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Ticino Tribunale penale cantonale 05.05.2015 72.2011.95

5 mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·6,631 mots·~33 min·4

Résumé

Truffa, ripetuta; amministrazione infedele, ripetuta; falsità in documenti, ripetuta (art. 146 cpv 2, 158 cfr 1 cpv 1, 251 cfr 1 CP)

Texte intégral

Incarto n. 72.2011.95

Lugano, 5 maggio 2015/rs

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1 8 GI 2 9

Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:   ACPR 1    patrocinata da RAAP 5   ACPR 2 patrocinato da RAAP 4   ACPR 3 ACPR 4 patrocinati dall’ RAAP 1   ACPR 5 patrocinato da RAAP 2   ACPR 6 patrocinato da RAAP 3

contro

IM 1 e domiciliato a  rappresentato da DF 1 e da DF 2

in carcere preventivo dal 4 novembre 2008 al 18 dicembre 2008 (45 giorni)

imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 95/2011 del 28 settembre 2011 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

                                   1.   truffa, ripetuta

per avere,

a __________, a __________, ed in altre località svizzere ed estere,

nel periodo da settembre 1999 a settembre 2008,

per procacciare ad altri un indebito profitto,

approfittando della sua posizione, in parte anche quale direttore, in seno alla __________, poi diventata ACPR 1,

ripetutamente ingannato con astuzia, in almeno 157 occasioni, i funzionari di __________, poi diventata ACPR 1, preposti all’esecuzione di ordini di trasferimento inducendoli ad atti pregiudizievoli del patrimonio di diversi clienti,

in particolare, trasmettendo (o facendo trasmettere da suoi colleghi) a questi funzionari ordini di pagamento talvolta da lui personalmente sottoscritti, talvolta sottoscritti dai suoi colleghi, indicando o facendo indicare che l’ordine di trasferimento era stato impartito dai clienti al telefono, contrariamente al vero,

sapendo che i funzionari preposti all’esecuzione degli ordini non avrebbero effettuato ulteriori verifiche, provenendo infatti gli ordini da un direttore (e/o ex direttore) di lungo corso,

inducendoli ad addebitare indebitamente in 157 occasioni i seguenti conti, per un importo totale di EUR 17'252'432.67 (controvalore), parzialmente rimborsato, causando un danno di EUR 14'247'895.28:

No.

Relazione

Addebiti EUR

Accrediti EUR

Danno EUR

1

__________

80'450.00

0.00

80'450.00

2

__________

516'456.90

0.00

516'456.90

3

__________

1'136'746.80

1'281'057.72

0.00

4

__________

21'400.00

0.00

21'400.00

5

__________

15'300.00

0.00

15'300.00

6

ACPR 4

127'882.80

0.00

127'882.80

7

__________

5'783'237.73

0.00

5'783'237.73

8

__________

1'012'078.70

0.00

1'012'078.70

9

__________

1'042'344.86

414'028.11

628'316.75

10

__________

5'111'419.68

0.00

5'111'419.68

11

__________

152'600.00

162'490.00

0.00

12

__________

459'102.04

152'650.00

306'452.04

13

ACPR 5

1'529'527.29

1'148'512.49

381'014.80

14

ACPR 2

39'780.00

0.00

39'780.00

15

ACPR 6

224'105.88

0.00

224'105.88

Totali

17'252'432.67

3'158'738.32

14'247'895.28

e ad accreditare gli importi di cui sopra a favore di relazioni riconducibili a trasportatori di denaro aperte in ACPR 1 (ex __________) o aperte presso altri istituti, nonché a favore di relazioni aperte presso ex __________ /ACPR 1 riconducibili ad altri clienti gestiti  dall’accusato, cui egli nel corso degli anni aveva comunicato, e talvolta all’uopo consegnato, situazioni patrimoniali false, attestanti, contrariamente alla verità, una disponibilità in conto superiore a quella reale, persone che quindi credevano, a torto, di avere una maggiore disponibilità economica sulle loro relazioni bancarie;

                                   2.   amministrazione infedele, ripetuta,

per avere,

a __________, a __________ ed in altre località,

nel periodo dal 31.12.2004 al 30.09.2008,

nella sua posizione caratterizzata da autonomia all’interno di __________, poi diventata ACPR 1,

obbligato per contratto ad amministrare il patrimonio altrui e a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere,  danneggiato lo stesso e permesso che ciò avvenisse,

in particolare,

ripetutamente mancato al proprio dovere di fedeltà e informazione, comunicando, tra gli altri, ai sotto indicati clienti, sia verbalmente che per iscritto, false informazioni sul reale andamento della gestione e sulla reale situazione patrimoniale, rispettivamente sulla vera consistenza patrimoniale del loro portafoglio, non permettendo quindi loro, sulla base delle false informazioni da lui fornite, secondo le quali i  denari sulle relazioni bancarie sarebbero stati superiori rispetto alla realtà, di determinarsi sui loro reali averi, e meglio, così facendo, provocato un danno patrimoniale complessivo di EUR 796'101.67 (controvalore) a danno dei seguenti clienti:

