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Ticino Tribunale penale cantonale 18.02.2014 72.2013.116

18 février 2014·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·4,752 mots·~24 min·5

Résumé

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, congiuntamente (art. 19 cpv. 1 e 2 LSTUP)

Texte intégral

Incarto n. 72.2013.116

Lugano, 18 febbraio 2014/rb

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

GI 1 8 GI 2 9

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1   rappresentato da DUF 1     IM 2   rappresentato da DUF 2

    entrambi in carcerazione preventiva dal giorno 7 agosto 2013 al giorno 23 settembre 2013 (48 giorni) entrambi posti in esecuzione anticipata della pena dal giorno 24 settembre 2013

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 105/2013 del 25 settembre 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

IM 1 e IM 2, congiuntamente

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, congiuntamente

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone

per avere, senza essere autorizzati,

il 07.08.2013 a __________, valico doganale di __________ strada, in correità fra loro, detenuto, trasportato e importato dalla __________ in __________, via __________, __________ e __________, grammi 3500,31 di eroina, con grado di purezza media del 13,8%, contenuti in 13 pacchi di cui 7 applicati sulla persona di IM 2 (grammi 1'994.30) e 6 sulla persona di IM 1 (grammi 1'506.01), sostanza destinata ad essere immessa sul mercato occidentale dello stupefacente, il tutto per un compenso pattuito di EUR 3'000 da dividere in ragione di metà ciascuno,

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 e 2 LS.

Presenti:

§    il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; §    l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1; §    l’imputato IM 2, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 2; §    l’ interprete per la lingua albanese __________.  

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 16:20.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti correzioni all’AA:

                                     -   il regime di carcerazione preventiva è terminato il 23 settembre 2013, per un totale di 48 giorni;

                                     -   al punto 1 si aggiunge “netti” dopo 3500,31;

                                     -   si aggiunge negli oggetti sequestrati 1'506,01 grammi netti di eroina per IM 1 e 1'994.30 grammi netti di eroina per IM 2.

Le parti si dichiarano d’accordo con queste aggiunte e l’AA è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       §   Il Procuratore Pubblico, il quale in esito al suo intervento formula e motiva le seguenti conclusioni:

-- per IM 1, la condanna alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi;

-- per IM 2, la condanna alla pena detentiva di 5 anni.

Chiede inoltre la confisca e la distruzione dello stupefacente, il sequestro conservativo quali mezzi di prova degli altri oggetti indicati nell’atto d’accusa e la restituzione dei telefoni;

                                    §   l’avv. DUF 2, difensore di IM 2, il quale dopo aver posto in risalto la difficile situazione economica del suo assistito e circostanziati i fatti conclude chiedendo la condanna ad una pena espiativa massima di 36 mesi;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, il quale, ripercorsa la difficile vita anteriore del suo assistito e ritenuto come egli abbia avuto un ruolo marginale nella vicenda, conclude chiedendo, anche in ragione della piena collaborazione prestata, una sensibile riduzione della condanna, ev. sospensa condizionalmente.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

                                   1.   In merito alle correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano pagina (di seguito solo pag.) 2 della presente sentenza e il verbale dibattimentale (di seguito solo VD) pag. 2.

                                   II)   Vita e precedenti penali

                                   2.   Quo alla vita anteriore di IM 1 (di seguito solo IM 1), cittadino serbo, nato il 20.3.1985, si rinvia alle sue dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) in polizia (di seguito solo PS) 7.8.2013 pag. 8 da “A precisa domanda” a “per conto loro” e 22.8.2013 pag. 4 da “Da parte mia” a “con la condizionale” e davanti al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 24.9.2013 da pag. 3 “Sono nato a” a 4 “e di diabete” così come ulteriormente confermate e precisate in sede dibattimentale (VD allegato, di seguito solo all., 1 pag. 2 I/V risposta, di seguito solo R). Incensurato sia in __________ (atto istruttorio, di seguito solo AI, 3 e documento, di seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 9) sia in __________ (doc. TPC. 16, doc. dibattimentale, di seguito solo Dib., 1 e VD all. 1 pag. 2 II R) non lo è in __________ (doc. TPC 16 e 28 nonché VD all. 1 pag. 2 IV R). Risultato negativo agli stupefacenti (AI 29 all. 21) al momento del suo arresto provvisorio (articolo, di seguito solo art., 217 seguenti, di seguito segg., del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP) del 7.8.2013 (AI 1), una volta regolata la sua posizione giudiziaria è intenzionato a tornare in __________ e lavorare come contadino su un terreno di proprietà della famiglia (VD all. 1 pag. 2 VI R).

