Incarto n. 72.2011.15
Lugano, 11 aprile 2011/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
GI 1 10 GI 2 11
avv. Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1 ACPR 2
contro
IM 1 rappresentato da DF 1
in carcerazione preventiva dal 19 ottobre 2010 al 6 dicembre 2010 (49 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 7 dicembre 2010
imputat, a norma dell’atto d’accusa n. 20/2011 del 15 marzo 2011, di
1. furto aggravato
siccome commesso come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine,
per avere,
il 14.12.2007, a __________, presso il parcheggio di Via __________qualificandosi sotto le false generalità di __________,
agendo in banda, in quanto associato nella perpetrazione del reato al sedicente C.__________, dall’imputato poi identificato nel non meglio precisato B.__________,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
sottratto al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, segnatamente n. 12 orologi di lusso e n. 6 diamanti per un valore complessivo fissato nell’ambito della transazione in CHF 407'800.--;
e meglio, per avere,
con l’intento di illecitamente sottrarre a ACPR 2 (quest’ultimo agente per conto di ACPR 1) tali oggetti di valore, organizzato e pianificato con B.__________ un incontro con il medesimo, da tenersi a .__________ nelle suddette circostanze di tempo, facendogli credere di essere interessato all’acquisto dei predetti oggetti per un prezzo dichiarato all’epoca (dicembre 2007), di circa Euro 200'000.-- / 250'000.--,
ricevendo da B.__________ la promessa di ottenere, a compimento del reato pianificato, un compenso dichiarato di Euro 28'000.--,
ponendo in esecuzione tale disegno criminale, segnatamente, per avere, unitamente a B.__________,
dopo avere incontrato ACPR 2 presso il bar __________ sito in Via __________ a __________,
dopo averlo accompagnato presso il suddetto parcheggio, dove era già presente tale B.__________,
dopo aver preso posto nell’autovettura marca Mercedes, grigia, targata (I) __________ intestata a tale non meglio identificato __________ (latitante), all’interno della quale avrebbe dovuto avvenire la compravendita, e meglio: l’imputato sul sedile anteriore lato passeggero, B.__________ sul sedile lato guidatore, mentre ACPR 2 sul sedile posteriore,
dopo che i presenti procedevano al controllo, a mano di una lista fornita dallo stesso ACPR 2, della completezza dei pezzi oggetto della millantata compravendita,
dopo che B.__________ provvedeva a mostrare a ACPR 2 due buste, ciascuna contenente una mazzetta di banconote da Euro 500.- (prima busta con no. 125 banconote da Euro 500.- contraffatte con l’indicazione “FACSIMILE * FALSO” più una banconota da Eur 500.- autentica – la seconda busta con no. 150 banconote da Euro 500.- più 3 banconote da Euro 500.- autentiche),
datisi alla fuga prendendo con sé i n. 12 orologi di lusso e n. 6 diamanti, segnatamente uscendo improvvisamente e rapidamente dalla vettura, impedendo a ACPR 2 di sortire dal veicolo, in quanto B.__________, dapprima lo respingeva all’interno dell’abitacolo, dove ACPR 2 rimaneva rinchiuso, essendo state preventivamente bloccate le portiere posteriori;
raggiungendo poi un’altra autovettura di marca Ford Focus con le chiavi di accensione già inserite, precedentemente parcheggiata poco distante,
allontanandosi in direzione dell’Italia e varcando il confine in luogo imprecisato,
facendo quindi perdere le proprie tracce,
ricevendo da B.__________, in realtà, un compenso dichiarato di Euro 10'000.-;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 2 cpv. 2 CP;
2. coazione
per avere,
in correità con B.__________,
nelle circostanze di tempo e di luogo, di cui sub. 1,
usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, costretto ACPR 2 a fare, omettere o tollerare un atto,
e meglio, avendo deciso con B.__________ di far accomodare ACPR 2 sul sedile posteriore dell’autovettura Mercedes, grigia, targata (I) __________, così come avvenuto,
avendo impedito - di concerto con B.__________ - a ACPR 2 di uscire dall’automobile, come descritto al precedente punto 1, usando violenza, rispettivamente intralciando la libertà di agire del citato ACPR 2,
costringendo ACPR 2 a tollerare il furto di n. 12 orologi di lusso e n. 6 diamanti il cui valore complessivo nell’ambito della transazione era stato definito in CHF 407'800.--,
favorendo quindi in questo modo la fuga di IM 1 e di B.__________, dopo che gli stessi si erano impossessati del bottino;
reato previsto: dall’art. 181 CP;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di luogo e di tempo.
