Incarto n. 72.2011.114
Lugano, 9 marzo 2012/da
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
contro
IM 1 rappresentato dall’avvDF 1,
imputato a norma dell'atto d'accusa 114/2011 del 28.11.2011 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. truffa, ripetuta
per avere,
a __________ ed in altre località,
nel periodo 1.1.2004 al 24.6.2009,
nella sua veste di farmacista attivo di regola a __________ dove era anche gerente, nonché presidente del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza delle Farmacia __________ e Farmacia __________,
in correità con terzi,
ognuno con proprio ruolo,
per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
ripetutamente partecipato ad ingannare con astuzia i funzionari delle CASSE MALATI, della SUVA e della AI affermando cose false e sottacendo cose vere, segnatamente trasmettendo loro (o facendo trasmettere da suoi dipendenti) attraverso l’intermediario __________, che allestiva le relative fatture, ricette mediche riferite a medicamenti che in realtà non erano stati forniti ai clienti delle citate farmacie, in favore dei quali, in luogo di consegnare in tutto o in parte i medicamenti prescritti sulle ricette, allestivano dei buoni per un valore equivalente, poi utilizzati dai clienti per l’acquisto di altri prodotti,
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio delle CASSE MALATI, di SUVA e di AI, in particolare al pagamento tramite _______ di importi non dovuti per almeno CHF 1'543'167.00
ritenuto che in tal modo venne conseguito un indebito profitto di almeno CHF 500’000.00.
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP
2. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, ripetuta
per avere,
a __________, a __________ ed in altre località in Svizzera e all’estero,
nel periodo 1.1.2005 al 24.06.2009,
senza essere autorizzato,
ripetutamente spedito ed esportato metilfenidato, e meglio i medicamenti __________ e __________, anfetamine per la cui esportazione è necessario disporre di una specifica autorizzazione da parte di __________, e di cui l’accusato non disponeva,
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 LFStup
3. infrazione alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici
per avere,
a __________, __________ ed in altre località,
nel giugno 2009
importato, al fine di immetterli in commercio, medicamenti quali Armour Thyroid, Hiprex, e altri in ragione di almeno 307 confezioni, sequestrate dalla polizia cantonale in data 24 giugno 2009 presso la Farmacia __________, non omologati in Svizzera
reato previsto: dall’art. 87 lett. f LF sui medicamenti e i dispositivi medici
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti come sopra
di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 22 mesi.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CP).
2. IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre
3. Ordina, ad avvenuta omologazione del presente atto di accusa, la restituzione ai sequestratari, degli oggetti sequestrati come all’elenco allegato,
ad eccezione dei medicamenti trovantisi presso il Farmacista cantonale e delle false ricette, di cui viene ordinata la confisca e la distruzione, nonché dello schedario dei buoni e delle copie dei database __________ di cui viene ordinato il sequestro conservativo.
Presenti - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento venerdì 9 marzo 2012 dalle ore 14:00 alle ore 14:04.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli artt.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa nr. 114/2011 del 28 novembre 2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- (cinquecento) e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'767.90
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.-fr. 2'332.90
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