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Ticino Tribunale penale cantonale 30.12.2014 72.2014.148

30 décembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,531 mots·~13 min·3

Résumé

Imputati colpevoli di truffa, per avere astuziamente ingannato terzi tramite il trucco del "mobiletto magico", inscenando una falsa transazione immobiliare comprendente un doppio scambio di denaro a distanza causando un danno di EUR 200'000.-

Texte intégral

Incarto n. 72.2014.148

Lugano, 30 dicembre 2014/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privati:   ACPR 1 ACPR 2

contro

 IM 1, detto __________ rappresentato dall’avv. DF 1   Alias:   __________   in carcerazione preventiva dal 31.07.2014 al 03.09.2014 (35 giorni) posti in anticipata esecuzione della pena 04.09.2014     IM 2 detto __________ rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 31.07.2014 al 03.09.2014 (35 giorni) posti in anticipata esecuzione della pena 04.09.2014

imputati, a norma dell'atto d'accusa 125/2014 del 2.12.2014 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

truffa

per avere

in data 23 agosto 2013, a __________ e __________ (__________),

agendo in correità fra loro e con terze persone identificate,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i cittadini ____ ACPR 1 e ACPR 2, affermando cose false o dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio;

e meglio,

agendo in correità fra loro e con __________, __________ e __________,

qualificandosi IM 1 sotto false generalità di IM 1, IM 2 sotto false generalità di IM 2, __________ sotto false generalità di __________, tramite esibizione di documento falso, e __________ sotto false generalità di __________,

configurandosi l’inganno astuto nel presentarsi, nelle modalità di cui sopra, quali intermediari e in particolare facendo credere di essere interessati per conto dell’acquirente società __________, __________, del sedicente cittadino __________, all’acquisto di un immobile di ACPR 2, offerto in vendita da un’intermediaria su internet al prezzo di EUR 2'300'000.00,

e proponendo alle vittime la sottoscrizione dell’accordo di impegno alla compravendita, previa operazione precontrattuale tesa all’incasso della caparra pari a EUR 500'000.00 e delle dovute provvigioni di intermediazione,

e pianificando, al fine di perfezionare quanto sopra,

un incontro in contemporanea fra le parti, l’uno a ____ con ACPR 1 e suoi accompagnatori, presso l’hotel __________, ove precedentemente __________ aveva provveduto a riservare una stanza, e __________ ad installare il mobiletto magico per la conta del denaro,

l’altro a _____ con ACPR 2 e il correo __________,

e a __________, mantenendo sempre il contatto telefonico con __________, eseguito IM 1 il conteggio ingannevole del denaro inserendo di volta in volta le banconote nel mobiletto magico, nel quale __________ -lì nascostoprovvedeva a sostituirle con banconote fac simile,

vigilando nel mentre IM 2 affinché nessuno scoprisse l’inganno in corso,

e consegnando quindi a ACPR 1 complessivi EUR 650'000.00 (caparra oltre a provvigione per l’intermediaria della parte venditrice) falsi in mazzette da EUR 500.00 rilegate con fascette e inserite in una valigia,

facendo credere alla vittima che tutta la somma concordata e contata negli attimi precedenti fosse autentica,

inducendo in tal modo ACPR 1 a confermare al fratello ACPR 2 a __________ il buon esito di questa operazione e quindi comportando da parte di quest’ultimo la consegna a sua volta dell’importo a titolo di provvigione pari a EUR 200'000.00 autentico e in contanti al correo,

invitando successivamente la vittima ACPR 1 a recarsi presso l’hotel __________, facendo credere contrariamente al vero che in tal luogo sarebbe stato sottoscritto il contratto come convenuto con il lì sopraggiunto __________,

poi dileguandosi,

e conseguendo infine un indebito profitto pari alla somma di EUR 200’000.00 consegnata in __________ e al compenso per l’attività illecita suddiviso poi fra gli accusati e pari a EUR 5'000.00,

quest’ultimo utilizzato per soddisfare i propri bisogni e quelli della famiglia,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 2, in rappresentanza del Ministero Pubblico, in sostituzione della Procuratrice pubblica PP 1;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DIF 1 (in sostituzione dell’avv. DF 1);

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua _____.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 12:15.

Sentiti:                        -   il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

descrive le caratteristiche tipiche della truffa rip-deal e quanto successo il 23 agosto 2013 a __________ e __________. I due imputati venivano fermati dalla Polizia quasi un anno più tardi, ancora in possesso di materiale che poteva servire per commettere un’altra truffa al cambio. Ripercorre i precedenti degli imputati e le varie volte che IM 2 veniva fermato in passato col mobiletto o con banconote false al seguito.

