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Ticino Tribunale penale cantonale 13.10.2011 72.2011.78

13 octobre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·5,939 mots·~30 min·2

Résumé

Infrazioni aggravate alla LF sugli stupefacenti: per avere trasportato (400 g e 424.73 g), acquistato (324.73 g) e alienato (10.4 g) eroina

Texte intégral

Incarto n. 72.2011.78

Lugano, 13 ottobre 2011/da

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

GI 1 GI 2

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli imputati, con l’annuenza dei difensori e del Procuratore Pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

1.    IM 1          rappresentato dall’avv.  DF 1            in carcerazione preventiva dal 18 maggio 2011 al 28 luglio 2011 (72 giorni)          in esecuzione anticipata della pena dal 29 luglio 2011     2.    IM 2          rappresentato dall’avv.  DUF 1            in carcerazione preventiva dal 18 maggio 2011 al 20 maggio 2011 (3 giorni)

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 82/2011 del 26 agosto 2011, di

                                  A.   IM 1 agendo in correità con __________ e parzialmente in correità con IM 2,

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti aggravata,

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

in particolare,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo marzo 2011 / 18 maggio 2011,

tra __________ e __________,

acquistato, detenuto, trasportato e alienato un imprecisato quantitativo, ma almeno 735.13 grammi di eroina,

e meglio, per aver, senza essere autorizzato,

                               1.1.   in data 5 marzo 2011, 23 marzo 2011,12 maggio 2011 e13 maggio 2011 tra __________ e __________,

trasportato complessivi 400 grammi di eroina, in particolare sia guidando la vettura Ford KA targata TI __________, sia la vettura BMW targata TI __________, accompagnato il fratello __________ a __________, dove quest’ultimo acquistava da un non meglio precisato __________, in ciascuna occasione, 100 grammi di eroina, stupefacente destinato alla successiva vendita ad acquirenti locali;

                               1.2.   in data 17 marzo, 30 marzo, 18 maggio, 2011, tra __________ e __________, acquistato per conto di __________, complessivi 324.73 grammi di eroina, in particolare recandosi, in un’occasione lui alla guida e in due IM 2, a __________, dove acquistava lo stupefacente da un non meglio precisato __________, stupefacente in parte poi venduto da __________ a __________ e nella misura di 124.73 grammi sequestrato dalla Polizia al momento del fermo;

                               1.3.   nel periodo ottobre 2010 / maggio 2011, a __________ e a __________, alienato a acquirenti locali 10.4 grammi di eroina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 19 cifra 2 LStup;

                                  B.   IM 2, agendo in correità con __________, e parzialmente in correità con IM 1

infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

in particolare,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo marzo 2011/ 18 maggio 2011,

tra __________ e __________,

trasportato un imprecisato quantitativo, ma almeno 424,73 grammi di eroina, in particolare accompagnando o IM 1 o __________, mettendosi alla guida della vettura VW targata __________ e della vettura Ford KA targata TI __________ sino a __________, dove, a dipendenza, __________ o IM 1, acquistavano lo stupefacente da un non meglio precisato __________, stupefacente in parte rivenduto da __________ ad acquirenti, locali e nella misura di 124.73 grammi sequestrato al momento del fermo.

Presenti

-   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1; -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1 e dal MLaw __________.  

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:25.

