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Ticino Tribunale penale cantonale 27.05.2015 72.2014.147

27 mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·671 mots·~3 min·3

Résumé

Falsità in documenti (art. 251 cfr 1 CP)

Texte intégral

Incarto n. 72.2014.147

Lugano, 27 maggio 2015/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1  rappresentata da __________

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 325/2014 del 10.11.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

falsità in documenti

per avere, in data 11 marzo 2013, a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di nuocere al patrimonio altrui,

formato e fatto uso di documenti suppostizi, abusando della firma della madre ACPR 1,

e meglio, per avere compilato e firmato a nome di ACPR 1 la richiesta di ottenimento delle carte di credito __________ e __________, inviandola poi alla società __________ AG di __________, al fine di ricevere delle carte e utilizzarle abusivamente;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 251 cifra 1 CP;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:45.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, il quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo la conferma del decreto d’accusa in opposizione con condanna dell’imputato alla pena già indicata di 120 giorni di pena detentiva, a valere quale pena aggiuntiva alla precedente condanna della Carp. Preavvisandola favorevolmente, si rimette comunque al giudizio della Corte quo alla nota professionale della difesa;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, la quale ritenuto che l’opposizione al decreto d’accusa è stata fatta per contestare la pena proposta, poiché sproporzionata rispetto alla precedente sanzione inflitta dalla Carp, conclude chiedendo, in applicazione dell’art. 49 cpv. 2 CP che non venga inflitta alcuna pena nella misura in cui la fattispecie in esame può ritenersi già compresa nella pena detentiva di 2 anni e 6 mesi inflitta dalla Carp. In via subordinata, chiede che la pena detentiva sia contenuta in al massimo 1 mese.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                     12, 40, 42, 47, 49 cpv. 2 CP;

251 n. 1 CP;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 352 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   falsità in documenti

per avere, l’11.3.2013 a __________, compilato e firmato a nome della madre la richiesta di ottenimento di due carte di credito inviandola alla società emettrice;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni a valere quale pena totalmente aggiuntiva alla pena di 2 anni e 6 mesi di cui alla sentenza della Corte di appello e di revisione penale del 2.4.2014.

                                   3.   IM 1 è condannato a versare all’AP ACPR 1, Pregassona, la somma di fr. 1'080.-.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   La nota professionale del 26.5.2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

                                         onorario     fr.    435.spese         fr.      71.totale          fr.    506.-

                               5.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 506.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           140.85

                                                             fr.           840.85

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