RELAZIONE

EUR

CHF

1

__________

-5'416.00

2

ACPR 6

-6'119.00

3

__________

-8'409.00

4

__________

-47'699.00

5

__________

-218'969.00

6

ACPR 3

-240'399.00

7

__________

-22'900.00

8

__________

-19'231.00

9

__________

-132'174.00

10

__________

-54'465.00

11

__________

-1'214.00

12

__________

-4'056.00

13

__________

-42'684.00

Totali

-780'835.00

-22'900.00

Totale in EUR (cambio CHF/EUR 1.50)

-796'101.67

                                   3.   falsità in documenti, ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1 e 2,

per procacciare a terzi un indebito profitto,

formato e fatto uso di falsi documenti, in particolare:

                                     -   estratti patrimoniali falsi, allo scopo di far credere ai titolari delle relazioni __________, ACPR 3, ACPR 5, __________ /__________ /__________, __________ /__________, che gli averi in essere sulle loro rispettive relazioni erano maggiori e di celare le malversazioni da lui commesse;

                                     -   nonché in più occasioni compilato e fatto uso a scopo d’inganno di ordini di pagamento con indicazioni contrarie alla verità, trasmettendoli ai funzionari preposti alla loro esecuzione,

allo scopo di perfezionare la truffa di cui al sub 1;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti:dagli art. 146 cpv. 1 CP, art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, DF 2;

                                     -   RAAP 5 e __________, patrocinatori di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1, __________;

                                     -   RAAP 3, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato tit. del conto ACPR 6;

                                     -   RAAP 1, patrocinatrice di fiducia degli accusatori privati tit. dei conti ACPR 3 e ACPR 4.

Espletato il pubblico

dibattimento:                martedì 5 maggio 2015, dalle ore 09:30 alle ore 17:50.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale d’udienza preliminare del 23 febbraio 2015

In merito al pt. 1 e al pt. 3 dell’AA, il Presidente constata, con l’accordo delle parti, che vi sono alcune posizioni da defalcare, trattandosi di episodi prescritti.

In merito al pt. 2 dell’AA, il Presidente constata che si tratta di amministrazione infedele semplice, di conseguenza anche per questo punto la prescrizione è imminente per quasi la totalità degli episodi.

Sentiti:                       §   il Procuratore Pubblico, per la sua requisitoria, il quale

formula e motiva le seguenti conclusioni:

A mente della PP si tratta di un caso classico di truffa per mestiere: un funzionario di banca approfitta della sua posizione per indurre i colleghi in errore, dando false comunicazioni per effettuare bonifici. Elenca le cifre aggiornate a causa dell’intervenuta prescrizione, così come già a conoscenza delle parti. Per quanto concerne l’accusa di amministrazione infedele, la PP cita il caso di cui all’inc. 72.2007.87 in re G. R., sentenza della Corte delle assise criminali del 26 marzo 2008. Vi sono singole posizioni che l’imputato contesta, la PP afferma di aver considerato come malversazione ogni transazione per cui non è stata rinvenuta una lettera di scarico da parte del cliente. A sostegno della propria tesi, afferma che gli ACP sono stati interrogati sotto il vecchio CPP in qualità di testimoni con una comminatoria di falsa testimonianza. Fino a prova del contrario, dunque, queste persone hanno deposto secondo la loro verità. Invece l’imputato aveva la facoltà di mentire e di non rispondere. In termini generali, gli ACP di questo procedimento sono persone benestanti, che traggono dal procedimento penale principalmente delle “seccature”, come il dover venire in Svizzera a sottoporsi ad interrogatori e rischiare problemi fiscali nel proprio paese. La PP, interrogandole, non ha avuto l’impressione dell’ “assalto alla diligenza”, al contrario, l’impressione è stata quella che le persone abbiano deposto secondo i loro ricordi soggettivamente veritieri. IM 1 è stato discretamente collaborativo, ma ha anche mentito e si è contraddetto in corso d’inchiesta. Cita a questo proposito le dichiarazioni circa le posizioni __________ e __________, chiarite dopo diverse contestazioni da parte dell’imputato, che solo dopo tempo ha ammesso le proprie responsabilità. In merito alla posizione contestata ACPR 5, la PP afferma che l’imputato a questo proposito ha dichiarato di non sapere più se avesse o meno malversato. Il fatto che siano state prodotte delle contro lettere nulla muta, essendo che anche per altre relazioni (es. __________ e __________) in presenza di contro lettere l’imputato ha comunque ammesso di aver malversato. Dunque questo discorso può valere anche per ACPR 5, ove i titolari, anziani, possono anche aver firmato delle carte senza nemmeno sapere bene cosa fossero. Per la relazione __________ (AI 499), IM 1 ha dichiarato di essere esterrefatto. Per ACPR 2, IM 1 afferma di non aver mai presentato la titolare del conto ad altri. In merito a ACPR 6, è stata sentita la signora anziana titolare del conto che ha dichiarato essere tutte “balle” le affermazioni dell’imputato. La PP in merito a queste relazioni ritiene gli ACP credibili. Questo vale anche per la relazione ACPR 4, considerato inoltre come la ACPR 1 ha provveduto a siglare un accordo di risarcimento per questa relazione e per ACPR 6, prova che anche la banca crede ai titolari di detti conti.