Sentiti                        -   il Procuratore pubblico, il quale, premesso che entrambi gli imputati sono confessi, mette in risalto la gravità della loro colpa. IM 2 si è prestato con estrema facilità a commettere un reato così grave. La colpa di IM 1 è ancora maggiore, essendo egli recidivo ed avendo egli delinquito durante l’espiazione della pena. Entrambi hanno delinquito per soldi facili. A favore di IM 2 depongono per contro la sua incensuratezza e l’ampia collaborazione prestata agli inquirenti. In conclusione, postula la conferma integrale dell’atto d’accusa, proponendo per IM 1 la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi da espiare e per IM 2 la pena detentiva di 15 mesi, da sospendere condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Chiede il mantenimento della cauzione per il pagamento di tassa e spese;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore di IM 2, il quale ripercorre la vita anteriore del suo assistito. Evidenzia che IM 2 conosceva i fratelli __________ da molto tempo e che confidava che gli offrissero un lavoro nel ristorante che stavano avviando. Rileva che i fatti descritti nell’atto d’accusa e la loro qualifica giuridica non sono contestati dal suo assistito, mettendo però in evidenza il ruolo marginale da lui ricoperto. Sottolinea che IM 2 è sinceramente pentito e che è qui oggi per assumersi le proprie responsabilità. Chiede che la Corte tenga conto della piena e subitanea collaborazione prestata da IM 2, della sua incensuratezza e della sua giovane età. Per quanto concerne la pena si associa alla proposta della Pubblica Accusa. In merito agli oggetti in sequestro, si riconferma in quanto richiesto in sede di istruttoria dibattimentale. Chiede lo svincolo della cauzione, acconsentendo comunque che dalla stessa vengano prelevate la tassa di giustizia e le spese;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore di IM 1, il quale ripercorre la vita anteriore del suo patrocinato. Non contesta né i fatti imputati a IM 1 né la loro qualifica giuridica, ma sottolinea il ruolo secondario avuto dallo stesso nel traffico di eroina messo in piedi dal fratello __________. Invoca a favore del suo assistito l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. a cifra 4 CP. Quali attenuanti generiche invoca in particolare l’ampia e immediata collaborazione prestata da IM 1 agli inquirenti, la breve durata dell’attività criminosa e il ruolo marginale ricoperto nonché il sincero pentimento dimostrato. Chiede quindi che il suo assistito venga condannato alla pena detentiva massima di 24 mesi. Date le circostanze particolarmente favorevoli, che risultano dalla documentazione prodotta in aula, chiede che la pena detentiva venga sospesa condizionalmente, perlomeno nella misura di 12 mesi.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   IM 1, cittadino __________, è nato il __________ a __________, dove ha vissuto fino all’età di __________ anni circa. In seguito si è trasferito con i genitori a __________ dove ha frequentato le scuole dell’obbligo. Successivamente ha iniziato l’apprendistato di __________ che però non ha concluso, preferendo lavorare con il padre, __________, apprendendo in tal modo il mestiere di __________, professione che da allora ha sempre svolto. Ha lavorato con il padre fino al 2002, quando si è trasferito a __________ lavorando come __________ a __________ fino al 2003, momento in cui torna a lavorare con il padre che aveva rilevato un __________ a __________. Lavora presso il __________ di __________ fino al 2006, quando il padre chiude il __________, per cui la famiglia torna a __________, dove il padre riprende la gestione del ristorante __________

Nel maggio 2006 IM 1 inizia a lavorare al __________ fino all’inizio del 2007, momento in cui si licenzia perché non va d’accordo con la proprietaria. Agli atti vi è tuttavia copia di una raccomandata 29.03.2007 del __________ dalla quale risulta che egli è stato licenziato con effetto immediato per assenza ingiustificata. Tra il 2007 ed il 2008 IM 1 resta disoccupato.

Nell’agosto 2007 IM 1 commette due furti in Italia, a __________ e a __________, per i quali verrà condannato il 31.01.2008 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione sospesi condizionalmente (cfr. estratto casellario giudiziale italiano del __________, AI 46).

Nel 2008 l’imputato riprende a lavorare per il padre in un __________ a __________, fino a luglio 2008.

Nell’agosto 2008 l’imputato ottiene il permesso di dimora e si trasferisce in Svizzera, a __________, presso l’allora compagna __________ e lavora presso il __________ di __________ per un mese e mezzo.

Il 9 febbraio 2009 IM 1 commette una rapina ai danni del __________ di __________, per la quale verrà processato e condannato dalla Corte delle assise correzionali alla pena detentiva di 12 mesi (AI 6; cfr. estratto casellario giudiziale svizzero del 18.05.2010, AI 35).

Dopo un ulteriore periodo di disoccupazione, l’imputato, a maggio 2010 (nell’imminenza del processo per rapina) viene riassunto dal __________ in qualità di __________.

Il 26 ottobre 2010 inizia a scontare, nella forma degli arresti domiciliari, la pena di 12 mesi inflittagli con sentenza del 18.05.2010 (cfr. decisione GPC del 18.05.2011, AI 4).

A dicembre 2010 smette di lavorare presso il __________. Agli atti vi è il contratto di lavoro sottoscritto dall’imputato il 03.01.2011 con il __________ gestito dal fratello __________, la cui apertura era prevista per il 01.02.2011 ma che di fatto non ha mai aperto i battenti. Malgrado ciò, a partire da gennaio 2011, l’imputato ha percepito uno stipendio mensile di fr. 2'900.-- netti corrispostogli dal fratello __________ (VI PG IM 1, AI 5, all. 12, pag. 4).

Verso la fine del 2010 IM 1 avvia una relazione con la sua attuale compagna, __________, una ragazza di __________ che lavora come __________ (verbale dibattimentale d’interrogatorio degli imputati, pag. 1).

A metà febbraio 2011 IM 1 da __________ si trasferisce a __________, presso l’appartamento di suo fratello in via __________.

