Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 12.09.2013 72.2013.47

12 septembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,590 mots·~13 min·3

Résumé

Spaccio di cocaina. Coltivazione e alienazione di canapa. Pestaggio di un minorenne

Texte intégral

Incarto n. 72.2013.47 72.2013.96

Lugano, 12 settembre 2013/rb

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Leventina e Bellinzona

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:   ____ generalità nell’incarto, per sé e il figlio minorenne ACPR 1

contro

IM 1 e dimorante a  rappresentato da DUF 1   in carcerazione preventiva dal 22 gennaio al 12 marzo 2013 (50 giorni) in esecuzione anticipata della pena dal 13 marzo 2013     IM 2 e dimorante a  rappresentato DUF 2   in carcerazione preventiva dal 22 gennaio al 13 marzo 2013 (51 giorni)

imputati, a norma dell'atto d'accusa 42/2013 del 22.5.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

                           A.IM 2

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, senza essere autorizzato,

1.1.

a __________, __________, __________ e in altre località delle __________ e del __________,

nel periodo novembre/dicembre 2011 – 22 gennaio 2013,

alienato e in parte offerto, in più occasioni, a vari spacciatori e/o tossicodipendenti locali e in particolare a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ Stefano, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e altri non identificati, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 300 grammi lordi, con grado di purezza indeterminato, sostanza da lui “tagliata” e confezionata in bustine di circa 0,3/0,5 grammi l’una, al prezzo di fr. 50.-/100.- l’una,

stupefacente previamente acquistato a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località, da tale “Eddy” e da altri spacciatori non identificati, al prezzo di fr. 100/120.- o di Euro 60/70.- il grammo;

1.2.

a __________, il 22 gennaio 2013, nel suo appartamento,

detenuto 3.56 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dal 40 all’80%), sostanza destinata alla vendita a terzi e al suo consumo personale se non fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto;

                                   2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, nel periodo anno 2012 - gennaio 2013,

sul balcone del suo appartamento, senza essere autorizzato,

coltivato almeno 4 piante di canapa, ricavandone circa 517 grammi lordi di marijuana, di cui 15 grammi alienati a __________ e 502 grammi lordi sequestrati dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto;

                                   3.   lesioni semplici

per avere,

a __________, il 15 luglio 2012, in zona “__________” sul fiume __________,

intenzionalmente cagionato un danno al corpo al minorenne __________, colpendolo ripetutamente con sberle, pugni e calci, procurandogli le lesioni descritte nei certificati medici 15 luglio e 26 ottobre 2012 __________ di __________, agli atti;

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo anno 2011 – 22 gennaio 2013,

a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 300 grammi), sostanza acquistata nelle circostanze descritte al punto 1 del presente atto d’accusa;

                                  B.   IM 2

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.

a __________, __________, __________ e in altre località delle __________ e del __________,

nel periodo fine anno 2009 - 22 gennaio 2013,

alienato e in parte offerto, in più occasioni, a vari spacciatori e/o tossicodipendenti locali e in particolare a __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e altri non identificati, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 100 grammi lordi, con grado di purezza indeterminato, sostanza da lui “tagliata” e confezionata in bustine di circa 0,3/0,5 grammi l’una, al prezzo di fr. 50.-/100.- l’una,

stupefacente previamente acquistato a __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località, da tale “Eddy” e da altri spacciatori non identificati, al prezzo di fr. 100/120.- o di Euro 60/70.- il grammo;

1.2.

a __________, il 22 gennaio 2013, nella sua autovettura marca Citroen Xsara Picasso __________,

detenuto 0.29 grammi netti di cocaina (con grado di purezza del 42%), sostanza destinata alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo primavera 2010 – 22 gennaio 2013,

a __________ e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 200 grammi), sostanza acquistata nelle circostanze descritte al punto precedente;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1e2e 19a LS e dall’art. 123 cifra 1 CP;

ed inoltre imputato, per quanto riguarda IM 2 singolarmente, a norma dell’atto d’accusa 87/2013 del 12.08.2013 anch’esso emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

guida senza autorizzazione, ripetuta

per avere,

in data imprecisata nel mese di maggio 2013, il 4 giugno 2013 e il 17 giugno 2013, in almeno tre occasioni, da __________ a __________, nonché da __________ a __________, condotto l’autovettura marca Citroën Picasso targata __________, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa il 25.02.2013, per un periodo di sette mesi;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCS.

Presenti:                     -   il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:15

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

I.