Per la truffa, l’accusa constata come il foro è dato e cita la DTF 124 IV 241. Cita pure la sentenza del 14 settembre 2012 della Corte delle assise correzionali e la sentenza 20 marzo 2006 della Corte di cassazione del Canton __________. Ripercorre gli elementi del reato di truffa. L’accusa non crede che gli imputati abbiano conseguito il reddito da loro dichiarato, a suo parere essi hanno guadagnato ben di più. Richiama il verbale 3 settembre 2014, cita il passaggio dove si riferiscono all’eventuale sostegno economico a IM 2 da parte della famiglia di IM 1. Sottolinea come la famiglia di IM 1 a suo parere sia all’origine dell’organizzazione criminale.

Per la commisurazione della pena, il grado di lesione del bene giuridico offeso è grave. Le modalità di esecuzione, la lucidità, l’organizzazione e la precisione con cui sono stati commessi i reati non sono indifferenti. In merito alla vita anteriore e le condizioni personali degli autori, entrambi gestiscono un’attività di commercio di auto usate tra la __________ e l’Italia, non meglio comprovata. Vi sono invece diverse tracce che conducono a pensare che siano truffatori professionisti. IM 2 rispetto a IM 1 si è mostrato più collaborante. Il sincero pentimento comunque non entra in considerazione, e per lui appare difficile la sospensione condizionale integrale della pena, non essendovi circostanze particolarmente favorevoli. Chiede per IM 1 una pena detentiva di 18 mesi di detenzione di cui almeno 6 da espiare, e per IM 2 una pena detentiva di 15 mesi di detenzione di cui almeno 6 mesi da espiare, entrambi per un periodo di prova di 3 anni. Chiede la confisca di tutto quanto in sequestro. Per le eventuali pretese degli AP si rimette al giudizio della Corte;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

descrive il passato di IM 2, le difficoltà riscontrate in Italia, il ghetto dove egli ha vissuto e la criminalità che lo circondava. L’imputato ha cercato di svolgere l’attività di compravendita di veicoli, prova ne è che veniva sempre fermato a bordo di un’auto diversa. È stato facile convincerlo a partecipare alla truffa, il compenso di EUR 1'500.- corrisponde a3o4 mesi di guadagni legali. IM 2, il quale era presente alla conta, si è limitato per la durata di tutta l’operazione a restare in piedi in un angolo a guardare. Egli ha collaborato sin da subito permettendo agli inquirenti di ricostruire i fatti. Tornando ai fatti e al diritto, non ci sono contestazioni al di fuori del quadro tracciato. In merito alla commisurazione della pena, la difesa ritiene elevata la pena proposta dal PP, non tiene conto della differenza di ruolo ricoperto dai due imputati e deve essere ridotta a discrezione della Corte. Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP, in merito al precedente penale che impedisce la sospensione, la difesa precisa che si trattava del furto di una borsetta per cui è stato condannato a 6 mesi di pena detentiva in Italia, quando in Svizzera avrebbe preso una multa o nella peggiore delle ipotesi una pena di poche aliquote giornaliere. Nel diritto amministrativo per la questione ad esempio della revoca dei permessi un’eventuale pena inflitta in Italia viene considerata solo se idonea paragonata ad una pena inflitta in Svizzera. Il difensore trova improprio che in ambito di diritto penale questo confronto non avvenga. Chiede che questo elemento venga calcolato nella prognosi e che possa condurre la Corte a concedere la sospensione integrale della pena. In caso contrario, chiede che venga inflitta una pena detentiva di massimo 9 mesi. In merito all’eventuale risarcimento degli ACP, rileva come essi non si siano manifestati, chiede dunque al limite il rinvio al foro civile. Chiede infine il dissequestro di tutto quanto posto sotto sequestro, in particolare del cellulare, ritenuto che lo Stato non ha avanzato pretese di confisca in questo senso;

                                     -   l’avv. DIF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

descrive la truffa del rip deal. IM 1 ha riconosciuto di essere stato in un albergo a __________ il 23 agosto 2013 e di aver consegnato la valigetta con soldi falsi alle vittime. Dopo aver consegnato la valigia, IM 1 è ripartito per l’Italia. Ha guadagnato 5'000 euro, di cui una parte considerevole la consegnava a IM 2. Egli non ha mai riconosciuto di aver agito col famoso mobiletto. A mente della difesa, il guadagno dell’imputato non è stato tratto dai 200'000 euro, dunque non è giusto imputargli la totalità di questo importo. Descrive la situazione personale dell’imputato ed il suo passato difficile, i suoi problemi di gioco d’azzardo e alcool. Egli di certo non si è mantenuto truffando. Ripercorre i precedenti penali. In merito alla colpa, sostiene di aver agito per aiutare sua madre nelle cure, afferma che la situazione finanziaria della famiglia non è buona, e 5'000 euro per lui potevano fare la differenza. IM 1 vorrebbe rifarsi una vita in __________, evitando di ricadere nelle sue debolezze, è disposto ad imparare una nuova professione, si è già adattato precedentemente. Dal 31 luglio 2014 è in carcere. In conclusione, la difesa si rimette alla decisione della Corte per la quantificazione della pena, propone comunque la sospensione condizionale totale della stessa e un’eventuale applicazione dell’art. 67b CP. Per quanto riguarda le pretese degli ACP, chiede il rinvio al foro civile. Chiede infine il dissequestro integrale di tutti oggetti sequestrati;

