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Ticino Tribunale penale cantonale 19.08.2011 72.2010.78

19 août 2011·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,400 mots·~7 min·3

Résumé

Spaccio di ca. 200 grammi di eroina da parte di tossicodipendente. Norma di condotta

Texte intégral

Incarto n. 72.2010.78 72.2011.71

Lugano, 19 agosto 2011/rb

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:                 giudice Marco Villa, Presidente

                                         Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del Difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale        Ministero pubblico

contro                              AC 1

patrocinato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 15 luglio 2011 al 9 agosto 2011 (26 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 10 agosto 2011

imputato, a norma dell’atto d’accusa n. 77/2010 del 21 giugno 2010, di

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                               1.1.   per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ e in altre località del Cantone Ticino,

in date imprecisate nel periodo compreso tra il mese di aprile 2009 e il 17 aprile 2010,

acquistato da fornitori sconosciuti almeno 96 grammi di eroina con grado di purezza indeterminato, di cui almeno la metà (48 grammi di eroina) rivenduti a terze persone, sostanza confezionata in buste dosi da 0,25 grammi e vendute al prezzo di fr. 40.00/50.00 ciascuna;

                               1.2.   per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ e in altre località del Cantone Ticino,

in date imprecisate nel periodo compreso tra il mese di aprile 2009 e il 17 aprile 2010,

offerto alla sua compagna __________ almeno 1,2 grammi di eroina (6 dosi da fumare di grammi 0,2 ciascuna) e ad amici/conoscenti almeno 2 grammi di eroina (10 dosi da fumare di grammi 0,2 ciascuna), per complessivi 3,2 grammi di eroina;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                               2.1.   per avere,

senza essere autorizzato,

a __________,

durante la primavera del 2009,

coltivato 6 piantine di canapa ottenendo della marijuana destinata al suo uso personale, i cui scarti delle piantine di grammi 3’125 sono stati sequestrati in data 17 aprile 2010,

                               2.2.   e per avere,

senza essere autorizzato,

a __________ e in altre località del Cantone Ticino,

in date imprecisate nel periodo compreso tra il 26 gennaio 2010 e il 17 aprile 2010,

consumato almeno 24 grammi di eroina e fumato 12 spinelli confezionati con la marijuana ricavata dalla coltivazione di Cugnasco;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 19 cifra 1 LStup, art. 19a LStup;

inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo n. 69/2011 del 9

agosto 2011, di

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva, o doveva presumere, essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

in particolare,

per avere,

senza essere autorizzato,

Ø      a __________, nel periodo metà novembre 2010 / dicembre 2010, venduto a __________, in tre distinte occasioni, complessivi 142 grammi di eroina, stupefacente acquistato da un non meglio identificato “__________”,

Ø      a __________, nel periodo metà novembre 2010 / dicembre 2010, offerto a __________, in occasione del loro primo incontro 1 grammo di eroina, nonché, in occasione di una delle transazioni di cui sopra, 4/5 grammi di eroina;

Ø      tra __________ e __________, nel periodo fine maggio 2011 / giugno 2011, procurato a _____________ 18,6 grammi di eroina;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: art. 19 cifra 2 LStup.;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo giugno 2010 / 15 luglio 2011,

a __________,

personalmente consumato un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 30 grammi;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 19a LStup.;

Presenti:                     -   il Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;

                                     -   l’imputato AC 1, accompagnato dal suo Difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:05 alle ore 17:00.

Evase le seguenti

questioni:                        I.

“Il Presidente, richiamato il RPG del 19.4.2010 relativo all’AA 77/2010 del 21.6.2010, constata come i residui di canapa lordi sequestrati all’imputato il 17.4.2010 sono 3'125 grammi e non 3'145 grammi.

Con il consenso delle parti l’AA 77/2010 del 21.6.2010, alla voce sequestri, viene modificato di conseguenza.”

Sentiti:                         -   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale pone in risalto la gravità della colpa dell’imputato e i suoi precedenti. Sottolinea che ha delinquito nel periodo di prova e che la prognosi è negativa. Non si oppone al riconoscimento di una scemata imputabilità a favore dell’imputato. Conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e dell’atto d’accusa aggiuntivo nonché la condanna dell’imputato a una pena detentiva di 16 mesi, di cui 10 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, a valere quale pena unica al decreto d’accusa del 1. marzo 2010. Postula altresì che non sia revocata la pena detentiva di 75 giorni di cui al decreto d’accusa del 27.9.2004 ma che l’imputato venga ammonito;

                                     -   l’avv. DUF 1, Difensore dell’imputato, il quale evidenzia come il suo assistito abbia ammesso i fatti imputatigli. Pone in risalto la sua situazione personale rilevando come egli abbia dimostrato di voler cambiare vita. Ritiene che il suo assistito debba essere sottoposto a un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, se del caso inizialmente stazionario. Chiede che il suo assistito venga condannato a una pena massima di 12 mesi da porre al beneficio della sospensione condizionale e che venga disposta a suo favore l’assistenza riabilitativa con l’obbligo di seguire una psicoterapia.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 19, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 69, 94 e 95 CP;

19 cifre 1e2e 19a cifra 1 LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo aprile 2009 / giugno 2011,

ripetutamente venduto a terze persone 190 grammi di eroina in forma di grammi e buste dosi, ripetutamente ceduto gratuitamente a terze persone 8 grammi di eroina nonché ripetutamente procurato a terza persona 18 grammi di eroina;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo primavera 2009 / 15.7.2011,

coltivato 6 piantine di canapa per ottenere della marijuana nonché consumato 54 grammi di eroina ed un imprecisato quantitativo di marijuana;

e meglio come descritto negli atti d’accusa e nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,

a valere quale pena unica al decreto d’accusa dell’1.3.2010 del Ministero Pubblico di Bellinzona e quale pena parzialmente aggiuntiva ai decreti d’accusa del 27.9.2004 e dell’1.3.2010 del Ministero Pubblico di Bellinzona, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese procedurali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 1 è sospesa in ragione di 8 (otto) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Per il resto di 6 (sei) mesi è da espiare e il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena rispettivamente in vista della procedura d’appello (art. 231 cpv. 1 CPP).

                                    §   Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

                                   4.   Non è revocata la sospensione condizionale della pena di dentizione di 75 (settantacinque) giorni inflittagli con decreto d’accusa del 27.9.2004 del Ministero Pubblico di Bellinzona, ma AC 1 è nuovamente ammonito.

                                   5.   Quale norma di condotta è ordinato a AC 1 di sottoporsi a un trattamento psicoterapeutico presso un professionista di sua scelta.

                                   6.   AC 1 è sottoposto ad assistenza riabilitativa.  

                                   7.   È ordinata la confisca a AC 1 di:

                               7.1.   1 sacco della spazzatura con residui di canapa del peso lordo di 3'125 grammi, da distruggere;

                               7.2.   1 pesola;

                               7.3.   1 Sim card __________.

                                   8.   È ordinata la restituzione a AC 1 di 1 telefono, __________.

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio di AC 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

                               9.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 9'124.95, comprensiva di onorario, spese e IVA.

                                    §   La quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 393 cpv. 1 lett. b CPP).

Intimazione a:             

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                           La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.           100.95

                                                             fr.           800.95

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