Il Presidente propone alle parti le seguenti correzioni dell’AA 42/2013:

- che la carcerazione preventiva di IM 1 duri dal 22.1.2013 al 12.3.2013 ritenuto che l’esecuzione anticipata della pena è cominciata il 13.3.2013;

                                     -   richiamato l’art. 19 cpv. 1 LStup e i punti A.1.1 e B.1.1 la modifica del termine di “offerto” con “procurato in altro modo”.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’AA 42/2013 è modificato di conseguenza.

II.

L’avv. DUF 2 informa la Corte che il suo difeso l’ha informato di trovarsi in panne a __________ con un problema di batteria all’auto. Alla guida vi è la moglie. Si dà atto che l’avv. DUF 2, su richiesta del Presidente, ha contattato personalmente l’imputato il quale telefonicamente gli ha confermato la sua impossibilità  di raggiungere l’aula malgrado l’offerta da parte dello stesso legale di pagargli un taxi.

Il Presidente e le parti si danno atto che l’imputato è quindi assente ingiustificato.

Ciò non toglie che si possa procedere comunque alla pubblicazione della sentenza nella misura in cui il relativo dispositivo verrà consegnato al difensore, il quale si impegnerà a comunicare alla Corte anche solo via fax dell’avvenuta consegna brevi manu del dispositivo stesso al suo assistito.

Verbale d’interrogatorio degli imputati

I.

Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta a IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere a __________, il 22.1.2013, detenuto 3,56 grammi netti di cocaina destinati al suo consumo personale.

Viene data possibilità alle parti di pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano di non avere opposizioni di sorta.

II.

Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta a IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere a __________, dal 1.9.2011 al 22.1.2013, detenuto 502 grammi lordi di marijuana destinati al suo consumo personale nonché consumato 100 grammi di tale sostanza.

Viene data possibilità alle parti di pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano di non avere opposizioni di sorta.

III.

Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, prospetta a IM 2 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere a __________, il 22.1.2013, detenuto 0,29 grammi netti di cocaina destinati al suo consumo personale.

Viene data possibilità alle parti di pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano di non avere opposizioni di sorta.

Sentiti:                        -   il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale in esito al suo intervento formula e motiva le seguenti conclusioni:

                                   --   la conferma dell’atto d’accusa, senza opporsi alle prospettazioni di contravvenzione alla LStup formulate dal Presidente in merito ai punti A.1.2, A.2, A.4, B.1.2 e B.2 dell’atto d’accusa;

                                   --   la condanna di IM 1 alla pena detentiva da espiare di 24 mesi;

                                   --   la condanna di IM 2 alla pena detentiva da espiare di 12 mesi e la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta il 13.10.2008 dal MP del Canton ticino.

Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore di IM 2, il quale dopo aver posto in evidenza la fragilità e l’impulsività del suo assistito, associandosi alle prospettazioni di contravvenzione alla LStup formulate dal Presidente in merito ai punti B.1.2 e B.2 conclude chiedendo, ritenuta la scemata imputabilità, una condanna da contenersi in al massimo 8 mesi di detenzione da porsi al beneficio della sospensione condizionale;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, il quale dopo aver posto in evidenza il passato travagliato del suo assistito e ritenuto come egli abbia collaborato con gli inquirenti risultando in particolare più credibile rispetto alle persone di __________ e __________, le cui testimonianze vanno stralciate, conclude chiedendo:

                                     -   che in merito al punto A.1.1 dell’atto d’accusa il quantitativo sia fissato in 300 grammi “circa” vs. “almeno” dell’AA;

                                   --   che, così come prospettato dal Presidente, i punti A.1.2 e A.2 dell’atto d’accusa siano derubricati in contravvenzione alla LStup;

                                   --   in ragione di una scemata imputabilità di grado lieve la riduzione della pena proposta dal PP da contenersi in al massimo 18 mesi e da porsi interamente al beneficio della sospensione condizionale. In via subordinata chiede che sia almeno concessa una sospensione condizionale parziale con al massimo 8 mesi da espiare. In entrambi i casi si rimette al giudizio della Corte quo alla durata del periodo di prova.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 19, 40, 42, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 69, 106 e 123 n. 1 CP;

19 cpv. 1 e 2 nonché 19a n. 1 LStup;

95 cpv. 1 lett. b) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________ e altre località, nel periodo novembre 2011/22.1.2013:

                            1.1.1.   alienato e procurato in altro modo 300 grammi lordi di cocaina;

                            1.1.2.   previa coltivazione, alienato 15 grammi lordi di marijuana;

                               1.2.   lesioni semplici

per avere, a __________, il 15.7.2012, intenzionalmente cagionato un danno al corpo del minorenne ACPR 1, colpendolo ripetutamente con sberle, pugni e calci;