Presenti
§ il Procuratore pubblico; § l’imputato IM 1, accompagnato dal suo difensore di fiduciaDF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
lunedì 11 aprile 2011, dalle ore 9: 30 alle ore 12:10.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
- chiede la conferma dell’atto d’accusa e che l’imputato sia condannato alla pena detentiva di 24 mesi per cui non si oppone all’eventuale sospensione condizionale per un periodo di prova di 4 anni;
- chiede inoltre la condanna dell’imputato al pagamento delle spese giudiziarie e al risarcimento degli accusatori privati nella misura di fr. 407'800;
chiede infine la confisca di quanto in sequestro affinché, in particolare per quanto attiene al Rolex, alla Mercedes e ai soldi, il prodotto venga assegnato agli accusatori privati;
§ all’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
- contestando l’aggravante della banda quo al reato di furto, conclude chiedendo una riduzione della pena da sospendersi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
- chiede inoltre il rinvio degli accusatori privati al foro civile
- non si oppone a che il Rolex, i soldi e l’automobile vengano tenuti in sequestro conservativo a garanzia del risarcimento degli accusatori privati;
§ il Procuratore pubblico, in replica rileva che sarebbe più economico liberare l’automobile piuttosto che pagarne il deposito;
§ all’avv. DF 1, in duplica non si oppone a tale eventualità.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. che al presente procedimento visto la pena comminata a IM 1 è applicabile l’art. 82 cpv. 1 lett. a) e b) CPP secondo cui il tribunale di primo grado rinuncia ad una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza (art. 82 cpv. 1 lett. a CPP, ciò che è stato fatto alla fine del pubblico dibattimento dell’11.4.2011, verbale principale del dibattimento, di seguito solo VPD, pag. 4) e, tra le altre ipotesi di legge indicate, non è stata pronunciata una pena detentiva (art. 40 CP) superiore a due anni oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 lett. b CPP, art. 40, 44 e 46 CP nonché verbale della deliberazione, di seguito solo VD, pag. 2);
2. che, previo richiamo dell’art. 82 cpv. 2 lett. a) e b) CPP, sia il Procuratore Pubblico (di seguito solo PP) che IM 1 non hanno domandato entro dieci giorni dalla notifica del dispositivo, avvenuta l’11.4.2011 alla fine del pubblico dibattimento (art. 84 cpv. 2 CPP e VPD pag. 4), la motivazione scritta della sentenza (art. 82 cpv. 2 lett. a CPP) né tantomeno hanno interposto annuncio di appello (art. 82 cpv. lett. b e 399 cpv. 1 CPP) conformemente a quanto già da loro anticipato a conclusione del pubblico dibattimento (VPD pag. 4);
3. che il presente procedimento aveva altre due parti e meglio gli accusatori privati (art. 104 cpv. 1 lett. b CPP, di seguito solo AP) ACPR 1 e ACPR 2, non comparsi né rappresentati al pubblico dibattimento dell’11.4.2011 (art. 338 cpv. 1 e 3 CPP, doc. TPC 13 e 14 nonché VPD pag. 2), ai quali il dispositivo della sentenza (art. 84 cpv. 2 CPP) è stato notificato per raccomandata lo stesso giorno (art. 85 cpv. 2 CPP) per essere ritirato (art. 85 cpv. 3 CPP) da ACPR 2 il 12.4.2011 e da ACPR 1 il 14.4.2001;
4. che nei dieci giorni successivi al loro ritiro della raccomandata con il dispositivo della sentenza (art. 84 cpv. 2 e 384 lett. a CPP) né ACPR 2 né ACPR 1 hanno presentato annuncio d’appello (art. 82 cpv. 2 lett. b e 399 cpv. 1 CPP), col che si deve concludere come la presente sentenza sia passata in giudicato (art. 437 cpv. 1 lett. a CPP);
