Incarto n. 72.2012.107
Lugano, 28 novembre 2012/rs
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
GI 1 GI 2
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati: ACPR 1, ACPR 5 ACPR 7, ACPR 8, ACPR 9, ACPR 10, ACPR 11, ACPR 14, ACPR 15, ACPR 16, ACPR 17 ACPR 18, ACPR 19, ACPR 21, ACPR 22, ACPR 23, ACPR 24, ACPR 27, ACPR 29, ACPR 30, ACPR 31,
contro
IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 IM 2 rappresentata dall’avv. DF 1
entrambi in carcerazione preventiva dal 16 giugno 2012 al 3 settembre 2012 (80 giorni) e in carcerazione di sicurezza dal 4 settembre 2012
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 98/2012 del 3 settembre 2012, di
IM 1 e IM 2
1. furto aggravato (in banda e per mestiere) – ripetuto, consumato e in parte tentato
siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda intesa a commettere furti,
per avere,
nel periodo 03.04.2012 – 16.06.2012,
in diverse località del Cantone Ticino, in almeno 32 occasioni,
agendo in correità tra loro, ed in un’occasione insieme a terzi, per procacciarsi un indebito profitto ed alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, con astuzia, in abitazioni private, a danno di persone anziane, cose mobili altrui (segnatamente oggetti di valore come gioielli, monete orologi e denaro), per un valore parzialmente quantificato dalle accusatrici private in CHF 301'294.00; refurtiva per lo più non recuperata;
in particolare, operando, in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano che consisteva nell’individuare l’anziana signora in giro per strada, nel seguirla sino alla propria abitazione, nell’entrare in contatto con la stessa fingendosi amici di un di lei parente e quindi introducendosi con l’inganno presso l’abitazione dell’anziana signora al solo scopo di derubarla,
così da conseguire un cospicuo indebito profitto utilizzato per soddisfare i loro bisogni e quelli della famiglia,
e meglio per avere, nelle sotto elencate occasioni e circostanze:
1.1. il 03.04.2012, tra le 14.45 e le 15.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 6 (1920), denaro per un importo complessivo di CHF 3'000.00;
1.2. il 05.04.2012, tra le 09.30 e le 12.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________), 1 orologio d’oro e gioielli (1 spilla, 1 collana, 2 anello e 3 braccialetti) per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 3'550.00;
1.3. tra il 05.04.2012 e il 15.04.2012, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di __________. (__________), cose mobili altrui;
1.4. il 16.04.2012, tra le 15.30 e le 16.00, a __________ in via __________, a danno di ACPR 1__________), sottratto 1 orologio, gioielli vari (1 bracciale, 2 collane e 1 spilla), denaro in Euro (380) e in CHF (3'700.00), per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 17'700.00 ed Euro 380 (equivalenti a circa CHF 456); rispettivamente a danno di __________ (__________), sottratto 1 orologio, 1 anello e 2 bracciali per un valore complessivo quantificato in CHF 11'700.00;
1.5. il 16.04.2012, tra le 17.30 e le 17.45, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________), una cassetta di sicurezza, una tessera bancaria e CHF 500.--;
1.6. il 26.04.2012, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di ACPR 2 (__________), cose mobili altrui;
1.7. il 27.04.2012, , tra le 10.00 e le 11.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________), gioielli (5 collane, 3 bracciali, 3 anelli e 3 paia di orecchini) per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 100'000.00;
1.8. il 27.04.2012, tra le 11.45 e le 11.50, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di ACPR 3 (__________), cose mobili altrui;
1.9. il 03.05.2012, tra le 10.00 e le 11.00, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di __________ (__________), cose mobili altrui;
1.10. il 03.05.2012, tra le 11.30 e le 12.00, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di ACPR 4 (__________), cose mobili altrui;
1.11. il 03.05.2012, tra le 14.30 e le 15.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 5 (__________), un orologio e gioielli (2 ciondoli, 2 catene, 6 anelli, 6 catene e 6 paia di orecchini) per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 6'530.00;
1.12. il 07.05.2012, tra le 11.30 e le 11.40, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 7 (__________), gioielli (2 braccialetti e 1 pietra) e monete (4 marenghi) per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 7'000.00;
1.13. il 07.05.2012, tra le 12.30 e le 13.30, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________), denaro per un importo complessivo di CHF 500.00;
1.14. il 12.05.2012, tra le 09.00 e le 09.45, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________), denaro contante per un valore complessivo di CHF 2'300.00;
1.15. il 12.05.2012, tra le 13.00 e le 15.00, a __________, via __________, sottratto, a danno di ACPR 8 (__________), denaro in CHF (3'200.00) e gioielli (1 spilla, 6 orecchini, 2 bracciali, 2 collane e 2 anelli) per un valore complessivo parzialmente quantificato dall’accusatrice privata in CHF 40'790.00;
1.16. il 20.05.2012, tra le 10.00 e le 11.30, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 9 (__________), gioielli (1 collana, 2 spille, 3 anelli e 1 bracciale) per un valore quantificato dall’accusatrice privata in CHF 13'300.00;
1.17. il 24.05.2012, tra le ore 11.00 e le 11.10, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 10 (__________), un libretto al portatore (del valore di CHF 6'000.00), una cassaforte, un braccialetto e 3 marenghi per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 33'970.00;
1.18. il 26.05.2012, tra le 09.30 e le 10.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 11 (__________), gioielli (1 bracciale, 1 spilla, 1 medaglia, 5 collane, 8 anelli, 3 paia di orecchini, 2 gemelli) e 2 orologi per un valore complessivo parzialmente quantificato dall’accusatrice privata in almeno CHF 10’490.00;
1.19. il 29.05.2012, tra le 14.30 e le 15.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 12 (__________), denaro (CHF 100.00), e gioielli (1 bracciale, 2 anelli, 2 orecchini e 1 collana) e 2 lingotti d’argento, per un valore quantificato dall’accusatrice privata in CHF 1’990.00;
1.20. il 31.05.2012, tra le 09.55 e le 10.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 13 (__________), gioielli (2 paia di orecchini, 1 collana e 2 bracciali) per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 2'000.00;
1.21. il 31.05.2012, alle 14.30, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________), un borsello con denaro per un valore complessivo quantificato dall’imputato in Dollari 500/600 (equivalente a circa 478 CHF);
1.22. il 04.06.2012, tra le 10.30 e le 10.35, a __________, in via ______, tentato di sottrarre, a danno di ACPR 14 (__________) cose mobili altrui;
1.23. il 04.06.2012, tra le 13.00 e le 14.00, a ______, in via _______, sottratto, a danno di ACPR 15 (__________), gioielli (4 ciondoli, 3 anelli, 3 spille e 3 bracciali e 1 collana) per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 16'450.00;
1.24. il 05.06.2012, tra le 10.30 e le 11.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 16 (__________), denaro (CHF 150.00), un orologio e 1 collana per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 3'850.00;
1.25. il 06.06.2012, tra le 11.40 e le 11.50, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 17 (__________), gioielli (5 anelli, 1 paio di gemelli, 2 collane, 1 medaglia e 1 bracciale) e 2 orologi per un valore complessivo quantificato dall’accusatrice privata in CHF 21'250.00;
1.26. il 09.06.2012, tra le 09.30 e le 10.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________), denaro per un importo complessivo di CHF 1'390.00 e gioielli, non meglio precisati e quantificati dall’accusatrice privata;
1.27. il 09.06.2012, tra le 11.00 e le 11.30, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________), un portafoglio e denaro per CHF 800.00;
1.28. il 09.06.2012, tra le 14.30 e le 15.00, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di ACPR 18 (__________), cose mobili altrui;
1.29. il 12.06.2012, tra le 09.00 e le 09.05, a __________, in via __________, tentato di sottrarre, a danno di ACPR 19 (__________), cose mobili altrui;
1.30. il 12.06.2012, tra le 09.30 e le 10.30, a __________, in via __________, sottratto, a danno di __________ (__________), un orologio e gioielli (2 spille, 3 bracciali, 1 nello e 1 collana), per un valore parzialmente quantificato dall’accusatrice privata in CHF 700.00;
1.31. il 12.06.2012, tra le 14.37 e le 15.05, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 20 (__________) denaro (almeno CHF 600.00) e gioielli (4 anelli, 1 collana e 1 spilla) il cui valore non è stato quantificato dall’accusatrice privata;
1.32. il 16.06.2012, tra le 08.30 e le 09.00, a __________, in via __________, sottratto, a danno di ACPR 21 (__________), gioielli per un valore non quantificato dall’accusatrice privata;
2. ripetuta violazione di domicilio
per essersi indebitamente introdotti, con l’inganno, nelle abitazioni di ACPR 11, ACPR 16 e __________, nelle circostanze di cui ai punti 1.18, 1.24 e 1.27, alfine di perpetrare i relativi furti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e 3 CP e art. 186 CP;
Presenti
- il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1; - l’imputata IM 2, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 21:30.
