Incarto n. 72.2008.99
Lugano, 23 settembre 2008/nk
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta dai giudici:
Agnese Balestra-Bianchi (Presidente) GI 1 GI 2
e dagli assessori giurati:
AS 2 AS 3 AS 5 AS 6 AS 7
con la segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Conviene oggi lunedì 22 settembre 2008 nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
AC 1
detenuto dal 24 gennaio 2008;
prevenuto colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo aprile 2007 - 10 luglio 2007,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
venduto, in almeno sei occasioni, agli spacciatori africani A., B. detto “__________” o “__________”, C. ed altri non identificati, un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in almeno 1’096.39 grammi, confezionata in pacchetti da 50 a 300 grammi l’uno, al prezzo di fr. 60.- il grammo,
sostanza previamente acquistata a __________ e __________, a credito, dagli spacciatori africani D. (alias __________) e tale “__________”, al prezzo di fr. 55.- il grammo e fatta trasportare a __________ e __________ dai corrieri E. detto “il __________” e F. detta “__________”;
e più precisamente:
1.1 nel periodo aprile – 28 giugno 2007,
venduto, una volta nel mese di aprile e quattro volte nel mese di giugno, a A., B. e C., almeno 800 grammi di cocaina (tre volte 50 grammi, una volta 150 grammi, una volta 300 grammi e una volta 200 grammi), con grado di purezza indeterminato, al prezzo di fr. 60.- il grammo, sostanza acquistata dai summenzionati spacciatori e trasportata a __________ e __________ da E.;
1.2 il 9/10 luglio 2007,
venduto, a B., 296,39 grammi netti di cocaina (grado di purezza variante tra il 32% e il 35%), al prezzo di fr. 60.il grammo, confezionata in 30 sacchettini dal peso variante da 9,66 a 10,30 grammi l’uno, contenuti in un sacchetto di plastica di colore blu occultato nella borsetta di F., alla quale aveva promesso un compenso per il trasporto di fr. 500.- oltre al rimborso del biglietto del treno,
sostanza acquistata dal summenzionato spacciatore “__________” e destinata alla vendita a terzi, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia a __________, la mattina del 10 luglio 2007, al momento dell’arresto della donna;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall’art. 19 cifra 2 LS;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 94/2008 del 30.07.2008, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L’accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
- lunedì 22 settembre 2008 dalle ore 09:30 alle ore 18:30
- martedì 23 settembre 2008 dalle ore 09:30 alle ore 13:10
Il Procuratore pubblico chiede la parola per apportare all’atto d’accusa due correzioni redazionali.
La prima riguarda la premessa laddove invece di “... in almeno sei occasioni...” devesi leggere “... in almeno sette occasioni...”.
Al punto 1.1. invece di “... e quattro volte nel mese di giugno...” devesi leggere “... e cinque volte nel mese di giugno...”.
La Difesa ne prende atto.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce descrivendo l’avvio e lo svolgimento dell’inchiesta Kilimanjaro che ha portato complessivamente all’arresto di 18 persone, le quali con ruoli differenti hanno partecipato ad un vasto traffico di cocaina tra Zurigo e vari cantoni svizzeri, tra i quali il Ticino. Illustra, in tale contesto, le circostanze dell’arresto di AC 1 e il suo atteggiamento processuale reticente e poco collaborativo. Ripercorre i fatti posti a fondamento dell’atto d’accusa. Evidenzia il ruolo attivo di spacciatore di cocaina in grandi quantità dell’accusato ed elenca gli elementi che provano quanto ancor oggi da lui negato, ovvero il fatto che egli ha inviato a A. la sera del 19.06.2007, tramite E., grammi 150 di cocaina e l’ulteriore fatto che egli il 22.06.2007 ha inviato a A., tramite E., non già grammi 150 bensì grammi 300 di cocaina. Chiede quindi la conferma dell’atto d’accusa e la condanna di AC 1 alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, totalmente aggiuntiva a quella inflittagli il __________ dalla __________.
Chiede altresì la confisca degli oggetti in sequestro.
§ Il Difensore, il quale evidenzia che il suo patrocinato è sostanzialmente confesso sugli addebiti mossigli con l’atto d’accusa, fatte salve la consegna del 19.06.2007 che non è avvenuta e quella del 22.06.2007 che è avvenuta ma solo per grammi 150 di cocaina. Spiega i motivi per i quali il suo assistito non ha da subito reso piena confessione sottolineando però che sin dall’inizio egli ha ammesso di avere inviato a __________ grammi 300 di cocaina tramite la corriera F. Illustra i condizionamenti fatti al suo assistito da persone minacciose a lui mandate da D. Sostiene che AC 1 ha delinquito non già a scopo di lucro bensì perché costretto dagli eventi, ovvero dal debito da lui maturato nei confronti di D. a motivo del riscatto che la famiglia __________ dovette pagare a coloro che in __________ tenevano imprigionato il fratello minore. Invoca come attenuante l’aver agito AC 1 per motivi particolari e onorevoli. Sottolinea il pentimento che anima ora il suo patrocinato, la situazione professionale riassestata dopo l’agosto 2007, l’incensuratezza sostanziale di lui e il carcere preventivo sofferto, per cui conclude chiedendo:
- il proscioglimento di AC 1 dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti in relazione alla consegna di grammi 150 di cocaina a A. la sera del 19.06.2007;
- il proscioglimento dall’ulteriore imputazione di aver inviato il 22.06.2007 grammi 300 di cocaina, avendone in realtà il suo patrocinato inviato solo grammi 150;
- per i rimanenti reati, la condanna ad una pena detentiva da espiare che egli cifra in mesi 26 (ventisei), nella quale è evidentemente da ricomprendere il carcere preventivo sofferto.
Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro.
Posti dal Presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. previo acquisto,
1.1.1.1. venduto almeno 800 grammi di cocaina a terzi, sostanza trasportata dal canton __________ a __________ e a __________ dal corriere E.,
nel periodo aprile 2007 - 28 giugno 2007?
1.1.1.1.1. oppure trattasi di un quantitativo inferiore?
1.1.1.2. venduto 296,39 grammi di cocaina (pura per valori ricompresi tra il 32% e il 35%) a B., sostanza trasportata da __________ a __________ dalla corriera F.,
il 10 luglio 2007?
1.1.2. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
2. può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
3. deve essere ordinata la confisca di un cellulare marca Nokia IMEI n. __________ con carta SIM __________ e di una confezione natel easy pack con carta SIM __________?
Considerando, in fatto ed in diritto
1. AC 1 è nato in un villaggio presso __________, una città della __________. E’ cresciuto in seno alla famiglia, composta dal padre, tesoriere dello Stato, dalla madre, casalinga, da una sorella e da due fratelli, uno maggiore di lui e l’altro minore. A suo dire i due fratelli vivrebbero da anni in __________, ivi rifugiatisi per evitare rappresaglie nel loro paese d’origine a motivo delle opinioni politiche del padre. AC 1 dice di saper leggere il corano per aver frequentato una scuola coranica, ma di non saper parlare l’arabo. La sua lingua materna è la lingua “fula”, così come il francese è la lingua che ha imparato a scuola. La __________ è stata infatti una colonia francese, diventata repubblica indipendente nel __________, quando la Francia era governata dal Presidente De Gaulle.
AC 1 dice di aver frequentato otto anni di scuola e di aver poi imparato il mestiere di sarto. In seguito, per un periodo, ha fatto l’autista e, successivamente, ha anche imparato un po’ di elettromeccanica. Nel 1998 -a suo dire- ha avuto un figlio con una donna che non ha sposato. Il ragazzo, oggi dell’età di dieci anni, vivrebbe in __________ presso una cugina di AC 1.
Afferma AC 1 di aver lasciato il suo paese d’origine nel 2001. Uno sconosciuto l’avrebbe aiutato nel viaggio verso l’Italia e poi, quivi giunto a bordo di una nave in un porto sconosciuto, si sarebbe trasferito in Germania. E’ certo che nel 2001 AC 1 era in Germania, poiché in detto paese è stato controllato in due occasioni, il 31.5.2001 al confine tedesco con l’Olanda e l’8.6.2001 a __________. A suo dire, scelse di recarsi in Germania perché soffriva di dolori allo stomaco e ai reni e sperava di essere in quel paese curato per bene. Nel seguito venne a sapere che in Svizzera si ricevevano cure migliori. Sarebbe questo il motivo che lo condusse, il 3.7.2002, ad entrare illegalmente, privo di ogni e qualsiasi documento d’identità, in Svizzera. A __________ in tale data depose domanda d’asilo, autodichiarandosi (falsamente) minorenne, siccome nato il __________. Inoltre cambiò leggermente il suo vero nome in quello di __________ (e non __________). La domanda è stata respinta il __________. Un suo ricorso contro la decisione di prima istanza venne respinto il __________. Gli fu notificato l’ordine di allontanamento che non poté essere eseguito perché era privo di documenti d’identità.
AC 1 rimase in Svizzera come NEM, abitando in diversi centri per asilanti nella regione di __________. Nel frattempo ottenne anche le cure mediche richieste. Fu curato al __________ per un’ulcera duodenale e sottoposto ad esami per i dolori ai reni. Fu in quegli anni (ovvero tra il 2003, il 2004 e il 2005) che egli conobbe il sedicente A., suo connazionale che, come lui, viveva all’epoca in un centro per asilanti e altri compatrioti.
AC 1 frequantava a __________ l’associazione dei __________ in Svizzera (un’associazione che si raduna una volta al mese e che mira a stabilire contatti e solidarietà tra i propri cittadini in Svizzera). Conobbe in quel contesto, tra gli altri, anche D. e __________, i quali sposarono cittadine svizzere e ai cui matrimoni AC 1 partecipò.
Come si dirà nel seguito, questi ultimi misero in atto tra il 2006 e il 2007 un vasto traffico di cocaina. AC 1 conobbe anche l’attuale sua moglie __________ (nata il __________), cittadina svizzera per naturalizzazione, il cui padre era originario della __________ e la madre della __________.
AC 1 e la ragazza si sposarono in Svizzera il __________. La giovane frequentava il terzo anno di tirocinio di commessa. In vista del matrimonio, AC 1 dovette presentare all’Autorità svizzera i suoi documenti d’identità. Vennero così accertate le sue reali generalità e, soprattutto, la vera data di nascita. Dovette anche produrre il casellario giudiziale della __________ (datato 4.11.2005), dal quale risulta che egli era incensurato in patria. All’epoca del matrimonio le Autorità __________ eseguirono un’indagine, sospettando che si trattasse di un matrimonio fittizio, celebrato solo per regolarizzare la sua posizione in Svizzera. Per finire il Pubblico Ministero di __________ emanò contro AC 1 il decreto d’accusa che è in atti, del __________, col quale egli è stato condannato, per infrazione alla LDDS, ad una pena pecuniaria di 90 aliquote da fr. 40.- l’una, sospesa condizionalmente, e ad una multa di fr. 300.-. L’odierna condanna è totalmente aggiuntiva a quella di cui al citato DAC (al quale per i dettagli si rinvia). L’Ufficio della migrazione di __________ l’__________ gli ha inflitto un ammonimento. Col matrimonio AC 1 ottenne il permesso di dimora B. Per il lavoro, prese contatto con una ditta di lavoro temporaneo. Va qui anticipato che l’attività lavorativa di AC 1 tra l’aprile 2006 e il luglio 2007 (l’ultima imputazione in ordine cronologico descritta nell’atto d’accusa risale al 10.7.2007, quando egli mandò a __________ a B., gr 296,39 di cocaina, tramite la corriera F. è stata irregolare e poco impegnativa.