Per la commisurazione della pena, non ci sono elementi per ritenere che IM 1 abbia intascato personalmente del denaro e si sia arricchito. La detenzione preventiva sofferta è stata breve per questo motivo. La colpa di IM 1 è comunque grave, per anni e anni si è preso gioco dei suoi clienti che si fidavano ciecamente di lui, tanto che si accontentavano di ricevere solo “pizzini manoscritti”. Nessuna delle persone interrogate ha mostrato un odio particolare verso IM 1, tutti erano stupiti che un uomo come lui si fosse macchiato di reati simili. Ma così è stato, e per milioni di franchi. Bisogna tenere conto che il signor IM 1 è incensurato ed i reati sono in concorso. Tutto ben ponderato chiede una pena di 3 anni da espiare, non si oppone ad un’eventuale sospensione condizionale parziale e per la porzione da espiare si affida alla Corte. Per quanto concerne i documenti in sequestro, ne chiede la confisca. Per la liquidità sequestrata, chiede venga assegnata alla ACPR 1 la quale ha già parzialmente risarcito i titolari dei conti;

                                    §   RAAP 1, rappresentante degli accusatori privati tit. del conto ACPR 3 e ACPR 4, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

per conto del titolare del conto ACPR 4 chiede l’accertamento dell’esistenza del danno patrimoniale, così come indicato nell’AA e chiesto con istanza di risarcimento a cui rinvia. Si associa alle richieste della PP per l’esposizione dei fatti e del diritto. Sottolinea l’agire scaltro e privo di scrupoli dell’imputato, volto ad ingannare i propri clienti e colleghi di banca fino a causare un importante danno. Gli ACP sono ed erano persone anziane che mediante molti sacrifici sono riusciti a risparmiare qualche euro. I suoi mandanti, seppur non avevano particolari rapporti, immaginavano un professionista, una persona seria e rispettabile. Invece, si nascondeva un truffatore che gonfiava gli importi in conto alle rispettive relazioni. Il suo comportamento è indubbiamente grave, la colpa è pesante per l’entità del danno e perché non ha mostrato il benché minimo pentimento, soprattutto verso ACPR 4. Ancora oggi in aula, si è attivato per cercare di dimostrare la sua innocenza ed estraneità alle malversazioni su ACPR 4, dimostrando totale e assoluta mancanza di collaborazione e assunzione di responsabilità. La ricostruzione finanziaria ha dimostrato la fondatezza delle pretese dei suoi clienti. Le dichiarazioni del figlio del titolare della relazione sono costanti, lineari e coerenti. Non contesta tutti i prelevamenti, ma solo alcuni di essi, dimostrando di essere credibile. Anche le dichiarazioni di __________ confortano le dichiarazioni dei suoi clienti. Chiede venga condannato per ripetuta truffa per le malversazioni effettuate ai danni del conto ACPR 4 come indicato nell’AA, e per amministrazione infedele riferita alla relazione ACPR 3. Chiede vengano attribuiti i valori patrimoniali a ACPR 1 con cui si è già accordata;

                                    §   RAAP 3, rappresentante dell’accusatore privato tit. del conto ACPR 6, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

si associa a quanto detto dalla PP per la ricostruzione dei fatti e del diritto e rileva come la sua cliente è da ritenere credibilissima per la sua età, per il fatto che si sia presentata personalmente, e perché non c’è prova della consegna dei soldi in __________ come da IM 1 sostenuto. La credibilità di IM 1 è intaccata da varie bugie e contraddizioni. Ancora oggi, l’imputato ha affermato di non sapere per quale motivo il figlio e/o la madre avessero utilizzato questi soldi, né a che fine. Nel suo primo interrogatorio aveva invece dato una spiegazione in tal senso, per dare credibilità al suo racconto. Ne cita le dichiarazioni in cui affermava che il figlio aveva necessità di soldi per il divorzio, sennonché si scopriva in seguito che egli divorziò nel 1991. IM 1 ha poi allora affermato che i soldi sarebbero serviti ad una ristrutturazione di un appartamento in __________, non fosse che è stato poi provato che l’appartamento veniva acquistato già ristrutturato. Le sue spiegazioni sono false e gli atti dimostrano che egli mente, e anche in malo modo. Sul danno ed il nesso causale, rinvia al rapporto REF sui quattro prelevamenti per totale di EUR 137'325.90, sui quali ha calcolato interessi compensatori del 5% dai singoli prelievi sino alla data odierna, a cui vanno aggiunti gli interessi moratori al 5% dalla data del dibattimento. Chiede la condanna dell’imputato al pagamento di questo importo e delle spese legali, così come indicato nell’istanza di risarcimento agli atti;

                                    §   RAAP 5, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

evidenzia la collaborazione esemplare della ACPR 1 per la determinazione delle operazioni come pure nella fase successiva volta a semplificare la procedura. Questo ha permesso di rendere molto più rapida l’inchiesta e pure il dibattimento odierno. Afferma come il fatto per la banca di aver risarcito un cliente non significa che essa sia convinta che abbia subito delle malversazioni. Vi sono comunque delle relazioni per cui la banca ha ritenuto non sussistessero le premesse per procedere a dei risarcimenti, prima di giungere ad un accertamento giudiziale sulle ipotesi di reato a carico di IM 1. Auspica che ci sarà da parte della Corte un accertamento rigoroso per quanto concerne queste posizioni.