                                   3.   Quo alla vita anteriore di IM 2 (di seguito solo IM 2), cittadino __________, nato il 4.6.1971, si rinvia alle sue dichiarazioni nei VI PS 7.8.2013 pag. 4 da “Da circa 5” a “in zona Ginevra” e PP 8.8.2013 pag. 7 da “Sono nato a” a “i miei figli” e 24.9.2013 pag. 4 da “Sono nato a” a “mantenimento della famiglia” così come ulteriormente confermate e precisate in sede dibattimentale (VD all. 1 pag. 2, 3 e 4 VII, II/IV e IV R). Incensurato in __________ (AI 2 e doc. TPC 10), ma non in __________ (doc. TPC. 29 e VD all. 1 pag. 3 I R) e __________ (doc. TPC 16 e 29 nonché VD all. 1 pag. 3 I R), risultato negativo agli stupefacenti (AI 29 all. 10), al momento del suo arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) del 7.8.2013 (AI 1), una volta regolata la sua posizione giudiziaria è intenzionato a tornare in __________ e trovare lavoro come autista o come contadino (VD all. 1 pag. 3 III R).

                                  III)   Inizio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto

                                   4.   Arrestati provvisoriamente (art. 217 segg. CPP) il 7.8.2013 al valico di __________ strada (AI 1) e verbalizzati il giorno successivo dal PP (AI 4 e 5), i due imputati sono stati deferiti l’8.8.2013 per l’asserito reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (di seguito solo LStup, art. 19 capoverso, di seguito solo cpv., 2 LStup) al Giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 7 e 8), il quale ne ha confermato la carcerazione preventiva (art. 220 segg. e 224 segg. CPP) sino al 27.9.2013 compreso (AI da 9 a 12). Entrambi, così come richiesto in sede di VI PP 24.9.2013 (AI 24, 30 pag. 4 e 31 pag. 4), sono stati posti in esecuzione anticipata di pena (art. 236 cpv. 1 CPP) dal 24.9.2013 (AI 32 e 33), ed è in questo stato detentivo che compaiono in aula.

                                 IV)   Dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali degli accusati

                                   5.   IM 1 e IM 2 sono rei confessi ed in relazione all’unica imputazione dell’AA si richiamano espressamente i seguenti passaggi delle loro dichiarazioni predibattimentali (IM 1: PP 8.8.2013 e 24.9.2013 nonché PS 7.8.2013, 22.8.2013 e 12.9.2013; IM 2: PP 8.8.2013 e 24.9.2013 nonché PS 7.8.2013, 22.8.2013, 12.9.2013 e 9.1.2014) e dibattimentali:

                                  a)   IM 1: PP 8.8.2013 da pag. 2a4e 24.9.2013 da pag. 2 a 3, PS 7.8.2013 da pag. 3 a 8, 22.8.2013 pag. 3 e 12.9.2013 pag. 3 nonché VD all. 1 pag. 3 V/VII/VIII R;

                                  b)   IM 2: PP 8.8.2013 da pag. 2a7e 24.9.2013 da pag. 2 a 3, PS 7.8.2013 da pag. 3 a 6, 22.8.2013 da pag. 3 a 5, 12.9.2013 da pag. 3a5e 9.1.2014 da pag. 3 a 4, trascrizione in italiano del colloquio con il suo difensore del 20.11.2013 (doc. TPC 18) e VD all. 1 pag. 3 e 4 VI/IX e V/VI/VII R.

