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Ticino Tribunale penale cantonale 12.08.2011 72.2011.54

12 août 2011·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,866 mots·~14 min·2

Résumé

Ripetuti furti aggravati da parte di cittadine straniere. Utilizzo di carte di credito rubate

Texte intégral

Incarto n. 72.2011.54

Lugano, 12 agosto 2011  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:                 giudice Claudio Zali Presidente

                                         Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi le imputate, con l’annuenza dei Difensori e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale        Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

ACPR 4

ACPR 5

ACPR 6

ACPR 7

ACPR 8

ACPR 9

ACPR 10

ACPR 11

ACPR 12

ACPR 13

ACPR 14

ACPR 15

ACPR 16

ACPR 17

ACPR 18

ACPR 19,

contro                              IM 1,

patrocinata dall’avv. DF 1,

in carcerazione preventiva dal 9 marzo 2011 al 16 giugno 2011 (100 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 17 giugno 2011

                                         IM 2,

patrocinata dall’avv. DUF 1, _________

in carcerazione preventiva dal 9 marzo 2011 al 16 giugno 2011 (100 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 17 giugno 2011

imputate, a norma dell’atto d’accusa nr. 53/2011 del 16 giugno 2011, di

                                  A.   IM 2 e IM 1 (in correità)

                                   1.   ripetuto furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda intesa a commettere furti,

per avere,

nel periodo compreso tra il 18.02.2011 ed il 2.03.2011,

in diverse località del Cantone Ticino,

agendo sempre in correità tra loro e talvolta anche con ulteriori persone, fra cui __________ e __________ (contro cui si procede separatamente), nonché con una non meglio identificata cittadina __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato pari a CHF 15'609,90 ed EUR 150.00, refurtiva non recuperata;

in particolare, operando in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano che consisteva nel giungere in Svizzera a bordo di un’autovettura privata, scegliere centri commerciali del Cantone Ticino e, utilizzando differenti tecniche, sottrarre borse e/o portamonete con il relativo contenuto ai clienti, così da conseguire un cospicuo indebito profitto utilizzato per soddisfare i loro bisogni e quelli della famiglia;

e meglio per avere, nelle sotto elencate occasioni e circostanze:

                               1.1.   a __________ il 18.02.2011, a danno di ACPR 3, sottratto la borsetta con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 2’000.00

                               1.2.   a __________ il 18.02.2011, a danno di ACPR 13, sottratto la borsetta con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 530.00.

                               1.3.   a __________ il 18.02.2011, a danno di ACPR 10, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 310.00.

                               1.4.   a __________ il 25.02.2011, a danno di ACPR 9, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 2’030.00

                               1.5.   a __________ il 25.02.2011, a danno di ACPR 12, sottratto la borsetta con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 2’551.00.

                               1.6.   a __________ il 26.02.2011, a danno di ACPR 2, sottratto al borsetta con relativo contenuto, per un valore quantificato in EUR 150.00.

                               1.7.   ad __________ il 26.02.2011, a danno di ACPR 11, sottratto la borsetta con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 1’180.00;

                               1.8.   ad __________ il 28.02.2011, a danno di ACPR 15, sottratto la borsetta con relativo contenuto, per un valore quantificato in in CHF 2’870.00;

                               1.9.   a __________ il 28.02.2011, a danno di ACPR 17, sottratto la borsetta con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 2'065.90;

                             1.10.   a __________ il 28.02.2011, a danno di ACPR 19, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 1’150.00.

                             1.11.   a __________ il 02.03.2011, a danno di ACPR 1, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 173.00;

                             1.12.   a __________ il 02.03.2011, a danno di ACPR 8, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 750.00;

                                   2.   ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (consumato e tentato)

Per avere, nel periodo compreso tra il 18 febbraio 2011 ed il 2 marzo 2011, in diverse località del Cantone, agendo in correità tra loro, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo o indebito di dati, influito, rispettivamente, tentato di influire, su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati  al fine di trasferire attivi a danno di terzi e meglio, cagionando così un danno a terzi quantificato in CHF 2'819.00 ed EUR 1'500.00,

e meglio, per avere nelle sotto elencate circostanze:

                               2.1.   il 18.02.11 ad __________, tentato di prelevare denaro presso l’apparecchio bancomat della __________ mediante la carta di credito di ACPR 3, a questa sottratta così come al punto 1.1 del presente atto d’accusa;

                               2.2.   il 25.02.11 a __________, utilizzato la carta di ACPR 9, a questa sottratta così come descritto al punto 1.4 del presente atto d’accusa, al fine di effettuare acquisti  di beni per un valore di CHF 1'819.00 e prelevare denaro contante presso l’apparecchio Postomat de __________ per EUR 750.00.

