Incarto n. 72.2014.105
Lugano, 29 settembre 2014 /md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Luisa Delmuè, segretaria
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 24.6.2014 al 04.08.2014 (42 giorni)
imputato, a norma dell'atto d'accusa 89/2014 del 9.9.2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo che sapeva o doveva presumere tale da mettere in pericolo direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone
e meglio
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo dal 27 dicembre 2013 al 24 giugno 2014
tra __________, __________, __________, __________, __________ e altre imprecisate località,
accompagnando con la propria vettura VW Golf targata __________ in almeno 17 occasioni, __________ in Svizzera interna con successivo rientro in Ticino, sapendo che questi si recava ad acquistare sostanza stupefacente, in specie eroina, stupefacente che poi veniva occultato all’interno della citata vettura,
trasportato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 616.16 grammi, di cui 96.16 (purezza del 24%±3.5) sequestrati al momento del fermo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 LS;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________ e altre imprecisate località,
nel periodo dicembre 2013/ giugno 2014 personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 180 grammi
nonché detenuto per consumo personale 1.38 grammi netti eroina e 3.9 grammi netti di hashish;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19a LS;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 16 mesi;
dedotto il carcere preventivo sofferto di 42 (quarantadue) giorni.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
E’ pure
condannato 2. Alla multa di CHF 100.00, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva 1 giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
4. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 5. Ordina la confisca e la distruzione di 1.38 grammi netti eroina, con un grado di purezza 18%, (reperto SAD 2014/7547), e di 3.9 grammi netti di hashish (reperto SAD 2014/7547); (art. 69 cpv. 2 CP).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 15:00 alle ore 15:25.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
12, 42, 47, 49, 69 CPS;
19 cpv. 2 e 19a LStup; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 89/2014 del 9.9.2014 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
§ La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP).
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 3'585.60 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'093.20
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 77.-fr. 2'770.20
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