Il 20 settembre 2011, l’Ufficio della migrazione, Bellinzona, ha negato a IM 1 il rilascio del permesso di dimora “B” con l’invito a lasciare la Svizzera entro il 31 ottobre 2011 (cfr. doc. TPC 21), decisione che l’imputato ha dichiarato in aula di aver impugnato (cfr. verbale d’interrogatorio, all. 1 al verbale del dibattimento).

L’imputato ha dichiarato di non aver mai fatto uso di alcun genere di droga (VI PG 18.05.2011, AI 5, all. 12, pag. 2). In effetti sia gli esami tossicologici effettuati durante gli arresti domiciliari (AI 19) che quelli eseguiti al momento dell’arresto del procedimento penale che ci occupa, hanno dato esito negativo (cfr. AI 75, all. 9).

                               1.1.   In merito alla situazione finanziaria si ha che l’imputato in Italia è stato dichiarato fallito con sentenza del __________2007 del Tribunale __________. Al momento dell’arresto risultava intestatario di due automobili, una BMW __________ e una Opel Corsa, entrambe in leasing, i cui canoni ammontano a fr. 360.-- circa (AI 58) e fr. 535.-- mensili. L’imputato ha dichiarato che la BMW è stata acquistata da suo fratello __________ il quale a sua insaputa, utilizzando i suoi documenti, ha sottoscritto il contratto di leasing a suo nome e che quindi è quest’ultimo a far fronte al pagamento delle rate del leasing (VI PP 19.07.2011, AI 69, pag. 4).

                               1.2.   Quanto ai precedenti penali si ha che IM 1 è stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di __________, con sentenza 31 gennaio 2008 (doc. TPC 3) alla pena di un anno e sei mesi di reclusione sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di € 400.-, per furto continuato (a due riprese) e per guida di veicolo senza aver conseguito la patente (anch’esso reato continuato).

Inoltre, come visto poco sopra, con sentenza del 18.05.2010, è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, alla pena detentiva di 12 mesi da espiare per la rapina commessa a __________ il 09.02.2009.

L’esecuzione di detta pena, nella forma degli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico, ha avuto inizio il 26.10.2010.

Con decisione 18.05.2011, il Giudice dei provvedimenti coercitivi, preso atto che al 02.06.2011, IM 1 avrebbe scontato i 2/3 della pena, ha disposto la liberazione condizionale dello stesso a far tempo dal 02.06.2011 con un periodo di prova di 1 anno (AI 4), decisione questa che il GPC ha poi revocato il 23.05.2011 a seguito dell’arresto di IM 1 per i fatti che qui ci occupano.

                                   2.   IM 2, cittadino __________, è nato a __________ il __________. Ha frequentato le scuole dell’obbligo, conseguendo la licenza di scuola media ed un istituto tecnico __________. Successivamente ha iniziato a lavorare come __________

. Ha lavorato per un paio di mesi all’__________ di __________ ed in seguito presso il __________ dove si è infortunato. A seguito dell’infortunio è rimasto un anno a casa, frequentando però un istituto __________ e, nel periodo estivo, lavorando al __________, fino a settembre 2010. In seguito ha lavorato per __________ e come __________. Come attività accessoria ha anche lavorato come __________ presso la __________ fino a settembre 2011. Successivamente ha cercato un altro posto di lavoro ma non lo ha trovato per cui al momento è senza occupazione.

IM 2, le cui analisi tossicologiche delle urine hanno dato esito negativo (AI 26, all. 13), ha dichiarato di non consumare sostanze stupefacenti (VI PG 18.05.2011, AI 5, all. 23, pag. 3).

L’imputato non ha precedenti penali in Svizzera (cfr. estratto del casellario giudiziale svizzero del 18.05.2011, AI 2). Anche in Italia è incensurato (estratto del casellario giudiziale italiano del 20.08.2011, doc. dib. 5).

                                   3.   In merito al rapporto tra i due imputati c’è da dire che IM 1 ed IM 2, come del resto __________, si conoscono e sono amici da diversi anni in quanto in passato IM 2 aveva lavorato presso il ristorante __________ del padre di IM 1, a __________ (VI PP IM 2 19.05.2011, AI 6 inc. IM 2, pag. 2; VI PG 18.05.2011 IM 1, AI 5, all. 1, pag. 4). IM 2 ha dichiarato di essere stato a conoscenza dei problemi con la giustizia avuti sia in Italia che in Svizzera da IM 1 (VR PP IM 2 19.05.2011, AI 6 inc. IM 2, pag. 2).