Sentiti - il Procuratore Pubblico, il quale esordisce sottolineando che gli imputati agivano a danno di vittime fragili e ingenue. Spiega i motivi per i quali in relazione ai punti 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.28 e 1.29 dell’atto d’accusa deve essere ritenuto il tentativo, subordinatamente la desistenza. Ritiene adempiute sia l’aggravante della banda sia quella del mestiere, avendo gli imputati agito in modo organizzato e per procurarsi introiti regolari. Considera grave la colpa degli imputati, che prendevano di mira persone anziane. Richiama i precedenti penali specifici degli imputati, che non sono serviti da monito. In conclusione, chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa e propone la condanna degli imputati, tenuto conto anche della collaborazione prestata e del risarcimento agli accusatori privati, alla pena detentiva di 32 mesi. Detta pena, visti i precedenti degli imputati e ritenuto che non hanno un lavoro, deve essere espiata. Postula altresì l’accoglimento delle pretese di risarcimento degli accusatori privati;
- l’avv. DUF 1, difensore di IM 1, il quale premette che il suo intervento è a favore di entrambi gli imputati. Contesta, in diritto, le imputazioni di tentato furto, trattandosi di atti preparatori non punibili. In subordine chiede che per questi otto casi venga riconosciuta la desistenza. Chiede il proscioglimento di IM 1 dal furto di cui al punto 1.29 dell’atto d’accusa, dato che ACPR 19 non fa alcun cenno alla presenza di IM 1. Contesta la sussistenza del reato di violazione di domicilio, dal quale IM 1 e IM 2 devono essere prosciolti;
- l’avv. DF 1, difensore di IM 2, il quale premette che anche il suo intervento è a favore di entrambi gli imputati. Sottolinea che IM 1 e IM 2 hanno riconosciuto le proprie responsabilità, che hanno ampiamente collaborato con gli inquirenti e che hanno risarcito quasi integralmente gli accusatori privati. Chiede quindi che venga riconosciuta a favore di entrambi l’attenuante del sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP. Sottolinea inoltre che IM 1 e IM 2 hanno commesso i furti per procurarsi i mezzi finanziari per provvedere alle cure del figlio gravemente malato. Postula per entrambi il riconoscimento dell’attenuante dell’aver agito in stato di grave angustia (art. 48 lett. a cifra 2 CP). Pone in rilievo il precario stato di salute psichica di IM 1, per cui si può dubitare che egli fosse pienamente in grado di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Mette in evidenza che il carcere preventivo sofferto è stato molto duro per IM 1 e IM 2, che hanno tre figli a carico, di cui uno molto malato. Rileva che IM 2 ha un solo precedente relativo a fatti del 2002 e che ha sempre lavorato, per cui - ribadita la piena assunzione di responsabilità, la collaborazione e la tacitazione degli accusatori privati - la prognosi è positiva. Ritiene che una refurtiva complessiva di circa fr. 180'000.-- sia più realistica rispetto a quanto denunciato. In conclusione chiede una massiccia riduzione della pena detentiva proposta dalla Pubblica Accusa per IM 2, da contenere in 24 mesi e da porre al beneficio della sospensione condizionale, con conseguente immediata scarcerazione. Anche per IM 1 postula una massiccia riduzione della pena proposta, da porre al beneficio della sospensione condizionale parziale. Chiede inoltre che la pretesa di risarcimento della __________, subentrata a ACPR 15, nonché quella di ACPR 7 vengano rinviate al foro civile. Postula infine che la refurtiva sottratta ad ACPR 21 le venga restituita nonché il dissequestro dell’automobile.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1 e IM 2, coimputati nel presente procedimento, sono conviventi a __________ da diversi anni ed entrambi genitori: hanno due figli gemelli in comune di 13 anni dei quali uno ammalato; IM 2 ha inoltre un figlio di 18 anni nato da una precedente relazione.
1.1. IM 1, cittadino __________, è nato il __________ a __________ (__________). In merito alla sua vita, ha riferito:
" Sono nato a __________ e cresciuto con i miei genitori a __________, in provincia di __________, dove ho frequentato le scuole dell’obbligo fino alla terza media. Mio padre era un giostraio e pure mia mamma lavorava con lui. Oggi sono tutti e due in pensione ed abitano a __________ in __________.
Ho due fratelli che vivono a __________ e con i quali ho un buon rapporto. Entrambi lavorano in quel posto.
Dopo le scuole ho svolto il mestiere di muratore per diversi anni ed ho pure aiutato i miei genitori nella loro attività conducente i camion delle giostre avendo io la patente tipo C.
All’età di 22 anni ho iniziato la convivenza con IM 2 dalla quale ho avuto 3 figli.
Con lei siamo andati a convivere a __________. Ho lavorato presso la medesima ditta fino al 2002 come muratore, quando in quell’anno sono stato arrestato a __________ per lo stesso reato per il quale vengo oggi interrogato.
Ho preso una condanna di 2 anni di detenzione. Ho scontato in carcere un anno e l’altro anno ho avuto gli arresti domiciliari.
Ho ripreso a lavorare sempre come muratore presso la medesima ditta fino al 2008, anno in cui ho avuto un ulteriore condanna sempre per il medesimo reato.
Mi sembra che la condanna fosse di un anno e 10 mesi, tutta scontata fino a marzo scorso, agli arresti domiciliari a __________.
ADR che per i fatti di __________ anche IM 2 è stata condannata ma con la condizionale. Mi sembra che abbia preso circa un anno di pena. Preciso che non sono i medesimi fatti per i quali sono stato condannato io, anche se io non li avevo commesso da solo quei reati. La mia compagna è stata condannata per fatti simili, commessi unitamente con altre donne.
ADR che nei fatti del 2008 IM 2 non c’entra nulla. Anche in questi fatti io avevo agito insieme a terzi.
Riprendendo il curriculum vitae posso dire che i miei 3 figli sono di età, uno 18 anni e 2 gemelli di 13 anni. Uno dei due gemellini ha un serio problema fisico, ha una paralisi cerebrale ed ha bisogno di costanti cure. Riesce ad avere una vita più o meno regolare, tenuto conto ha dovuto subire molti interventi chirurgici. Riesce a seguire la scuola pubblica ma con il sostegno costante di due insegnanti di sostegno.
Quando io e IM 2 non sono in casa si occupa di lui mio figlio più grande.
Tutti i miei figli vivono con noi.
ADR che dopo l’arresto del 2008 non ho più trovato un lavoro ed è per questo che i miei problemi finanziari si sono aggravati molto, tenuto conto che per le cure di mio figlio ho bisogno di denaro. Il motivo principale dei miei furti risiede proprio in questa difficoltà economica.
ADR che ho molti debiti, soprattutto con il papà che mi aiuta come può, e in particolare in favore dei nipoti. Sono sicuro che mio padre mi aiuterà a risarcire, per quanto egli possa, le vittime qui in Svizzera.
ADR che non possiedo alcun bene, né mobile né immobile. La casa di __________ è a nostro uso a titolo gratuito. Il Comune ha stanziato un credito ci ha dato la possibilità di utilizzare queste case.
Preciso che percepisco un’invalidità di € 270.—al mese per un infortunio accaduto nel 2009. Ero caduto dal 1° piano. Mi sembra di ricordare che l’invalidità si stata quantificata nel 70/80%.
IM 2 lavora presso un’agenzia immobiliare a ______ percependo un salario diverso di volta in volta. In sostanza va a provvigione a dipendenza delle case che riesce a vendere. Posso stimare un guadagno di IM 2 di poco sopra i € 1'000.—lordi al mese”.
(verbale IM 1 17.06.2012 pag. 9, AI 2).
IM 1, incensurato in Svizzera (cfr. estratto del casellario giudiziale del 17.06.2012), ha - come da lui dichiarato - diversi precedenti in __________. Dall’estratto del casellario giudiziale __________ del 28.06.2012 risulta che lo stesso è stato condannato:
- il 14.07.1993 dalla Corte di appello di __________ alla reclusione di mesi 4 nonché alla multa di Lire 400 per titolo di furto tentato in concorso;
- il 21.12.1994 dalla Corte di appello di __________ alla reclusione di mesi 6 nonché alla multa di Lire 600 per titolo di furto;
- il 03.02.2004 dalla Corte di appello di __________ alla reclusione di anni 2 e mesi 2 nonché alla multa di Euro 500.- per i titoli di furto in concorso e truffa tentata in concorso;
- il 30.04.2008 dal G.U.P. del Tribunale di __________ alla reclusione di anni 1 e mesi 8 nonché alla multa di Euro 1'000.- per i titoli di rapina, lesione personale, sostituzione di persona, possesso di segni distintivi contraffatti e violazione di domicilio;
- il 02.12.2009 dalla Corte di appello di __________ alla reclusione di mesi 8 nonché alla multa di Euro 300.- per il titolo di associazione per delinquere;
- il 17.02.2011 dal Tribunale in composizione monocratica di __________ alla reclusione di mesi 5 e giorni 10 nonché alla multa di Euro 300.- per il titolo di furto in abitazione tentato in concorso.
Va rilevato sin d’ora che le ultime tre condanne si situano nei 5 anni precedenti la commissione dei nuovi reati qui in discussione.