5. che il PP in data 22.4.2011 ha trasmesso alla Corte un suo scambio di email del 21/22.4.2011 con ACPR 2 e ACPR 1 dove questi AP, rivolgendosi allo scrivente giudice, postulavano “una traduzione in tedesco del verbale (recte: del dispositivo della sentenza dell’11.4.2011) e inoltre sapere che cosa succede cogli articoli confiscati - vedere pagina 2” (doc. TPC 15);
6. che al di là della più che dubbia valenza della forma di questa comunicazione in quanto non rispettosa dei disposti di cui agli art. 85 e 86 CPP applicabili perlomeno per analogia, il principio del divieto del formalismo eccessivo sancito dall’art. 3 cpv. 2 lett. a) CPP comporta, a mente dello scrivente, il dover parificare questo email ad una formale richiesta di ACPR 2 e ACPR 1 di motivazione della sentenza ex art. 82 cpv. 2 lett. a) CPP;
7. che giusta l’art. 82 cpv. 3 CPP se è unicamente un AP a domandare la motivazione della sentenza, il tribunale di primo grado la motiva solo per il comportamento punibile che gli ha arrecato pregiudizio e per le sue pretese civili, ricordato come giusta l’art. 382 cpv. 2 CPP l’AP non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta e che in base all’art. 84 cpv. 4 CPP ad un AP la sentenza deve essere motivata soltanto con i punti concernenti le sue conclusioni;
8. che in merito al comportamento punibile imputato a IM 1, la Corte ha parzialmente confermato l’atto d’accusa riconoscendolo colpevole dei reati di furto semplice (art. 139 cfr. 1 CP, VPD pag. 3 e VD pag. 1 punto 1.1) e di coazione (art. 181 CP e VD pag. 1 punto 1.2), da cui la susseguente sua condanna ad una pena detentiva di 22 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 40 e 51 CP nonché VD pag. 2 punto 2.1) sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni (art. 42 cpv. 1 e 44 cpv. 1 CP nonché VD pag. 2 punto 3) oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese procedurali (art. 422 segg. CPP e VD pag. 2 punto 2.2) e questo previo richiamo della sua confessione agli atti così come ribadita anche in sede dibattimentale (verbale d’interrogatorio dell’imputato, di seguito solo VI, pag. 2);
9. che predette risultanze ben adempiono i presupposti oggettivi e soggettivi di legge propri agli art. 139 cfr. 1 e 181 CP e questo indipendentemente dalla differente ed erronea opinione di ACPR 2 mirante alla realizzazione del reato di rapina (art. 140 CP), in concreto qui non dato oltre che per evidenti considerazioni di diritto anche solo in forza dell’art. 10 cpv. 3 CPP previo richiamo di quanto dichiarato dall’imputato nel suo verbale dibattimentale dell’11.4.2011 (VI pag. 2);
10. che ACPR 1 si è costituito parte civile (art. 69 segg. CPP/TI) in sede di verbale d’interrogatorio di Polizia del 14.3.2008 così come ha fatto lo stesso giorno anche ACPR 2, che comunque non era il proprietario degli orologi e dei diamanti sottratti il 14.12.2007;
11. che giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile (art. 119 cpv. 2 lett. b CPP) deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente motivata per scritto o oralmente a verbale, al più tardi in sede di arringa (art. 123 cpv. 2 e 346 cpv. 1 lett. b CPP), indicando i mezzi di prova invocati, ricordato come giusta l’art. 126 cpv. 2 lett. b) CPP anche in caso di dichiarazione di colpevolezza dell’imputato (art. 126 cpv. 1 lett. a CPP) l’azione civile (art. 119 cpv. 2 lett. b nonché 123 cpv. 1 e 2 CPP) è rinviata al foro civile se l’AP non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione;