                                   4.   Nell’ambito dell’inchiesta denominata “Tugema”, il 02.05.2011 ed il 17.05.2011 gli inquirenti avevano posto sotto sorveglianza le utenze telefoniche __________ e __________ in uso a tale “__________”, poi identificato in __________, fratello dell’imputato (cfr. VI PG 18.05.2011 __________, AI 5, all. 1, pag. 2).

Grazie alla sorveglianza telefonica il 18.05.2011 veniva intercettato IM 1 a bordo della vettura VW Polo targata __________. In particolare dal rapporto di arresto provvisorio (AI 5) risulta che IM 1 e IM 2 sono stati fermati il 18.05.2011 sulla strada cantonale di __________ a bordo del veicolo di IM 2.

Sulla persona di IM 1, e meglio nella sua borsa a tracolla, venivano rinvenuti 13 minigrip contenenti eroina (136 grammi lordi; cfr. VI PP IM 2 19.05.2011, AI 6 inc. IM 2, pag. 4) mentre che la perquisizione dell’auto dava esito negativo.

La sostanza stupefacente è risultata essere eroina con un peso netto di 124,73 grammi confezionata in 12 minigrip da circa 10 grammi netti ciascuno ed un minigrip da circa 5 grammi netti. L’eroina è stata analizzata e per due campioni è stato rilevato un grado di purezza del 19% rispettivamente del 20% (AI 75, all. 11).

Poco dopo il fermo dei due imputati, verso le ore 15.00 del medesimo giorno, gli inquirenti si recavano presso l’abitazione di __________ fratello maggiore dell’imputato. Dalla perquisizione dell’abitazione veniva rinvenuta diversa documentazione cartacea contenente l’indicazione di cifre e conteggi riconducibili ad un traffico di stupefacenti, diversi telefoni cellulari e diversi minigrip vuoti.

Con decisione del 20.05.2011, il Giudice dei provvedimenti coercitivi confermava l’arresto di IM 1 (cfr. AI 11). Lo stesso è rimasto in carcere preventivo fino al processo mentre che IM 2, dopo essere stato sentito dal PP, è stato scarcerato il 20.05.2011 dietro versamento di una cauzione di fr. 1'000.-- (AI 9 inc. IM 2).

                                   5.   Successivamente all’arresto dei due imputati il 20.05.2011 (cfr. rapporto AI 13) gli inquirenti richiedevano i tabulati retroattivi dell’utenza __________ intestata ed in uso a IM 1 (sorveglianza approvata dal GPC con decisione del 23.5.2011, AI 15). Attraverso l’esame dei tabulati retroattivi trasmessi dalla Sunrise il 23.5.2011 (AI 21) ed il 24.5.2011 (AI 23) gli inquirenti procedevano all’identificazione e quindi all’interrogatorio degli acquirenti, stabilivano i contatti tra gli imputati così come gli spostamenti da essi eseguiti (AI 22 e 24).

Con un distinto rapporto datato anch’esso 20.5.2011 (AI 11 inc. IM 2) venivano richiesti i tabulati delle utenze __________ (intestata a IM 1 ma di fatto in uso a IM 2) e __________ (intestata ed in uso a IM 2), sorveglianza approvata dal GPC con decisione del 27.5.2011 (AI 17 inc. IM 2).

L’analisi dei tabulati trasmessi da Sunrise (AI 18 inc. IM 2), Swisscom (AI 19 e 20 inc. IM 2) e Orange (AI 21 inc. IM 2) permetteva di stabilire i contatti tra i venditori e gli acquirenti e di procedere ai relativi interrogatori (AI 22 inc. IM 2) così come di ricostruire gli spostamenti dei coimputati.

Nella presente inchiesta sono pertanto risultate rilevanti non solo le intercettazioni telefoniche ma anche e soprattutto le informazioni relative agli standort dei telefonini in uso a __________, IM 1 e IM 2 (cfr. rapporto datato 7.6.2011, AI 33).

Gli standort hanno infatti consentito di risalire alle presenze dei coimputati in Svizzera interna e di ricostruire i viaggi oltralpe effettuati dai due accusati e da __________ (cfr. dischetti con i tabulati trasmessi a questo Tribunale il 27.09.2011 di cui al doc. TPC 18).

                                   6.   Effettuati gli interrogatori delle persone coinvolte e degli acquirenti e sviluppata l’inchiesta, il Procuratore pubblico con atto d’accusa del 26 agosto 2011 ha imputato ai due accusati l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

IM 1, unitamente al fratello, avrebbe trasportato complessivamente, in occasione di quattro viaggi, 400 grammi di eroina ed avrebbe inoltre acquistato in tre occasioni, recandosi ad __________ unitamente ad IM 2, 324,73 grammi di eroina poi trasportata in Ticino. Avrebbe infine alienato ad acquirenti locali 10,4 grammi di eroina.