1.2. IM 2, cittadina __________, è nata il __________ a __________ (__________). In merito alla sua vita, ha riferito:
" Io sono nata e cresciuta a __________ (__________). Lì ho frequentato le scuole fino alla terza media. Ho poi iniziato a lavorare come donna delle pulizie in case private. Poi mi sono ammalata di ernia al disco. Ho poi iniziato l’attività di mediatrice immobiliare circa 6 anni fa. Ora purtroppo l’attività l’ho chiusa perché non rendeva. Ho conosciuto IM 1, quanto io ero incinta di __________. Io non ho alcun rapporto con il padre di __________, lui mi ha lasciata. Con IM 1 non mi sono mai sposata ma dalla nostra unione sono nati tredici anni fa due gemelli __________ detto __________ e __________.
I problemi di salute di __________ sono emersi sin dalla nascita.
Per le cure di nostro figlio necessitiamo circa mensilmente di circa Euro 1'000 al mese. Le spese sono per la piscina, per la ginnastica, per la musica (deve infatti esercitare e muovere le dita) e per altro, medicamenti vari. IM 1 percepisce Euro 250 al mese dall’invalidità a seguito del colto in testa.
Io lavoro come camionista, ho la patente di camion. Io vado in giro a guidare i camion che trascinano le giostre nei vari paesi. Percepisco circa Euro 2'000 al mese.
Vivo nella casa di proprietà di mia mamma. Non pago alcun mutuo.
ADR che tutti e tre i miei figli vivono con me.
ADR che mio figlio __________ che ha 18 anni lavora come giardiniere. È in prova non è un lavoro fisso.
ADR che con il mio stipendio devo mantenere la mia famiglia, i miei figli ed IM 1.
Mia mamma si mantiene da sola con la sua pensione.
ADR che ho 2 sorelle e 2 fratelli. Anche loro vivono a __________, a circa 5-6 km da dove vivo io.
Le mie sorelle si chiamano __________ e __________. I miei fratelli si chiamano __________ e __________. Con loro avevo un buon rapporto ora un po’ meno perché ho vergogna visto che continuo a chiedere loro soldi. Loro a volte mi passano alcuni Euro, del tipo 20.30. A volte mi riempiono anche il frigo. Loro lavorano tutti.
A volte il padre di IM 1 mi aiuta finanziariamente dandomi circa 100/150 euro al mese.
ADR che __________ frequenta la scuola pubblica. Inoltre ha l’aiuto di due educatrici. Lui è stato vittima di paralisi cerebrale dalla nascita con uno stato motorio rallentato. Ha 13 anni ma è come se ne avesse 6 per autonomia, non è in grado di vestirsi e di lavarsi. Inizia a camminare e va in bicicletta. La palestra ed il nuoto sono indispensabili per lui.
Oltre a ciò _______ è emofiliaco”.
(verbale IM 2 17.06.2012, AI 3).
IM 2, incensurata in Svizzera (cfr. estratto casellario giudiziale del 17.06.2012), ha precedenti in __________. Dall’estratto del casellario giudiziale ______ del 21.06.2012 risulta che la stessa è stata condannata:
- il 03.02.2004 dalla Corte di Appello di __________ per truffa in concorso, furto in concorso, ricettazione in concorso, alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione ed alla multa di Euro 400.-;
- il 02.12.2009 dalla Corte di Appello di __________ per associazione per delinquere alla pena di 8 mesi di reclusione ed alla multa di Euro 300.-.
In merito a questi precedenti al dibattimento IM 2 ha dichiarato di ricordarsi di queste due condanne, relative agli stessi fatti. Ha precisato di essere stata riconosciuta da una delle vittime, persona di 60 anni e che anche “mio marito, mia sorella e mia madre erano stati arrestati”. Dopo l’esecuzione di 13 confronti, una persona di 60 anni l’ha riconosciuta e quindi “sono stata condannata, anche se non avevo fatto nulla”. Ha quindi aggiunto di essere “stata condannata ingiustamente” (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).
Anche nel caso di IM 2, si rileva che la condanna del 02.12.2009 si situa nei 5 anni precedenti la commissione dei reati oggetto del presente giudizio.
2. Dal rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria risulta che dal mese di marzo 2012, gli inquirenti avevano constatato l’inizio di una serie di furti commessi con astuzia ai danni di diverse persone anziane inizialmente nella zona di __________ e dintorni per poi espandersi nel __________, a __________ e nella zona del __________.
Ad agire erano un uomo ed una donna, in un’occasione un uomo solo e il modus operandi era sempre lo stesso.
A fronte del crescere dei casi che nel mese di maggio 2012 registrava un notevole aumento ed un ulteriore incremento nel mese di giugno 2012 e considerata la particolarità del modus operandi, la Polizia Giudiziaria iniziava l’inchiesta verificando innanzitutto l’esistenza di casi analoghi nella vicina __________. Gli inquirenti ricevevano conferma dell’esistenza nel nord __________ di furti con astuzia ai danni di persone anziane con lo stesso modus operandi registrato in __________. Il Pool Antitruffe di __________ trasmetteva agli inquirenti ticinesi, per il tramite del CCPD di __________, un book di fotografie di uomini e donne, autori di tali reati.
2.1. Il 12 giugno 2012 a __________, in via __________, veniva commesso da un uomo e da una donna, con modalità analoghe a quelle già registrate in altri casi, un furto ai danni di una donna anziana, ACPR 20. L’analisi dei filmati della videosorveglianza esistente all’interno ed all’esterno dell’immobile, permetteva di identificare l’autovettura utilizzata dagli autori in una __________ (nuovo modello), di colore grigio chiaro con targhe __________.
Il filmato mostrava che una donna scesa dall’auto all’incrocio tra via __________ e Via __________, percorreva a piedi il marciapiede fino ad arrivare all’immobile di Via __________ dove all’esterno si trovava la vittima ACPR 20. L’auto percorreva via ______ in direzione di __________ per fermarsi oltre. Poco dopo si vedeva un uomo che raggiungeva le due donne e dopo una discussione all’esterno del palazzo, entravano nell’immobile e prendevano l’ascensore. Identificata l’auto, la Polizia metteva in atto una serie di dispositivi sul territorio cantonale per poter procedere al fermo degli autori.
2.2. Il 16 giugno 2012 verso le ore 11.30, in via __________ a __________, i Reparti Mobili del Sottoceneri notavano una __________ grigia targata __________, ferma a lato della strada con due persone a bordo. Alla vista degli agenti l’auto partiva allontanandosi ma grazie al dispositivo di fermo che era in atto veniva fermata dopo un po’, in Via del __________.
Alla guida della stessa vi era un uomo poi identificato in IM 1 e quale passeggera anteriore una donna identificata in IM 2. Entrambi i fermati avevano delle borsette all’interno delle quali vi erano due ricetrasmittenti accese collegate mediante un cavo ad un auricolare che i due fermati avevano nell’orecchio.
Dalla perquisizione dell’auto veniva rinvenuto un astuccio di colore nero contenente della bigiotteria.
Il CCPD di __________ informava che queste due persone erano già note in __________ per il reato di “truffa o furti agli anziani”, informazione che trovava conferma nella presenza dei due fermati nel book di fotografie che gli inquirenti avevano acquisito dai colleghi della vicina __________.
L’intervento del Gruppo delle Guardie di Confine specializzato nel controllo dei veicoli, permetteva il ritrovamento all’interno della __________, di diversi gioielli nascosti nel cambio dell’auto.
IM 1 e IM 2 venivano condotti presso il posto di Polizia a __________.
Contemporaneamente, alla Centrale Operativa della Polizia Cantonale giungeva la segnalazione di un furto con astuzia commesso durante la mattina ai danni di un’anziana signora a __________. La Polizia accertava che i gioielli trovati nella __________ costituivano il bottino del furto commesso a ______.
Immediatamente verbalizzati, IM 2 negava di aver commesso reati, rilasciando delle dichiarazioni di fantasia e assumendo un comportamento poco collaborativo. IM 1 al contrario, ammetteva di essere l’autore, unitamente alla convivente IM 2, del furto commesso quella mattina a __________ confermando che i gioielli trovati nell’auto erano provento di quel furto. Ammetteva poi di aver commesso, il 12.06.2012, il furto a __________, in via __________, sempre con IM 2. Riconosceva nelle immagini della videosorveglianza la sua compagna e se stesso come anche la __________ grigia da loro utilizzata. Dichiarava di non aver commesso altri furti oltre a quelli ammessi (verbale 17.06.2001 pag. 6).
IM 1 e IM 2 venivano tratti in arresto.
3. Entrambi gli imputati, nel corso dei successivi verbali di interrogatorio, confrontati dagli inquirenti con la commissione di altri furti in danno di persone anziane che in sostanza erano state derubate con lo stesso modus operandi da loro adottato, abbandonata l’iniziale reticenza, hanno iniziato ad ammettere di aver perpetrato altri furti e riconoscevano le abitazioni da loro “visitate” in occasione dei sopralluoghi effettuati con gli inquirenti. Le dichiarazioni rese sono poi state confermate davanti al Procuratore Pubblico che al termine dell’inchiesta ha emanato a carico degli imputati l’Atto d’accusa redatto anche sulla base delle loro ammissioni. IM 1 e IM 2 hanno concordemente dichiarato di essere venuti in Ticino a commettere furti a causa delle difficoltà economiche in cui versavano essendo uno dei due gemelli gravemente ammalato e quindi bisognoso di cure costose e di assistenza. IM 1 ha infatti dichiarato in sede d’inchiesta e
e ha ripetuto al dibattimento, di essere invalido al 70% e che i soldi della sua pensione di € 270.- al mese non bastavano per andare avanti e che quindi “con mia moglie abbiamo ripreso a commettere reati” (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 2, all. 1 al verbale del dibattimento).
