pecuniaria, atteso che l’imputata non ha soldi ed è in assistenza, l’accusa chiede la condanna all’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità di 720 (settecentoventi) ore, lasciando alla Corte stabilire una pena unica con la commutazione che è già stata decisa. Chiede inoltre, ai sensi dell’art. 44 cpv. 2 CP, che l’imputata continui a essere seguita dagli __________;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: dopo avere premesso che i fatti sono riconosciuti e gli elementi dei reati sono dati, dà alcuni cenni biografici della sua assistita, rilevando che, terminate le indennità di disoccupazione, ella ha avuto un periodo in cui otteneva a singhiozzo l’assistenza ed è attualmente in assistenza a tutti gli effetti; dal punto di vista formativo ha effettuato una formazione presso la __________ ottenendo un certificato come __________ e ha fatto anche uno stage presso la __________ di __________, ottenendo un ottimo certificato di lavoro, che è stato prodotto; è in contatto con diverse __________ per ottenere un posto di lavoro e al momento svolge del volontariato; dopo i fatti che ci hanno portato oggi in aula IM 1 si è rivolta in diverse occasioni allo sportello __________, con il chiaro obiettivo di affrontare il problema legato alla dipendenza dall’alcool e dal 2013 frequenta il gruppo __________ ed è inoltre seguita dal Dr. __________, specialista in medicina psicosociale.

                                         Sulle condanne precedenti, in particolare l’ultimo decreto d’accusa del 9 dicembre 2013 con condanna alla pena pecuniaria di 180 aliquote, la difesa rileva che non sono stati presi in considerazione i fatti, già accaduti, del 29 ottobre 2013, oggi oggetto di giudizio. Così facendo, vi è stata una violazione dell’unità della procedura ai sensi dell’art. 29 CPP. Questi fatti dovevano essere presi in considerazione e inglobati in quel decreto d’accusa e molto probabilmente la pena sarebbe comunque stata di 180 aliquote. Non si vuole che IM 1 oggi sia condannata più duramente perché i fatti precedenti non sono stati condannati per tempo. Di conseguenza, a mente della difesa, l’art. 49 cpv. 2 CP deve essere oggi applicato. Chiede quindi che per questi fatti, vista la già severa pena applicata a quel tempo, si prescinda oggi da una condanna parzialmente aggiuntiva.

                                         Tornando ai fatti del 12 dicembre 2013 e del 13 gennaio 2014, secondo il difensore bisogna chiedersi perché una persona che non ha mai avuto problemi con la giustizia, che oggi ha __________ anni, una persona normale, con __________ figli, a partire da un dato momento esce da una condotta ordinaria e comincia a violare le norme della circolazione. Questa domanda resta in sospeso e di sicuro non sarebbe una pena lunga, dura, da espiare a dare una risposta.

                                         Quanto alla commisurazione della pena, osserva che IM 1 è consapevole degli errori commessi. In determinati momenti le sue decisioni non erano più lucide, trovandosi ella sotto l’influsso importante di alcol. Una persona lucida, una mamma, non coinvolge il proprio figlio nelle infrazioni. Non ci troviamo di fronte ad un pirata della strada che imperterrito pigia sull’acceleratore. IM 1 non ha procurato nessun particolare pericolo ad altre persone e secondo la dottrina va operata una distinzione chiara tra colui che guida senza avere mai conseguito la licenza di condurre e colui che guida dopo che la stessa gli è stata revocata, atteso che crea maggior pericolo colui che guida non sapendo guidare. IM 1 ha dimostrato di aver capito la gravità degli atti commessi e le pesanti conseguenze cui va incontro chi commette atti illeciti. Ella ha dimostrato un sincero pentimento, anche legato al fatto che ha coinvolto suoi famigliari. Con riguardo all’effetto che la pena avrà sulla sua vita, il difensore osserva che, secondo la giurisprudenza, occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento dell’imputata.

