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Ticino Tribunale penale cantonale 16.01.2009 72.2008.171

16 janvier 2009·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·763 mots·~4 min·4

Résumé

Rapina e lesioni semplici commessa da giovane adulto

Texte intégral

Incarto n. 72.2008.171

Lugano, 16 gennaio 2009/nk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1    

detenuto dal 12 ottobre 2008;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   rapina

per avere, a bordo di un treno delle FFS, sulla tratta ferroviaria __________ -__________, il 07.08.2008, commesso un furto usando violenza contro una persona, e meglio per avere, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto il telefono cellulare marca Sony Ericsson a PC 1, dopo averlo picchiato con calci e pugni in quanto questi si rifiutava di consegnarglielo;

                                   2.   aggressione

per avere, a __________, all’esterno della discoteca __________, il 12.10.2008, in correità con V__________, aggredito PC 2, che ha riportato varie ecchimosi, tumefazioni e escoriazioni, come attestato dal certificato medico agli atti, e meglio per averlo colpito con pugni e calci su tutto il corpo, in testa e sul viso, anche quando stava rannicchiato sotto una panchina, nel tentativo di ripararsi dai colpi che stava ricevendo dai due aggressori;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 140 cifra 1 cpv. 1 e art. 134 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 167/2008 del 15.12.2008, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico . §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 12:00.

Con riferimento ai fatti del 12.10.2008, richiamato l'art. 250 CPP e col consenso delle parti, il presidente prospetta il reato di lesioni semplici.

Il presidente, col consenso delle parti, in relazione al punto 2 dell'AA, prospetta in subordine l'ipotesi di rissa ex art. 133 CP.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato l'atto di accusa, conclude chiedendo che l'accusato sia condannato alla pena detentiva di 21 mesi da espiare vista la prognosi sfavorevole.

                                    §   Il Difensore, il quale, dopo aver posto in evidenza vita anteriore, personalità e situazione personale del suo assistitio, con riferimento al punto 2 dell'atto di accusa, contesta si sia trattato di aggressione, sostenendo invece il reato di rissa ex art. 133 CP. Con riferimento alla rapina di cui al punto 1 dell'atto di accusa sostiene inoltre l'applicabilità dell'attenuante specifica del sincero pentimento. In conclusione chiede quindi che il suo assistito sia condannato a 6 mesi di lavoro di pubblica utilità.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   rapina

a danno di PC 1, il 7.8.2008 a bordo di un treno FFS sulla tratta __________ -__________;

                               1.2.   aggressione

a danno di PC 2, il 12.10.2008 a __________, in correità con V__________;

                            1.2.1.   trattatasi di lesioni semplici;

                            1.2.2.   trattasi di rissa;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nel verbale dibattimentale?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   3.   Per i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa può beneficiare dell’attenuante specifica del sincero pentimento?

                                   4.   Deve un risarcimento alle PC e se sì in che misura?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti 1.2, 1.2.2, 2, 3 e 4;

visti gli art.                      12, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 48 lett. d, 48a, 49, 51, 73, 123 cfr. 1, 126 cpv. 1, 133 cpv. 1, 134 e 140 cfr. 1 cpv. 1 CP;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   rapina

a danno di PC 1, il 7.8.2008 a bordo di un treno FFS sulla tratta __________ -__________;

                               1.2.   lesioni semplici

a danno di PC 2, il 12.10.2008 a __________, colpendolo intenzionalmente con almeno tre calci alla pancia;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa, precisato nel verbale dibattimentale e nei considerandi.

                                   2.   AC 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

                                   3.   Di conseguenza, AC 1 è condannato:

                               3.1.   alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

                                   4.   Per le loro pretese di risarcimento le parti civili sono rinviate al competente foro civile.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.        1'080.--

Spese diverse                                   fr.              43.20

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        1'373.20

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