In aula IM 2 ha precisato che l’ultimo lavoro svolto era quello di agente immobiliare ma che a causa del momento di crisi aveva dovuto chiudere l’attività. Ha indicato di aver lavorato anche come camionista guadagnando circa Euro 2'000.- al mese ma che “ultimamente anche questa attività era in crisi”. Ha giustificato il fatto che il marito non avesse riferito nei verbali di questa sua attività poiché non sempre sono stati insieme e che vi sono stati periodi di interruzione della convivenza tanto che su un totale di 20 anni, sono stati insieme 10 anni. Ha dichiarato che il marito ha il vizio del gioco alle macchinette dei bar e che beve.
Ha indicato di continuare ancora a lavorare come camionista, portando in giro le giostre e ha aggiunto di aver perso a febbraio 2012, in un affare fatto con un socio relativo all’acquisto di uno stock di piastrelle, € 50'000.-, denaro che aveva ricavato dalla vendita di una casa di sua proprietà e che “da lì sono andata in tilt, tra le tasse da pagare e le prestazioni sanitarie di mio figlio, ed inoltre ho anche altri due figli da mantenere”. Per questo motivo “sono venuta qua a commettere furti” (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).
IM 1 ha precisato che l’obiettivo preso di mira erano tutte vittime anziane perché “gli anziani sono meno brillanti ed è più facile convincerli in modo tale che noi potessimo entrare nelle loro case” (verbale PP 17.06.2012 pag. 9). Analogamente IM 2 ha dichiarato in aula che “sceglievamo le persone anziane perché sono più facili da convincere” (verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 3, all. 1 al verbale del dibattimento).
Stando alle dichiarazioni degli imputati, una volta raggiunto il Ticino in auto, agivano solitamente in questo modo: mentre IM 1 cercava un posteggio, la sua compagna IM 2 girava alla ricerca di una probabile vittima. Quando riusciva ad agganciarne qualcuna lo comunicava, indicando dove si trovava, al compagno, il quale posteggiata l’auto, la raggiungeva.
IM 1 ha precisato in proposito di aver acquistato le ricetrasmittenti (cfr. verbale PP del 17.06.2012, AI 2, pag. 2) sequestrate loro al momento del fermo, proprio in vista della perpetrazione dei furti. IM 1 e IM 2 hanno dichiarato che in diversi casi, almeno nella metà dei furti, hanno invece seguito la vittima, anche per un chilometro, fino a quando questa è giunta nei pressi della propria abitazione (verbale d’interrogatorio pag. 4, all. 1 al verbale del dibattimento). Individuata in un modo o nell’altro l’anziana che poteva fare al caso loro rispettivamente seguendo in due casi le indicazioni date loro da tale “__________” - personaggio non meglio identificato - IM 2 le si avvicinava, magari offrendosi di aiutarla a portare la spesa e iniziava a parlare con la vittima. Di lì a poco veniva raggiunta dal IM 1. Alla vittima, gli imputati
si presentavano spacciandosi per vecchi conoscenti o vecchi vicini di casa o ancora come conoscenti o amici del figlio, della figlia o dei nipoti. Era la vittima stessa che, senza accorgersene, forniva il nome dei propri familiari rispettivamente erano gli imputati che seguendo fin sotto casa la vittima, erano abili, nel mentre quest’ultima prendeva la corrispondenza dalla cassetta della posta, a leggere sulla bucalettere il nome dell’anziana o quello del figlio o della figlia. Acquisite in tal modo queste informazioni ne facevano uso per carpire la fiducia della vittima allo scopo di entrare nella sua abitazione per mettere a segno il furto.
La scusa utilizzata era sovente quella che stavano riattando un appartamento poco lontano per cui chiedevano all’anziana di poter salire in casa per visionare il pavimento/parquet dell’abitazione, così come, a loro dire, erano stati consigliati dal parente della vittima che avevano dichiarato di conoscere e/o di aver visto di recente.
In tutte le occasioni dei furti e all’evidente scopo di ingenerare considerazione e di guadagnare la sua fiducia, IM 2 riferiva falsamente all’anziana di essere incinta.
Una volta penetrati nell’abitazione dove per finire, nella maggior parte dei casi, venivano invitati ad entrare, ricorrendo al pretesto che non si fidavano degli operai/muratori che avevano in casa, chiedevano all’anziana signora la cortesia di voler custodire per loro, per qualche giorno, un astuccio contenente dei gioielli. Le chiedevano di custodire l’astuccio in un posto sicuro, dove l’anziana teneva i suoi preziosi. La maggior parte delle volte la vittima mostrava loro il suo “nascondiglio” dove gli autori riponevano il loro astuccio. Talvolta in presenza della vittima ed allo scopo di rassicurarla, uno dei due imputati faceva finta di telefonare con il cellulare al familiare dell’anziana per confermare alla stessa la scusa della visione del parquet/pavimento e la richiesta di custodire per loro i gioielli. Ottenuto il favore dall’anziana, solitamente a questo punto IM 1 chiedeva di poter avere un caffè e seguiva la vittima che si dirigeva in cucina per prepararlo, mentre IM 2 - che come detto aveva riferito all’anziana di essere incinta - chiedeva di poter andare in bagno. Con questa scusa, nella maggior parte dei casi, mentre IM 1 in cucina si intratteneva con la vittima che preparava il caffè, IM 2 raggiungeva la stanza dove c’era il nascondiglio e sottraeva i valori della vittima (gioielli, orologi e denaro contante) ritirando anche l’astuccio che poco prima vi aveva riposto. Sottratti i gioielli e/o il denaro, si congedavano e si allontanavano.
I ruoli dei due imputati erano quindi collaudati e ben definiti: IM 2 approcciava e parlava con l’anziana vittima mentre il IM 1 le faceva da spalla. Era IM 2 che raccontando di essere incinta e che stavano riattando il loro appartamento, chiedeva di poter visionare il pavimento/parquet dell’abitazione dell’anziana e successivamente era lei a chiedere alla vittima la cortesia di poter nascondere i gioielli con la scusa che non si fidava degli operai/muratori che avevano in casa. La maggior parte delle volte era IM 2 che effettuava il furto mentre IM 1 si intratteneva con l’anziana signora con la richiesta di un caffè. In qualche caso è stato invece lo stesso IM 1 a sottrarre i preziosi.
Effettuato il furto, rientravano in ____ dove, secondo quanto dichiarato da IM 1, egli provvedeva a vendere la refurtiva sempre allo stesso acquirente/ricettatore, al mercato di __________.
A detta di IM 1 il guadagno complessivo per tutti i furti perpetrati in __________ era stato di Euro 10'000.-, mentre IM 2 ha dichiarato che la refurtiva aveva fruttato loro la somma di Euro 20’000/30'000.-.
Entrambi hanno dichiarato di aver destinato il provento dei furti al sostentamento della famiglia segnatamente al mantenimento del figlio ammalato bisognoso di cure costose e di assistenza (verbale IM 1 17.07.2012, AI 58, pag. 14; verbale IM 2 del 17.07.2012, AI 59, pag. 16; verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 2 e pag. 3, all. 1 al verbale dibattimentale).
4. Con l’Atto d’accusa in rassegna il Procuratore pubblico ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per titolo di furto aggravato, siccome commesso in banda e per mestiere, ripetuto, consumato e tentato, per avere, nel periodo 03.04.2012 - 16.06.2012, in diverse località del __________, in almeno 32 occasioni, agendo in correità tra loro ed in un’occasione insieme a terzi, ripetutamente sottratto rispettivamente tentato di sottrarre, con astuzia, in abitazioni private, a danno di persone anziane, oggetti di valore come gioielli, monete, orologi e denaro contante, di proprietà di terzi per un valore complessivo denunciato dalle vittime di Fr. 301'294.- (punto 1 dell’AA).
Il Procuratore pubblico ha imputato a IM 1 e IM 2 anche il reato di ripetuta violazione di domicilio commesso in tre occasioni, segnatamente quelle di cui ai punti 1.18, 1.24 e 1.27, per essersi indebitamente introdotti, con l’inganno, nelle abitazioni di tre vittime, al fine di perpetrare i relativi furti (punto 2 dell’AA).
5. IM 1 e IM 2 dopo un’iniziale reticenza, hanno, come visto, man mano ammesso i furti (consumati e tentati) a loro addebitati.
Al dibattimento hanno ribadito la loro partecipazione ai 32 episodi di furto, tentato e consumato, confermando sostanzialmente quanto avevano già dichiarato durante l’inchiesta, dimostrando IM 1 un’attitudine più collaborativa della compagna IM 2 che ancora al dibattimento ha dichiarato e preteso di far credere di essere venuta a __________, il giorno in cui sono stati fermati - dopo aver commesso il furto a _______ - per vedere un albergo vicino al lago e ciò nonostante che IM 1 avesse, solo pochi istanti prima, confermato “… che il giorno in cui siamo stati fermati stavamo cercando un’altra vittima” (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 6), fatto questo che IM 1 aveva oltretutto già ammesso durante l’inchiesta, in particolare nel verbale del 17.06.2012 pag. 5. Su tale punto va comunque rilevato che IM 2 si è contraddetta avendo già dichiarato a pag. 4 del medesimo verbale che il giorno dell’arresto “eravamo venuti qua per commettere furti, come la maggior parte delle volte” (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4).