                                  V)   Altre risultanze istruttorie

                                   6.   A fondamento della presente sentenza la Corte richiama inoltre:

                                  a)   il rapporto di pesata e analisi 12.9.2013 della polizia scientifica dei 6 pani di eroina rinvenuti sulla persona di IM 1, sulle cui mani non è stata riscontrata alcuna traccia di predetto stupefacente (AI 29 all. da 18 a 20), per complessivi 1'506.01 grammi (di seguito solo gr.) con un grado di purezza variante tra il13.8% e il 13.9% (AI 29 all. da 14 a 17);

                                  b)   il rapporto di pesata e analisi 12.9.2013 della polizia scientifica dei 7 pani di eroina rinvenuti sulla persona di IM 2, sulle cui mani non è stata riscontrata alcuna traccia di predetto stupefacente (AI 29 all. da 7 a 9), per complessivi 1'994.30 gr. con un grado di purezza variante tra il13.7% e il 14% (AI 29 all. da 3 a 6);

                                   c)   la documentazione fotografica 12.9.2013 allestita dalla polizia scientifica dopo l’arresto provvisorio (art. 217 segg. CPP) del 7.8.2013 dei due imputati (AI 29);

                                  d)   il protocollo di passaggio di consegne del 7.8.2013 tra le guardie di confine di __________ e la polizia cantonale (AI 1 all. 4 e 13) nonché il rapporto di medesima data al comando delle guardie di confine (AI 29 all. 24).

                                 VI)   Diritto

                                   7.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 lettere (di seguito solo lett.) b) e d) LStup è punito con una pena detentiva (art. 40 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chi, senza essere autorizzato, detiene, trasporta ed importa in __________ degli stupefacenti, ritenuto che, conformemente all’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup, l’autore è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a un anno a cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) se sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone. In merito a questa aggravante si ricorda come la stessa, che riprende sostanzialmente anche se con una diversa formulazione quella di cui all’art. 19 n. 2 lett. a) LStup in vigore sino al 30.6.2011, trovasi oggettivamente adempiuta a partire da un quantitativo complessivo (DTF 114 IV 164, 112 IV 109 e 108 IV 63) di almeno 12 gr. puri di eroina (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli+Cie AG, Berna 1995, art. 19 n. 150 segg. e n. 161, CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2010, art. 19 LStup n. 74 segg. e 109 IV 143) mentre che per quanto riguarda l’aspetto soggettivo del reato, ritenuto come il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) sia comunque sufficiente, è necessario che l’autore sappia o perlomeno accetti che l’infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31) ed affinché ciò si realizzi basta che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, le nefaste conseguenze dell’uso di una droga pesante sono ormai realtà di comune conoscenza (ALBRECHT, op. cit., art. 19 n. 175 segg. e CORBOZ, op. cit., art. 19 LStup n. 91).

                                   8.   Richiamate le risultanze di cui ai considerandi (di seguito solo cons.) 5 e 6 della presente sentenza non vi può essere dubbio alcuno del riconoscimento a carico dei due imputati del reato di infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b e d nonché cpv. 2 lett. a LStup), avendone adempiuto sia i presupposti oggettivi (lo stupefacente qui in esame supera di ben 40 volte la soglia giurisprudenziale dei 12 gr. puri al 100% e meglio, con una media del 13.8%, per IM 1 207.72 gr. e per IM 2 275.21 gr.) che soggettivi di legge.

                                VII)   Colpa, prognosi, pena

                                   9.   Per quel che concerne le norme di diritto concretamente applicabili si ricorda che:

                                  a)   giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui oltre che dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ricordato come conformemente al cpv. 2 di predetta norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

                                  b)   giusta l’art. 40 CP la durata della pena detentiva è di regola di almeno sei mesi, la durata massima è di venti anni, rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

                                   c)   giusta l’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), di un lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore ricordato come conformemente ai cpv. 2 e 3 prima frase di questa norma la parte della pena da eseguire non può eccedere la metà e che la parte sospesa e quella da eseguire devono essere di almeno sei mesi;

                                  d)   giusta l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;

                                  e)   giusta l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

                                   f)   giusta l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto come un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. 37 segg. CP).