Dai documenti in atti emerge che ha lavorato per brevi periodi come aiuto-cucina nel giugno e nel settembre 2006 e poi, per tre settimane, nel dicembre 2006. Nell’estate 2006 si è recato in __________ con la moglie per celebrare in patria, secondo gli usi e costumi ivi vigenti, il suo matrimonio. E’ rimasto assente da __________ dal 29.7.2006 al 9.9.2006.
Nel primo semestre 2007 ha guadagnato in tutto e per tutto fr. 1’912.-. Era addetto alle pulizie presso una ditta e prendeva fr. 16.60 all’ora. E’ questa l’epoca in cui, tra l’aprile e il luglio 2007, si è coinvolto nei commerci di cocaina qui in giudizio. In aula AC 1 ha dichiarato che erano le ditte del lavoro interinale alle quali si è rivolto che non gli offrivano maggiori occasioni di lavoro, per cui erano i genitori della moglie che aiutavano la coppia a sopravvivere economicamente. Anche la moglie nel periodo 2006 - metà 2007 guadagnava poco.
Dopo gli arresti del luglio e dell’agosto 2007, AC 1, che era partito per la __________ il 29.7.2007, è tornato (precipitosamente?) l’8.8.2007 in Svizzera. Il giorno 7.8.2007 la Polizia __________ era intervenuta in forze nell’appartamento di D. (assente perché rientrato in patria il 6.7.2007) ed aveva sequestrato gr 1’200 di cocaina e, nascosti nel forno di cucina; franchi e euro per un valore di quasi fr. 350’000.-. La Polizia, che eseguiva ordini del Ministero pubblico ticinese, aveva altresì arrestato __________, moglie di D., e __________, il quale aveva seco le chiavi dell’appartamento di D., dal quale aveva appena prelevato un sacchetto di gr 200 di cocaina. In aula, AC 1 ha negato di aver abbreviato il soggiorno in __________ a motivo del descritto intervento di Polizia. A suo dire egli si era in __________ recato solo per dieci giorni, stante che il 21.7.2007 sarebbe morto il suocero e quindi la sua partenza del 29.7.2007 sarebbe solo stata causata dal fatto che il defunto è stato inumato in __________.
Sta di fatto che AC 1 ha speso fr. 1’900.- per il biglietto d’aereo __________ -__________ -__________ col che è altamente sospetto che egli si sia trattenuto in patria solo per pochi giorni. E’ invece più realistico pensare che egli, tosto informato dell’arresto di __________ e di __________, sia tornato a __________ per “ripulire” il suo appartamento, nel timore di un’irruzione della Polizia. Sta di fatto che a __________ prese contatto con l’avv. __________ (il medesimo che per un certo periodo patrocinò __________), e anche con F., tosto che essa fu scarcerata in libertà provvisoria (è anche risultato che essa gli chiese un aiuto finanziario che egli le concesse).
Va anche detto che dopo gli arresti di agosto, AC 1 si è preoccupato di dare una “regolata” alla sua vita ed ha preso a lavorare via via con maggiore regolarità. Mentre che nel luglio 2007, quale addetto alla distribuzione presso la Posta di __________, a fr. 22.- l’ora, ha lavorato poche ore, guadagnando appena fr. 1’112.85, dopo il rientro dell’8.8.2007, ha lavorato più ore, fino a conseguire un salario di fr. 2’089.60. E ancor meglio ha fatto nei mesi successivi, lavorando praticamente a tempo pieno e conseguendo salari varianti tra i fr. 3’100.- circa e i fr. 3’900.- circa mensili. Il __________, l’ordine di arresto emanato dal Ministero pubblico ticinese è stato eseguito mentre AC 1 era sul posto di lavoro. AC 1 non è, né è mai stato, consumatore di sostanze stupefacenti e all’arresto le analisi tossicologiche hanno dato esito negativo. Durante la carcerazione preventiva ha dovuto essere operato per un polipo all’intestino. Dopo l’operazione ha avuto un’emorragia prontamente curata dai medici dell’OCL (cfr. AI 65 in atti).
2. Come testè cennato, l’arresto di AC 1 è avvenuto più di sei mesi dopo quello delle persone coinvolte nell’inchiesta cosìddetta “Kilimanjaro”. Stando alla Pubblica Accusa gli inquirenti hanno avuto problemi per identificare AC 1. Di lui, e del suo coinvolgimento nel traffico di cocaina che, da __________, venne trasportata a __________ e rimessa principalmente al già citato sedicente A., rispettivamente ai di lui amici, sedicente B. e C., gli inquirenti erano già al corrente dal giugno 2007, poiché il nome di AC 1 ricorreva nelle conversazioni telefoniche registrate, a partire dal 18.6.2007 (con regolare autorizzazione del GIAR) sulle utenze in uso ai citati A. e B.. Sennonchè, nel citato periodo, AC 1 ha cambiato ben tre schede SIM, col che la sua identificazione non è stata agevole. La perquisizione al suo domicilio non ha dato risultati di rilievo e tosto che è stato arrestato AC 1 ha subito rifiutato di farsi interrogare dalla polizia e financo (cosa assai rara) dal GIAR, adducendo che non avrebbe dato risposta prima di aver potuto conferire con il proprio avvocato. Dopo che il PP autorizzò colloqui con l’avv. DF 1, AC 1 accettò di essere interrogato ma, fatte salve le ammissioni relative all’invio di gr 300 circa di cocaina sequestrata a __________, il 10.7.2007, alla corriera F., poco prima che la stessa li consegnasse a B., per il resto continuò a negare di essere coinvolto in ulteriori traffici. Di aver inviato a __________ i citati gr 300 circa tramite la corriera F., AC 1 non l’ha potuto negare stante che la corriera stessa l’ha riconosciuto e stante che vi erano intercettazioni telefoniche dei giorni ricompresi tra il 5.7.2007 e il 10.7.2007 che ampiamente provavano che egli era il mandante della fornitura. AC 1 ha invece negato pervicacemente, e ciò fino al 24.4.2008 (benchè numerosi elementi a suo carico gli fossero stati prospettati dagli agenti di Polizia giudiziaria), di avere già prima del 10.7.2007 mandato cocaina a __________.
