Incarto n. 72.2011.86
Lugano, 21 settembre 2011 /md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da: giudice Claudio Zali, Presidente
Marco Masoni, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero pubblico
contro IM 1,
patrocinato dall’avv. DUF 1, _________
in carcerazione preventiva dal 27.5.2011 al 2.8.2011 (68 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 3 agosto 2011
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 73/2011 del 6 settembre 2011, di
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo dicembre 2010/ maggio 2011,
a _________ presso il __________ ed in altre imprecisate località,
1.1. venduto a diversi consumatori locali tra cui __________, __________ e __________, __________, __________, __________ e __________, __________, __________, tale __________ e tale __________ __________, e altri non identificati, un imprecisato quantitativo ma almeno 400 grammi di eroina, sostanza confezionata per la massima parte in buste dosi da 0.2 grammi vendute al prezzo variante di circa fr. 40.-- o minigrip da 1 grammo di eroina venduti al prezzo di fr. 100.--/120.--
1.2. offerto a __________ un imprecisato quantitativo ma almeno 200 grammi di eroina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 19 cifra 2 LStup.;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
a _________ e altre imprecisate località,
nel periodo dicembre 2010/27 maggio 2011, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina ma almeno 300 grammi
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 19a LStup.;
considerati: gli artt. 12, 19, 40, 42, 47 CP e 358 ess CPP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 20 mesi da espiare;
dedotto il carcere preventivo sofferto di 68 giorni.
2. All’avv. DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
3. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 4. Ordina la confisca di:
- 27 Minigrip sporchi di polvere marrone
- 1 busta dose di eroina vuota
c/o Polizia Scientifica, __________
- un minigrip con all’interno 4 minigrip vuoti,
- 4 bigliettini con numeri telefonici
- 1 pesola da gr. 30
- una cannucola di color viola
- una bilancia “Digital Scale max 500 gr”.
- una bilancia elettronica marca Diamond model
- una scheda sim Sunrise Always a smile
(art. 69 o 70 CP).
c/o Servizio reperti, __________, incarto numero __________
5. È ordinato il dissequestro del cellulare marchia Nokia di colore nero, previa cancellazione della memoria
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 11:00 alle ore 11:20.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
richiamati gli art.: 12, 19, 40, 42, 47 CP
19 e 19 a LStup
50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 73/2011 del 6 settembre 2011 conrtro IM 1 con le relative proposte così come modificato al dibattimento è approvato.
1.1. Di conseguenza IM 1 avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità è condannato alla pena detentiva di 16 mesi da espiare dedotto il carcere preventivo sofferto di 68 giorni.
2. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena (art. 231 cpv. 1 lett. a CPP).
Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222 CPP).
3. La tassa di giustizia di fr. 200.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
Le spese per la difesa d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
4. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 950.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 80.10
fr. 1'230.10
===========