                                         Postula la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP, rilevando che nel caso concreto vi sono circostanze particolarmente favorevoli, e meglio vi sono stati, da parte dei IM 1, dei miglioramenti nel condurre la propria esistenza. L’imputata ha mostrato consapevolezza, oggi non ha bisogno dell’auto per spostarsi, ha dimostrato la volontà di farsi aiutare subito da vari specialisti, ha ammesso con lucidità i fatti e inoltre dai fatti sono trascorsi 3 anni durante i quali ha avuto un comportamento corretto, elementi che permettono di dire che vi è una prognosi favorevole che giustifica la sospensione condizionale della pena. Anche la personalità di IM 1 e il suo carattere parlano a suo favore.

                                         Quanto al tipo di pena condivide le considerazioni del PP in merito al LPU, osservando che va preso in considerazione che IM 1 non ha un lavoro ed è in assistenza e si tratta di una modalità che IM 1 ha già auspicato per le sue precedenti condanne.

                                         Conclude chiedendo, in via principale, la condanna della sua assistita ad una pena massima di 200 (duecento) ore di LPU sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, in via subordinata ad una pena di 700 (settecento) ore di LPU, quale pena unica includente le pene precedenti.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      37, 42, 47, 49 CP;

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 36 cpv. 2, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1, 94 cpv. 1 lett. a) e b), 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;

91 cpv. 1 vLCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.    è autrice colpevole di:

                               1.1.   guida in stato di inattitudine

per avere,

il 29 ottobre 2013, a __________, condotto l’autovettura Ford __________ in stato di ubriachezza (1.99 grammi per mille);

                               1.2.   ripetuta infrazione alle norme della circolazione

per avere,

                            1.2.1.   il 12 dicembre 2013, a __________, circolando con l’autovettura Fiat Punto targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro la colonna dell’autolavaggio sita sulla sua sinistra;

                            1.2.2.   il 13 gennaio 2014, a __________, circolando con l’autovettura Fiat targata __________, nell’immettersi su __________, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con l’autovettura Skoda targata __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

                               1.3.   ripetuta elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi,

                            1.3.1.   il 29 ottobre 2013 e il 12 dicembre 2013, a __________, intenzionalmente e ripetutamente opposta all’analisi dell’alito, alla prova del sangue o ad un esame medico completivo per la determinazione dell’alcolemia ordinati dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

                            1.3.2.   il 13 gennaio 2014, a __________, intenzionalmente opposta alla prova del sangue o ad un altro esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente di cui al punto 1.2.2 del presente dispositivo rendendosi irreperibile, dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze, che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

                               1.4.   ripetuta guida senza autorizzazione

per avere,

il 29 ottobre 2013, il 12 dicembre 2013 e il 13 gennaio 2014, a __________, __________ e __________, condotto le autovetture Ford targata __________, Fiat Punto targata __________ e Fiat targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 17 agosto 2012, rispettivamente il 20 dicembre 2013, per un periodo indeterminato;

                               1.5.   furto d’uso di un veicolo

per avere,

il 12 dicembre 2013, a __________, sottratto per farne uso e condotto l’autovettura Fiat Punto targata __________ del cugino __________;

                               1.6.   inosservanza dei doveri in caso d’incidente

per avere,

il 13 gennaio 2014, a __________, abbandonato il luogo dell’incidente riferito al punto 1.2.2 del presente dispositivo senza osservare i doveri impostile dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la Polizia;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del 9 dicembre 2013 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino,

IM 1 è condannata

                               2.1.   a prestare 720 (settecentoventi) ore di lavoro di pubblica utilità;

                               2.2.   al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   3.   La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico della condannata.

                                   4.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               4.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      CHF  4’206.60

spese                          CHF        84.60

IVA (8%)                     CHF      343.30

totale                           CHF  4’634.50

                               4.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           100.50

                                                             fr.        1'000.50

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