Fa una riflessione generale: era il cliente stesso a chiedere la consegna dei soldi a contanti in Italia senza il rilascio di ricevute, è un sistema che rende impossibile la prova. Questo non può però essere addebitato tutto a carico di una parte. Evidenzia un secondo aspetto in merito alle contro lettere firmate che altro non sono che gli avvisi di addebito del conto, che in fase successiva venivano sottoscritti a mo’ di ratifica dai clienti. A mente della PP, se mancano le contro lettere, manca la prova della consegna e quindi è malversazione. Nel caso del conto ACPR 5, sempre con riferimento all’allegato 3 del rapporto REF del 2011, le contro lettere emerse in fase successiva devono essere tenute in conto e devono dunque essere defalcate le relative operazioni che oggi figurano non vistate. In merito alle pretese civili di ACPR 1, rinvia alla memoria prodotta agli atti con quantificazione provvisoria dell’importo, che dipenderà dall’esito del procedimento penale. Chiede la condanna dell’imputato e che l’importo sequestrato le venga assegnato;

                                    §   DF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

IM 1 si rivolgeva spontaneamente alla ACPR 1 ammettendo di aver malversato a danno di clienti dell’istituto, è stato un passo difficile che ha portato ad un’inchiesta importante che oggi si conclude. Spiace alla difesa sentire oggi parlare di mancata collaborazione, essendo egli reo confesso per malversazioni per almeno 14 milioni di euro, ricostruite anche grazie alle sue stesse dichiarazioni. È lecito e comprensibile in una tale inchiesta non ricordarsi, sbagliare e correggersi. Non è per questo che non si deve essere considerato credibile. Egli è credibile per almeno 14 milioni di franchi, lo è dunque anche per le sue restanti affermazioni, seppur si riferiscono ad importi inferiori. Partendo dall’AA aggiornato sulla scorta dei termini di prescrizione, al pt. 1 la difesa contesta le posizioni __________, __________, ACPR 4, __________, ACPR 5, ACPR 2 E ACPR 6. Gli importi non sono particolarmente importanti. Se IM 1 avesse veramente malversato anche a danno di questi clienti, non avrebbe alcun motivo utilitaristico per negarlo. La difesa afferma che è anche possibile che i clienti, di una certa età, possano non ricordarsi come e quando hanno ricevuto questi soldi, non essendovi traccia documentale. La discriminante nella ricostruzione del malversato è sempre stata quella di ritenere malversazioni le operazioni senza le contro lettere. DF 2 osserva che questi documenti siano emersi con una certa discontinuità, alcuni addirittura ad inchiesta chiusa. Ammette che può succedere, soprattutto in un caso simile ove la banca ha subito una fusione. Questo contesto permette di ritenere che la semplice mancanza della contro lettera non può essere letta come una sicura prova di colpevolezza a carico di IM 1. Questo vale per __________, per l’operazione di addebito di 21'400 euro, importo che IM 1 ricorda di avere consegnato al titolare della relazione in un bar alla stazione centrale di __________. Vale anche per __________ per l’operazione di 15'300.- euro e per ACPR 2 per l’addebito di 39'780.- euro. Per quest’ultimo inoltre agli atti c’è l’ordine di bonifico telefonico relativo a questa operazione (doc. 3 verbale 19 ottobre 2010 AI 498), questo documento non riporta il nome di IM 1, indica invece la persona che ha ricevuto l’ordine telefonico, il consulente __________. In merito alla relazione ACPR 6, si tratta di quattro operazioni per un totale di 137'326.- euro, avvenute la prima nell’ottobre 2000, la seconda nell’ottobre 2001, la terza nel novembre 2002, e la quarta nel settembre 2008. La difesa precisa che secondo IM 1 quasi tutte le operazioni sono state effettuate dal procuratore della relazione, ovvero il figlio della titolare. Egli è deceduto nel 2009, e fino alla sua morte, né lui né la madre avevano mai sollevato alcunché, anche se l’inchiesta IM 1 veniva già avviata nel novembre 2008. Solo tre anni dopo, nell’aprile 2011, la titolare della relazione ACPR 6 sporgeva denuncia sostenendo, “pur non potendolo giurare” che il figlio non potesse aver prelevato quelle cifre dal conto senza avvisarla. Questo, a mente della difesa, è sufficiente per l’applicazione del principio dell’in dubio pro reo. La signora ha anche contestato un’operazione di addebito per la __________ di __________, società che gestiva trasporti di contanti sulla base di una prassi consolidata all’interno della banca, a cui IM 1 era estraneo. Questa operazione è stata poi ordinata il 25 settembre 2008, giorno in cui IM 1 ammetteva al direttore di aver malversato. È estremamente improbabile che egli abbia deciso di malversare proprio lo stesso giorno in cui decideva di parlare. Tutte e quattro le operazioni infine si situano in autunno, con molta probabilità in quel periodo il procuratore o la titolare erano soliti avere bisogno di importi consistenti. In genere, invece, il delinquere, come quello imputato a IM 1, non è stagionale. In merito alla relazione ACPR 4, IM 1 ha sempre affermato di non avere mai malversato a danni di questo conto, e di aver incontrato i titolari in poche circostanze, di cui l’ultima nel marzo 2005, quando il titolare era ricoverato in una clinica a __________. Per comodità, IM 1 veniva incaricato di presentare la documentazione del conto e chiedere la firma sulle contro lettere. La signora in quell’occasione firmava 29 contro lettere per altrettante operazioni effettuate fino a quella data. Ella chiedeva inoltre la consegna di 500 fr. per le necessità correnti. Agli atti si trovano tutte le contro lettere firmate il 15 marzo 2005. Non si trovano invece le contro lettere per le operazioni che seguono questa data, ma per un preciso e chiaro motivo: IM 1 non ha più incontrato i titolari in Svizzera dove poteva sottoporre i documenti per la firma. Non erano abituati a trovarsi spesso, prova ne è che quel giorno firmavano ben 29 contro lettere. Dopo il 15 marzo 2005, fino all’agosto 2008 ci sono state almeno 12 operazioni di prelievo, più altre riconosciute. Solo le operazioni di prelievo contestate da IM 1 arrivano a 102'000.- euro. Non c’è spazio per i titolari per contestare le operazioni di addebito prima del marzo 2005, e dopo questa data fino al novembre 2006, essendo che a questa data essi sapevano bene che il conto non presentava più liquidità. In merito al conto __________ /__________, la difesa sottolinea l’incoerenza delle dichiarazioni della titolare del conto e del marito, a sua volta titolare di un’altra relazione presso la ACPR 1, sino a dimenticarsi completamente di aver effettuato un’importante operazione immobiliare, finché IM 1 stesso non lo ha loro ricordato (AI 502). La lettura dei verbali dei due coniugi è prova della poca trasparenza dei loro rapporti e delle loro posizioni. In questo contesto di assoluta mancanza di trasparenza, la signora ha pure evitato di riconoscere sette operazioni di accredito sul suo conto. La difesa considera che non si può ritenere che quello che i coniugi non sanno spiegare venga imputato a IM 1. Per la relazione ACPR 5, la difesa osserva che i titolari non riconoscono una serie di accrediti, nemmeno l’accredito che proviene dalla vendita di una loro partecipazione azionaria ad una società americana del 23 gennaio 2001, o altri due accrediti riguardanti proventi di vendita di loro immobili in Italia nel novembre e ottobre 2001. È sintomatico secondo la difesa di gran confusione. Rileva che ad inchiesta chiusa, sono emerse altre contro lettere per ben 12 operazioni di addebito firmate dal sig. ACPR 5 per un importo totale di 501'000.- euro. Riduce l’importo degli addebiti a 237'872.28 euro. Il fatto che siano emersi documenti dopo la chiusura dell’inchiesta, è un elemento molto rilevante e conferma le difficoltà dei titolari di ricordare come hanno attinto al loro conto. Tra le diverse operazioni, l’ultima è stata effettuata dalla __________, parente della __________, la cui prassi di consegna di fondi all’estero era la medesima a cui IM 1 era estraneo. Indipendentemente da quello che ha deciso la banca a IM 1 preme di non essere condannato per dei reati che non ha fatto. Dunque si distanzia dalle decisioni di risarcimento della banca.