12. che per le loro pretese di risarcimento ACPR 1 e ACPR 2 ricordato come quest’ultimo, visto quanto indicato nel considerando 10 della presente decisione, potrebbe far valere, qualora e se del caso, esclusivamente e solo le sue non documentate spese mediche per l’asserita sua “contusione al pollice della mano sinistra” - sono stati rinviati al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) ritenuto come non sia mai stata presentata una formale istanza di risarcimento ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 e 2 CPP e ricordato come, in merito alla necessaria motivazione e quantificazione del danno, gli atti non evidenziano ancora sufficientemente quali dei sottratti valori fossero di effettiva proprietà di ACPR 1 e quali in conto vendita (AI 1, 3, 6, 7, da 9 a 17 e da 19 a 25) né documentano in alcun modo il dichiarato accordo interno di risarcimento tra questi due AP per fr. 220'000.-;
13. che in forza agli art. 69 e 70 CP la Corte ha ordinato la confisca di vari oggetti (VD pag. 2 punto 5) tra cui Euro 2'000.- previa deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali (art. 263 lett. b, 268 lett. a e 422 segg. CPP nonché VD pag. 2 punto 5.1), dell’automobile Mercedes (VD pag. 2 punto 5.7) e, quale sequestro conservativo (art. 71 cpv. 3 CP), di un orologio Rolex Submariner Oyster Perpetual Date (VD pag. 2 punto 6), per la cui possibile loro destinazione in favore dei due AP si richiama l’art. 73 cpv. 1 lett. b) CP a condizione che, preventivamente, le asserite loro pretese di risarcimento siano fatte valere e riconosciute in sede civile (VPD pag. 3, VI pag. 3, VD pag. 2 punto 4 e AI 111).
Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 71, 73, 139, 140, 181 CP;
84 e segg., 335 e segg., 422 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di
1.1. furto
per avere, alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, agendo in correità con il non meglio precisato B.__________ alias __________, sotto le false generalità di __________,
il 14.12.2007, a __________, all’interno dell’autovettura marca Mercedes, grigia, targata (I) __________ posteggiata presso il parcheggio di Via __________, sottratto a ACPR 2, al fine di appropriarsene, 12 orologi e 6 diamanti per un valore complessivo fissato nell’ambito della transazione in fr. 407'800.--;
1.2. coazione
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo, di cui sub. 1.1,
in correità con il non meglio precisato B.__________ alias __________,
intralciato la libertà d’agire di ACPR 2, seduto sul sedile posteriore, impedendogli di uscire dall’autovettura Mercedes, grigia, targata (I) __________ e ciò alfine di garantirsi la fuga dopo essersi impossessati del bottino;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nel verbale principale del dibattimento e nei considerandi.
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e delle spese procedurali.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. Gli accusatori privati ACPR 2 e ACPR 1 sono rinviati al foro civile.
5. È ordinata la confisca di:
5.1. Euro 2'000.in banconote da 500 Euro, previo incasso della tassa di giustizia e delle spese procedurali
5.2. 1 scontrino di parcheggio
5.3. 1 confezione regalo contenente una bottiglia
5.4. 1 confezione regalo contenente una cravatta
5.5. 275 banconote facsimile di Euro 500.00
5.6. 2 buste
5.7. 1 automobile Mercedes
5.8. 1 mappa nera marca Mandarina Duck contenente 2 riviste
6. E’ ordinato il sequestro conservativo di 1 orologio Rolex Submariner Oyster Perpetual Date.
Intimazione a:
accusatori privati:
Per la Corte delle assise criminali
Il presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 320.60
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 158.50
fr. 1'479.10
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