In aula ha dichiarato di aver sottaciuto agli inquirenti, fino al 24.4.2008, precedenti suoi invii di cocaina a __________ per timore di rappresaglie, da parte di D. e di suoi “amici”, in danno di lui, rispettivamente dei suoi familiari in __________. Costoro l’avrebbero minacciato ancora nell’autunno 2007 a __________.
A suo dire, nel novembre 2006, egli sarebbe stato richiesto da sua madre di farle pervenire una grossa somma di danaro in __________ (in aula ha parlato di un importo pari a circa fr. 7’500.-) e ciò perché il fratello minore sarebbe stato rapito dai ribelli in __________; per liberarlo sarebbe stato richiesto un riscatto.
Egli non avrebbe posseduto all’epoca tale somma, né allora potevano aiutarlo la moglie o la di lei famiglia e neppure i membri della comunità __________ in Svizzera da lui frequentata.
Avrebbe così parlato di tale suo bisogno di soldi a un amico, conosciuto tempo addietro in un centro per asilanti, tale “__________” di cui egli non disporrebbe di altri dati, né di un recapito, nemmeno telefonico.
“__________”, vedendolo triste e preoccupato, gli avrebbe promesso di aiutarlo e avrebbe fatto intervenire il comune conoscente D. Sarebbe così stato stipulato un accordo -a dire di AC 1- secondo cui un emissario di D. e di “__________” in __________ avrebbe rimesso alla madre di AC 1 la somma necessaria in valuta locale, dopodichè AC 1 avrebbe rimborsato “__________” e D. a __________, con versamenti mensili. L’accordo non fu messo per iscritto, né AC 1 si fece rilasciare ricevuta quando, tra il dicembre e il gennaio, avrebbe restituito ai suoi creditori, in tre tranches, all’incirca fr. 1’000.-.
Sta di fatto che -sempre a dire di AC 1- alla madre in __________ sarebbe stata rimessa la somma promessa, il riscatto sarebbe stato pagato e il fratello liberato, dopodichè lo stesso sarebbe rimasto in __________, trasferendosi ad __________.
In aula, AC 1 ha un po’ modificato la versione che aveva reso al PP e che riconduceva a motivi politici l’arresto del fratello. Segnatamente al dibattimento ha raccontato che il fratello viveva in una provincia governata dai ribelli.
Sorpreso a rubare, sarebbe stato arrestato dai ribelli, che ivi esercitavano funzioni di Polizia, dopodichè il riscatto sarebbe stato richiesto da costoro. La madre di AC 1 e una cugina hanno inviato al Difensore di AC 1 (che le ha prodotte) loro dichiarazioni (la loro firma è stata autenticata), intese a confermare l’avvenuto sequestro e il pagamento del riscatto.
Tornando a AC 1 e ai suoi creditori, si ha che, a suo dire, egli, nel febbraio 2007 non sarebbe riuscito a rimborsare nulla. Sarebbe quindi stato avvicinato da “__________” e da D. In buona sostanza, essi l’avrebbero sottoposto al seguente aut-aut:
“O tu ci rimborsi il restante debito lavorando per noi, o ci saranno gravi rappresaglie contro di te o contro la tua famiglia in __________”.
A suo dire terrorizzato, AC 1 non avrebbe a quel momento più potuto rifiutare di “lavorare” per loro.
Richiesto in aula di precisare quale “lavoro” gli sarebbe stato chiesto di svolgere, AC 1 ha confusamente spiegato che il “lavoro” riguardava la “droga”. Invitato a dare più dettagli è venuto a dire che “__________” e D. gli avrebbero scalato il debito di fr. 500.- ogni volta che egli avesse “trasportato” e “consegnato” droga per conto loro.
Nuovamente invitato a spiegare meglio quali trasporti e/o consegne gli sarebbero stati richiesti e di quale tipo, ha risposto che egli sarebbe andato una sola volta a casa di D. a prendere un pacchetto che, secondo istruzioni ricevute, avrebbe consegnato al corriere E. Le altre volte sarebbe stato D. a portargli i pacchetti nei pressi dello stadio “__________” dopodichè AC 1 li avrebbe consegnati ad E. L’ultima volta, ovvero la notte sul 10.7.2007, sarebbe andato lui con la sua vettura ad __________ insieme alla corriera F. e, nei pressi della locale stazione, avrebbe incontrato “__________”, il quale avrebbe messo direttamente il pacchetto di cocaina nella borsa della corriera (di tutta evidenza AC 1 si è sentito sicuro nel fare tale affermazione avendo in qualche modo saputo che sul pacchetto non erano state trovate le sue impronte digitali; del pari si è sentito sicuro nel raccontare del suo viaggio in auto ad __________, sapendo che, nel rientro al suo domicilio, alle ore 0:40 del 10.7.2007, avendo egli ignorato un semaforo che dava luce rossa, era stato “fotografato” da un radar ed era poi stato fatto oggetto di una procedura contravvenzionale). Che “__________” e D. gli avrebbero scontato fr. 500.- sul debito “solo” perché egli consegnasse di tanto in tanto pacchetti di cocaina ad E. nelle descritte circostanze, è cosa inverosimile, alla quale la Corte non ha creduto. Non ha infatti senso alcuno che D. (che da tempo consegnava i sacchetti di cocaina ad E. facendo venire il corriere-taxista fin sotto casa sua, alla __________) si recasse personalmente fino al “__________” con la droga addosso sulla sua persona per consegnarla a AC 1 affinché quest’ultimo la rimettesse ad E.