In diritto, non ha osservazioni relativamente alle imputazioni di truffa e falsità in documenti 1 e 3 AA. Invece, per il pt. 2 per titolo di amministrazione infedele semplice, viene rimproverato a IM 1 di aver ripetutamente violato il proprio dovere dipendente dal mandato di amministrazione del patrimonio di clienti, poiché, avendo fornito agli stessi false informazioni sui conti, egli non avrebbe posto i clienti nella posizione di determinarsi sui loro investimenti. Il danno è stato quantificato paragonando la situazione patrimoniale dei conti ad una data ben precisa, 6 maggio 2008, per tenere conto della prescrizione, al 30 settembre 2008. Quando da questo raffronto, pulito dalle movimentazioni patrimoniali, risultava un risultato negativo, IM 1 è stato automaticamente ritenuto responsabile della perdita. La difesa contesta l’assunto in base al quale il danno calcolato così sia in nesso causale con la violazione del mandato da parte di IM 1. Si tratta di un calcolo puramente teorico. Il mese di settembre 2008 è un mese che a livello mondiale è rimasto impresso e ha comportato una vera e propria bufera sulle borse. Tutti gli indici sono scesi brutalmente, lo SMI è tracollato. A fronte di un simile evento, il calcolo teorico del danno così fatto si dimostra assolutamente inattendibile. Le variazioni degli investimenti da giugno 2008 al 30 settembre 2008, hanno portato a delle minime differenze a sostegno della stabilità degli investimenti inseriti nei portafogli curati da IM 1. Semmai, si sarebbe dovuto verificare il profilo di ciascun cliente per stabilire se i titoli che aveva nel portafoglio erano compatibili con i desideri del cliente. Venendo a mancare il nesso causale, l’amministrazione infedele non è adempiuta. Chiede il proscioglimento da questo capo d’accusa. L’interesse vero della difesa oggi riguarda la commisurazione della pena. Lo scopo ultimo è quello di ottenere una pena detentiva contenuta nei 2 anni interamente sospesa. A sostegno di tale richiesta, DF 2 cita la motivazione a delinquere, egli ha delinquito per una forma di orgoglio personale, per compiacere i clienti, tanto che il perito giudiziario con riferimento a questa struttura caratteriale ha concluso per una lieve scemata imputabilità. IM 1 si è presentato spontaneamente, ha permesso di aprire l’inchiesta e ha collaborato totalmente con gli inquirenti. Da subito si è mostrato disposto a risarcire, per quanto nelle sue possibilità, mettendo a disposizione tutti i suoi averi: la casa famigliare a __________, un appartamento e una casetta. Ha permesso agli inquirenti di raccogliere 1,2 milione di franchi, a totale disposizione degli accusatori privati, la ACPR 1. Chiede dunque l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento. Questa concreta assunzione di responsabilità ha comportato per IM 1 l’adeguarsi a condizioni di vita nettamente difficili, egli non si è sottratto. Ha locato un appartamentino modesto, dal 2009 ha un’attività lavorativa che gli permette di guadagnare poco, evitando di pesare a carico dell’assistenza sociale. Un’eventuale pena da espiare comporterebbe la perdita dell’attività e rimetterebbe in discussione la stabilità raggiunta. IM 1 è incensurato, ha 75 anni. Dai primi fatti sono trascorsi 15 anni, quasi 7 dagli ultimi. Chiede per tutto l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso, e l’attenuante generica della violazione del principio di celerità. Tutto ben considerato, chiede una pena detentiva di 2 anni interamente sospesi. Per le pretese ACP non ha osservazioni.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Dal 1999 al 2008 IM 1 ha compiuto diversi addebiti e accrediti su relazioni di clienti della banca (__________, poi ACPR 1) in cui lavorava senza che questi avessero dato la loro approvazione. Egli ha inoltre “gonfiato” delle relazioni, comunicando cioè ai clienti situazioni patrimoniali false e superiori alla realtà.