                                     -   il Procuratore Pubblico in replica ricorda che secondo l’art. 42 cpv 2 CP la sospensione condizionale è possibile soltanto in caso di circostanze particolarmente favorevoli. Invece, secondo l’art. 43 cpv. 3 CP è possibile dare la sospensione parziale di una pena detentiva lasciando comunque una parte da espiare di minimo di 6 mesi.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70, 146 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1

Alias:

__________

è autore colpevole di:

truffa

per avere,

il 23 agosto 2013, a __________ e __________ (__________), agendo in correità con IM 2 e terze persone, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i fratelli ACPR 1 e ACPR 2, cittadini __________, affermando cose false o dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio;

e meglio, per avere,

fingendosi intermediario sotto false generalità, facendo credere di essere interessato per conto di un terzo all’acquisto di un immobile di ACPR 2 per il prezzo di EUR 2'300'000.-, organizzando un doppio incontro in contemporanea fra le parti,

l’uno a __________ con ACPR 1, dove IM 1 e IM 2 avrebbero dovuto consegnagli EUR 650'000.- a titolo di acconto e provvigioni per l’intermediazione del venditore,

l’altro a __________ con ACPR 2, dove quest’ultimo avrebbe dovuto consegnare EUR 200'000.- al correo __________ per titolo di provvigione per la parte acquirente, una volta ricevuta conferma dal fratello dell’avvenuta consegna del denaro a __________;

ingannato i fratelli ACPR_1 e ACPR_2, essendo che, a transazioni avvenute, i EUR 650'000.- ricevuti da ACPR 1 a __________ e consegnatigli mediante il trucco del “mobiletto magico”, si rivelavano composti da banconote false di EUR 500.- l’una, allorquando la transazione avvenuta a __________ comportò la consegna di banconote autentiche per un totale di  EUR 200'000.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

truffa

per avere,

il 23 agosto 2013, a __________ e __________ (__________), agendo in correità con IM 1 e terze persone, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia i fratelli ACPR_1 e ACPR_2, cittadini __________, affermando cose false o dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio o altrui patrimonio;

e meglio, per avere,

fingendosi intermediario sotto false generalità, facendo credere di essere interessato per conto di un terzo all’acquisto di un immobile di ACPR 2 per il prezzo di EUR 2'300'000.-, organizzando un doppio incontro in contemporanea fra le parti,

l’uno a __________ con ACPR 1, dove IM 1 e IM 2 avrebbero dovuto consegnagli EUR 650'000.- a titolo di acconto e provvigioni per l’intermediazione del venditore,

l’altro a __________ con ACPR 2, dove quest’ultimo avrebbe dovuto consegnare EUR 200'000.- al correo __________ per titolo di provvigione per la parte acquirente, una volta ricevuta conferma dal fratello dell’avvenuta consegna del denaro a __________;

ingannato i fratelli ACPR_1 e ACPR_2, essendo che, a transazioni avvenute, i EUR 650'000.- ricevuti da ACPR 1 a __________ e consegnatigli mediante il trucco del “mobiletto magico”, si rivelavano composti da banconote false di EUR 500.- l’una, allorquando la transazione avvenuta a __________ comportò la consegna di banconote autentiche per un totale di  EUR 200'000.-;

                                   3.   Di conseguenza,

                               3.1.   IM 1

è condannato

                            3.1.1.   alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                            3.1.2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 8 (otto) mesi, con un periodo di prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

                               3.2.   IM 2

è condannato

alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   4.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, salvo:

per gli oggetti rinvenuti su IM 2:

                                     -   il telefono cellulare Samsung nr. IMEI __________ con inserita scheda SIM dell’utenza __________;  

                                     -   il telefono cellulare Nokia nr. IMEI __________/ __________ con inserita scheda SIM dell’utenza __________;

per gli oggetti rinvenuti su IM 1:

                                     -   il telefono cellulare marca Nokia modello Xperia nr. IMEI __________;

                                     -   1 scheda SIM dell’operatore WIND dell’utenza __________ (altre cifre illeggibili);

                                     -   1 scheda SIM dell’operatore WIND dell’utenza __________;

per i quali è ordinato il dissequestro a crescita in giudicato della presente.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di un mezzo ciascuno.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.      8’154.70

spese                          fr.          180.00

totale                           fr.       8’334.70

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’334.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        3'240.--

                                         Traduzioni                                              fr.        1'393.23

                                         Altri disborsi (postali, tel., ecc.)           fr.           176.-fr.        5'809.23

                                                                                                          ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'620.--

Traduzione                                            fr.           696.62

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             88.-fr.        2'904.62

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        1'620.--

Traduzione                                            fr.           696.62

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             88.-fr.        2'904.62

                                                                 ============

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

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