Incarto n. 72.2009.54
Lugano, 23 luglio 2009/nk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
M Law Elisa Sai
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
detenuto dal 10 al 29 agosto 2008;
prevenuto colpevole di:
1. furto aggravato
per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, agendo per mestiere, sottratto cose mobili altrui, e meglio:
1.1. a __________, a danno del suo datore di lavoro, PC 1, nel periodo dicembre 2007/agosto 2008, numerosi articoli sportivi e di abbigliamento, per un valore complessivo di fr. 8'501.40;
1.2. a __________, a danno del negozio PC 2, nel periodo gennaio/agosto 2008, numerosi apparecchi elettronici, per un valore complessivo di fr. 26'980.60;
1.3. a __________, a danno del negozio PC 3, il 10 agosto 2008, alcuni articoli d’arredamento e sportivi, per un valore complessivo di fr. 486.60;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dall’ art. 139 cifra 2 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 53/2009 del 06.05.2009, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico __________. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma in fatto e in diritto dell’atto di accusa.
Nell’ottica della qualifica giuridica, il PP sottolinea in particolar modo come l’accusato adempia ai requistiti dell’aggravante del mestiere. Infatti, la pubblica accusa, richiamando la nuova giurisprudenza in materia, mette in evidenza come bastino le prospettive di monetizzazione della refurtiva per la qualifica di furto aggravato. A tal proposito il PP cita le risultanze del rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria, ove risulta chiaramente come l’accusato abbia tentato, e per due volte sia effettivamente riuscito, a vendere la merce rubata. Pergiunta, il valore della refurtiva (circa fr. 36'000.-), in rapporto alle entrate lecite dell’accusato (circa fr. 22'800.-), era potenzialmente atto a costituire per l’accusato un considerevole introito.
Il PP evidenzia inoltre, come l’agire delittuoso dell’accusato, protrattosi regolarmente per 8 mesi ed estesosi all’infuori dell’ambiente lavorativo, sia stato particolarmente intenso e determinato (tanto da entrare nella sua quotidianità e da far divenire il furto una parte importante della sua esistenza).
Ai fini della commisurazione della pena, il PP ripercorre le circostanze che hanno mosso l’accusato a rubare. Il PP mette l’accento sul fatto che l’accusato non abbia cessato da solo i furti, anzi, l’attività di quest’ultimo al momento del suo fermo si stava allargando. Il PP mette in luce come AC 1 nelle fasi successive all’arresto non si sia mai pienamente assunto le sue responsabilità ed abbia adottato un comportamento reticente. Alla luce di quanto esposto, il PP chiede che l’accusato venga condannato ad una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere per un importo variante da fr. 50-60.-, da sospendere condizionalmente per 4 anni. La pubblica accusa postula infine, giusta l’art. 42 cifra 4 CP, che all’accusato venga inflitta una multa di fr. 2'000.-, a valere quale sanzione effettiva per quanto commesso da AC 1 sino ad oggi.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato, sottolineando in specie come dai furti commessi dall’accusato si denoti chiaramente un comportamento con dei tratti patologici ossessivi.
Il difensore richiamando confermata dottrina, afferma che in casu la qualifica di furto per mestiere non può essere data, poiché quest’ultima presuppone un’effettiva monetizzazione della refurtiva. Il difensore chiede pertanto la non applicazione dell’aggravante del mestiere.
Ai fini della commisurazione della pena, il difensore sottolinea come il pentimento dell’accusato sussista ancora a tutt’oggi, e che tale sentimento si riflette nel comportamento attuale “assolutamente corretto” dell’accusato.
La difesa, partendo dal presupposto che in questa sede le parti civili non hanno fatto valere alcuna pretesa di risarcimento del danno, ne deduce che le stesse non abbiano subito alcun pregiudizio.
Il patrocinatore, prendendo in considerazione l’incensuratezza, il pentimento, la riparazione del danno da parte dell’accusato, chiede un’importante riduzione della pena rispetto a quella proposta dal PP e che l’aliquota giornaliera ammonti piuttosto all’importo variante da fr. 40-50.-. La difesa chiede altresì che la pena assegnata al condannato sia sospesa condizionalmente per 3 anni.
Infine, la difesa postula la non comminazione della multa di fr. 2'000.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore colpevole di:
1.1. Furto, ripetuto
per avere, a __________ e __________, tra dicembre 2007 ed il 10 agosto 2008, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, in un numero imprecisato di occasioni, sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo di circa fr. 36'000.-?
1.1.1. trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere?
E meglio come descritto nell'atto d'accusa.
2. Può beneficiare della sospensione condizionale?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rrispondendo affermativamente ai quesiti posti, tranne che al n. 1.1.1
visti gli art. 12, 34, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 139 CP;
9 e segg. 260, 265 e segg. CPP;
39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
Furto, ripetuto
per avere, a __________ e __________, tra dicembre 2007 ed il 10 agosto 2008, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, in un numero imprecisato di occasioni, sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo di circa fr. 36'000.-,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, AC 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- (trecento) e delle spese processuali.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 550.--
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