Ad IM 2 la Pubblica Accusa ha imputato il trasporto da __________ a __________, in quattro distinte occasioni, di complessivi 424,73 grammi di eroina, viaggi effettuati ponendosi alla guida dell’autovettura che di volta in volta veniva usata per il viaggio, accompagnando o il coimputato IM 1 o __________.

                                   7.   Al dibattimento IM 1, come aveva già fatto in corso d’inchiesta, ha pienamente confessato i propri reati di droga (cfr. verbale dibattimentale d’interrogatorio degli imputati, pag. 2-3) ammettendo di aver accompagnato nel periodo marzo/maggio 2011 in occasione di quattro viaggi suo fratello __________ ad __________, dove quest’ultimo acquistava lo stupefacente da tale __________, trasportandolo poi in Ticino. Ammetteva inoltre di aver effettuato unitamente ad IM 2 (che chiamava ugualmente in causa) altri tre viaggi per conto di suo fratello __________, sempre destinati all’acquisto di eroina ad __________ (AI 5, all. 12). L’imputato confermava pertanto la chiamata in correità nei confronti di suo fratello __________ e di IM 2. Ammetteva infine di avere, nel periodo ottobre 2010/maggio 2011, alienato ad acquirenti locali complessivi 10,4 grammi di eroina (cfr. verbale PG del 26.05.2010, AI 75, all. 3; verbale PP 19.07.2011, AI 69) consegnando il denaro incassato al fratello __________.

                                   8.   Anche IM 2, presentatosi al dibattimento, ha ammesso in aula quanto già confessato in sede d’inchiesta, segnatamente di avere, nel periodo marzo/maggio 2011, trasportato da __________ a __________ in quattro distinte occasioni, un quantitativo complessivo di 424,73 grammi di eroina, ponendosi alla guida della vettura che di volta in volta veniva utilizzata ed accompagnando o IM 1 o __________ ad __________. L’imputato ha precisato che inizialmente non aveva capito bene di cosa si trattava ma che poi già in occasione del primo viaggio ha capito che si trattava di acquisti di stupefacente. Ha dichiarato di aver effettuato i viaggi poiché gli era stato promesso un posto di lavoro (verbale dibattimentale d’interrogatorio degli imputati, pag. 3).

                                   9.   L’esame dei tabulati retroattivi delle utenze poste sotto sorveglianza ha permesso, come visto al punto 3, di stabilire la presenza oltre Gottardo degli imputati, il numero delle trasferte effettuate e quindi di riscontrare le dichiarazioni degli stessi in merito ai viaggi effettuati in Svizzera interna volti agli acquisti dell’eroina ed al conseguente trasporto dello stupefacente in Ticino in vista della sua messa in commercio. In particolare grazie agli standort è stata ricostruita la presenza dei coimputati oltre Gottardo nel periodo 03.03.2011 e fino al 18.05.2011 (cfr. AI 33).

Orbene, sulla base di detti riscontri oggettivi e delle ammissioni degli accusati (nonché delle testimonianze assunte dai vari acquirenti) si ha che entrambi devono essere riconosciuti autori colpevoli di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti aggravata a motivo del quantitativo con la conseguente conferma delle rispettive imputazioni a loro carico di cui all’atto d’accusa, che del resto le difese non hanno contestato.

                                10.   L’art. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa la norma menziona il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene giuridico offeso, la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, avuto riguardo alle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

                                11.   In merito all’entità della colpa di IM 1, la Corte non ha potuto che rimarcare la gravità oggettiva del reato commesso come quello di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, la cui gravità, a fronte del quantitativo, risulta già solo dalla comminatoria (ex art. 19 cifra 2 LF sugli stupefacenti) di una pena

minima non inferiore ad un anno di pena detentiva cui può essere cumulata una pena pecuniaria. E’ grave inoltre che l’imputato abbia trattato l’importante quantitativo di oltre 724 grammi di eroina in occasione di sette viaggi dimostrando con ciò una notevole disponibilità alla reiterazione del reato al quale si è determinato liberamente, posto come non vi sia agli atti il benché minimo elemento che indizi l’esistenza di un rapporto di dipendenza dell’imputato dal fratello __________ né risulta che IM 1 abbia agito ad incitamento del fratello e quindi in modo tale da concretare i presupposti dell’attenuante di cui all’art. 48 lett. a cifra 4 CP, così come postulato dalla difesa. Del resto IM 1 stesso ha dichiarato nei verbali resi di aver effettuato i viaggi per fare un “favore” al fratello e non perché da lui dipendente.