Tantomeno è credibile che la lunga frequentazione di AC 1 con il non meglio noto “__________”, non abbia consentito a AC 1 di dare più precisi ragguagli su tale persona, che -a voler credere a AC 1sarebbe stato l’unico amico a interessarsi del perché egli era, nel novembre 2006, così triste e preoccupato. La realtà è un’altra. Essa emerge di tutta evidenza dalle trascrizioni delle conversazioni telefoniche del periodo 18.6.2007 - 10.7.2007.
Sia dai suoi discorsi con A., sia da quelli successivi con C. e con B., AC 1 appare come persona che sa il fatto suo, decisa, autonoma e indipendente, che sa tener testa all’interlocutore quando ciò si rende necessario (leggasi in proposito la trascrizione del colloquio telefonico del 28.6.2007 ore 23:14, quando AC 1 si rifiuta di mandare droga ad altri che a A. mentre A. vorrebbe imporgli di rifornire anche B.). La figura di AC 1 che esce da queste e da altre trascrizioni telefoniche non è per nulla quella di un “soldato”, di un subalterno agli ordini di D. o di altri, bensì quella di una persona sicura di sè che parla e agisce per sè, senza padrone.
3. In aula AC 1 ha ribadito di aver inviato, tramite E., a A., nel corso del mese d’aprile, gr 50 di cocaina. Ha sostenuto di nulla aver inviato nel mese di maggio e di avere invece inviato ai primi di giugno, sempre per il tramite di E., un nuovo sacchetto di gr 50.
Verso il 10-12 giugno ha dichiarato di aver, tramite E., inviato un terzo sacchetto di gr 50. Ha negato di aver inviato cocaina la sera del 19.6.2007. A suo dire la sera del 22.6.2007 ha inviato, tramite E., gr 150 e il 28.6.2006 di nuovo gr 200.
Avuto riguardo al mese di luglio 2007 ha ribadito di aver inviato, dopo l’arresto di E. e di A., a B., tramite la corriera F., i gr 300 circa, sequestrati la mattina del 10.07.2007.
In buona sostanza, AC 1 ha ammesso invii di cocaina a __________ per complessivi gr 800 (di cui gr 300 sequestrati).
Secondo la Pubblica accusa, invece AC 1 avrebbe inviato a __________ complessivamente quasi gr 1’100, ovvero, oltre a quelli testè elencati, ammessi da AC 1, ulteriori gr 150 la sera del 19.6.2007. La sera del 22.06.2007 avrebbe inviato gr 300 e non solo gr 150 come da lui ammesso.
Al riguardo la Corte ha dovuto constatare, per quanto attiene all’imputata fornitura di gr 150 la sera del 19.6.2007, che è certo che E. quella sera venne a __________, incontrò A. e gli consegnò della cocaina. Gli inquirenti hanno ricostruito sulla base delle antenne attivate dal cellulare in uso ad E. tutte le sue trasferte in Ticino, segnatamente quelle effettuate fino a __________ dove incontrava di regola A. (in qualche occasione anche B. o altri emissari di A.; cfr. per tutti l’elenco di date di cui al verbale di polizia reso da A. in data 31.10.2007).
Ciò premesso, per quanto attiene la cocaina trasportata da E. la sera del 19.6.2007, la Corte non ha trovato negli atti sufficienti elementi idonei a provare che il mandante di quella specifica partita, sia stato AC 1, e non D. oppure ambedue in correità tra loro, o altri ancora. E’ pacifico che, nel giugno 2007, A. teneva contatti telefonici non solo con AC 1 ma anche con D., e con __________. E’ pacifico che costoro affidavano i trasporti dei quantitativi loro richiesti ad E. Se la sera del 19.7.2007 furono loro o AC 1 i mandanti, non è dato di sapere. L’unico elemento di prova a disposizione è il testo dell’intercettazione telefonica del 18.6.2007, ore 20.54, dalla quale si apprende che A. (che era a __________), parlando con AC 1 (che in quel frangente aveva in uso l’utenza __________) ad un certo momento gli ha chiesto: “Hai dato al __________?”, AC 1 ha risposto di no. A. gli ha chiesto: “Puoi aggiungere 100?” AC 1 gli ha risposto: “Devo vedere se riesco a recuperare qualcosa dall’altro”.
Alle 21:04 essi si sono ricollegati e A. risulta aver detto a AC 1 che “qualcuno ha comperato quello che era rimasto” e che “il __________ ha detto che arriva domani sera”.
Il giorno 19.6.2007 AC 1 e A. si sono collegati tre volte, alle 14:10, alle 17:00 e alle 19:04. In quest’ultima telefonata (la sola trascritta della giornata) hanno parlato di droga ma senza fare cenno alcuno al viaggio di E. previsto per quella sera.
