Incarto n. 72.2010.68
Lugano, 1 dicembre 2011/da
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Andrea Minesso, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del Difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati: ACPR 1 ACPR 2 entrambi rappresentati dagli avv. RAAP 1 e RAAP 2
contro
AC 1
in carcere preventivo dal 21 novembre 2008 al 12 dicembre 2008 (22 giorni)
imputato a norma dell’atto d’accusa 66/2010 del 02 giugno 2010 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. appropriazione indebita, ripetuta
per essersi
nel periodo maggio 2002-novembre 2008,
a __________ nonché in altre località,
agendo in qualità di contabile della ditta ACPR 1,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,
appropriato di cose mobili altrui che gli erano state affidate, e meglio per essersi
ripetutamente appropriato di denaro contante per complessivi CHF 469’910.00 [977’571 – (544’897 – 26’959 – 10’277)] che gli era stato affidato dai colleghi del front office della ACPR 1, omettendo di riversarlo sui conti societari o di utilizzarlo per pagare i creditori, come egli contrariamente al vero ha registrato in contabilità, ma distraendolo a proprio favore, in parte (CHF 26’959) accreditandolo sul conto postale n. __________ intestato a lui ed alla di lui moglie presso la __________ ed in parte utilizzandolo direttamente per scopi personali, quali in specie l’acquisto di autoveicoli (CHF 72’000).
2. abuso di un impianto per l’elaborazione di dati
aggravato siccome commesso per mestiere, data la disponibilità dell’accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito supplementare,
per avere,
a __________ ed in altre località,
nel periodo dicembre 2002-novembre 2008,
agendo in qualità di contabile delle ditte ACPR 1 e ACPR 2,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,
servendosi in modo abusivo ed indebito di dati, rispettivamente di un analogo procedimento,
influito su un processo elettronico di trasmissione di dati, provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti un trasferimento di attivi a danno di terzi, e meglio per avere,
ripetutamente utilizzato in modo abusivo ed indebito l’elaboratore dati a sua disposizione presso la datrice di lavoro per immettere on-line, a debito di conti bancari e postali intestati alle ditte ACPR 1 e ACPR 2, ordini non autorizzati di trasferimento elettronico di fondi (DTA) per un ammontare complessivo di CHF 517’939.00, di cui:
- CHF 495’164.00 (455’357 + 39’807) a debito dei conti n. __________ presso __________, n. __________ presso la __________ e n. __________ presso Banca __________, tutti intestati alla ACPR 1, e
- CHF 10’277.00 a debito del conto n. __________ presso la __________ intestato alla ACPR 2,
ritenuto che questi importi sono stati trasferiti su conti riconducibili all’accusato presso la __________ (n. __________) nonché presso la Banca __________ di __________ (n. __________) e sono successivamente stati utilizzati per scopi personali;
- CHF 12’498.00 a debito dei conti n. __________ presso __________ (CHF 8’200) e n. __________ presso Banca __________ (CHF 4’298), entrambi intestati alla ACPR 1,
ritenuto che questi importi sono stati trasferiti a terzi in parte (CHF 4’298) a saldo di una fattura del 19.09.2008 della __________ relativa ad una vacanza in __________ effettuata dall’accusato e dalla di lui moglie ed in parte (CHF 8’200) a copertura della propria carta di credito;
3. falsità in documenti, ripetuta
per avere
a __________ ed in altre località,
nel periodo 2002-2008,
allo scopo di nuocere al patrimonio di una persona e di procacciare a sé un indebito profitto, in particolare per celare le previe malversazioni di cui sub. 1 e 2,
ripetutamente formato documenti falsi ed alterato documenti veri, facendo uso a scopo d’inganno di tali documenti, e meglio per avere
allestito numerosi falsi estratti conto creditori attestanti contrariamente al vero una situazione debitoria inferiore a quella reale rispettivamente pagamenti ai creditori in realtà non avvenuti,
alterato numerosi giustificativi degli ordini di pagamento bancari (liste __________), eliminando i pagamenti non autorizzati in suo favore,
alterato un estratto conto bancario datato 02.01.2008 riferito alla relazione n. __________ intestata alla ACPR 1, facendo figurare una liquidità in conto al 31.12.2007 maggiore (CHF 270’201.44) rispetto a quella reale (CHF 5’201.44),
falsificando in tal modo la contabilità delle ditte ACPR 1 e ACPR 2;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 138 cifra 1 CP, art. 147 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’avv. RAAP 2, patrocinatore di fiducia delle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2.