Grave è ancora che IM 1 sapeva perfettamente dell’attività di spaccio del fratello e che quindi l’eroina che trasportava rispettivamente acquistava e trasportava da Emmen in Ticino, fatta eccezione per il quantitativo sequestrato, veniva concretamente immessa sul mercato alimentando in tal modo il consumo di decine e decine di consumatori. Ancora grave è che l’imputato abbia trafficato eroina pur conoscendo gli effetti negativi che l’uso di tale sostanza comporta (per esserne il fratello __________, consumatore). Il movente di tale attività è il puro fine di lucro, l’illecito guadagno benché l’imputato alleghi di aver effettuato i viaggi solo per fare un favore al fratello __________. Infatti IM 1 sembra dimenticare la percezione della somma di fr. 2'900.-- al mese che il fratello __________ gli corrispondeva senza che parallelamente risulti per __________ alcuna corrispondente fonte di entrata lecita tale da permettergli la dazione di tale somma di denaro, ritenuto come il __________ presso il quale l’imputato avrebbe dovuto lavorare (cfr. contratto agli atti) e che doveva essere aperto da __________ il 1 febbraio 2011, non ha mai aperto i battenti (cfr. verbali interrogatorio __________ 18.05.2011; 31.05.2011 e 20.06.2011). Certo l’imputato ha dichiarato di percepire questo importo per dei lavori che ha eseguito in questo locale in vista della sua apertura ma, stante da un lato la mancata apertura dell’__________ e visti dall’altro i frequenti viaggi effettuati per l’approvvigionamento di eroina, è lecito dedurne che detta attività - qualora sia mai stata un reale progetto - sia rimasta allo stato embrionale (come del resto la precedente attività che avrebbe dovuto essere aperta a __________, cfr. sentenza 18.05.2010 pagg. 5-6 e pagg. 19-20) e in ogni caso - come il presente procedimento dimostra - è stata abbandonata per più facili ed immediati guadagni.

Dal profilo soggettivo la Corte ha giudicato molto grave l’assenza di scrupoli dimostrata da IM 1, che perfettamente consapevole dei suoi precedenti penali, si è messo a trafficare eroina scegliendo senza alcuna remora di delinquere in modo grave e ripetuto mentre stava scontando la condanna alla pena di 12 mesi inflittagli il 18.05.2010 per l’ultimo reato che in ordine di tempo aveva commesso. Il 26.10.2010 comincia ad espiare con il braccialetto elettronico la (recente) condanna subita per la rapina e non trova di meglio da fare, da lì a poco, che mettersi a trafficare eroina, effettuando ben 7 viaggi in Svizzera interna dove non solo ha accompagnato il fratello __________ che provvedeva all’acquisto della sostanza stupefacente ma al quale l’imputato si è sostituito nell’acquisto dell’eroina quando la trasferta ad __________ veniva da lui effettuata con IM 2, con il che è indiscutibile l’assunzione e lo svolgimento da parte di IM 1 di un ruolo tutt’altro che secondario, come invece preteso dalla difesa.

E’ grave ancora che l’attività criminale era in pieno svolgimento ed espansione come dimostra anche il quantitativo, sensibilmente superiore ai soliti 100 grammi – trasportati per ogni singolo viaggio -, sequestrato al momento del fermo e sarebbe pertanto andata avanti se gli inquirenti non fossero intervenuti, ponendovi fine, senza che l’imputato abbia mai avuto ripensamenti di sorta.

IM 1, nonostante i suoi precedenti, non si è fatto alcuno scrupolo di tradire la fiducia che le Autorità penali gli avevano accordato, tenuto conto che la pena per la commissione della rapina era stata compressa e contenuta in 12 mesi di pena detentiva allo scopo di permettergli di mantenere il posto di lavoro che, nell’imminenza del processo aveva trovato (cfr. sentenza 18.05.2010 pag. 17 consid. 11).

Grave è ancora che IM 1 non solo non tiene conto dei suoi trascorsi giudiziari ma che neppure la privazione della libertà (subita nell’ambito del procedimento per rapina e ancor prima in quello italiano per furti: cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali 18.05.2010 pag. 17) ha per lui valenza educativa.

Quella commessa dall’imputato è una ricaduta molto pesante commessa poco tempo dopo l’incarcerazione subita e la relativa condanna e sopratutto mentre stava espiando la pena di 12 mesi inflittagli, ciò che aggrava in modo importante la sua colpa e getta una luce funesta sulla prognosi futura.