Sono state analizzate 40 relazioni, indicate dalla ACPR 1 o delle quali i titolari ne hanno contestato l’operatività, ed è risultato che 15 sono state indebitamente addebitate e 18 sono state “gonfiate”.

Sono state rilevate almeno 157 operazioni originate da IM 1 senza il consenso dei clienti.

L’atto d’accusa prevede per le malversazioni il reato di truffa e di falsità in documenti.

Esso prevede invece per le “gonfiature” il reato di amministrazione infedele e falsità i documenti.

I fatti riguardano clientela __________ con conti cifrati. IM 1 fungeva da persona di collegamento e informava sulla situazione delle relazione a voce o per mezzo di foglietti manoscritti. Per permettere al cliente di prelevare o depositare in Italia si faceva capo a persone che consegnavano o ricevevano la liquidità in Italia e si facevano addebitare o accreditare il corrispettivo (tolte le commissioni) su un conto in Svizzera. Un esempio di ciò è il conto __________, che si occupava di intermediare il denaro per diversi clienti:

" __________ è un conto “piscina” conosciuto alla direzione __________ __________ e tollerato. […] Il titolare della relazione __________ in pratica fungeva da “ufficio cambi”. Era un conto che serviva per fare le compensazioni fra Italia e Svizzera. Al titolare di __________ rimaneva un 2% in entrata e un 2% in uscita”.

(AI 15)

                                   2.   IM 1 è stato giudicato colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti come da dispositivo della presente sentenza. Soltanto l’accusatore privato ACPR 6 ha annunciato tempestivamente appello. Ritenuto che la pena è stata contenuta entro i limiti dell’art. 82 cpv. 1 let b. CPP (la sentenza è stata motivata oralmente), le motivazioni riguarderanno esclusivamente l’azione civile ai sensi degli art. 122 e ss CPP da parte del cliente ACPR 6.

                                   3.   Nella sua segnalazione, la titolare del conto ACPR 6, dopo aver elencato gli addebiti non riconosciuti, ha dichiarato:

" Escludo nella maniera più assoluta di avere mai ordinato tali addebiti, come escludo con certezza di avere mai ricevuto o beneficiato in altro modo delle somme addebitate al conto e menzionate nella tabella. Preciso infatti di non aver mai, dopo ol gennaio 1998, effettuato prelievi, ordinato bonifici, né tantomeno ricevuto somme di denaro provenienti dal mio conto summenzionato, ad eccezione forse di EUR 10'000 nel 2006/2007 e, ovviamente, del bonifico di chiusura del conto nel dicembre 2009”

(AI 561).

Inoltre il nipote della titolare, interrogato in sua rappresentanza:

" Posso dire con certezza che non vi sono stati bonifici da ACPR 6 a favore di relazioni di mio padre in Italia, e neppure versamenti a contanti, parimenti mio padre non ha effettuato acquisti di rilievo nel periodo in cui la relazione ACPR 6 è stata addebitata. Questo mi fa ritenere che lui non abbia in alcun modo fatto capo a tale relazione”

(AI 563).

