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Ticino Tribunale penale cantonale 17.01.2012 72.2010.86

17 janvier 2012·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,311 mots·~7 min·5

Résumé

Appropriazione indebita da parte di un fiduciario di fondi a lui affidati per Eur 2'606'000.-. Procedura contumaciale

Texte intégral

Incarto n. 72.2010.86

Lugano, 17 gennaio 2012/da

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

Sabrina Aldi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale        Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:   AP_1 rappresentato dall’avv. RAAP_1

e in qualità di terzo aggravato:   Titolare relazione TAG_1 rappresentato dall’avv. RATAG_1

contro

AC 1 patrocinato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 83/2010 del 16 luglio 2010, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   Appropriazione indebita ripetuta

in più occasioni, a __________,

nel periodo dal 23 gennaio 2002 all'11 aprile 2005,

per avere indebitamente utilizzato, distraendoli a scopo di indebito profitto personale e di terzi, i seguenti valori patrimoniali a lui affidati dalla parte civile AP_1,

segnatamente per aver indebitamente distratto a scopo di indebito profitto personale e di terzi:

                               1.1.   l'accredito di Eur 1'000'000.- del 23 gennaio 2002 predisposto da AP_1 a favore del conto n. __________ rubrica "__________" intestato alla fiduciaria __________ presso __________, dando disposizioni a __________ di trasferire i fondi, che avrebbero dovuto servire per l'attività del fondo __________, con destinazioni estranee alla gestione del suddetto fondo;

                               1.2.   l'accredito di Eur 25'000.- del 23 gennaio 2002 predisposto dalla parte civile AP_1 a favore del conto __________ rubrica "__________" intestato a __________ presso __________, dando disposizioni a __________ di trasferire i fondi, che avrebbero dovuto servire per l'attività del fondo __________, con destinazioni estranee alla gestione del suddetto fondo;

                               1.3.   l'accredito di Eur 281'000.- del 21 novembre 2003 a favore del conto n. __________ intestato all'accusato AC 1 presso __________;

                               1.4.   l'accredito di Eur 750'000.- del 28 luglio 2004 a favore del conto __________ intestato all'accusato AC 1 presso __________, che avrebbe dovuto essere destinato all'acquisto di quote della società __________, ma che AC 1 ha destinato a __________;

                               1.5.   l'accredito di Eur 550'000.- predisposto da AP_1 il 9 marzo 2005 predisposto da AP_1 a favore del conto n. __________ intestato a AC 1 presso __________;

arrecando alla parte civile AP_1 un pregiudizio patrimoniale

di Eur 2'606'000.-;

fatti avvenuti:nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 138 cifra 1 CP.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’avv. DUF 1 patrocinatore d’ufficio dell’imputato AC 1;

                                     -   l’avv. RAAP_1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato AP_1;

                                     -   l’avv. RATAG_1, patrocinatore di fiducia del terzo aggravato, titolare della relazione TAG_1.

Espletato il pubblico dibattimento, martedì 17 gennaio 2012 dalle ore 09:30 alle ore 12:10.

Evase le seguenti

questioni:                        Il Presidente constata che l’imputato non si è presentato all’odierno dibattimento senza presentare giustificazioni di sorta, che peraltro nemmeno ha fatto pervenire al suo difensore.

Il Presidente richiama, e dà qui come integralmente riprodotto, il verbale del dibattimento del 9 novembre 2011, dibattimento al quale l’imputato pure non aveva partecipato, senza giustificazione.

In quella sede l’imputato è stato nuovamente citato a comparire in data odierna, con raccomandata del 10 novembre 2011. Il Presidente constata che la raccomandata non è stata ritirata dall’imputato (come attesta il doc. TPC 19)

In assenza di ogni giustificazione, trattandosi della seconda citazione, avendo l’imputato durante la procedura predibattimentale avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati, preso atto della situazione probatoria che consente quindi la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato, sentite le parti sulla questione della contumacia, laddove:

                                     -   il PP postula che si faccia luogo oggi al dibattimento contumaciale, essendo date tutte le condizioni;

                                     -   il difensore dà atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia e quindi non si oppone alla continuazione del dibattimento;

                                     -   il rappresentante dell’AP non si oppone al dibattimento contumaciale;

                                     -   il rappresentante del terzo aggravato non si oppone al dibattimento contumaciale.

La Corte, preso atto di tutto ciò, decide di far luogo al dibattimento in contumacia.

Sentiti:                         -   il Procuratore pubblico il quale osserva come l’imputato abbia dimostrato a più riprese di non volersi confrontare con le accuse che lo concernono. Nonostante la scarsa collaborazione, l’istruttoria ha permesso, a mente dell’accusa, di comprovare sia i trasferimenti effettuati dall’accusatore privato sia la distrazione di tali importi da parte dell’imputato. Per quanto attiene al sequestro della relazione TAG_1, il PP postula la confisca del saldo attivo e l’attribuzione all’accusatore privato AP_1. L’accusa chiede la condanna di AC 1 a una pena detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

                                     -   l’avv. RAAP_1, rappresentante dell’accusatore privato AP_1, la quale si associa alla requisitoria del PP evidenziando il comportamento dell’imputato, la consistenza del danno, l’assenza di pentimento o di confessione da parte di AC 1. In particolare, viene postulata la confisca e l’attribuzione del saldo presente sulla relazione TAG_1 nonché la condanna dell’imputato al pagamento di Eur 2'606'000.- più interessi;

                                     -   l’avv. RATAG_1, rappresentante del terzo aggravato relazione TAG_1, il quale innanzitutto postula la condanna dell’imputato. Evidenzia come il suo cliente si sia avvalso di professionisti per quanto attiene alla questione della compravendita immobiliare con AC 1 e che nessuno di questi ha mai messo in dubbio la transazione in questione ciò a dimostrazione della buona fede del suo cliente. La difesa di TAG_1 richiede pertanto il dissequestro della relazione;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato AC 1, il quale sottolinea che AC 1 è stato dipinto in modo eccessivamente negativo. Pone l’accento sul fatto che per alcuni importi AC 1 ha comprovato di aver sostenuto delle spese in relazione ad alcuni investimenti operati per conto di AP_1 e che dunque non è possibile considerare che si sia appropriato indebitamente dell’intero importo. Sulle pretese di parte civile la difesa chiede che non vengano accolte integralmente. Sulla questione riguardante il sequestro la difesa ribadisce quanto già detto da AC 1, vale a dire che l’importo non ha nulla a che vedere con la questione AP_1 e che pertanto deve avvenire il dissequestro della relazione TAG_1. Pertanto, la difesa, in considerazione anche del lungo periodo di tempo intercorso, chiede una notevole riduzione della pena e la sospensione condizionale.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 49, 71, 138 CP;

82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

appropriazione indebita ripetuta

per avere,

in più occasioni, a __________,

nel periodo dal 23 gennaio 2002 all'11 aprile 2005,

indebitamente utilizzato, distraendoli a scopo di indebito profitto personale e di terzi, valori patrimoniali per complessivi Eur 2'606'000 a lui affidati dalla parte civile AP_1 e arrecandogli così un danno patrimoniale di pari importo

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 21 (ventuno) mesi;

                               2.2.   a versare all’accusatore privato AP_1 l’importo di Eur 2'606'000 più interessi al 5 % dal 30 giugno 2005 a titolo di risarcimento danni;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   È mantenuto il sequestro conservativo sulla relazione TAG_1 n. __________ presso __________ a garanzia delle pretese dell’accusatore privato di cui al dispositivo n. 2.2.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

                                   6.   Il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.           128.50

                                                             fr.           828.50

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