Ne deriva che sulla scorta degli elementi forniti dalla telefonata del 18.6.2007, ore 20:54, si può solo dedurre che:
- in quel momento AC 1 non aveva ancora dato ad E. cocaina da trasportare a __________, per A.;
- che AC 1 ha espresso l’intenzione di reperire “dall’altro” ulteriori gr 100.
Non è invece dato di sapere sulla base di quel laconico “no” se AC 1 avesse comunque nella sua disponibilità il “solito” sacchetto di gr 50, nè se ha poi cercato e trovato presso terzi i 100 gr richiestigli da A. e tanto meno se, per finire, ha incaricato E. di portare il tutto a A. In tali condizioni, per insufficienza di prove, dall’imputazione di aver fornito a A. gr 150 la sera del 19.6.2007, AC 1 deve essere prosciolto.
Di contro è provato con sufficiente certezza, aldilà delle negazioni di AC 1, che egli, la sera del 22.6.2007, ha inviato a A. gr 300 e non soltanto gr 150 di cocaina come da lui preteso. Che la sera del 22 giugno E. è venuto a __________ e ha consegnato cocaina a A. è pacifico e non contestato (vedasi al riguardo la trascrizione delle telefonate tra E. e A. del 22.6.2007 ore 23:17 e ore 23:23).
L’ “ordinazione” di 300 gr è stata passata da A. a AC 1 nel corso del collegamento telefonico che essi hanno tra loro stabilito il 22.6.2007 alle ore 15:27. Il tenore del loro colloquio è talmente eloquente che merita qui di essere integralmente riprodotto:
“ ...omissis...
A.: Domani mi mandi il __________ a fare una commissione ? AC 1: Se vuoi non ci sono problemi.
A.: Fai una cosa corposa, di 300.
AC 1: Si va bene.
A.: Corposa, sostanziosa. Per evitare discussioni ogni volta, perché se è corposo/sostanzioso.
AC 1: Quello che ho visto ultimamente ti garantisco che è corposo/sostanzioso, dalla persona dalla quale avevo l’abitudine di prendere non era garantito, questa volta lo prendo da un’altra persona. Ho visto oggi quello che ha portato ed è molto buono.
A.: Per 300 ma oggi non credo che il __________ è libero altrimenti l’avrebbe portato.
AC 1: Boh, sto guardando, se il __________ mi dice che oggi può ti chiamo e te lo dico.
A.: Se il __________ può o non può fammi sapere lo stesso.
AC 1: Ma il tuo amico non è pronto ?
A.: No. Gliel’ hai portato l’altro giorno, non è ancora pronto. In questo momento non funziona tanto. Bisogna aspettare la fine del mese e funziona meglio.
AC 1: Va bene.
A.: Va bene.
saluti
...”
Quello stesso giorno, alle ore 16:46, AC 1 ha comunicato a A. che il __________ (cioè E.) “…viene oggi. L’ho chiamato e mi ha detto che OK OK” al che A. ha pure risposto “OK OK”.
Il giorno successivo, il 23 giugno 2007, in una telefonata delle ore 16:51, AC 1 e A. sono tornati sulla questione della fornitura della sera precedente in termini che confermano che A. ha ricevuto quanto ordinato. A. infatti, ad un certo momento ha comunicato a AC 1 di non averla ancora aperta (la droga, evidentemente). AC 1 gli ha risposto “apri e vedrai”.
“Secondo me è fatta bene”.
Di nuovo sono tornati in argomento nella telefonata del 28.6.2007 delle ore 18:54. Per quella sera (e ciò è pacifico e ammesso da AC 1) era prevista la fornitura, tramite E., di gr 200 di cocaina, effettivamente trasportati dal corriere a __________ e rimessi a B. che sostituiva A.
Nella citata telefonata delle ore 18:54, AC 1 e A. hanno così colloquiato:
“ ...omissis...
AC 1: Il __________ è appena partito da qui.
A.: OK. Avresti dovuto chiamare il mio amico e dirglielo.
AC 1: Ah, pensavo che il __________ andasse da te.
A.: Non ora, la cosa più facile sarebbe che andasse dal mio amico, dategli il n.° del mio amico ..... è già partito ?
AC 1: Si è già partito.
A.: OK non ci sono problemi.
AC 1: OK, sarà per la prossima volta, perché non mi avevi detto di chiamare il tuo amico sai.
...omissis...
A.: Come è....ora sei.... ma petit ora non ci sono soldi qui.
AC 1: Arriveranno, arriveranno.
A.: In questo momento tutta la merce è sotterrata.
AC 1: Sai anche l’ altra volta dicevi che non c’è mercato (smercio). Arriverà non deve essere costante. Quello non va bene.
A.: Si è poco a poco.
AC 1: Si così.
A.: Sai anche quello che mi avevi dato l’altra volta, ho dato ad un amico 100 e ho preso 200, ma finora niente.
AC 1: Si petit, ma sai petit, se appena arriva e ci sono i soldi la merce va. Ma se non va devi aspettare è così.
A.: Va bene.
AC 1: E’ così il nostro giro, e anche il proprietario della merce deve aspettare altrimenti li rendo la sua roba e prendo quello di un altro.
A.: Si è così. Comunque vada ti chiamerò.
AC 1: OK.”
Il diligente Difensore ha tentato di ricondurre l’affermazione di A. di avere “l’altra volta” dato “ad un amico 100” e di aver “lui tenuto 200” non già -come logica vuole- alla consegna del 22.6.2007, bensì al complesso di tutte le forniture fatte da AC 1 a A., argomentando che, sommando i 50 gr forniti in aprile ai 50 gr forniti ai primi di giugno, ai 50 gr forniti il 10/12 giugno e agli asseriti 150 gr forniti il 22.6.2007, si perviene al quantitativo complessivo di gr 300 evocato da A. nella surriprodotta conversazione telefonica.