In aula hanno indicato che solitamente partivano da casa verso le 06.00/06.30 per arrivare al confine verso le ore 08.30/09.00, dopo aver percorso circa 250 chilometri e di aver utilizzato, per entrare in Svizzera, il valico di __________ e qualche volta il valico di __________. Hanno precisato che nei casi in cui hanno commesso in un solo giorno più furti, era a motivo che nel primo o nei primi non avevano preso abbastanza refurtiva e che in questi casi si spostavano tra __________ e __________ per non destare sospetti. Gli imputati hanno negato l’esistenza di persone che effettuavano preventivamente dei sopralluoghi volti all’individuazione di potenziali vittime. A loro dire, solo in due casi, tale __________, rimasto ignoto, aveva segnalato loro l’abitazione di due vittime che loro avevano visitato lo stesso giorno mentre __________ era rimasto in auto ad attenderli (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento). Hanno dichiarato che l’auto utilizzata per venire in Svizzera a commettere furti, è di proprietà di un loro amico muratore che, a loro dire, gli aveva prestato l’auto già da diverso tempo poiché dovevano acquistarla, cosa che però non avevano ancora fatto. Va detto che IM 1 in merito all’auto aveva invece dichiarato nel primo verbale del 17.06.2012 - quando a quel momento erano in discussione solo il furto di __________ e di __________ - che __________ gli aveva prestato l’auto solo una settimana prima (verbale 17.06.2012 pag. 3).
Quo ai valori sottratti gli imputati hanno contestato in taluni casi l’ammontare della refurtiva indicata dalle vittime. La Corte è consapevole che in casi simili possono sussistere delle differenze involontarie tra i valori denunciati dalle parti lese e quelle ammesse dai prevenuti. Tuttavia la Corte non ha trovato in concreto validi motivi per distanziarsi dall’indicazione dell’ammontare della refurtiva dichiarata dalle vittime con l’unica eccezione costituita dal caso della signora (cfr. punto 1.7 dell’AA) che ha dichiarato un valore attuale dei gioielli che le sono stati sottratti di Fr. 35'000.- ed un valore all’acquisto, datato nel tempo, di Fr. 100'000.-. Orbene la Corte ha considerato che per la refurtiva, fa indubbiamente stato il valore attuale di quanto sottratto per cui ha tenuto conto dell’importo stimato di Fr. 35'000.-.
In merito all’ammontare della refurtiva, che in tal modo è risultata essere di Fr. 236'294.-, va precisato che la Corte non ne ha tenuto particolare conto nella commisurazione della pena, risultando la gravità della colpa degli imputati già solo dal numero dei reati commessi, dalla ripetitività e sistematicità del loro agire così come dall’organizzazione con cui hanno commesso gli illeciti, elementi rispetto ai quali l’entità della refurtiva è unicamente la logica conseguenza.
6. In merito al danno subito dalle vittime, le difese di IM 2 e IM 1 hanno proposto a tutti gli accusatori privati danneggiati dai furti perpetrati dagli imputati, un risarcimento parziale pari a circa il 60% del danno subito, reso possibile grazie alla messa a disposizione - da parte della madre di IM 2 - di un importo complessivo di circa Euro 100'000.-. La maggior parte degli accusatori privati ha accettato il risarcimento parziale, ritirando nel contempo la costituzione quale accusatore privato. Più precisamente, sono stati risarciti gli accusatori privati _______, ACPR 1, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ nonché le assicurazioni __________ (che aveva parzialmente risarcito ACPR 1), __________ (subentrata alle assicurate ACPR 5, ACPR 10, ACPR 13, ACPR 16 e ACPR 17), __________ (subentrata a ACPR 8 e a ACPR 11), __________ (che aveva risarcito ACPR 9) e __________ (subentrata ad ACPR 12), per un importo complessivo di Fr. 113'112.- (cfr. doc. TPC 76 e doc. DIB 1).
Per contro, le accusatrici private ACPR 6, ACPR 7 e ACPR 20 hanno rifiutato la proposta di risarcimento parziale. Pertanto, le istanze di risarcimento inoltrate da ACPR 6 (AI 70) e da ACPR 20 (AI 110) sono rimaste in essere, mentre che ACPR 20 non ha mai inoltrato alcuna istanza di risarcimento. L’assicurazione __________, che ha risarcito la sua assicurata ACPR 15 (cfr. doc. TPC 37), non si è costituita accusatore privato e non ha richiesto alcun risarcimento e neppure ha dato seguito alla proposta di risarcimento formulata dai Difensori degli imputati.
7. Ai sensi dell’art. 139 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene, una cosa mobile altrui.
Il furto è aggravato ed è perciò passibile di una pena massima di dieci anni di pena detentiva o una pena pecuniaria minima non inferiore a 90 aliquote giornaliere, se l’autore fa mestiere di furto (cifra 2), oppure di una pena massima di dieci anni di pena detentiva e di una pena minima di 180 aliquote giornaliere se l’autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda (cifra 3 cpv. 1).
L’aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti unitisi in sodalizio, dovendosi riconoscere, detto in parole povere, che l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul comportamento e sulla determinazione dei correi. Occorre quindi che due o più persone si mettano assieme con la volontà, espressa o tacita, di commettere in futuro più azioni criminose (più di due, comunque) qualificate come furto, anche se non ancora ben definite e/o pianificate, purché si tratti di un’unione stretta e stabile, dotata di un minimo di organizzazione (DTF 124 IV 86; 124 IV 286).
L’aggravante dell’agire per mestiere implica invece un’attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335).
Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerato ai fini della commisurazione della pena (DTF 120 IV 330).
8. Nel caso in esame è indubbio che gli imputati hanno commesso il reato di furto e hanno agito sia in banda che per mestiere, accertamento cui la Corte è giunta in considerazione della professionalità e sistematicità con cui hanno operato, così come della reiterazione dell’attività illecita protrattasi sull’arco di due mesi e 10 giorni e che è di fatto diventata un’importante - se non addirittura principale - fonte di reddito.
La Corte ha quindi ritenuto IM 1 e IM 2 autori colpevoli di furto aggravato, siccome commesso per mestiere (circostanza che, fra l’altro, ha l’effetto di assorbire il tentativo; DTF 123 IV 113 e Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 15 ad art. 139 CP, pag. 241) e in banda, per avere in 32 occasioni sottratto e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui.
9. In merito agli otto tentativi di furto (punti 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.22, 1.28, 1.29) i difensori - che all’inizio del pubblico dibattimento si sono costituiti in collegio difensivo - hanno postulato il proscioglimento degli imputati in quanto non sarebbe neppure cominciata l’esecuzione del reato e si tratterebbe di atti preparatori di furto, come tali non punibili. In subordine la difesa ha allegato trattarsi di desistenza di cui all’art. 23 CP. In ogni caso la difesa ha postulato il proscioglimento di IM 1 dal tentativo di furto di cui al punto 1.29 dell’AA facendo valere che la vittima nella descrizione dei fatti si è riferita solo ad IM 2 mentre IM 1 non lo ha nemmeno menzionato.
La Difesa ha inoltre contestato la realizzazione dei presupposti del reato di violazione di domicilio.
10. Il dire della difesa in merito agli otto tentativi di furto non è stato seguito dalla Corte che ha ritenuto in concreto che nel momento in cui gli imputati hanno avvicinato la vittima rispettivamente hanno suonato il campanello della sua abitazione e hanno iniziato a parlare con lei raccontandole le solite bugie e facendole le solite richieste, hanno cominciato l’esecuzione del reato che prevedeva il successivo ingresso nell’abitazione e la susseguente perpetrazione del furto, come accaduto in tutti gli episodi di furto messi a segno. L’approccio della vittima era quindi da considerarsi come la chiave per l’entrata nell’abitazione di quest’ultima. La Corte ha quindi ritenuto che gli imputati quando hanno approcciato le vittime iniziando a parlare con loro per carpirne la fiducia raccontando loro le solite bugie, hanno raggiunto il punto di non ritorno vero è che negli otto episodi di tentativo di furto è stato solo grazie al comportamento della vittima che non sono potuti entrare nell’abitazione a perpetrare il furto. Ne discende che in concreto a giudizio della Corte, la soglia degli atti preparatori è stata superata per raggiungere lo stadio successivo del tentativo. Va da sé e per gli stessi motivi, che la Corte ha ritenuto in concreto che non è possibile parlare di desistenza, che presuppone per il suo concreto ricorrere l’astensione spontanea dalla consumazione del reato. In concreto il furto, nelle otto occasioni, non è stato consumato, lo si ripete, per il comportamento delle anziane e non per la spontanea desistenza degli imputati, i quali se fossero riusciti a penetrare nell’abitazione, avrebbero senz’altro commesso il furto in danno delle vittime, così come avvenuto in tutti gli episodi di furto consumato. Difetta pertanto a giudizio della Corte, il requisito della “spontaneità” necessario per aversi desistenza (art. 23 CP) per cui l’assunto della difesa non ha trovato accoglimento.
