Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 04.11.2013 72.2012.104

4 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·943 mots·~5 min·2

Résumé

Ripetuta truffa da parte di un'imputata per avere ingannato con astuzia dipendenti della Posta persuadendoli a consegnarle sistematicamente denaro che ella non era autorizzata ad incassare per un totale di CHF 217'651.-; ripetuta falsità in documenti; procedura abbreviata; pena aggiuntiva

Texte intégral

Incarto n. 72.2012.104

Lugano, 4 novembre 2013 /md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1 e domiciliato a   

imputata, a norma dell'atto d'accusa 96/2012 del 24.08.2012 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   truffa, ripetuta

per avere,

a __________,

nel periodo 2005 –  2010,

nella sua veste di aiuto farmacista presso la Farmacia Internazionale del __________ di __________ (di seguito Farmacia), presso la quale lavorava dal 2002, addetta, tra le altre cose, ai pagamenti ed all’incasso di polizze di pagamento con numero di referenza (di seguito PPR) emesse a favore della Farmacia,

approfittando della grande fiducia in lei riposta dal farmacista dr. __________ e del rapporto di fiducia instauratosi negli anni tra lei e i funzionari de “__________” di __________,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, in particolare per potersi assicurare un’entrata supplementare,

ripetutamente e sistematicamente ingannato con astuzia i funzionari de “__________” di __________,

affermando cose false o dissimulando cose vere,

approfittando subdolamente dell’errore in cui essi si venivano a trovare, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della Farmacia, per un ammontare complessivo di CHF 217'651.04,

e meglio per avere,

ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari de “__________”, sottoponendo loro per l’incasso, PPR da lei precedentemente sottratte, all’insaputa del dr. __________, dall’ufficio di quest’ultimo presso la Farmacia e sulle quali aveva apposto un falso visto alfine di ottenerne il pagamento, ben sapendo che il falso visto non sarebbe stato verificato dai funzionari de “__________” in quanto era persona conosciuta da anni quale dipendente della Farmacia,

inducendo in tal modo, con inganno, i funzionari de “__________” ad atti pregiudizievoli al patrimonio della Farmacia, persuadendoli a consegnarle sistematicamente denaro che ella non era autorizzata ad incassare,

configurandosi l’inganno astuto:

                                     -   nell’apporre su PPR che erano state da lei intenzionalmente sottratte al controllo del dr. __________ per approvazione e apposizione del visto, dei falsi visti, così da poter procedere all’incasso delle stesse presso “__________”;

                                     -   nello sfruttare, in generale, il grande rapporto di fiducia esistente con il dr. __________, sapendo in particolare che egli non procedeva alla verifica delle PPR incassate;

                                     -   nello sfruttare il grande rapporto di fiducia esistente con i dipendenti de “__________”, i quali non effettuavano ulteriori verifiche in merito all’incasso delle PPR in ragione del rapporto di confidenza instauratosi con gli anni, essendo sempre le medesime persone a presentarsi a ritirare il denaro in nome e per conto della Farmacia;

ottenendo in tal modo l’incasso, in realtà non dovuto, delle PPR indebitamente sottratte, per un valore complessivo:

                                     -   per l’anno 2005 di CHF 16'304.98;

                                     -   per l’anno 2006 di CHF 26'581.88;

                                     -   per l’anno 2007 di CHF 47'322.42;

                                     -   per l’anno 2008 di CHF 70'798.09;

                                     -   per l’anno 2009 di CHF 53'368.50;

                                     -   per l’anno 2010 di CHF 3'275.17;

per un importo totale pari a CHF 217'651.04, importo utilizzato per scopi personali,

ritenuto che l’imputata ha nel frattempo provveduto a risarcire completamente l’importo delle malversazioni alla Farmacia;

                                   2.   falsità in documenti, ripetuta

per avere,

a __________,

nel periodo 2005 – 2010,

in più occasioni,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

formato documenti falsi ed attestato in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica,

nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali documenti,

e meglio per avere,

falsificato ripetutamente le PPR intestate alla Farmacia, apponendo sulle stesse un segno inventato a valere quale visto, allo scopo di presentarle allo sportello de “__________” per ottenere il pagamento in realtà non autorizzato delle stesse, come descritto al punto 1.;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannata:

                                1.1   alla pena di 240 (duecentoquaranta) aliquote giornaliere di CHF 60.00 (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 14'400.00 (quattordicimilaquattrocento);

Pena interamente aggiuntiva alla pena di 140 (centoquaranta) aliquote giornaliere a CHF 80.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti in data 28 novembre 2011 dal Ministero pubblico del cantone Ticino.

                                1.2   L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

Ed inoltre                2.   IM 1 è condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

Presenti:                         -il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:45 alle ore 15:08.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 96/2012 del 24 agosto 2012 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico della condannata.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             77.-fr.           777.--

                                                             ===========

72.2012.104 — Ticino Tribunale penale cantonale 04.11.2013 72.2012.104 — Swissrulings