A torto! Non v’è chi non veda come nel concreto caso A. si sia specificatamente riferito “all’altra volta” e non a tutte le altre volte. Senza dimenticare che il 22.6.2007 A. aveva espressamente ordinato 300 gr per cui a detto quantitativo si è inequivocabilmente riferito quando ha comunicato a AC 1 di aver dato 100 gr ad un amico e di aver tenuto i 200 gr per sé.
Nè va dimenticato che la suddivisione nel rapporto 200 a 100 evocato nella descritta telefonata da A. ha trovato ampio riscontro nel contesto dell’inchiesta relativa al procedimento penale contro A., laddove è ben emerso che A. era a __________ colui che riforniva B. e anche C. Ancora la notte sul 5.7.2007, quando poi A. fu arrestato, già egli aveva provveduto a suddividere nel suddetto rapporto (200 a 100) la cocaina testè consegnatagli da E.
4. Emerge dagli atti (in particolare dalle intercettazioni telefoniche del periodo 18 giugno - 5 luglio 2007, tutte lette in aula e alle quali qui si rinvia) che AC 1 già prima dell’arresto di E. non si fidava di lui, anzi lo riteneva inaffidabile. Già da prima degli arresti del 5.7.2007, AC 1 aveva conosciuto a __________ delle cittadine __________ (tra le quali la già citata F., da AC 1 chiamata “__________”) ed egli aveva maturato l’idea di convincerla a fare trasporti di cocaina per lui.
Dopo l’arresto di E. e di A., AC 1 ha subito rotto gli indugi: come ben dimostra l’intercettazione telefonica del 5.7.2007, ore 17:00, per nulla abbacchiato né spaventato, e tantomeno sconvolto dagli eventi (eppure -a suo dire- A. era da tempo suo amico) ha preso in mano la situazione del traffico ed è passato a chiedere a C. se voleva della cocaina, poichè egli era in grado di fargliela avere tramite una donna (testualmente così esprimendosi “io adesso lavoro con una donna. Mando una donna”).
E di nuovo ha ribadito a D., alle ore 17:13, di dire a __________ (alias B.) di chiamarlo “...così posso mandare la ragazza...”.
E tosto che alle ore 17:34, è entrato in contatto telefonico con B., di nuovo ha confermato di essere pronto a mandare la ragazza, mentre che per la droga doveva parlare “con il __________ che di solito mi da”.
Come già cennato, per finire AC 1 ha concordato con B. l’invio di gr 300 di cocaina, al prezzo di fr.18’000.- (anche se sul biglietto scritto da AC 1 e trovato in possesso della F. figura che la donna doveva incassare a __________ fr. 20’000.-).
La sera del 9.7.2007, AC 1 con la sua auto passò a prendere F. e insieme si recarono ad __________. Quivi AC 1 incontrò un cittadino africano. In aula AC 1 ha dichiarato che si trattava del suo conoscente “__________” e che costui ha gettato direttamente il pacchetto di cocaina nella borsa della F. La donna, nei suoi verbali, ha più credibilmente dichiarato che invece l’africano entrò in macchina e parlò con AC 1 in una lingua che essa non comprese, dopodiché lo sconosciuto sarebbe sceso e AC 1 sarebbe con lei rientrato a __________ (bruciando tra l’altro il famoso “semaforo rosso”). Per finire, a dire della F., fu nel di lei appartamento che AC 1 le consegnò il pacchetto di cocaina da portare a __________. Parimenti le consegnò il foglio (poi a lei sequestrato a __________ all’atto del suo arresto) sul quale AC 1 le aveva scritto i due numeri telefonici in uso a B. e un numero in uso a C., le aveva disegnato uno schizzo del percorso che essa avrebbe dovuto compiere dalla stazione di __________ per raggiungere il B. e indicato l’importo di fr. 20’000.- che essa doveva incassare da B. e rimettere a AC 1.
Per il resto è pacifico e per nulla controverso che la mattina del 10.7.2007 F. ha preso il primo treno in partenza da __________ verso il Ticino. E’ arrivata a __________ alle ore 09:45. Ha telefonato tre volte a B. informandosi sul numero del bus che doveva prendere, dopodiché è stata fermata dalla Polizia mentre a piedi stava per raggiungere la via __________, ove B. l’aspettava e ove pure lui è stato arrestato. La cocaina sequestrata è risultata pesare gr 296,39. Essa era pura per valori ricompresi tra il 32 e il 35%.
5. Dati i fatti accertati come ai considerandi che precedono si ha incontestatamente che AC 1 ha fornito a A. e poi a B., in sei occasioni, nel periodo aprile - 10 luglio 2007, complessivamente gr 950 circa di cocaina, di cui gr 300 ca. sequestrati e il resto invece venduto da loro al dettaglio sulla piazza di __________. Ciò configura a non averne dubbio infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, aggravata a motivo dell’ingente quantitativo, notoriamente tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone.
Giusta l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Detta norma, al secondo capoverso, stabilisce che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come ha già avuto modo di stabilire la superiore Corte di cassazione e revisione penale in recenti sentenze, in buona sostanza, la novella legislativa entrata in vigore il 1.1.2007 ha codificato la giurisprudenza già consolidatasi in vigenza del precedente art. 63 CP, e a tutt’oggi ancora valida, a norma della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento). Inoltre occorre considerare la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d p. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 e 116 IV 288 consid. 2a p. 289). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g p. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, DTF 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c p. 47).