                                10.   La colpa di IM 1 è oggettivamente grave e non solo per il quantitativo di 3'500.31 gr. di eroina netti che in correità con IM 2 ha detenuto, trasportato ed importato in __________ (VD all. 2 pag. 1 punti, di seguito solo pti., 1 e 1.1). Agendo per solo scopo di lucro e per un prospettato guadagno pari a circa tre volte i suoi costi mensili (VD all. 1 pag. 2 V R), assolutamente conscio del fatto di trasportare perlomeno “un chilo” di stupefacente, quindi un quantitativo non irrisorio (PS IM 1 7.8.2013 pag. 3 e PP 1 IM 1 8.8.2013 pag. 4, da cui il riconoscimento di un suo pacifico dolo diretto ex art. 12 cpv. 2 prima frase CP), non ci ha pensato più di tanto ad accettare la scellerata proposta di IM 2 (considerando, di seguito solo cons., 5a della presente sentenza), rispetto al quale comunque, pur nella loro pacifica correità, sembra aver avuto un ruolo minore (VD pag. 3), da cui una differenzazione di 4 mesi tra le loro due pene. Seppur non recidivo specifico, ma comunque non incensurato (cons. 2), nella commisurazione della sua pena la Corte, quali fattori di riduzione, ha ampiamente tenuto conto della sua confessione, della sua difficile situazione economica (cons. 2) e del fatto che, a prescindere dai possibili esiti del preannunciato appello (art. 398 segg. CPP e doc. TPC 30), la pena comminatagli sarà scontata lontano dai suoi affetti famigliari e in un paese a lui straniero. Tutto ciò ben ponderato, ribadita la gravità oggettiva e soggettiva del suo illecito nonché preso atto della durata del carcere preventivo già sofferto, la Corte ha quindi ritenuto equa e giustificata la condanna di IM 1 ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 3 anni e 8 mesi previa deduzione del carcere preventivo già sofferto (art. 51 CP e VD all. 2 pag. 2 pti. 3 e 3.1), pena che già solo per la sua durata esclude, in contrapposizione a quanto abbozzato dalla difesa (VD pag. 3), una qualsivoglia possibile applicazione dell’art. 43 CP, le cui condizioni di legge non sarebbero comunque date non potendo seriamente sostenere che l’imputato possa beneficiare di una prognosi non negativa in quanto cittadino straniero, senza lavoro, non incensurato e giunto in __________ solo per commettere il reato per il quale oggi è stato condannato.

                                11.   Le considerazioni sopra esposte per IM 1 valgono nel principio anche per IM 2. La gravità della sua colpa (art. 47 CP) trova il proprio fondamento nel quantitativo di eroina detenuto, trasportato ed importato in __________ il 7.8.2013 (VD all. 2 pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1) nonché nel fatto di aver agito anche lui con dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e per mero lucro. La sua posizione appare più compromessa rispetto a quella del correo per il fatto che è stato lui ad esser stato contattato dagli ignoti mandanti, perché è lui che ha proposto ad IM 1 di partecipare a questa scellerata trasferta, durante la quale appariva essere la persona di riferimento degli organizzatori, rispettivamente perché sarebbe stato sempre lui che, assieme ad un terzo ignoto, avrebbe dovuto proseguire il viaggio in __________ francese e/o in __________ tanto da ricevere un compenso maggiore di Euro 500.- rispetto a quanto promesso ad IM 1 (VD all. 1 pag. 4 VII R). Ricordato poi come la sua confessione sia stata più laboriosa rispetto a quella del correo, alle cui dichiarazioni si è associato solo nel VI PS 9.1.2014 e doc. TPC 18, rispettivamente che nella commisurazione della sua pena la Corte ha tenuto in debito conto, ma in ugual misura come per IM 1, della durata del carcere preventivo già sofferto, della sua non specifica incensuratezza (cons. 3) e del fatto che la l’odierna condanna, impregiudicato l’esito del preannunciato appello (art. 398 segg. CPP e doc. TPC 32), sarà verosimilmente espiata lontana dai suoi affetti famigliari ed in un paese a lui straniero, si giustifica un aggravio della sua pena di 4 mesi rispetto a quella di IM 1 e quindi la sua condanna ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 4 anni (VD all. 2 pag. 2 pti. 3 e 3.2) da dedursi il carcere preventivo già sofferto (art. 51 CP).