                               2.3.   il 28.02.11 ad __________, tentato di prelevare denaro presso il bancomat della __________ mediante la carta di credito di ACPR 15, a questa sottratta così come al punto 1.8 del presente atto d’accusa;

                               2.4.   il 02.03.11 __________, tentato di prelevare denaro presso l’apparecchio bancomat della __________ mediante la carta di credito di ACPR 1, a questa sottratta così come al punto 1.11 del presente atto d’accusa;

                               2.5.   il 02.03.11 a __________, utilizzato la carta di credito di ACPR 8, a questa sottratta così come al punto 1.12 del presente atto d’accusa, al fine di prelevare denaro contante presso l’apparecchio bancomat de __________ per CHF 1'000.00 e EUR 750.00;

                                  B.   IM 1, singolarmente

                                   3.   ripetuto furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda intesa a commettere furti,

per avere,

nel periodo compreso tra il 18.01.2011 e l’8 febbraio 2011,

in diverse località del Cantone Ticino,

agendo in correità con ulteriori persone, fra cui __________ e __________ (contro i quali si procede separatamente), per procacciarsi un indebito profitto ed alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato pari a CHF 5'486.00 ed EUR 530.00, refurtiva non recuperata;

in particolare, operando in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un preciso piano che consisteva nel giungere in Svizzera a bordo di un’autovettura privata, scegliere centri commerciali del Cantone Ticino e, utilizzando differenti tecniche, sottrarre borse e/o portamonete con il relativo contenuto ai clienti, così da conseguire un cospicuo indebito profitto utilizzato per soddisfare i suoi bisogni e quelli della famiglia;

e meglio per avere, nelle sotto elencate occasioni e circostanze:

                               3.1.   a __________ il 18.01.2011, a danno di ACPR 6, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 100.00;

                               3.2.   a __________ il 18.01.2011, a danno di ACPR 7, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 470.00;

                               3.3.   a __________ il 20.01.2011 a danno di __________, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 170.00;

                               3.4.   ad __________ il 20.01.11, a danno di __________, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 320.00;

                               3.5.   a __________ il 20.01.2011 a danno di ACPR 18, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 250.00;

                               3.6.   a __________ il 28.01.2011 a danno di ACPR 16, sottratto il portamonete con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 397.00 ed EUR 530.00;

                               3.7.   ad __________ il 01.02.2011 a danno di di ACPR 4, sottratto la borsetta con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 2’270.00;

                               3.8.   a __________ il 08.02.2011 a danno di ACPR 14 sottratto la borsetta con relativo contenuto, per un valore quantificato in CHF 1’509.00;

                                   4.   ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (tentato)

per avere, nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2011 ed il 1 febbraio 2011, in diverse località del Cantone per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo o indebito di dati, tentato di influire su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati al fine di trasferire attivi a danno di terzi,

e meglio, per avere nelle sotto elencate circostanze:

                               4.1.   a __________ il 18.01.11, tentato di prelevare denaro contante dall’apparecchio bancomat de __________ e della __________, mediante la carta di credito di ACPR 6, a questa sottratta così come al punto 3.1 del presente atto d’accusa;

                               4.2.   a __________ il 18.01.11, tentato di prelevare denaro contante dall’apparecchio bancomat della Banca __________ mediante la carta di credito di ACPR 7, a questa sottratta così come al punto 3.2 del presente atto d’accusa;

                               4.3.   ad __________ il 20.01.11, tentato di prelevare denaro contante dall’apparecchio bancomat della __________ mediante la carta di credito di ACPR 5, a questa sottratta così come al punto 3.3 del presente atto d’accusa;

                               4.4.   a __________ il 01.02.11, tentato di prelevare denaro contante dall’apparecchio bancomat della banca __________ mediante la carta di credito di ACPR 4, a questa sottratta così come al punto 3.7 del presente atto d’accusa;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e 3 CP; art. 147 cpv. 1 CP;

mezzi di prova: gli atti formanti l’INC. 2011.1896 e INC.2011.1898;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal difensore di fiducia, avv. DF 1;

                                     -   l’imputata IM 2, assistita dal difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:35 alle ore 14:45.

Sentiti:                         -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale in esito al suo intervento conclude chiedendo la conferma dell’atto d’accusa in fatto e in diritto e la condanna per IM 1 alla pena detentiva di 16 mesi da espiare e per IM 2 alla pena detentiva di 14 mesi da espiare. Chiede inoltre la confisca del denaro sequestrato;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore di IM 2, la quale dopo aver motivato le contestazioni quo al punto 1.3 dell’atto d’accusa e alle aggravanti di banda e mestiere, che considera non realizzati, conclude chiedendo che la sua assistita, segnatamente in ragione delle attenuanti della grave angustia e del sincero pentimento, sia condannata in via principale ad una pena equivalente al periodo di carcere sinora sofferto con scarcerazione immediata, in via subordinata ad una pena sospesa condizionalmente e in via ancor più subordinata chiede che l’eventuale pena ferma sia espiata in Italia, più vicina alla sua famiglia.

Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro ad eccezione del blocchetto e delle ricevute degli assegni bancari, della citazione dei carabinieri Lombardia e della ricevuta multa cauzione della Polcom _________;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore di IM 1, il quale motivando le contestazioni in merito ai reati di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 3.5 e 3.6 dell’atto d’accusa, per cui ribadisce la richiesta di estromissione degli interrogatori formulata al dibattimento (in particolare degli interrogatori PP 1.4.2011 e 13.4.2011), e alle aggravanti di banda e mestiere conclude chiedendo che la sua assistita, ritenute le attenuanti della grave angustia e dall’aver agito sotto l’impressione di una grave minaccia, sia immediatamente scarcerata, sub. sia condannata ad una pena compresa in 6 mesi e al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:

                                  A.   IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   furto

per avere, nel periodo 18 gennaio/2 marzo 2011, in diverse località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente sia in correità con IM 2 e altre persone, in 20 occasioni sottratto cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di fr. 21'095.90 ed Euro 680;

                             1.1.1   trattasi di reato aggravato siccome commesso in banda;

                            1.1.2.   trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere;

                                1.2   ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati in parte tentato

per avere, nel periodo 18 gennaio/2 marzo 2011, in diverse località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente sia in correità con IM 2 e altre persone, in 9 occasioni di cui 7 tentate, influito rispettivamente tentato di influire su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati cagionando così un danno a terzi quantificato in fr. 2'819.ed Euro 1'500;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

                                   2.   Sussistono attenuanti specifiche e se sì quali?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   4.   Deve un risarcimento agli accusatori privati e se si in quale misura?

                                   5.   Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

                                  B.   IM 2

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   furto

per avere, nel periodo 18 febbraio/2 marzo 2011, in diverse località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente sia in correità con IM 1, in 12 occasioni sottratto cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di fr. 15'609,90 ed Euro 150;

                            1.1.1.   trattasi di reato aggravato siccome commesso in banda;

                            1.1.2.   trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere;

                                1.2   ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati in parte tentato

per avere, nel periodo 18 febbraio/2 marzo 2011, in diverse località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente sia in correità con IM 1, in 5 occasioni di cui 3 tentate, influito rispettivamente tentato di influire su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati cagionando così un danno a terzi quantificato in fr. 2'819.- ed Euro 1'500;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

                                   2.   Sussistono attenuanti specifiche e se sì quali?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   4.   Deve un risarcimento agli accusatori privati e se si in quale misura?

                                   5.   Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP.

Rispondendo           A.   per IM 2 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.1.1, 2 e 3;

                                  B.   per IM 1 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.1.1, 2 e 3;

visti gli art.                      12, 22, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 48a, 49, 51, 69, 70, 139, 147 CP;

82, 35, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autrice colpevole di:

                               1.1.   furto aggravato

siccome commesso per mestiere,

per avere, nel periodo 18 gennaio/2 marzo 2011, in diverse località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente sia in correità con IM 2 e altre persone, in 20 occasioni, sottratto cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di fr. 21'095.90 ed Euro 680;

                               1.2.   ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati in parte tentato

per avere, nel periodo 18 gennaio/2 marzo 2011, in diverse località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente sia in correità con IM 2 e altre persone, in 9 occasioni di cui 7 tentate, influito rispettivamente tentato di influire su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati cagionando così un danno a terzi quantificato in fr. 2'819.- ed Euro 1'500;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   IM 2 è autrice colpevole di:

                               2.1.   furto aggravato

siccome commesso per mestiere,

per avere, nel periodo 18 febbraio/2 marzo 2011, in diverse località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente sia in correità con IM 1, in 12 occasioni, sottratto cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di fr. 15'609,90 ed Euro 150;

                               2.2.   ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati in parte tentato

per avere, nel periodo 18 febbraio/2 marzo 2011, in diverse località del Cantone Ticino, agendo sia singolarmente sia in correità con IM 1, in 5 occasioni di cui 3 tentate, influito rispettivamente tentato di influire su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati cagionando così un danno a terzi quantificato in fr. 2'819.- ed Euro 1'500.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   3.   Di conseguenza,

                               3.1.   IM 1 è condannata alla pena detentiva di 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   IM 2 è condannata alla pena detentiva di 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                                   4.   IM 1 e IM 2 sono condannate in solido a pagare:

                               4.1.   fr. 200.all’AP ACPR 10;

                               4.2.   fr. 3’849.e Euro 750 all’AP ACPR 9.

                                   5.   IM 1 è condannata a pagare fr. 397.- e Euro 530.- all’AP ACPR 16.

                                   6.   Le condannate sono mantenute in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

                                    §   Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

                                   7.   È ordinata la confisca di 6 scatole di puntine (reperto __________); 1 falso portamonete Luis Vuitton (reperto __________), da distruggere; 1 falsa pochette Luis Vuitton (reperto __________), da distruggere. Sugli importi di denaro è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia. Il resto degli oggetti sequestrati sono dissequestrati in favore delle aventi diritto.

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio IM 2 sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

                                   9.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono a carico delle condannate in solido con ripartizione interna in misura di 1/2. ciascuna.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           500.--

                                         Inchiesta preliminare                             fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.           300.-fr.        1'000.--

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di                                 (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           250.--

Inchiesta preliminare                             fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.           150.-fr.           500.--

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di                              (1/2)

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           250.--

Inchiesta preliminare                             fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.           150.-fr.           500.--

                                                                 ============

Intimazione a:          

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           La vicecancelliera

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