Nel concreto caso la colpa di AC 1 è assai grave appena si consideri che egli ha fornito a A. e a B. gr 950 di cocaina, in sei occasioni, in quantitativi che sono andati via via aumentando, a partire dai 50 gr per volta per arrivare fino a 200/300 gr per volta, cocaina che egli sapeva (l’ha più volte ribadito al telefono) essere di buona qualità. Tanto più grave è stata la sua colpa se si pon mente al fatto che egli non solo non era un consumatore di sostanze stupefacenti, ma nemmeno era uno spacciatore di strada addetto alla vendita di singole bolas. AC 1 ha invece agito alla stregua di un abile commerciante, in grado di avere in breve tempo accesso a quantitativi importanti di cocaina, di mezzo etto, ma anche fino a 300 gr per volta, il che, stante il prezzo di fr. 6’000.- l’etto che incontestatamente A. e B. pagavano per ogni consegna, ha comportato che AC 1 il 22.6 e il 10.7.2007, è stato in grado di “trattare” droga per importi dell’ordine di fr. 18’000.- per volta. AC 1 ha incontestatamente agito a scopo di lucro. I fatti accertati provano che egli non ha agito siccome costretto nè coartato da terzi che lo ricattavano per l’asserito prestito di fr. 7’000.-/7’500.-.
I fatti accertati provano invece che AC 1 ha commerciato cocaina di propria iniziativa e a nessuno sottoposto o subordinato, per solo fine di lucro. Per nulla intimorito dal duplice arresto, la notte sul 5.7.2007, dell’amico A. e del corriere E., il giorno stesso, pur essendo in Belgio, AC 1 ha riannodato con estrema rapidità, sangue freddo e professionalità i fili che l’intervento di Polizia aveva spaccato.
Abile organizzatore, ha subito preso contatto con quelli che sapeva essere i “soci” di A. (B. e C.) e in capo a cinque giorni è stato in grado di far loro arrivare a __________ ulteriori 300 gr di cocaina tramite una nuova corriera. Dal punto di vista soggettivo è gravissimo il fatto che egli non si sia fatto scrupolo alcuno nel convincere una donna (sin li incensurata) lavoratrice in Svizzera dal 2003, allettandola con la promessa di facili guadagni, a diventare una corriera della droga.
Senza dimenticare che AC 1 nel 2007 non era più un NEM, non era più una persona costretta a vivere in un centro da marginale oppure in clandestinità. Grazie al matrimonio con la giovane connazionale naturalizzata svizzera, egli ha ottenuto, insieme alla stabilità affettiva, anche la regolarizzazione della sua posizione. Al beneficio del permesso B, più nulla si opponeva ad un suo inserimento socio-professionale in Svizzera. Invece le poche ore lavorate nel corso del 2006 e del primo trimestre 2007 dimostrano che AC 1 ha investito poche energie nella ricerca di un lavoro e di un guadagno onesti.
Continuando ad orbitare nel giro dei suoi connazionali, non solo non ha sfruttato le opportunità che aveva di integrarsi nel tessuto sociale in cui ha scelto di vivere (si noti bene che AC 1 ha vissuto quasi ininterrottamente in Svizzera interna dal luglio 2002 al gennaio 2008, eppure al processo ha voluto esprimersi in francese e non in tedesco), ma anche ha finito col farsi coinvolgere nel turpe traffico di cocaina.
In tali condizioni, se la pena detentiva viene contenuta in soli anni tre e mesi nove, ciò è dovuto al fatto del proscioglimento dall’imputazione di aver inviato a __________ gr 150 di cocaina il 19.6.2007, ed anche per tener conto che, dopo gli arresti di __________ e di __________, egli si è via via più impegnato nel lavoro alla posta di __________ e -per quanto noto- non ha più trafficato stupefacenti. Certo è che l’atteggiamento tenuto in sede d’inchiesta e anche al dibattimento (costantemente proteso a negare e in ogni caso a sminuire la gravità dei fatti) non è di quelli che tranquillizzano. V’è da sperare che una maggior presa di coscienza e una più seria assunzione di responsabilità abbiano a prodursi in lui attraverso l’effettiva espiazione della pena.
Concludendo, la summenzionata pena è parsa alla Corte adeguata e per nulla severa alla luce della colpa particolarmente grave, dal profilo oggettivo e soggettivo, di AC 1. Detta pena tiene altresì conto della sua sostanziale incensuratezza in Svizzera e in patria, del carcere preventivo sofferto e della più generale situazione personale, familiare e sociale di lui. Data la misura, detta pena deve essere per legge espiata. Quanto in sequestro deve essere pacificamente confiscato.
rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1.1.1. e 2.;
visti gli art. 12, 40, 42, 43, 47, 49, 51, 69 CP;
19 cifre 1 e 2 LStup;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
sapendo risp. dovendo presumere che quelli trattati erano quantitativi di cocaina tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, previo acquisto,
venduto a terzi complessivamente all’incirca grammi 950 di cocaina, sostanza trasportata dal canton __________ in Ticino dai corrieri E. e F.,
a __________, __________ ed in altre località,
nel periodo ricompreso tra l’aprile 2007 e il 10 luglio 2007,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi e nel verbale del dibattimento.
2. AC 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti in relazione al commercio di grammi 150 di cocaina inviati a __________ il 19.06.2007.
3. Di conseguenza,
trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna e della multa di fr. 300.- inflittagli il __________ dalla __________,
AC 1 è condannato alla pena detentiva di anni 3 (tre) e mesi 9 (nove), da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4. La tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le spese processuali sono a carico del condannato in ragione di 3/4 mentre che 1/4 è a carico dello Stato.
5. È ordinata la confisca di quanto in sequestro.
Intimazione a:
“
Per la Corte delle assise criminali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1’125.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.-fr. 1’525.--
===========
Il rimanente è a carico dello Stato.