Contestate sono, in definitiva, oggi, 4 operazioni eseguite dall’ottobre 2000 al settembre 2008, per complessivi Euro 137'326.--.

L’imputato da parte sua:

" io non ho malversato in danno di ACPR 6” e “Io dico che alla signora ACPR 6 non ho mai fatto avere dei soldi ad eccezione di piccoli importi. Dico che io i soldi li ho consegnati al figlio __________”

(AI 575).

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).

                                   5.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

Di tutta evidenza, la particolarità del “servizio” offerto, tramite il IM 1, in ultima analisi dalla banca (servizio, peraltro, come rettamente evidenziato dal patrono dell’istituto di credito, richiesto espressamente dal cliente stesso), non prevedeva di certo la sottoscrizione di ricevute autentiche, rispettivamente di tracce documentali che consentissero la ricostruzione esatta del denaro. Con il che, appare fin pleonastico, constatare che non vi sono prove documentali che consentano di accertare chi, effettivamente, ha eseguito le operazioni contestate su ordine di chi e chi ha, in definitiva, ricevuto i soldi. Si tratta, in sostanza, della parola dell’imputato contro quella dell’accusatrice privata.

                                   6.   Premesso che la Corte ha ben presente quanto disposto dall’art. 53 CO giusta il quale:

" 1 Nel giudizio circa l’esistenza o la non esistenza della colpa e la capacità o l’incapacità di discernimento il giudice non è vincolato dalle disposizioni di diritto penale, che regolano l’imputabilità, né dalla sentenza di assoluzione in sede penale.

2 Così pure il giudice civile non è vincolato dalla sentenza penale circa l’apprezzamento della colpa e la determinazione del danno”,

il presente giudizio non deve essere affatto di rilievo nell’eventuale causa civile che il cliente ACPR 6 dovesse incoare presso un tribunale civile, uno degli scopi della norma essendo quello di evitare che una persona abusi della procedura penale, essenzialmente gratuita, per ottenere un risarcimento che, in sede civile, può essere fatto valere solo con i criteri (e con l’assunzione dei relativi costi) stabiliti dal CPC, a mente del quale la prova indiziaria è ammissibile solo a determinate ed eccezionali condizioni.

Detto questo la Corte ha condiviso le censure della difesa espresse in arringa e meglio:

" In merito alla relazione ACPR 6, si tratta di quattro operazioni per un totale di 137'326.- euro, avvenute la prima nell’ottobre 2000, la seconda nell’ottobre 2001, la terza nel novembre 2002, e la quarta nel settembre 2008. La difesa precisa che secondo IM 1 quasi tutte le operazioni sono state effettuate dal procuratore della relazione, ovvero il figlio della titolare. Egli è deceduto nel 2009, e fino alla sua morte, né lui né la madre avevano mai sollevato alcunché, anche se l’inchiesta IM 1 veniva già avviata nel novembre 2008. Solo tre anni dopo, nell’aprile 2011, la titolare della relazione ACPR 6 sporgeva denuncia sostenendo, “pur non potendolo giurare” che il figlio non potesse aver prelevato quelle cifre dal conto senza avvisarla. Questo, a mente della difesa, è sufficiente per l’applicazione del principio dell’in dubio pro reo. La signora ha anche contestato un’operazione di addebito per la __________ di __________, società che gestiva trasporti di contanti sulla base di una prassi consolidata all’interno della banca, a cui IM 1 era estraneo. Questa operazione è stata poi ordinata il 25 settembre 2008, giorno in cui IM 1 ammetteva al direttore di aver malversato. È estremamente improbabile che egli abbia deciso di malversare proprio lo stesso giorno in cui decideva di parlare. Tutte e quattro le operazioni infine si situano in autunno, con molta probabilità in quel periodo il procuratore o la titolare erano soliti avere bisogno di importi consistenti. In genere, invece, il delinquere, come quello imputato a IM 1, non è stagionale. ”

(verb. dib. p. 6).

In effetti se, da un lato, dalla stagionalità delle operazioni non possono essere tratte delle conclusioni certe come ritiene invece la difesa (che ha sostenuto l’evidenza di necessità di liquidità del figlio della titolare del conto nei periodi autunnali), dall’altra parte la Corte ha ritenuto insormontabili, sulla strada che porta alla colpevolezza dell’imputato, le seguenti circostanze:

                                     -   la titubanza della madre che non ha escluso che il figlio potesse aver prelevato del danaro senza avvisarla;

                                     -   il lungo tempo lasciato trascorrere dalla stessa accusatrice privata, senza fare un solo cenno alla banca, dopo che l’inchiesta era stata da tempo avviata, laddove, tra l’altro, la banca si è immediatamente attivata e ha adottato le necessarie misure del caso;

                                     -   il fatto che è assai poco verosimile che l’imputato abbia malversato ancora in concomitanza con la sua imminente autodenuncia;

                                     -   l’assenza di interesse pratico a negare, da parte dell’imputato, la circostanza, conto tenuto dell’assoluta irrilevanza dell’importo in gioco, ben inteso per rapporto all’enormità globale delle cifre malversate; tanto più che quanto appena esposto non avrebbe avuto nessuna rilevanza per rapporto alla sua capacità di risarcire e, soprattutto, nella determinazione della pena.

