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Ticino Tribunale penale cantonale 17.09.2014 72.2014.21

17 septembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·548 mots·~3 min·2

Résumé

Circolato in automobile superando di 43 km/h il vigente limite di 80 km/h di velocità. Pena ad un lavoro di pubblica utilità

Texte intégral

Incarto n. 72.2014.21

Lugano, 17 settembre 2014 /rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 20/2014 del 6.2.2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il veicolo VW Polo targato __________ alla velocità di 123 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante inseguimento con apparecchio Multagraph T21-92, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

fatti avvenuti: a __________ (__________ __________) il 25.10.2013;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr.;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:45 alle ore 11:25.

Sentiti:                        -   il Procuratore Pubblico, il quale in esito al suo intervento, ritenuti i suoi precedenti, conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 10 mesi da espiare, a valere quale pena unica con la precedente condanna del 23.11.2010;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, la quale in ragione della situazione personale oggettivamente difficile dell’imputato, che si è pienamente assunto le sue responsabilità, onde non precludere il suo reinserimento sociale, conclude chiedendo alla Corte di non revocare la sospensione condizionale relativa alla precedente condanna del 23.11.2010, ma eventualmente di prolungarne il periodo di prova, e la condanna del suo assistito ad un lavoro di pubblica utilità.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 37, 40, 42, 44, 46 e 47 CP;

90 cpv. 2 LCStr.;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 25.10.2013, a __________, sull’__________, circolato alla guida dell’autovettura VW Polo, targata __________, alla velocità di 123 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è condannato a prestare 600 (seicento) ore di lavoro di pubblica utilità;

                                   3.   Non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna inflitta a IM 1 con sentenza 23.11.2010 delle Assise correzionali di Bellinzona ma il suo periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   La nota professionale del 17.9.2014 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                         fr.             795.-spese                             fr.             51.40

trasferta                         fr.               64.--

IVA                                 fr.             72.85

totale                              fr.           983.25

                               5.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 983.25 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             87.55

                                                             fr.        1'287.55

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