Questo quadro negativo non è mitigato da alcuna particolare circostanza attenuante. Nulla rende meno grave l’agire dell’imputato che ha deliberatamente scelto di delinquere di nuovo, in modo grave, segnatamente nell’ambito di un’attività di spaccio di eroina e nonostante l’esperienza di un fratello __________ consumatore di tale sostanza.

La Corte ha considerato a suo favore la collaborazione con gli inquirenti iniziata già dal primo verbale di interrogatorio e che è diventata sempre più aderente alla realtà nel susseguirsi dei verbali per cui è considerato reo confesso. È stato altresì considerato che l’attività delinquenziale si è estesa sull’arco di pochi mesi.

La Corte ha preso atto della convenzione di risarcimento versata agli atti dalla diligente difesa in merito all’indennizzo della vittima della rapina. Tuttavia, esulando la stessa dal presente procedimento, la sua sottoscrizione non può dar luogo al riconoscimento del sincero pentimento neppure nella forma di attenuante generica.

Nella determinazione della pena la Corte ha altresì considerato la carcerazione subita dall’imputato fino al processo nonché il fatto che IM 1 dovrà scontare il residuo di pena della precedente condanna, non trovando applicazione, nel concreto caso, l’art. 89 CP. Tutto ciò ha permesso alla Corte di comprimere la richiesta di pena ma non oltre i due anni e 4 mesi, data la gravità della colpa dell’imputato e tenuto altresì conto che l’Accusa ha formulato una richiesta di pena nella quale ha già tenuto conto, tra l’altro, della collaborazione prestata dall’imputato.

                                12.   IM 1, come visto, è stato condannato in Italia, il 31.01.2008 alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione. Il 18.05.2010 è stato condannato in Svizzera alla pena detentiva di 12 mesi il che significa che per lui la questione della sospensione condizionale della pena non si pone nei termini dell'assenza di prognosi negativa, ma in quelli, molto più restrittivi, della presenza di circostanze particolarmente favorevoli giusta l'art. 42 cpv. 2 CP che la Corte in concreto non ha ravvisato.

IM 1 ha recidivato pesantemente commettendo un grave reato mentre stava espiando la condanna a 12 mesi di pena detentiva e nonostante l'esperienza della carcerazione subita, ciò che certamente non depone per la presenza, nella sua condizione, di circostanze particolarmente favorevoli.

Il motivo della ricaduta, come già verificatosi in precedenza, è di natura prettamente economica.

Orbene, la Corte constata che la situazione economica dell'accusato resta precaria, per lo più connotata da diversi progetti professionali ed iniziative imprenditoriali che restano sempre e solo allo stadio di progetto con la parallela commissione però di reati da parte dell’imputato che non ha fin’ora trovato una stabilità professionale, ciò che non costituisce certo una circostanza particolarmente favorevole ma amplifica i dubbi sulla sua condotta futura. E’ vero che agli atti è stata versata la disponibilità all’assunzione dell’imputato da parte della ditta __________ di __________ (doc. dib. 3) ma tale circostanza – considerato che anche nell’imminenza del precedente dibattimento IM 1 aveva trovato lavoro con la sua riassunzione al __________ - non è, visti i suoi trascorsi, sufficiente e comunque suscettiva di ribaltare il pronostico negativo legato ai suoi precedenti seppur non specifici in quanto le caratteristiche della ricaduta fanno sì che IM 1 non dia alcuna solida garanzia di non ricadere nuovamente nella commissione di reati, tenuto anche conto che l’imputato ha presentato ricorso avverso la decisione 20.09.2011 dell’Ufficio della migrazione di Bellinzona che gli ha negato il rilascio del permesso B intimandogli di lasciare la Svizzera entro il 31.10.2011 (doc. TPC 21). Infine, neppure la relazione sentimentale con __________ benché permanga tutt’ora impermeabile alle vicende giudiziarie dell’imputato, permette conclusioni diverse quo all’esistenza delle circostanze particolarmente favorevoli nella misura in cui detto rapporto era già esistente al momento della commissione del nuovo reato qui in discussione. Pertanto, stanti i precedenti e non essendo ravvisabile nella sua situazione alcuna circostanza particolarmente favorevole, non vi è alcuno spazio per la sospensione neppure parziale della pena, così come postulato dalla difesa. Infatti, per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste dall’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena, si applicano pure alla sospensione condizionale ex art. 43 CP (cfr. sentenza della Corte di Appello e di revisione penale del 09.02.2011 in re M.R. pag. 10; DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