                               VIII)   Retribuzione dei difensori d’ufficio

                                12.   Giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione al Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP), ricordato come un’eventuale reclamo contro la quantificazione della retribuzione è da inoltrare, in un termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), alla Corte dei reclami penali (di seguito solo CRP, art. 135 cpv. 3 lett. a e 393 cpv. 1 lett. b CPP). Quo alla determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) si richiama, in merito all’onorario, l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo RL 3.1.1.7.1) secondo cui il tempo di lavoro è calcolato in base alla tariffa di fr. 180.- all’ora. Parimenti si ricorda come in forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio deve essere fissata tenendo in considerazione l’importanza della pratica, l’impegno difensivo, le difficoltà giuridiche e fattuali così come il tempo impiegato (DTF 122 I 2), non essendo decisivo per il calcolo il tempo effettivamente impiegato ma il dispendio medio di un patrocinatore diligente secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga complessità. Inoltre non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, ricordato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale. In merito alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 3.1.1.7.1 prevede che al patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) possono essere riconosciute le spese vive effettivamente sopportate o, in alternativa, un importo forfetario in % dell’onorario quale rimborso di quelle di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione dell’incarto oltre alle altre spese sostenute nell’interesse del cliente, tra le quali si ricordano quelle di traduzione e di trasferta.

                                13.   Preso atto che nessuno dei due difensori d’ufficio (art. 132 segg. CPP) ha tempestivamente impugnato la sua tassazione dinanzi alla CRP (VD all. 2 pag. 3 punto, di seguito solo pto., 11.3), ne consegue quanto segue:

                                  a)   l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) di IM 1 dal 7.8.2013 (AI 22), ha presentato per tassazione le note 13.9.2013 (AI 28) e 18.2.2014 (doc. Dib. 3 e VD pag. 3) con un importo omnia comprensivo, senza imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) ed onorario dibattimentale, di fr. 4'226.20, che previo esame da parte della Corte è stato riportato a fr. 3'976.- e meglio fr. 3'600.- per onorari e fr. 376.- per spese ed esborsi (VD all. 2 pag. 3 pti. 11, 11.1 e 11.1.1);

                                  b)   l’avv. DUF 2, patrocinatore d’ufficio (art. 132 segg. CPP) di IM 2 dal 7.8.2013 (AI 21), ha presentato per tassazione le note 24.9.2013 (AI 38), 5.11.2013 (doc. TPC 11), 21.11.2013 (doc. TPC 18) e 17.2.2014 (doc. TPC 29, doc. Dib. 2 e VD pag. 2) con un importo omnia comprensivo, senza IVA, di fr. 4'301.-, che previo esame da parte della Corte è stato riportato a fr. 3'506.- e meglio fr. 3'270.- per onorari e fr. 236.- per spese ed esborsi (VD all. 2 pag. 3 pti. 11, 11.2 e 11.2.1).

                                 IX)   Confische, dissequestri e sequestri conservativi

                                14.   In merito alle norme del CP e del CPP concretamente applicabili si ricorda che:

                                  a)   giusta l’art. 69 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca e la distruzione (art. 69 cpv. 2 CP) degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto nella misura in cui gli stessi compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico;

                                  b)   giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. a) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova;

                                   c)   giusta l’art. 263 cpv. 1 lett. d) CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente confiscati;

                                  d)   giusta l’art. 267 cpv. 1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto.

