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Ticino Tribunale penale cantonale 30.05.2011 72.2011.35

30 mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·950 mots·~5 min·4

Résumé

Spaccio di eroina da parte di sedicente cittadino straniero. Entrata e soggiorno illegale

Texte intégral

Incarto n. 72.2011.35

Mendrisio, 30 maggio 2011/rb  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da:                 giudice Claudio Zali, Presidente

                                         Valentina Tognetti, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo Palazzo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del Difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale      Ministero pubblico

contro                             IM 1, sedicente

patrocinato dall’avv. DUF 1, __________

in carcerazione preventiva dal 24 febbraio 2011 al 20 aprile 2011 (56 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 21 aprile 2011

imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 37/2011 del 20 aprile 2011, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio, per avere, senza essere autorizzato, a __________ (__________) e __________ (__________),

nel periodo gennaio 2009 – 10 febbraio 2009, in tre occasioni,

agendo in correità con tali “__________” e “__________”, suoi connazionali non identificati, venduto a __________ complessivamente circa 150 grammi lordi di eroina, al prezzo di fr. 160.- il sacchetto minigrip da circa 5 grammi l’uno, di cui 47.45 grammi netti (grado di purezza del 21%) sequestrati dalla Polizia cantonale a __________, il 10 febbraio 2009;

                                   2.   entrata e soggiorno illegale

per essere entrato in Svizzera, dal valico ferroviario di __________, ed avere soggiornato illegalmente a __________ ed in altre imprecisate località, in almeno due occasioni e meglio da fine anno 2008 al 10 febbraio 2009 e dal 20 al 23 luglio 2010, violando il divieto d’entrata 10 gennaio 2005 emanato dall’autorità del Canton __________, per tempo indeterminato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cifra 1 e 2 LStup. e 115 cpv. 1 lett. a e b LStr.;

Presenti:                     -   il Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;

                                     -   l’imputato, accompagnato dal suo difensore d’ufficio (con GP) avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 15:10.

Sentiti:                        -   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto d’accusa, chiede che all’imputato sia comminata una pena aggiuntiva di 8 mesi di detenzione;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito dalla vendita di 100 grammi di eroina. In esito alla sua arringa, il legale postula una massiccia riduzione della pena, da contenere in massimo 9 mesi di detenzione, posta al beneficio della sospensione condizionale; non si oppone a che il periodo di prova sia fissato al massimo legale.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti:

quesiti:

IM 1, sedicente

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio – 10 febbraio 2009, a __________ (__________) e __________ (__________), in 3 occasioni, in correità con terzi, venduto circa complessivi 150 grammi lordi di eroina?

                            1.1.1.   trattasi di reato aggravato a motivo del quantitativo?

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stranieri, ripetuta

per essere, nel periodo fine 2008 – 10 febbraio 2009 e dal 20 al 23 luglio 2010, in 2 occasioni, entrato in Svizzera dal valico ferroviario di __________ e avere soggiornato a __________ e in altre imprecisate località, violando il divieto d’entrata 10 gennaio 2005 emanato dall’autorità del Canton __________?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Rispondendo                affermativamente ai quesiti posti, meno che al n. 1.1.1, 2., e in modo parzialmente affermativo al n. 1.1;

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51 CP;

19 cifra 1 e 2 LStup;

115 cpv. 1 lett. a e b LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1, sedicente

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio – 10 febbraio 2009, a __________ (__________) e __________ (__________), in correità con terzi, venduto a __________ 47,45 grammi di eroina (grado di purezza del 21%);

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stranieri, ripetuta

per essere, nel periodo fine 2008 – 10 febbraio 2009 e dal 20 al 23 luglio 2010, in 2 occasioni, entrato in Svizzera dal valico ferroviario di __________ e avere soggiornato a __________ e in altre imprecisate località, violando il divieto d’entrata 10 gennaio 2005 emanato dall’autorità del Canton __________;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1, sedicente, è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena aggiuntiva a quella di 6 mesi di detenzione inflittagli il 23 febbraio 2011 dalla Staatsanwaltschaft di ______;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.– e dei disborsi.

                                   3.   Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

                                    §   Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

                                   4.   Le spese per la difesa d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             84.40

                                                             fr.           784.40

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