Incarto n. 72.2010.63
Lugano, 31 gennaio 2012/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputato, con l’annuenza del difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
AC 1 e domiciliato a rappresentato DUF 1,
imputato, a norma dell'atto d'accusa 60/2010 del 19.5.2010 emanato dal Procuratore pubblico, di
riciclaggio di denaro
per avere, il 5 febbraio 2009, a __________ e __________, in correità con
trasportando in direzione della __________ e/o dell'__________ occultati nel vano sotto il sedile posteriore della vettura _____ targata __________ intestata a __________ l, l'importo di € 57'000 e sulla propria persona € 16'425,- in banconote provenienti da un traffico di stupefacenti, compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 305bis cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- il difensore d’ufficio dell’imputato, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:25 alle ore 10:25.
Evase le seguenti
questioni: La Presidente constata che l’imputato non si è presentato all’odierno dibattimento.
La Presidente richiama e dà qui come integralmente riprodotto il verbale del dibattimento del 7 dicembre 2011, dibattimento al quale l’imputato non aveva partecipato, senza giustificazione.
La Presidente richiama altresì il verbale del dibattimento del 17 gennaio 2011, dibattimento al quale l’imputato ugualmente non aveva partecipato facendo però pervenire un giustificativo medico (doc. TPC 21).
La Presidente constata che l’imputato è stato nuovamente citato a comparire per l’odierno dibattimento con raccomandata del 17 gennaio 2012 (doc. TPC 22).
Con scritto del 23 gennaio 2012, l’avv. DUF 1 ha comunicato che il signor AC 1 è stato informato dell’odierno dibattimento e che ha dichiarato, tramite fax, che non intende parteciparvi, senza presentare giustificazioni.
La Presidente rileva che durante la procedura predibattimentale l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sul reato a lui contestato e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato.
La Presidente chiede alle parti di esprimersi sulla questione della contumacia:
- Procuratore pubblico: postula che oggi si faccia luogo al dibattimento contumaciale, essendo date tutte le condizioni.
- Difensore: dà atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia e quindi non si oppone alla continuazione del dibattimento.
La Corte, preso atto di tutto ciò, decide di far luogo al dibattimento in contumacia.
Sentiti: - Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo aver riepilogato i numerosi elementi indizianti a carico dell’imputato, conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 16 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Postula altresì la confisca di quanto in sequestro;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale rileva che le scarse prove raccolte dal Procuratore pubblico non sono sufficienti per fugare ogni ragionevole dubbio. Chiede quindi che il suo assistito venga prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 70, 305bis CP;
82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. riciclaggio di denaro
per avere,
il 5 febbraio 2009,
in correità con,
trasportando da __________ a __________ in direzione della __________ e/o __________ euro 57'000 occultati nel vano sotto il sedile posteriore della vettura __________ ed euro 16'425 sulla propria persona, compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che gli stessi provenivano da un crimine,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza,
AC 1 è condannato:
2.1 alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e dei disborsi.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. È ordinata la confisca di:
4.1. euro 57'000.--;
4.2. euro 16'425.--.
5. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
6. Il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).
7. Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 5'703.90
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 99.-fr. 6'302.90
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