Infine IM 1 è stato considerato autore del tentativo di furto di cui al punto 1.29 dal momento che lui stesso ha ammesso questo tentativo di furto, fallito solo in quanto la signora ACPR 19 - con la quale, tra l’altro, IM 2 aveva già parlato in una precedente occasione - aveva rifiutato di farli entrare dicendo loro al citofono che non faceva entrare nessuno in casa sua (cfr. verbale IM 1 del 27.06.2012, pag. 2; verbale ACPR 19 del 28.06.2012, pag. 2). Ne consegue che poco importa che la vittima non lo abbia menzionato descrivendo i fatti, dal momento che IM 1, come del resto ha pacificamente ammesso (cfr. verbale IM 1 del 27.06.2012, pag. 2), era presente sul luogo con IM 2 per la commissione del furto, rimasto, loro malgrado, allo stadio del tentativo.
11. Per l’art. 186 CP, chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
12. In merito all’imputazione di ripetuta violazione di domicilio di cui al punto 2 dell’AA, la Corte ha ritenuto che gli imputati sono sempre stati invitati - anche se l’invito era frutto di inganno - dalle vittime stesse dei furti ad entrare nella loro abitazione, ciò che comporta che non si tratta di un’introduzione indebita e contro la volontà degli aventi diritto così come invece esige la fattispecie del reato di violazione di domicilio ex art. 186 CP. La Corte pertanto ha prosciolto gli imputati dall’imputazione di cui al punto 2 dell’AA.
13. L’art. 47 CP stabilisce che il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa, la norma menziona il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene giuridico offeso, la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, avuto riguardo delle circostanze interne ed esterne, e della possibilità che l’autore aveva di evitare la lesione.
14. I difensori di entrambi gli imputati hanno chiesto l’applicazione - rifiutata dalla Corte - dell’attenuante specifica del sincero pentimento in considerazione del fatto che hanno ammesso le loro colpe, della collaborazione fornita agli inquirenti e della pressoché integrale tacitazione degli accusatori privati (cfr. doc. TPC 76 e doc. DIB 1).
Orbene a mente della Corte, in concreto queste circostanze da sole non costituiscono tuttavia ed ancora, sincero pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP, atteso che, secondo la restrittiva giurisprudenza dell’alta Corte, il riconoscimento dell’attenuante è condizionata all’adempimento di due condizioni cumulative: il sincero pentimento e il risarcimento del danno (DTF 107 IV 89, con riferimenti).
Ora, la Corte ha considerato che i due imputati hanno sì collaborato ammettendo i furti, ma non si può certo parlare di una collaborazione piena dal momento che non tutto è stato chiarito della loro attività delittuosa, si sono spesso contraddetti tra loro, non hanno riferito in modo convincente sull’individuazione delle abitazioni da “visitare” e quindi sulla scelta delle vittime né sul ruolo di “__________” che in due casi, come ammesso dagli imputati stessi, ha indicato loro l’obiettivo prescelto, partecipazione di __________ che, tra l’altro, IM 1 aveva negato (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 5, all. 1 al verbale del dibattimento) e che nell’inchiesta è rimasto sconosciuto dal momento che gli imputati non hanno fornito alcun elemento utile alla sua identificazione (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, punto 8, pag. 34). Gli imputati sono stati poco trasparenti nel riferire della loro condizione lavorativa e si sono anzi contraddetti tra loro nell’indicare quella che era l’attività precedentemente svolta da IM 2 e sul guadagno mensile percepito dalla stessa. Gli imputati si sono contraddetti infine anche nell’indicare l’ammontare del profitto ricavato dalla vendita dei valori sottratti, con delle differenze tutt’altro che trascurabili (IM 1, che era colui che li vendeva, ha dichiarato infatti un guadagno di € 10'000.-; IM 2 di € 20'000.-/30'000.-), risultando poco convincenti. IM 2 ha continuato, come visto, anche al dibattimento ad affermare di essere venuta il giorno del fermo a __________ per vedere un albergo vicino al lago e non, almeno quale obiettivo principale, per cercare un’altra vittima così come invece ammesso da IM 1 (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 6, all. 1 al verbale del dibattimento).
Oltre a queste risultanze, in merito al risarcimento - parziale della maggior parte delle vittime, la Corte ha considerato che ciò che osta al riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento, è l’innegabile constatazione che diversamente da quanto preteso dalla norma invocata, lo sforzo particolare non è stato fatto dagli autori dei reati quanto piuttosto della madre di IM 2, che, così come precisato dal difensore di IM 2 al dibattimento (cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati pag. 4), ha messo a disposizione l’importo per il risarcimento delle vittime.
IM 1 e IM 2 e con essi la difesa sembrano dimentichi del fatto che occorre sì, dare prova di uno sforzo particolare che attesti tangibilmente dell’avvenuto ravvedimento ma lo sforzo deve, per evidenti motivi e per potergli giovare, essere e provenire da loro stessi, circostanza questa che in concreto non è minimamente realizzata. Per tutti i motivi esposti l’avvenuto risarcimento è parso alla Corte più un espediente processuale che quale espressione di una vera volontà di emendamento. La Corte ha comunque tenuto in grande considerazione agli effetti della commisurazione della pena l’avvenuto risarcimento annotando anche la rarità di tali accadimenti in simili casi.
15. La Difesa ha altresì postulato l’applicazione dell’attenuante della grave angustia, rifiutata dalla Corte.
La grave angustia va infatti intesa come una situazione prossima a quella dello stato di necessità, nella quale non appare possibile altra soluzione che non la commissione di un reato, la cui gravità deve comunque essere proporzionata a quella dello stato d’angustia, ciò che, in definitiva, rende assai raro il riconoscimento di questa attenuante (Pellet, in: Commentaire Romand, Basilea 2009, n. 19 ad art. 48 CP).
Gli imputati erano lungi dal trovarsi in tale condizione di estremo bisogno. Basta ricordare a tal proposito che IM 2 ha investito nel mese di febbraio 2012 ben € 50'000.- ricavato dalla vendita di una casa di sua proprietà per l’acquisto di piastrelle che avrebbe potuto destinare al mantenimento suo e della propria famiglia. Vi è inoltre ed ancora che oltre a non pagare l’affitto della casa in cui vivono, messa a disposizione dalla madre di IM 2 e tenuto conto che il figlio maggiore lavora come giardiniere, gli imputati potevano contare sia sulle entrate di IM 2 (attiva come camionista) che sulla rendita di invalidità, per quanto modesta, percepita da IM 1 e su quella percepita dal figlio malato (di cui è stata accettata la revisione) oltre che sull’indubbio sostegno della madre di IM 2 che in definitiva è colei che ha messo a disposizione il denaro per il risarcimento parziale delle vittime ciò che comprova la possibilità di aiuto concreto che gli imputati potevano ricevere - prima ed invece di venire in Svizzera a commettere reati qualora glielo avessero richiesto. La stessa possibilità di chiedere aiuto al padre l’aveva IM 1 che nel verbale 17.06.2012 si è dichiarato sicuro che il padre l’avrebbe aiutato a risarcire le vittime, a maggior ragione poteva essere certo del suo aiuto se si fosse rivolto a lui prima ed invece di venire in Svizzera a commettere furti.
Inoltre, a mente della Corte, quand’anche si volesse ammettere, per delirio d’ipotesi, la sussistenza di una situazione iniziale di grave angustia - che per i motivi appena detti, non è data -, questa sarebbe comunque venuta meno dopo la commissione dei primi furti, dovendosi infatti ritenere che il guadagno conseguito illecitamente con la vendita dei preziosi, ha a quel momento permesso agli imputati di aumentare le loro entrate e di migliorare così la loro situazione economica.
Infine, a giudizio della Corte, l’assenza di una situazione di grave angustia è comprovata in ultimo, dall’intenzione espressa dagli imputati di volere, già da qualche mese, acquistare l’auto con la quale hanno commesso i furti nonché dall’affermazione di IM 2 di avere l’intenzione di trascorrere una settimana di vacanza in __________ in riva al lago. Ora, non vi è chi non veda che questi progetti e prospettive sono inconciliabili e stridono fortemente con l’esistenza di un reale stato di grave angustia.
16. Sulla gravità oggettiva dei fatti posti a giudizio non occorre spendere molte parole, commentandosi da sola l’intensità del proposito criminale di chi si è reso colpevole di ben 32 furti (24 consumati e 8 tentati) distribuiti su di un arco temporale di due mesi e 10 giorni, tutti in danno di persone anziane.