Espletato il pubblico dibattimento giovedì 1 dicembre 2011 dalle ore 14:49 alle ore 16:53.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, il quale esordisce passando in rassegna le imputazioni contenute nell’atto d’accusa. Ripercorre i fatti, che a suo parere sono da considerarsi assodati, viste anche le confessioni rese dall’imputato. Illustra le due modalità criminali adottate da quest’ultimo: da una parte, l’inserimento di ordini di bonifico a suo favore nel sistema di elaborazione dati e, dall’altra, l’appropriazione indebita del denaro contante che gli veniva affidato dai colleghi. A ciò si aggiunge l’allestimento di numerosi falsi documenti a copertura degli illeciti commessi. Rileva che l’imputato ha malversato sull’arco di un periodo di ben sei anni e mezzo: se si calcolasse il suo reddito medio annuo, si giungerebbe alla ragguardevole cifra di CHF 165’000.- circa, pari a un salario mensile netto di CHF 13’700.-. Ricorda che l’imputato ha tradito la fiducia in lui riposta dalla sua datrice di lavoro. Considera adempiuti, pure dal profilo giuridico, tutti i presupposti dei reati ascritti, compresa l’aggravante del mestiere di cui all’art. 147 cpv. 2 CP. Quanto alla commisurazione della pena, rileva che l’imputato è già stato condannato in passato per appropriazione indebita e che egli non ha saputo spiegare, nell’ambito del presente procedimento, quale sia stata la destinazione di tutto il denaro sottratto. Riconosce tuttavia che nel complesso l’imputato ha fornito una buona collaborazione agli inquirenti. Nonostante i fatti siano gravi e il movente risieda nell’ingordigia, ritiene che si possa concedere un’ulteriore possibilità all’imputato. Chiede pertanto che sia condannato a una pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e non si oppone alla sospensione condizionale della medesima, ma con un periodo di prova di quattro anni. Postula inoltre una multa di CHF 2’500.-. Non si oppone in linea di principio al riconoscimento delle pretese delle accusatrici private, così come sull’attribuzione del denaro sequestrato alle medesime, ma esprime riserve sull’importo della nota d’onorario del loro patrocinatore;
- l’avv. RAAP 2, rappresentante delle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, il quale, dopo essersi associato a quanto esposto dalla Pubblica accusa e avere assicurato che nessun spirito di vendetta anima le sue patrocinate, chiede l’accoglimento dell’istanza di risarcimento 1° dicembre 2011;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato AC 1, il quale precisa di non contestare né le cifre indicate nell’atto d’accusa né la configurazione giuridica dei reati. Afferma che, certo, il suo assistito ha tradito la fiducia della sua datrice di lavoro per più di sei anni commettendo atti di una certa gravità e che risulta difficile credere che egli si aspettasse di essere arrestato. Eppure, dopo il suo arresto, AC 1 ha mostrato uno strano comportamento, privo di reticenza e improntato alla collaborazione con gli inquirenti, anche a suo scapito. In altre parole, a mente della Difesa, l’impostazione mentale di AC 1 è cambiata e questo è un elemento rilevante per la commisurazione della pena. Descrive la situazione familiare dell’imputato, il quale ha moglie e tre figli, e mette in evidenza lo sforzo che egli compie per risarcire le accusatrici private pagando CHF 500.-, somma di non poco conto se si considerano le sue ridotte disponibilità finanziarie attuali. Tutto ciò considerato, chiede che la pena sia limitata a 22 mesi di detenzione, da sospendersi condizionalmente; non si oppone in tal senso alla durata di quattro anni del periodo di prova così come proposto dalla Pubblica accusa. Non solleva alcuna obiezione a fronte delle pretese delle accusatrici private e concorda con l’attribuzione del denaro sequestrato a quest’ultime. Si dice invece perplesso per la proposta di multa avanzata dal Procuratore, ritenuto che l’imputato ha scarse possibilità finanziarie e non si è opposto al sequestro conservativo degli oggetti posti sotto sequestro.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli artt. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 138, 147, 251 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. appropriazione indebita, ripetuta
per essersi, nel periodo compreso tra maggio 2002 e novembre 2008, a __________ nonché in altre località, agendo quale contabile della ditta ACPR 1, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, ripetutamente appropriato di denaro contante, per complessivi CHF 469’909.--, che gli era stato affidato dai colleghi del front office;
1.2. abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, aggravato
siccome commesso per mestiere, per avere, nel periodo compreso tra dicembre 2002 e novembre 2008, a __________ ed in altre località, agendo quale contabile delle ditte ACPR 1 e ACPR 2, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, ripetutamente utilizzato in modo abusivo ed indebito l’elaboratore dati a sua disposizione per immettere in linea, a debito di conti bancari e postali intestati alle due società sopra citate, ordini non autorizzati di trasferimento elettronico di fondi in suo favore e in favore di terzi per un ammontare complessivo di CHF 517’939.--;
1.3. falsità in documenti, ripetuta
per avere, nel periodo compreso tra gli anni 2002 e 2008, a __________ ed in altre località, allo scopo di nuocere al patrimonio di una persona e di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi ed alterato documenti veri, nonché fatto uso a scopo d’inganno di tali documenti, e meglio per avere allestito numerosi falsi estratti conto creditori, alterato numerosi giustificativi degli ordini di pagamento bancario e alterato un estratto conto bancario, falsificando in tal modo la contabilità delle ditte Hotel ACPR 1 e ACPR 2;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa (e precisato nei considerandi).
2. Di conseguenza,
avendo dimostrato sincero pentimento,
AC 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. a versare all’accusatrice privata Hotel ACPR 1 l’importo di CHF 971’571.-- a titolo di risarcimento del danno, nonché l’importo di CHF 46’618.25 a titolo di copertura delle spese legali di patrocinio;
2.3. a versare all’accusatrice privata ACPR 2 l’importo di CHF 10’277.-- a titolo di risarcimento del danno;
2.4. al pagamento della tassa di giustizia di CHF 500.-- e dei disborsi.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).
4. È ordinata la confisca degli averi patrimoniali depositati sul conto corrente postale nr. __________ intestato al Ministero pubblico (saldo indicativo di CHF 53’064.70), con attribuzione alle accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, importo da dedursi dalle pretese di risarcimento di cui ai punti 2.2. e 2.3. del presente dispositivo.
5. È ordinato il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi, di tutti gli oggetti sequestrati elencati nell’atto d’accusa.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente Il vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 107.40
fr. 807.40
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