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Ticino Tribunale penale cantonale 29.04.2014 72.2013.97

29 avril 2014·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,621 mots·~8 min·3

Résumé

Infrazione aggravata alla LStup per avere alienato almeno 300 gr di cocaina; contravvenzione alla LStup per avere consumato almeno 60 gr di cocaina e detenuto almeno 4 gr di cocaina destinata al proprio consumo personale

Texte intégral

Incarto n. 72.2013.97

Lugano, 29 aprile 2014/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

MLaw Marsha Borroni, segretaria

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 05.02.2013 al 15.03.2013 (39 giorni)

imputato, a norma dell'atto d'accusa 88/2013 del 14.08.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, senza essere autorizzato,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

nel periodo aprile/maggio 2010 – ottobre 2012,

alienato e in parte offerto, in più occasioni, a vari tossicodipendenti locali e in particolare a __________, __________, __________, tali __________, __________ e altri non identificati, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 300 grammi lordi, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di “bolas” da lui confezionate, al prezzo di fr. 55.-/100.- il grammo,

stupefacente previamente acquistato a __________, __________ e in altre località, da __________ (ca. 200 gr.), __________ (ca. 80 gr.), tale __________ detto __________ (ca. 60 gr.), __________ (ca. 20 gr.) e da altri spacciatori non identificati, confezionata in ovuli da 10 grammi l’uno o in bustine da circa 1 grammo l’una, al prezzo di fr. 45/60.- il grammo;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo anno 2012 – 5 febbraio 2013,

a __________, __________ e in altre località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 60 grammi), nonché detenuto, a __________, il 5 febbraio 2013, per il suo consumo, 4 grammi lordi di cocaina, sostanza acquistata nelle circostanze descritte al punto 1 del presente atto d’accusa;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 e 2 LS e 19a LS.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1 e la MLaw __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore .12:50.

Evase le seguenti

questioni:                 1.   verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti la seguente rettifica dell’atto d’accusa:

                                     -   al punto 1: si stralcia “in parte offerto”, ritenuto che con il termine “alienare” il legislatore ha voluto comprendere ogni trasferimento del possesso, comprendendo quindi ciò che nella versione previgente della norma era definito con “vende” e “offre”; Le parti concordano con tale modifica.

Preso atto delle dichiarazioni dell’imputato il Presidente propone le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

                                     -   il periodo indicato al punto 1) dell’atto d’accusa viene modificato in “aprile/maggio 2010 – novembre/dicembre 2012”;

                                     -   al punto 1) dell’atto d’accusa il termine “lordi” viene sostituito con “netti” ;

                                     -   al punto 2) dell’atto d’accusa si sostituisce “anno 2012” con “febbraio 2012”; Le parti concordano con tali modifiche.

                                   2.   verbale di interrogatorio

Con l’accordo delle parti, l’indicazione del periodo di cui al punto 1 dell’atto d’accusa viene modificato “nel periodo aprile/maggio 2010 – novembre/dicembre 2012”.

Con l’accordo delle parti, il quantitativo di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa viene precisato in “almeno 300 grammi netti”.

Con l’accordo delle parti, l’indicazione del periodo di cui al punto 2 dell’atto d’accusa viene modificato “nel periodo febbraio 2012 – 5 febbraio 2013”.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale afferma che il quantitativo venduto da IM 1 è importante. Al di là del quantitativo, stupisce la facilità con cui un giovane di circa 20 anni si sia fatto coinvolgere nel traffico di stupefacenti entrando in contatto con ambienti poco raccomandabili. Lo avrebbe fatto per risolvere i suoi problemi finanziari, ma se ci sono difficoltà le si devono affrontare senza commettere atti illegali. Poteva inoltre fare capo ai servizi dello Stato. La sua situazione già fragile lo sarà quindi ora ancora di più a fronte dell’iscrizione a casellario giudiziale. Il suo unico movente sono stati i soldi. Per quel che riguarda la pena, il quantitativo era importante e fortunatamente per lui non ha precedenti. La condanna sarà quindi sospesa condizionalmente, ma per 3 anni, così che sia dissuaso dal voler vendere nuovamente cocaina qualora incontrasse nuove difficoltà. Chiede quindi la conferma dell’AA e una pena detentiva di 18 mesi sospesi per la durata di 3 anni. Quanto ai sequestri, chiede la confisca di tutto, salvo gli oggetti di cui l’imputato ha chiesto la restituzione durante il suo interrogatorio;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale sottolinea che i fatti non sono contestati. IM 1 ha sin da subito fatto sincere ammissioni.