Oltre alla reiterazione dell’agire illecito va considerata l’organizzazione e la scaltrezza con cui agivano gli imputati: a cominciare dalla scelta dell’obiettivo - tutte persone anziane, sole e quindi più deboli e più facili da ingannare e da convincere con le loro bugie -, al modo stesso in cui si avvicinavano alle vittime -, fingendosi amici del figlio e della figlia o amici di parenti o vecchi vicini di casa che avevano visto di recente, il giorno stesso o il giorno prima -, alla suddivisione dei ruoli - che vedeva IM 2, una donna, che diceva di essere incinta, che approcciava in modo convincente l’anziana e con IM 1 che interveniva a farle da spalla al momento della riuscita dell’approccio comunicativo con la vittima -, al dettaglio delle ricetrasmittenti - che permetteva agli imputati di tenersi costantemente in contatto e volto a segnalare a IM 1 la positività dell’avvicinamento o, verificandosi il caso, eventuali situazioni di allerta -, all’uso di guanti che avevano a portata di mano e che hanno sempre usato in tutti i furti che hanno commesso fino all’accorgimento usato di spostarsi cambiando zona quando commettevano più furti lo stesso giorno.
Notevole è anche la determinazione dei due imputati che percorrevano ogni volta decine e decine di chilometri per raggiungere la Svizzera, incuranti del figlio a casa ammalato, privato delle loro presenza e delle loro cure.
Va considerato ancora che l’attività delittuosa messa in atto dagli imputati e che spaziava tra il distretto di __________, __________ e __________ è stata fermata solo grazie all’intervento degli inquirenti. Diversamente sarebbero andati avanti ancora per chissà quanto tempo dal momento che quando sono stati fermati a __________, dopo aver commesso il furto a __________, erano in cerca di un’altra vittima.
È’ stata infine giudicata molto grave dalla Corte, la circostanza che, per raggiungere il loro scopo, gli imputati si siano introdotti senza scrupoli nelle abitazioni delle vittime e siano penetrati cioè proprio nel luogo - la propria casa - in cui ci si sente più al sicuro e al riparo da inganni o pericoli, violandone la riservatezza e la segreta intimità, rubando alle anziane vittime non solo i gioielli ma anche i loro ricordi. La colpa degli imputati è per tutti questi motivi oggettivamente molto grave. E la riprova della gravità dei fatti a giudizio è data dal fatto che il comportamento degli imputati configura ben due delle circostanze (benché non cumulabili) aggravanti di cui all’art. 139 CP, sia quella della banda che quella del reato commesso per mestiere, con conseguente aumento da 5 a 10 anni di pena detentiva, della comminatoria edittale massima.
La Corte ha considerato ancora che gli imputati hanno entrambi oltre 40 anni di età e hanno pertanto delinquito in età matura e con la piena consapevolezza dell’illiceità delle loro azioni di cui del resto erano ben coscienti per le pregresse esperienze fatte in Italia e per i precedenti che qui hanno collezionato.
Colpisce infine che neppure il fatto di essere genitori, tra gli altri, di un figlio bisognoso di cure, sia servito a trattenerli dal compiere questa lunga serie di furti senza mai un attimo di ripensamento o esitazione e senza che fossero costretti dalla necessità o dal bisogno nella misura in cui IM 2, come visto, ha dichiarato di lavorare come camionista (attività che in precedenza le aveva permesso di guadagnare circa Euro 2'000.- al mese: cfr. verbale d’interrogatorio IM 2 pag. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento), attività che continua a svolgere tutt’ora guadagnando per ogni viaggio Euro 100.-/150.-. L’entrata di questa attività sommata alla rendita di invalidità percepita da IM 1 e a quella percepita per il figlio malato, esentati come erano dal pagamento dell’affitto e tenuto conto che il figlio __________ lavora come giardiniere, non consente certo, come detto, di ritenerli versare in una situazione di bisogno anche considerando la perdita di € 50'000.- che IM 2 ha dichiarato di aver subito a febbraio 2012. La realtà è che entrambi hanno agito allettati dalle prospettive di facile guadagno senza fare troppa fatica ma mettendo in atto una collaudata esperienza maturata nell’essere dediti, come dimostrano i precedenti, a tali attività illecite alle quali sono tutt’altro che estranei i membri della famiglia IM 2 come emerge chiaramente dalla decisione della Corte di appello di __________ del 16.06.2011 annessa allo scritto 12.11.2012 del difensore di IM 2 a questo Tribunale (doc. TPC 45).
Essi sono inoltre entrambi pregiudicati: IM 1 ha subito, come visto, 6 condanne (di cui quattro per furto) e IM 2 2 condanne, di cui una per furto ed una per associazione per delinquere.
A favore degli imputati la Corte ha tenuto in grande considerazione l’avvenuto parziale risarcimento delle parti danneggiate, la collaborazione prestata che lo stesso Procuratore pubblico ha sottolineato ed avente il duplice effetto positivo di accorciare i tempi dell’inchiesta e di evitare, allo stesso tempo, ulteriori disagi alle anziane vittime costringendole a riconoscimenti e confronti ed infine il corretto comportamento processuale.
La Corte ha considerato quale ulteriore fattore di attenuazione generica della pena, la circostanza che di fronte al rifiuto della vittima gli autori non hanno posto in essere alcuna forma di costrizione nei loro confronti nonché la difficile situazione familiare dovuta alla malattia del figlio e la lontananza dai loro affetti.
Tutto ciò considerato e ritenuto che la Corte ha reputato di compensare la migliore collaborazione di IM 1 rispetto alla correa con il maggior numero di precedenti che quest’ultimo ha in __________, alla luce della comunque grave colpa dei due imputati e tenuto conto del carcere preventivo sofferto, è stata considerata adeguata e per nulla severa la condanna di entrambi gli imputati alla pena detentiva di 2 anni e 2 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena che, per le ragioni esposte qui di seguito, deve essere espiata.
17. Come già detto (supra punto 1.1), per quanto qui di interesse, il 30.04.2008 IM 1 è stato condannato ad 1 anno e 8 mesi ed alla multa di Euro 1'000.- mentre il 02.12.2009 è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e alla multa di Euro 300.-.
IM 2 è stata condannata il 02.12.2009 alla pena di 8 mesi di reclusione ed alla multa di Euro 300.-.
Entrambi gli imputati hanno commesso i nuovi reati a meno di 5 anni da queste precedenti condanne. Ne consegue che la sospensione parziale della pena non si pone nei termini dell’assenza di prognosi negativa, ma in quelli - molto più restrittivi - della presenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi dei combinati disposti di cui all’art. 42 cpv. 2 e 43 CP, che nelle fattispecie concrete non risultano affatto date.
18. Quo alle circostanze particolarmente favorevoli ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP, secondo la giurisprudenza, il giudice deve valutare se il rischio di recidiva può essere compensato dalla sussistenza di circostanze particolarmente favorevoli, ciò che è il caso, in particolare, se il reato da giudicare non ha nessun rapporto con il reato anteriore oppure se le condizioni di vita del condannato si sono modificate in modo particolarmente positivo (sentenza 19 maggio 2009 del Tribunale federale, inc. 6B.492/2008, consid. 3.1.2, con riferimenti).
In concreto, la Corte ha innanzitutto rilevato come per IM 1 e IM 2, appartenenti alla comunità __________ residente in _______ (cfr. sentenza della Corte di Appello di __________ del 02.12.2009), la condanna che comporta l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2, è per associazione per delinquere in particolare “per essersi” con gli altri imputati “associati al fine di commettere delitti di furto e di truffa ai danni di anziani…”. La Corte ha perciò rilevato che gli stessi sono stati condannati nei 5 anni precedenti, per la commissione del reato associativo (ex art. 416 CP Italiano) che sottende la commissione di reati di furto e truffa agli anziani.
Anche la situazione personale, familiare ed economica degli imputati, è lungi dall’avere carattere di circostanza favorevole ai sensi della giurisprudenza dell’alta Corte.
IM 1, invalido, versa nella stessa situazione già da diverso tempo ciò che non gli ha impedito di commettere ripetutamente reati unitamente alla sua convivente IM 2. Quest’ultima lavorava già al tempo della commissione dei reati qui in discussione ciò che però non l’ha trattenuta dal commettere i reati di cui deve rispondere con il presente giudizio.
È vero che vi è stato il parziale risarcimento della maggior parte delle vittime che si sono dichiarate soddisfatte e hanno perciò ritirato la costituzione di accusatore privato e che nel corso del dibattimento gli imputati hanno pronunciato e rivolto loro parole di scusa, ciò che la Corte non ha mancato di considerare nella sua valutazione. È però altrettanto vero che la loro situazione di persone che hanno vissuto e vivono in un ambiente dedito alla commissione di simili reati fa concretamente temere che essi possano comunque ricadere nell’illecito per far fronte al sostentamento proprio e della propria famiglia.
La Corte ha tenuto, come già detto, in grande considerazione, nell’ambito della commisurazione della pena, la circostanza dell’avvenuto risarcimento della maggior parte degli accusatori privati ma questo dato, benché elemento di valutazione positivo, è da solo insufficiente per permettere di concludere per la presenza di circostanze particolarmente favorevoli ciò che esclude che gli stessi possano beneficiare della sospensione condizionale anche solo parziale - della pena essendo già stato giudicato dalla Corte di Appello e di revisione penale, che i presupposti della sospensione ex art. 42 e ex art. 43, sono identici (cfr. sentenza CARP del 09.02.2011 in re M.R., inc. 17.2010.66, consid. 3.3).
19. La Corte ha disposto il mantenimento in carcerazione di sicurezza di entrambi gli imputati, al fine di garantire l’esecuzione della pena, rispettivamente in vista della procedura di appello (art. 231 cpv. 1 CPP). In concreto è infatti dato il pericolo di fuga degli imputati, poiché gli stessi non hanno alcun legame con il nostro territorio ed hanno espresso a più riprese il forte desiderio di rientrare al più preso in Italia per occuparsi dei loro figli.
