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Ticino Tribunale penale cantonale 19.12.2014 72.2014.156

19 décembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·888 mots·~4 min·4

Résumé

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup). Procedura abbreviata

Texte intégral

Incarto n. 72.2014.156

Lugano, 19 dicembre 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentata dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dall'11 al 30 novembre 2014 (20 giorni); posta in eecuzione anticipata della pena dal 1.dicembre 2014;

imputata, a norma dell’atto d'accusa 133/2014 dell'11.12.2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, senza essere autorizzata,

l’11 novembre 2014,

detenuto, trasportato e importato in Svizzera, attraverso il valico ferroviario di __________, 90.15 grammi di cocaina (con grado di purezza variante dal 30.1 al 30.4%), confezionata in nove ovuli, occultati nel proprio corpo e trasportati con il treno fino a __________, dove veniva fermata dalle guardie di confine, stupefacente ricevuto a __________ da tale __________ e che avrebbe dovuto consegnare a __________ a una persona non identificata, in cambio di € 300.-;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 LS;

considerati: gli art. 12, 40, 42, 44, 47 e 51 CP e 358 ss. CPP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarata autrice colpevole del reato a lei ascritto come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannata:

alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi;

dedotto il carcere preventivo sofferto di 20 (venti) giorni.

                                   2.   L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

                                   3.   All’avv. Avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

                                   4.   IM 1 è condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre                 5.   Ordina la confisca di:

                                     -   una custodia SIM Wind no. __________ (no. rep. 37150);

                                     -   una custodia SIM Wind no. __________ (no. rep. 37151);

                                     -   una custodia SIM Wind no. __________ (no. rep. 37152);

                                     -   una custodia SIM Wind no. __________ (no. rep. 37153);

                                     -   una custodia SIM Lycamobile no. __________ (no. rep. 37154);

                                     -   una custodia SIM Lycamobile no. __________ (no. rep. 37155);

                                     -   un cellulare ZTE, IMEI __________, con inserita scheda SIM Lycamobile no. __________ (no. rep. 37156);

                                     -   un cellulare LG, IMEI __________, con inserita scheda SIM Wind no. __________ (no. rep. 37157);

                                     -   un biglietto ferroviario __________ – __________ (no. rep. 37158);

                                     -   un biglietto ferroviario __________ zona __________ (no. rep. 37159);

(c/o Servizio dei reperti, __________, incarti no. 19252).

                                   6.   Ordina la confisca e la distruzione di:

                                     -   90.15 grammi netti di cocaina (c/o Polizia scientifica, __________, Rif. 2014-1745).

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua inglese, __________

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 16:30 alle ore 16:50.

Evase le seguenti

questioni:                       Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, le proposte dell’atto d’accusa vengono rettificate come di seguito:

                                     -   punto 1. delle proposte dell’atto d’accusa:

" IM 1 è dichiarata autrice colpevole del reato a lei ascritto come sopra.

Di conseguenza IM 1 è condannata:

alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi;

dedotto il carcere preventivo sofferto.”

                                     -   punto 3. delle proposte dell’atto d’accusa:

" All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.”

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 133/2014 dell’11 dicembre 2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

                                     -   punto 1. delle proposte:

                                         “IM 1 è dichiarata autrice colpevole del reato a lei ascritto come sopra.

                                         Di conseguenza IM 1 è condannata:

                                         alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi;

                                         dedotto il carcere preventivo sofferto.”

                                     -   punto 3. delle proposte:

                                         “All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.”

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico della condannata.

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio della condannata sono sostenute dallo Stato.

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario (fr. 180.-/h)    fr.        1’950.-onorario (fr. 90.-/h)       fr.              45.-spese                             fr.            148.-totale                              fr.        2’143.--

                               3.2.   La condannata è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’143.-- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        5'874.35

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             70.85

                                                             fr.        6'445.20

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