                                13.   In merito ad IM 2, che non ha presentato annuncio d’appello ed il cui Difensore si è associato alla richiesta di pena della Pubblica Accusa, va detto brevemente che la Corte nel determinare la sanzione a suo carico ha ritenuto la gravità oggettiva del reato da lui commesso. A suo favore la Corte ha considerato la presenza all’odierno dibattimento, la collaborazione con gli inquirenti fin dal primo verbale d’interrogatorio, la disponibilità durante l’inchiesta, il suo ruolo comunque “a rimorchio”, la buona condotta tenuta in pendenza di procedimento con la contemporanea ricerca di un posto di lavoro, la sua incensuratezza, elementi questi che hanno permesso di ritenere che da questo primo inciampo nelle maglie della giustizia, IM 2 ne ha tratto i debiti insegnamenti, distanziandosi da quanto commesso.

La pena a suo carico è stata quindi determinata in 15 mesi di pena detentiva così come postulato dalla Pubblica Accusa, pena che, stante la prognosi favorevole, ha potuto essere posta al beneficio della sospensione condizionale di due anni.

                                14.   La Corte ha disposto la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, con la distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per taluni oggetti personali (I Phone con astuccio di gomma e due cellulari Nokia) indicati nel dispositivo n. 5, dissequestrati in favore dei condannati, previa cancellazione di tutti i dati in memoria. Il marsupio è stato confiscato, essendo servito per la commissione del reato (art. 69 CP).

                                15.   È stata altresì ordinata la restituzione ad IM 2 della cauzione di fr. 1'000.--, dedotto il pagamento della quota di tassa di giustizia e spese processuali a suo carico, essendosi lo stesso presentato al dibattimento.

Visti gli art.:                    12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 89 CP;

19 cifre 1 e 2 LStup;

135, 239, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

in occasione di 4 viaggi effettuati tra il 5.3.2011 e il 13.5.2011,

trasportato complessivi 400 grammi di eroina da __________ a __________,

in 3 occasioni nel periodo 17.3.2011 - 18.5.2011, acquistato a __________ per conto di __________ complessivi 324,73 grammi di eroina,

nonché per avere, nel periodo ottobre 2010 / maggio 2011, a __________ e a __________, alienato 10,4 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 2 è autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

in occasione di 4 viaggi effettuati tra marzo 2011 e il 18.5.2011,

trasportato complessivi 424,73 grammi di eroina da __________ a __________,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   Di conseguenza,

                               3.1.   IM 1 è condannato:

                            3.1.1.   alla pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   IM 2 è condannato:

                            3.2.1.   alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                            3.2.2.   l’esecuzione della pena detentiva è sospesa e ad IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   È ordinata la confisca di:

                                     -   124, 73 grammi di eroina, da distruggere;

                                     -   un marsupio di colore nero (n. 14383);

                                     -   una tessera sunrise prepaid (n. 14380);

                                     -   una carta sim sunrise (n. 14382);

                                     -   una carta Sim Swisscom __________ (n. 13973);

                                     -   una carta Sim Vodafone __________ (n. 13975);

                                     -   una tessera telefonica Vodafone (senza Sim) Puk __________ (n.13976);

                                     -   una tessera banca __________ n. __________ (n. 14384).

                                   5.   Previa cancellazione di tutti i dati in memoria, è ordinato il dissequestro di:

                                     -   un telefono mobile marca IPhone 4 di colore nero con astuccio di gomma (n. 14381), da restituire a IM 1;

                                     -   un telefono marca Nokia imei __________ (n. 13972) e un telefono marca Nokia imei __________ (n. 13974), da restituire ad IM 2.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 2, a carico dello stesso, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 fino al 22.08.2011, a carico dello stesso, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dell’avv. __________ sarà stabilita con decisione separata.

                                   8.   È ordinata la restituzione ad IM 2 della cauzione di fr. 1'000.--, dedotto il pagamento della quota di tassa di giustizia e spese processuali a suo carico.

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

                                10.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        1'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        5'712.--

Spese postali, tel., affr. in blocco       fr.           221.70

                                                                 fr.        6'933.70

                                                                ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        2'856.--

Spese postali, tel., affr. in blocco       fr.           110.85

                                                                 fr.        3'466.85

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.           500.--

Inchiesta preliminare                           fr.        2'856.--

Spese postali, tel., affr. in blocco       fr.           110.85

                                                                 fr.        3'466.85

                                                                 ============

Intimazione a:          -

                                     -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

72.2011.78 — Ticino Tribunale penale cantonale 13.10.2011 72.2011.78 — Swissrulings