20. La richiesta di risarcimento danni presentata da ACPR 6 (AI 70) per l’importo di Fr. 3'000.- .stata integralmente accolta, essendo stata riconosciuta dagli imputati (verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 8, all. 1 al verbale dibattimentale) ed essendo comprovata dalla ricevuta di prelevamento del 3 aprile 2012 prodotta da ACPR 6. Per contro, l’istanza presentata da ACPR 7 (AI 110) deve essere rinviata al competente foro civile, in quanto contestata dagli imputati (verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 8, all. 1 al verbale del dibattimento) e non sufficientemente comprovata.
21. L’importo di Fr. 57.55 in sequestro è stato confiscato, avendo IM 1 per finire ammesso al dibattimento che questi soldi, di cui è stato trovato in possesso il giorno del fermo, erano provento di furto (verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 7, all. 1 al verbale del dibattimento). Per contro, sull’importo di Fr. 378.- sequestrato ad IM 2, di cui non è comprovata l’origine illecita, è stato mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tassa di giustizia e spese procedurali.
22. Quo al destino degli oggetti sequestrati, devono essere dissequestrati e restituiti all’accusatore privato ACPR 21 i gioielli e gli oggetti di cui gli imputati hanno dichiarato trattarsi della refurtiva del furto commesso ai suoi danni e che la stessa ha riconosciuto o non ha escluso appartenerle (rep. 21651 - 21653, 21655 e 21669). La Corte ha invece disposto la confisca di tutti gli oggetti utilizzati dagli imputati per perpetrare i furti (cacciavite, due paia di guanti, nastro adesivo, trousse e astucci, ricetrasmittenti). Sono stati altresì confiscati i gioielli provento di furto (ciondolo a forma di croce, collana con perle bianche, spilla con pietra trasparente, braccialetto con perline blu e gialle, pietra di colore verde e ciondolo di colore argento con tre pietre rosse). La Corte ha invece dissequestrato l’autovettura __________ utilizzata dagli imputati, che va restituita a questi ultimi, in quanto aventi diritto e meglio possessori al momento del sequestro. Vengono altresì dissequestrati e restituiti agli imputati, in accordo con la Pubblica Accusa, i telefonini e le schede SIM. Anche i gioielli personali indossati dall’imputata (rep. 21678 - 21682) e il fazzoletto in stoffa, così come i gioielli di proprietà di IM 1 (ciondolo ovale raffigurante la Madonna, piccolo ciondolo con Madonna e Gesù e orologio __________), di cui la Pubblica Accusa non ha chiesto la confisca, sono stati dissequestrati in favore degli imputati. Come postulato dalla Difesa e contrariamente a quanto richiesto dalla Pubblica Accusa, la Corte ha disposto anche il dissequestro e la restituzione ad IM 2 della bigiotteria che l’imputata riponeva nell’astuccio (rep. 21670 - 21676), poiché, nonostante la stessa sia stata utilizzata per la commissione dei furti, fa difetto il requisito - previsto dall’art. 69 CP - della pericolosità di tali oggetti.
23. Le note professionali presentate dall’avv. DUF 1 per la difesa d’ufficio di IM 1 vengono integralmente approvate, fatta eccezione per l’importo di Fr. 124.45 esposto per l’IVA, essendo IM 1 domiciliato all’estero (art. 8 LIVA). Viene inoltre aggiunto l’onorario per la partecipazione al dibattimento, pari a 6 ore e 50 minuti comprese le trasferte (di cui 4 ore alla tariffa oraria di Fr. 180.- e il rimanente a Fr. 250.- all’ora), per complessivi Fr. 1'428.-. Di conseguenza, all’avv. DUF 1 vengono riconosciuti in totale Fr. 13'809.50. A norma dell’art. 135 CPP, le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato del Canton Ticino. Tuttavia, al dibattimento IM 1 - a domanda della sottoscritta Presidente - ha dichiarato di essere disposto a far fronte al pagamento dell’onorario del suo Difensore. In tali condizioni, ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 lett. a CPP, IM 1 viene condannato in questa sede a risarcire allo Stato del Canton Ticino l’importo di Fr. 13'809.50.
24. La tassa di giustizia di Fr. 1'000.- e le spese processuali sono a carico degli condannati in solido con ripartizione interna di un mezzo ciascuno.
Visti gli art. 12, 22, 40, 47, 51, 69, 70, 139, 186 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 e IM 2 cono coautori colpevoli di:
1.1. furto aggravato,
siccome commesso in banda e per mestiere,
per avere,
nel periodo 03.04.2012 - 16.06.2012,
in diverse località del Canton __________,
agendo in correità tra loro ed in un’occasione in correità con terzi,
per procacciarsi un indebito profitto ed alfine di appropriarsene,
tentato di sottrarre in 8 occasioni e sottratto in 24 occasioni, cose mobili altrui per una refurtiva denunciata di fr. 236'294.-,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM 1 ed IM 2 sono prosciolti dall’imputazione di ripetuta violazione di domicilio.
3. Di conseguenza,
3.1. IM 1 è condannato:
3.1.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 2 (due) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. IM 2 è condannata:
3.2.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 2 (due) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4. Il condannato IM 1 è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).
§ Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
5. La condannata IM 2 è mantenuta in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).
§ Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).
6. IM 1 e IM 2 sono inoltre condannati in solido a versare all’accusatore privato ACPR 6 l’importo di fr. 3'000.-- a titolo di risarcimento danni.
7. L’accusatore privato ACPR 7 è rinviato al competente foro civile.
8. È ordinata la confisca di:
- fr. 57.55;
- cacciavite rosso n. 4 marca __________ (rep. n. 21647);
- paio di guanti in cotone di colore beige (rep. n. 21648);
- nastro adesivo (rep. n. 21649);
- ciondolo a forma di croce (rep. n. 21654);
- trousse nera marca __________ (rep. n. 21656);
- collana con perle bianche;
- spilla con pietra trasparente (rep. n. 21658);
- astuccio viola marca __________ (rep. n. 21659);
- braccialetto con perline blu e gialle (rep. n. 21662);
- pietra di colore verde (rep. n. 21663);
- ciondolo di colore argento con 3 pietre rosse (rep. n. 21664);
- ricetrasmittente __________ nera con auricolare (rep. n. 21667);
- astuccio di colore nero marca __________ (rep. n. 21677);
- ricetrasmittente marca __________ con auricolare (rep. n. 21685);
- guanti di cotone beige (rep. n. 21686).
9. A garanzia della copertura delle spese, è mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr. 378.-- (art. 267 cpv. 3 CPP).
10. È ordinato il dissequestro di:
10.1. autovettura __________ grigia targata __________ (rep. n. 20877), da restituire agli imputati;
10.2. da restituire a IM 1:
- ciondolo ovale raffigurante la Madonna (rep. n. 21660);
- piccolo ciondolo con Madonna e Gesù (rep. n. 21661);
- __________ nero IMEI __________ con utenza I (rep. n. 21665);
- scheda SIM __________ __________ (rep. n. 21666);
- orologio __________ acciaio n. serie __________ (rep. n. 24650);
10.3. da restituire a IM 2:
- anello colore argento con brillanti al centro pietra blu (rep. n. 21670);
- anello argento con incastonata pietra trasparente (rep. n. 21671);
- orologio giallo __________ al quarzo n. 24817 (rep. n. 21672);
- catenina metallo giallo bambino (rep. n. 21673);
- catenina color argento bambino (rep. n. 21674);
- catena a maglie colore giallo-bronzo (rep. n. 21675);
- ciondolo/croce a forma T in legno con cordino (rep. n. 21676);
- anello fine senza scritte metallo grigio (rep. n. 21678);
- anello metallo giallo con brillante “______ 3.9.92” (rep. n. 21679);
- cavigliera marca __________ (rep. n. 21680);
- catena metallo grigio con ciondolo a forma di croce con brillantini (rep. n. 21681);
- spilla in pietra verde a forma di caramella (rep. n. 21682);
- __________ grigio IMEI __________ con utenza (rep. n. 21683);
- sim __________ (rep. n. 21684);
- fazzoletto bianco in stoffa (rep. n. 21687);
10.4. da restituire a ACPR 21:
- collana con ciondolo “chicco d’oro” e segno zodiacale acquario (rep. n. 21651);
- collana con ciondolo rotondo colorato (rep. n. 21652);
- spilla a forma di fiore con pietre arancioni e perla bianca (rep. n. 21653);
- anello con brillante bianco (rep. n. 21655);
- forbice d’ufficio (rep. n. 21669).
11. Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato del Canton Ticino.
11.1. Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per fr. 13'809.50, comprensive di onorario e spese.
11.2. IM 1 è tenuto a risarcire allo Stato del Canton Ticino l’importo di fr. 13'809.50 (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP). Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 lett. b CPP.
12. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
13. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 7'282.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 496.90
fr. 8'778.90 ============
Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'641.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 248.45
fr. 4'389.45
============
Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'641.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 248.45
fr. 4'389.45
============
Intimazione a:
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente La vicecancelliera