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e altre località, nel periodo 1.9.2011/22.1.2013, consumato intenzionalmente 300 grammi lordi di cocaina e 100 grammi lordi di marijuana nonché detenuto 3,56 grammi netti di cocaina e 502 grammi lordi di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________ e altre località, nel periodo primavera 2011/22.1.2013 alienato e procurato in altro modo 100 grammi lordi di cocaina;

                               2.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________ e altre località, nel periodo 12.9.2010/22.1.2013, consumato intenzionalmente 200 grammi lordi di cocaina nonché detenuto 0,29 grammi netti di detta sostanza;

                               2.3.   ripetuta guida senza autorizzazione

per avere, nel periodo maggio 2013/17.6.2013, sulle tratte __________ e __________ ripetutamente condotto un veicolo a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa per sette mesi dal 25.2.2013;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

                               3.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto A.1.2 dell’atto d’accusa 42/2013;

                               3.2.   infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa 42/2013 limitatamente a 502 grammi lordi di marijuana;

                               3.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto A.4 dell’atto d’accusa 42/2013 limitatamente al periodo 1.1.2011/31.8.2011.

                                   4.   IM 2 è prosciolto dalle imputazioni di:

                               4.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui ai punto B.1.1 limitatamente al periodo fine 2009/primavera 2011 e B.1.2 dell’atto d’accusa 42/2013;

                               4.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa 42/2013 limitatamente al periodo primavera 2010/11.9.2010.

                                   5.   Di conseguenza:

                               5.1.   IM 1, ritenuta la scemata imputabilità, è condannato:

                            5.1.1.   alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                            5.1.2.   al pagamento di una multa di fr. 500.- (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                               5.2.   IM 2 è condannato:

                            5.2.1.   richiamato il decreto d’accusa del 13.10.2008 del Ministero Pubblico del Canton Ticino, alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                            5.2.2.   al pagamento di una multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   6.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   7.   E’ ordinata la confisca a IM 1 di:

                               7.1.   3.56 grammi netti di cocaina, da distruggere;

                               7.2.   502 grammi lordi di marijuana, da distruggere;

                               7.3.   1 foglio con appunti.

                                   8.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:

                               8.1.   previa cancellazione della memoria:

                            8.1.1.   1 cellulare Samsung n. __________;

                            8.1.2.   1 cellulare Samsung n. __________;

                            8.1.3.   1 carta SIM n. __________

                            8.1.4.   1 carta SIM Wind n. __________;

                            8.1.5.   1 carta SIM Coop Mobile n. __________;

                               8.2.   1 supporto carta SIM Lebara n. __________;

                               8.3.   1 info PUK e PIN Prix Garantie.

                                   9.   E’ ordinata la confisca a IM 2 di:

                               9.1.   0.29 grammi netti di cocaina, da distruggere;

                               9.2.   1 bilancino;

                               9.3.   1 piatto bianco;

                               9.4.   1 cannuccia di carta;

                               9.5.   1 tessera Cumulus;

                               9.6.   1 lametta;

                               9.7.   1 contenitore in plastica con 1,5 pastiglie;

                               9.8.   1 sacchetto di plastica.

                                10.   Previa cancellazione della relativa memoria è ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 2 di:

                             10.1.   1 I-Phone n. __________;

                             10.2.   1 carta SIM Orange n. __________;

                             10.3.   1 carta SIM Coop Mobile n. __________;

                             10.4.   1 carta SIM TIM n. __________.

                                11.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 in ragione di 2/5, di IM 2 in ragione di 2/5 e la rimanenza di 1/5 a carico dello Stato.

                                12.   Le spese di difesa di IM 1 e di IM 2 sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

                             12.1.   Le note professionali del 21.5.2013 e 12.9.2013 dell’avv. DUF 1 i sono approvate per fr. 7’773.85, comprensive di onorario, spese e IVA.

                             12.2.   Le note professionali dell’8.5.2013 e 12.9.2013 dell’avv. DUF 2 __________ sono approvate per fr. 6’113.-, comprensive di onorario, spese e IVA.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Multe                                                       fr.           800.--

                                         Spese diverse                                       fr.             55.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.      26'370.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           156.40

                                                                 fr.      28'381.40

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (2/5)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           400.--

Inchiesta preliminare                           fr.      10'548.--

Multa                                                       fr.           500.--

Spese diverse                                       fr.             30.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             62.56

                                                                 fr.      11'540.56

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (2/5)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           400.--

Inchiesta preliminare                           fr.      10'548.--

Multa                                                       fr.           300.--

Spese diverse                                       fr.             25.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             62.56

                                                                 fr.      11'335.56

                                                                 ============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

72.2013.47 — Ticino Tribunale penale cantonale 12.09.2013 72.2013.47 — Swissrulings