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Ticino Tribunale penale cantonale 23.04.2009 72.2009.4

23 avril 2009·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,052 mots·~5 min·4

Résumé

Falsità in documenti. Proscioglimento dal reato di truffa in danno di una cassa pensione

Texte intégral

Incarto n. 72.2009.4

Lugano, 23 aprile 2009/nk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretario:

Saverio Pedraglio, dott. iur.

Sedente nell’aula penale di questo , senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1    

prevenuto colpevole di:

                                   1.   truffa

per avere,

a __________, __________, __________ ed __________,

nel periodo 6.12.2007 – 24.12.2007,

per procacciare a sé un indebito profitto,

ingannato con astuzia dipendenti della PC 1 CASSA PENSIONE,

affermando cose false, o dissimulando cose vere, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per un importo pari a fr. 113'743.25,

di cui la metà, di spettanza della moglie,

e meglio per avere,

inoltrato alla PC 1 CASSA PENSIONE la richiesta di prestazione di libero passaggio, falsificando sul modulo la firma della moglie, al fine di attestare, contrariamente al vero, il necessario consenso del coniuge,

ottenendo in tal modo il versamento da parte della PC 1 CASSA PENSIONE della somma di fr. 113'743.25, corrispondente alla prestazione d’uscita al 20.12.2007,

somma incassata sul conto a lui intestato presso Banca __________ ed interamente utilizzata a fini personali;

                                   2.   falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub. 1,

al fine di procacciare a sé un indebito profitto,

formato un documento falso, nonché attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso, a scopo di inganno di tale documento,

e meglio per avere,

apposto sulla domanda di prestazione di libero passaggio la firma della moglie falsificandola, attestando in tal modo, contrariamente al vero, l’accordo necessario del coniuge al ritiro della prestazione di libero passaggio, nonché trasmesso tale documento alla PC 1 CASSA PENSIONE al fine di ottenere la prestazione di libero passaggio,

come meglio descritto sub. 1.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 4/2009 del 19.1.2009, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio DUF 1 §  La PC 1 Cassa Pensione rappresentata RC 1  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11.47.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la requisitoria nella quale ripercorre i fatti, ricorda la non contestazione della falsificazione della firma, la sussistenza dell’inganno astuto nel richiedere l’autentica e quindi l’esistenza della truffa. Chiede la conferma dei capi d’accusa, ritiene la colpa dell’accusato grave perché ha sottratto un importante sostegno per la vecchiaia alla moglie e alla famiglia e perché non è stata provata la circostanza dell’impiego della somma per la copertura dei debiti dell’attività. In considerazione anche dell’incensuratezza dell’accusato conclude chiedendo una condanna a 240 aliquote lasciando al prudente apprezzamento del giudice la quantificazione dell’aliquota e alla multa di 1'000.- chf ai sensi dell’art. 42 cpv 4 e al risarcimento del danno cagionato a PC 1 Cassa pensione.

                                    §   RC 1, rappresentante della PC 1 Cassa Pensione, il quale ritiene provati i fatti, considera trascurabile la destinazione della prestazione di libero passaggio, si allinea alle posizioni del PP e chiede il risarcimento in favore della PC 1 Cassa pensione di chf 119'152.90 come da odierna richiesta.

                                    §   Il Difensore, per la sua arringa con la quale conferma la sussistenza della falsificazione ma contesta quella della truffa. Sottolinea la carenza di controlli da parte di PC 1, una negligenza grave che configura un grave errore che non merita di essere tutelata penalmente. Oltre alla carenza di un elemento oggettivo sottolinea la carenza anche dell’elemento soggettivo in capo all’accusato. Sostiene che l’accusato non aveva nessuna intenzione di truffare la moglie perché era convinto, nel richiedere la prestazione di libero passaggio, di disporre di propri beni e che la sua posizione si è aggravata per una serie di coincidenze sfortunate. Conclude chiedendo il proscioglimento dal capo d’accusa di truffa e una condanna attenuata per il reato di falsificazione di documenti.

                                    §   Il Procuratore pubblico, in replica, conferma le proprie posizioni e respinge l’affermazione inerente la negligenza in cui sarebbe incappata PC 1.

                                    §   Il rappresentante di Parte civile contesta la ricostruzione adoperata dalla difesa e contesta che nel diritto penale sussista l’istituto della concolpa di matrice civilistica.

                                    §   Il difensore, in duplica, ribadisce le proprie conclusioni, meglio argomentando la sussistenza di un grave errore in capo a PC 1.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   truffa

a __________, __________, __________ e __________, nel periodo 6/24.12.2007, a danno della PC 1 Pensionskasse, per un importo di fr. 113'743,25

                               1.2.   falsità in documenti

a __________ e __________, nel periodo 6/24.12.2007, abusato della firma della moglie su un formulario di domanda di prestazione di libero passaggio, facendone uso

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   3.   Deve un risarcimento alle PC e se sì in che misura?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1 e 3;

visti gli art.                      12, 34, 42, 43, 44, 47, 49, 146 cpv. 1 e 251 cfr. 1 CP;

9 e segg., 260, 264 CPP

39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   falsità in documenti

per avere a __________ e __________, nel periodo 6/24.12.2007, abusato della firma della moglie su un formulario di domanda di prestazione di libero passaggio facendone uso

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   AC 1 è prosciolto dal reato di truffa di cui al punto 1. dell’atto di accusa.

                                   3.   Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondenti a 60 (sessanta) . aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci) cadauna.

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   5.   Le PC sono rinviate al competente foro civile

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato in ragione di 1/2, la rimanenza è a carico dello Stato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           Il segretario

Distinta spese (1/2):

Tassa di giustizia                              fr.           100.--

Inchiesta preliminare                         fr.           100.--

Testi                                                    fr.              29.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              25.-fr.           254.60

                                                             ===========

Il rimanente è a carico dello Stato.

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