Non essendo contestati i fatti la difesa si concentrerà sulla commisurazione della pena. Porta l’attenzione della Corte al comportamento assunto da IM 1 durante le indagini. Sottolinea che egli ha sempre ammesso quanto da lui compiuto, fatta salva qualche reticenza iniziale. Non solo ha ammesso le proprie responsabilità, ma ha pure collaborato ad identificare consumatori e fornitori. Alcuni di questi soggetti erano suoi amici, ma lui non ha esitato a farne i nomi anche a rischio di perderne l’amicizia. Così facendo ha contribuito a consegnare alla giustizia queste persone. Non vuole giustificare quanto fatto da IM 1, ma chiede che si tenga conto di questo suo comportamento.

Malgrado non si sia mai presentato come vittima, egli si trovava in una situazione finanziaria difficile. E’ cresciuto a __________ senza mamma perché questa si era già trasferita in __________. E’ arrivato in un Paese a lui estraneo, ma si è attivato – malgrado le difficoltà linguistiche – per conseguire un diploma. Ha cercato incessantemente lavoro e non è mai rimasto con le mani in mano. Ciò malgrado, senza una formazione è difficile trovare un buon impiego. Non ha potuto essere aiutato neppure da sua madre, la quale riusciva soltanto a dargli qualche franco ogni tanto. Ha sbagliato a non chiedere l’aiuto sociale, ma da quando è stato scarcerato si è reso conto dell’errore che ha fatto e ha iniziato a lottare per avere un futuro migliore. Di tutto ciò chiede che si tenga conto nella commisurazione della pena. Chiede il riconoscimento del sincero pentimento ex art. 48 CP. Cita alcuni riferimenti giurisprudenziali e dottrinali che ritornerebbero qui applicabili avendo IM 1 contribuito a consegnare agli inquirenti altre persone coinvolte nella vendita e consumo di stupefacenti. E’ poi incensurato, ha sofferto il carcere preventivo e la prognosi è favorevole visto le sue intenzioni di cercare un lavoro. Richiamata la collaborazione fornita e dunque il sincero pentimento, chiede la riduzione della pena rispetto alla richiesta del PP ad un massimo di 15 mesi di detenzione, posti al beneficio della sospensione condizionale per 2 anni. Rinvia in punto ai sequestri a quanto già indicato nel corso dell’interrogatorio dibattimentale.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;

art. 19 cpv. 1 lett. c) e 19 cpv. 2 lett. a) LStup, art. 19 a cifra 1 LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1, __________;

è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, senza essere autorizzato,

a __________, __________ e altre imprecisate località,

nel periodo aprile/maggio 2010 – novembre/dicembre 2012,

previo acquisto, ripetutamente alienato almeno 300 grammi netti di cocaina;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, a __________, __________ e altre imprecisate località, nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2012 ed il 5 febbraio 2013, senza essere autorizzato, consumato almeno 60 grammi di cocaina;

e per avere, a __________, il 5 febbraio 2013, senza essere autorizzato, detenuto 4 grammi lordi di cocaina, sostanza destinata al proprio consumo personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

                               2.1.   IM 1

è condannato:

                               2.2.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                               2.3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due);

                               2.4.   al pagamento della multa di CHF 200.00 (duecento).

                               2.5.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) e delle spese procedurali.

                                   3.   E’ ordinata la confisca di:

                               3.1.

                                     -   un carta SIM Sunrise no. __________, con supporto (no. rep. 26975);

                                     -   un porta carta SIM Lebara no. __________ (no. rep. 26976);

                                     -   un foglietto con no. __________ (no. rep. 26977);

                                     -   un porta carta SIM Lycamobile no. __________ (no. rep. 26979);

                                     -   un quaderno di colore nero (no. rep. 26980);

                                     -   una carta SIM Lycamobile no. __________ (no. rep. 26983);

                                     -   una carta SIM Orange no. __________ (no. rep. 26986);

                                     -   una carta SIM Orange no. __________ (no. rep. 26988);

                                   4.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:

                               4.1.

                                     -   una chiave USB Sunrise (no. rep. 26978);

                                     -   un cellulare marca Nokia 1616, IMEI no. __________ (no. rep. 26981);

                                     -   un cellulare marca Samsung S8000 (no. rep. 26982);

                                     -   un I-pod marca Apple no. serie __________, con cuffiette (no. rep. 26984);

                                     -   un cellulare marca Blackberry, IMEI no. __________, con custodia (no. rep. 26985);

                                     -   una confezione per I-Phone 4S IMEI no. __________ (no. rep. 26987);

                                     -   un PC marca Emachines modello KAWGO no. serie __________, con caricatore marca Acer (no. rep. 26989).

                                   5.   Le spese di difesa di IM 1 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

                               5.1.   Le note professionali del 12.07.2013 e del 23.04.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 6'672.30, importo comprensivo di onorario, spese, esborsi ed IVA.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La segretaria

72.2013.97 — Ticino Tribunale penale cantonale 29.04.2014 72.2013.97 — Swissrulings