                                15.   Tenuto conto delle risultanze d’istruttoria (PS IM 2 7.8.2013 pag. 5, AI 1 all. 2 e 11 nonché 29 all. 11 e 22 e doc. TPC 28) e delle dichiarazioni delle parti in sede processuale (VD all. 1 pag. 4 I/II/III R), la Corte ha ordinato:

                                  a)   la confisca e la distruzione (art. 69 cpv. 1 e 2 CP nonché 263 cpv. 1 lett. d CPP) ad IM 1 di 1'506.01 gr. netti di eroina (VD all. 2 pag. 2 pto. 4), rispettivamente ad IM 2 di 1'994.30 gr. netti di tale sostanza (VD all. 2 pag. 2 pto. 7);

                                  b)   il sequestro conservativo poiché mezzo di prova (art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) ad entrambi gli imputati del loro biglietto del bus __________ (VD all. 2 pag. 2 pti. 5 e 8):

                                   c)   il dissequestro e la restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a:

                                c1)   IM 1: di diversi biglietti da visita, di un porta scheda SIM __________ e di foglietti di carta con numeri manoscritti (VD all. 2 pag. 2 pti. da 6 a 6.3);

                                c2)   IM 2: previa cancellazione delle relative memorie di un telefono cellulare __________, di un un telefono cellulare __________, di un telefono cellulare __________, di quattro schede SIM __________, di una scheda SIM __________, di una scheda SIM __________, di una tessera telefonica __________ e di documentazione cartacea varia (VD all. 2 pag. 2 e 3 pti. da 9 a 9.2).

                                  X)   Tassa di giustizia e spese procedurali

                                16.   Vista la condanna dei due imputati la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste, in solido (art. 418 cpv. 2 CPP), a loro carico (art. 426 cpv. 1 CPP e VD all. 2 pag. 3 pto. 10).

Visti gli art.                     12, 40, 47, 51 e 69 CP;

19 cpv. 1 lett. b) e d) nonché 2 LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con IM 2, a __________, il 7.8.2013, detenuto, trasportato ed importato in __________ 3500,31 grammi netti di eroina con un grado di purezza medio del 13,8%;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, in correità con IM 1, a __________, il 7.8.2013, detenuto, trasportato ed importato in __________ 3500,31 grammi netti di eroina con un grado di purezza medio del 13,8%;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   Di conseguenza:

                               3.1.   IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   IM 2 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   4.   E’ ordinata la confisca a IM 1 di 1'506.01 grammi netti di eroina, da distruggere.

                                   5.   E’ ordinato il sequestro conservativo a IM 1 di 1 biglietto Autolinee srl per la tratta __________.

                                   6.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 di:

                               6.1.   diversi biglietti da visita vari;

                               6.2.   1 porta scheda SIM __________;

                               6.3.   foglietti di carta con numeri manoscritti.

                                   7.   E’ ordinata la confisca a IM 2 di 1’994.30 grammi netti di eroina, da distruggere.

                                   8.   E’ ordinato il sequestro conservativo a IM 2 di 1 biglietto Autolinee srl per la tratta __________.

                                   9.   E’ ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 2 di:

                               9.1.   previa cancellazione delle relative memorie:

                            9.1.1.   1 telefono cellulare __________;

                            9.1.2.   1 telefono cellulare __________;

                            9.1.3.   1 telefono cellulare __________;

                            9.1.4.   4 schede SIM __________, __________ e __________;

                            9.1.5.   1 scheda SIM __________;

                            9.1.6.   1 scheda SIM __________;

                            9.1.7.   1 tessera telefonica __________;

                               9.2.   documentazione cartacea varia.

                                10.   La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese procedurali sono poste, a carico dei condannati, in solido, in ragione di 1/2 ciascuno.

                                11.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 e di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

                             11.1.   Le note professionali del 13.9.2013 e del 18.2.2014 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                                                         fr.        3'600.spese e esborsi                                            fr.           376.totale                                                              fr.        3'976.-

                          11.1.1.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 3'976.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                             11.2.   La nota professionale del 17.2.2014 dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario                                                         fr.        3'270.spese e esborsi                                            fr.           236.totale                                                              fr.        3'506.-

                          11.2.1.   IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'506.- non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                12.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        7'737.40

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           243.40

                                                                 fr.        8'980.80

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        3'868.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           121.70

                                                                 fr.        4'490.40

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        3'868.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           121.70

                                                                 fr.        4'490.40

                                                                 ============

Intimazione a:

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

72.2013.116 — Ticino Tribunale penale cantonale 18.02.2014 72.2013.116 — Swissrulings