In merito a quest’ultimo aspetto, è bene precisare che: pena detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente è stata pronunciata, e pena detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente sarebbe stata pronunciata ad ogni modo, anche nel caso in cui fosse stata ritenuta una sua colpevolezza in relazione alla posizione ACPR 6.

Con il che l’imputato, beneficiando del dubbio, è stato prosciolto da tale imputazione.

Visti gli art.                     12, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 97, 146, 158, 251 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   truffa ripetuta

per avere,

a __________, a __________ ed in altre località svizzere ed estere,

nel periodo 6 maggio 2000 / settembre 2008,

per procacciare ad altri un indebito profitto, approfittando della sua posizione, in parte anche quale direttore, in seno alla __________, poi diventata ACPR 1,

ripetutamente ingannato con astuzia, in almeno 106 occasioni, i funzionari di __________, poi diventata ACPR 1, preposti all’esecuzione di ordini di trasferimento, inducendoli ad atti pregiudizievoli del patrimonio di diversi clienti,

ovvero ad addebitare i seguenti conti per un importo totale di EUR 15'024'397.47, parzialmente rimborsato, causando un danno complessivo di EUR 13'321'022.56:

No.

Relazione

Addebiti EUR

Accrediti EUR

Danno EUR

1

__________

80'450.00

0.00

80'450.00

2

__________

516'456.90

0.00

516'456.90

3

__________

1'136'746.80

1'281'057.72

0.00

4

__________

21'400.00

0.00

21'400.00

5

ACPR 4

127'882.80

0.00

127'882.80

6

__________

5'783'237.73

0.00

5'783'237.73

7

__________

1'012'078.70

0.00

1'012'078.70

8

__________

1'042'344.86

414'028.11

628'316.75

9

__________

5'111'419.68

0.00

5'111'419.68

10

__________

152'600.00

162'490.00

0.00

11

ACPR 2

39'780.00

0.00

39'780.00

Totali

15'024'397.47

1'857'575.83

13'321'022.56

                               1.2.   falsità in documenti ripetuta

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al pt. 1.1,

per procacciare a terzi un indebito profitto,

formato e fatto uso di falsi documenti, in particolare estratti patrimoniali falsi e ordini di pagamento contenenti indicazioni contrarie alla verità, trasmettendoli ai funzionari preposti alla loro esecuzione allo scopo di perfezionare le truffe di cui al pt. 1.1;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Il procedimento penale è abbandonato per quanto concerne:

                                     -   l’accusa di truffa ripetuta di cui al pt. 1 dell’atto d’accusa, con riferimento al periodo temporale settembre 1999 / 5 maggio 2000; e

                                     -   l’accusa di amministrazione infedele ripetuta di cui al pt. 2 dell’atto d’accusa, con riferimento al periodo temporale 31 dicembre 2004 / 5 maggio 2008.

                                   3.   IM 1 è prosciolto dall’imputazione di truffa di cui al pt. 1 dell’atto d’accusa per quanto concerne le relazioni: __________, __________, ACPR 5 e ACPR 6; e dalle imputazioni di amministrazione infedele di cui al pt. 2 dell’atto d’accusa, per il periodo successivo al 5 maggio 2008.

                                   4.   Di conseguenza,

ritenuti:

la violazione del principio di celerità

il lungo tempo trascorso

la lieve scemata imputabilità

il sincero pentimento dimostrato

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   5.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   6.   IM 1 è inoltre condannato a versare all’accusatrice privata ACPR 1, __________, EUR 13'321'022.56 più interessi al 5% dal 30 giugno 2004 per titolo di risarcimento danni e fr. 199'376.55 (IVA inclusa) più interessi 5% dal 5 maggio 2015 per spese legali.

                                    §   Sono accertate le pretese del titolare del conto ACPR 2 di EUR 39'780.--, e del titolare del conto ACPR 4 di EUR 127'882.80.

                                   7.   Per il resto, tutti gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

                                   8.   I valori patrimoniali in sequestro di cui ai pt. 4, 5, 6 e 7 dell’elenco degli oggetti e valori sequestrati indicati nell’atto d’accusa, sono interamente assegnati all’accusatrice privata ACPR 1, __________, a copertura parziale delle proprie pretese.

                                   9.   È ordinata la confisca della documentazione sequestrata (pt. 1, 2 e 3 dell’elenco degli oggetti e valori sequestrati indicati nell’atto d’accusa).

                                10.   La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato nella misura dei 4/5; il rimanente è a carico dello Stato.

                                11.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -  

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese (4/5):

Tassa di giustizia                              fr.        4'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.           568.00

Perizia                                                fr.        6'588.04

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.           176.40

                                                             fr.      11'332.44

                                                             ============

Il rimanente è a carico dello Stato.

72.2011.95 — Ticino Tribunale penale cantonale 05.05.2015 72.2011.95 — Swissrulings