Incarto n. 72.2013.159
Lugano, 16 giugno 2014/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 146/2013 del 19 dicembre 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 30 maggio 2013, alle ore 10:58,
a __________, sul raccordo autostradale A2 in direzione di __________,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio, per avere,
circolato alla guida dell’autovettura Mercedes Benz E230 targata __________, alla velocità di 140 Km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 Km/h), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Laser Trucam, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:15.
Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di un anno, non opponendosi al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni, essendo la prognosi positiva. Per lo stesso motivo, non chiede la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittagli con decreto d’accusa del 21.05.2012. Non si oppone al dissequestro dell’autovettura;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale mette in evidenza la personalità del suo assistito e le gravose conseguenze che ha subito a seguito del presente procedimento penale. Contesta la base legale del limite di velocità di 80 km/h, non essendo stato pubblicato, per cui il suo assistito deve essere prosciolto. In subordine, chiede che non venga revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria relativa al decreto d’accusa del 2012. Chiede inoltre il dissequestro dell’autovettura.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
90 cpv. 3 e cpv. 4 lett. c LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 30 maggio 2013, alle ore 10:58, a __________, sul raccordo autostradale A2 in direzione di __________, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corso il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, in particolare per avere circolato alla guida dell’autovettura Mercedes Benz E230 targata __________ alla velocità di 140 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h) malgrado il vigente limite di velocità di 80 km/h,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese procedurali.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 210.-- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'300.--, inflittagli con decreto d’accusa del 21 maggio 2012. Il condannato è formalmente ammonito.
5. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino le spese per la difesa d’ufficio pari a fr. 516.80 (art. 135 cpv. 4 CPP).
6. È ordinato il dissequestro di un’autovettura Mercedes Benz E230.
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera