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Ticino Tribunale penale cantonale 23.11.2007 72.2007.3

23 novembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·4,285 mots·~21 min·4

Résumé

Appropriazione indebita ai danni della domestica

Texte intégral

Incarto n. 72.2007.3

Lugano, 29 novembre 2007/nk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliata a   

prevenuta colpevole di:

                                         appropriazione indebita

                                         per avere,

                                         a __________, nel periodo 22.10.2001-26.02.2002,

                                         indebitamente impiegato, a profitto proprio,

                                         valori patrimoniali altrui affidatile;

                                         in specie,

                                         per avere utilizzato, a scopi personali (in particolare per

pagare spese di viaggio, soggiorni all’estero, ecc.), la somma di Frs. 100'000.-,

                                         consegnatale, in data 22.10.2001, dai coniugi PC 1 e PC 2, affinché la custodisse, per conto loro, dato che essi non erano autorizzati ad aprire una relazione bancaria;

                                         importo, questo, da lei dapprima depositato, in data 22.10.2001, su di un conto risparmio a lei intestato presso il __________ (conto n.), consegnando ai coniugi PC 1PC 2 la relativa ricevuta di deposito e, in seguito, da lei interamente prelevato, a contanti, in 14 diverse occasioni, e più precisamente in ragione di:

·        Frs. 50'000.-, in data  25.10.2001

·        Frs.   5'000.-, in data  02.11.2001

·        Frs.   5'000.-, in data  06.11.2001

·        Frs.   3'000.-, in data  07.11.2001

·        Frs.   2'000.-, in data  09.11.2001

·        Frs.   5'000.-, in data  12.11.2001

·        Frs.   5'000.-, in data  15.11.2001

·        Frs.   5'000.-, in data  22.11.2001

·        Frs.   5'000.-, in data  03.12.2001

·        Frs.   5'000.-, in data  11.12.2001

·        Frs.   1'000.-, in data  14.12.2001

·        Frs.   5'000.-, in data  21.12.2001

·        Frs.   1'000.-, in data  27.12.2001

·        Frs.   3'000.-, in data  26.02.2002

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reato previsti dall’art. 138 cifra 1 CPS;

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa 3/2007 dell’8 gennaio 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusata AC 1 assistita dal difensore d'ufficio     lic.iur. DUF 1. §  La parte civile PC 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:55.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell'atto di accusa e la condanna della AC 1 alla pena detentiva di 14 mesi. Non si oppone alla concessione della sospensione condizionale della pena detentiva. Chiede, inoltre, la confisca di quanto sotto sequestro, precisando, nondimeno, che il conto presso il __________ è attinente al secondo pilastro della AC 1. Chiede, da ultimo, la condanna dell'imputata al risarcimento di fr. 100'000.-- a favore delle PC.

                                    §   La PC PC 1, il quale si associa alle richieste del PP.

                                    §   Il Difensore, il quale chiede, in via principale, l'assoluzione dall'accusa di appropriazione indebita, in considerazione del dubbio, rimasto irrisolto, sulle ragioni che portarono i coniugi PC 1PC 2 a consegnare alla signora AC 1 la somma di fr. 100'000.--. In particolare rileva che l'inaffidabilità dell'imputata era loro già nota, in quanto non avevano ancora ricevuto la restituzione del prestito di fr. 8'000.-- e la tesi secondo cui essi non potevano depositare personalmente la somma di fr. 100'000.-- presso un istituito bancario è smentita dalle disposizioni in materia di diritto bancario. In via subordinata, chiede una riduzione della pena proposta dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle parti, i seguenti

quesiti:                           AC 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   appropriazione indebita

                                         per avere indebitamente impiegato a proprio profitto la somma di fr. 100'000.-- a lei affidata dai coniugi PC 1 e PC 2;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   3.   deve un risarcimento alle PC PC 1 e PC 2, e se sì in quale misura?

                                   4.   deve essere ordinata la confisca di:

                               4.1.   relazione bancaria no. presso __________, intestata a AC 1, saldo al 08.02.2006 CHF 17.75?

                               4.2.   relazione bancaria no. presso __________, intestata a AC 1, saldo al 31.12.2005 CHF 2’113.40?

Considerato                   in fatto ed in diritto

                                   1.   AC 1, cittadina turca, è nata il 1. aprile 1965 a __________. All'età di cinque anni si è trasferita in Svizzera, con la sua famiglia, composta da padre, madre, due fratelli ed una sorella. Dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo, ha iniziato l'apprendistato di aiuto farmacista, senza portarlo a termine. Ha, poi, lavorato come venditrice presso l'attuale __________.

Nel 1995, si è sposata con __________, cittadino svizzero, consulente finanziario. Da allora, è casalinga.

I coniugi AC 1 non hanno avuto figli e vivono ad __________. AC 1 ha descritto il suo rapporto con il marito come inesistente, al punto da essere "separati in casa". Al dibattimento, l'imputata ha confermato tale circostanza. L'imputata ha, comunque, confermato che, nonostante i loro difficili rapporti, il marito provvede al suo mantenimento.

                                   2.   AC 1 è incensurata (cfr. AI 34).

                                   3.   PC 2 e PC 1 sono cittadini originari della __________ e sono giunti in Svizzera grazie ad un'azione umanitaria promossa a seguito del conflitto nei __________ all'inizio degli anni novanta. Hanno due figli: __________, nata il 6 settebre 1988, e __________, nato il 17 agosto 1990.

                                         PC 2 risiede in Svizzera dal 4 agosto 1992. Il marito è arrivato nel nostro paese il 16 gennaio 1995.

Inizialmente in possesso di un permesso provvisorio (F), i coniugi PC 1PC 2 hanno ottenuto, nel 2002, il permesso di dimora (B).

                                         PC 1 ha lavorato come autista alle dipendenze della  __________. Dal 1. marzo 2005 è titolare dell'__________.

                                         PC 2 ha lavorato come cameriera ai piani e lingerista presso il __________ ed è stata assunta dalla AC 1, nel 2000, come donna di servizio (con attività limitata ad un giorno alla settimana).

Il rapporto di lavoro con la AC 1 si è interrotto nel 2004, a seguito dei fatti oggetto del presente giudizio.

                                   4.   L'inchiesta ha preso avvio dalla denuncia presentata dai coniugi PC 1PC 2 il 30.1.2006, al Ministero pubblico nei confronti della AC 1, per titolo di truffa e, in subordine, di appropriazione indebita. I coniugi PC 1PC 2 rimproveravano a AC 1 di essersi appropriata della somma di fr. 100'000.-- di loro spettanza.

                                   5.   In data 8 gennaio 2007, il procuratore pubblico ha posto AC 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle Assise correzionali di Lugano per titolo di appropriazione indebita.

                                         Secondo l'ipotesi accusatoria, AC 1 avrebbe utilizzato, nel periodo 22.10.2001-26.02.2002, a scopi personali (in particolare per pagare spese di viaggio, soggiorni all’estero, ecc.), la somma di Frs. 100'000.-, consegnatale, in data 22.10.2001, dai coniugi PC 1 e PC 2, affinché la custodisse per loro conto.

                                         AC 1 ha respinto ogni addebito.

                                         La Corte ha confermato integralmente l'accusa sulla scorta dei seguenti accertamenti di fatto.

                                  a)   AC 1 e PC 2 si sono conosciute nel 1999, alla festa di fine anno delle scuole elementari di __________, frequentate dai figli della PC 2.

In quell’occasione, AC 1 propose alla PC 2 di lavorare come donna di servizio un giorno alla settimana a casa sua, dietro remunerazione di fr. 100.-- al giorno.

Inoltre, le promise di farle ottenere – grazie alle sue conoscenze - un lavoro stabile.

La PC 2 – credendosi fortunata per avere incontrato una donna di successo, importante e, soprattutto, generosa ed altruista – accettò l’offerta della AC 1.

Per PC 2 la somma che riusciva a portare a casa grazie all'impiego presso la AC 1 era, certo, importante.

Tuttavia, ben più importante era la prospettiva di poter ottenere, grazie alla donna, un posto di lavoro fisso e quindi i necessari permessi per non dover fare rientro al suo paese.

Tra le due donne sembrò nascere ben presto un rapporto di amicizia caratterizzato da confidenze reciproche.

                                         Nel mese di febbraio del 2001, la AC 1 si lamentò con la PC 2 del fatto che il marito rifiutava, o, per lo meno, ritardava a consegnarle gli  8'000.-- fr. necessari come acconto per l’acquisto di un modello più nuovo di Mercedes rispetto a quello che la donna già utilizzava.

                                         PC 2 si offrì di anticiparle la somma, a titolo di prestito, da restituirsi in "ca. due settimane" (cfr. allegato D All'AI 1).

                                         PC 2 ha spiegato di avere accettato di anticiparle i soldi alla AC 1 poiché erano in buoni rapporti ed era sicura che i soldi la donna glieli avrebbe restituiti subito poiché "la signora AC 1 sembrava avere molti soldi, nel senso che viveva in una bellissima casa, guidava una Mercedes, portava vestiti firmati, e anche perché mi aveva promesso di rimborsare il prestito a breve termine. Inoltre io mi aspettavo che la signora AC 1, come continuava a promettermi, sarebbe riuscita a ottenere per me i permessi di lavoro e di dimora." (PP PC 2 28.2.2006 AI14)

                                         AC 1 non si fece scrupoli  ed accettò il denaro che la sua collaboratrice domestica le offriva.

Con esso, versò l’acconto necessario all’acquisto della nuova autovettura, una Mercedes del valore, - secondo quel che ha detto in aula - di più di 100.000.- fr.

Non mantenne, però, la parola data e non restituì il denaro entro i termini concordati.

                                         La PC 2 la sollecitò più volte chiedendole la restituzione del denaro.

La AC 1 – confermando la sua mancanza di scrupoli – continuava a tranquillizzarla, assicurandole che lei non desiderava altro che restituirle i soldi ma che non poteva farlo poiché il crudele marito non si decideva a darle quanto le spettava.

Così, PC 2 – che continuava a piegare la schiena per pulire la casa della AC 1 – si accomodò a questo ritardo, credendo alle promesse della donna che per lei continuava a rappresentare, in qualche modo, la possibilità di avere, finalmente, una situazione stabile e sicura.

A tutt’oggi, AC 1 non ha ancora restituito gli fr. 8'000.-- ai coniugi PC 1PC 2 ma continua – apparentemente senza vergogna – a circolare con la Mercedes di prestigio intestata  (guarda caso!) ad una società - sembra, riconducibile a quel crudele marito che la trascura - e per la quale lei non svolge nessuna attività.

In aula, interrogata al proposito, la AC 1 ha detto di non essere in grado di spiegare come mai sia in essere la situazione che vede questa società (rimasta sconosciuta per la Corte) con cui lei non ha nessun contatto pagare mensilmente le quote del leasing per la vettura che lei usa.

Sta di fatto che nei confronti della AC 1 vi sono una serie di attestati di carenza beni.

                                  b)   Nell’ottobre 2000, a __________ morì il padre di PC 1 lasciando a lui, ai fratelli e alla madre dei terreni ed una casa.

Gli eredi vendettero i beni ereditati.

A PC 1 ed alla madre toccarono ca 100.000.- fr. che PC 1, in più viaggi, portò (o fece portare) in Svizzera.

Quei soldi i coniugi PC 1PC 2 li tennero in casa: per ragioni diverse – a quel che han detto, le banche facevano loro difficoltà a causa del loro statuto – non riuscivano ad aprire un conto.

Tuttavia, tenere tanti soldi in casa li preoccupava.

Di tali preoccupazioni, PC 2 parlò alla AC 1 che – premurosamente – si offrì di custodire lei i soldi per loro depositandoli su un conto in banca.

                                         Ai coniugi PC 1PC 2 la proposta sembrò molto generosa e accettarono.

Così, il 22.10.2001, accompagnata da PC 1, la AC 1 andò al __________, aprì un conto risparmio (no.) e vi versò i fr. 100'000.che PC 1 le aveva appena consegnato.

                                         A comprova dell'avvenuto versamento – e per tranquillizzarli - la AC 1 consegnò ai coniugi PC 1PC 2 una fotocopia del giustificativo di cassa 22.10.2001, attestante il versamento di fr. 100'000.-- sul citato conto di deposito, annotando e sottoscrivendo, sul medesimo documento, quanto segue:

"  Io, nata AC 1, domiciliata a: 6974 __________, dichiaro che questa somma di CHF 100'000.-- (centomila franchi svizzeri) versato sul conto bancario alla __________ n° conto  appartengono alla Famiglia: PC 1PC 2 domiciliati a: __________. In fede: AC 1 "

                                         (allegato E all'AI1)

                                  c)   In spregio agli accordi presi e alle assicurazioni date, la  AC 1, dopo soli tre giorni dall'apertura del conto, cominciò a svuotarlo.

Dapprima, prelevò 50'000.- fr. allo sportello della banca.

Poi, a scadenze ravvicinate, dal 2 novembre 2001 al 26 febbraio 2002, eseguì 13 prelevamenti al Bancomat, fino ad azzerare il conto.

I soldi prelevati li usò per sé, sembra per pagare viaggi in aereo, alberghi, soggiorni in vari paesi.

Insomma, li usò per permettersi lussi che, altrimenti, non avrebbe potuto concedersi.

                                  d)   Negli anni seguenti, PC 1, ignaro del destino dei suoi risparmi, chiese, a più riprese, alla donna i giustificativi bancari ed il versamento degli interessi.

                                         La AC 1 temporeggiò, accampando scuse di ogni tipo.

Nel 2004, finalmente, i coniugi PC 1PC 2 aprirono gli occhi quando PC 1 chiese alla AC 1 la riconsegna dell'intera somma che avrebbe voluto impiegare per l'apertura di un chiosco.

Naturalmente i soldi da riconsegnare non c'erano più.

Le solite scuse e promesse della AC 1 non bastarono a tranquillizzare PC 1 che – così come ha spiegato in aula - chiese a dei conoscenti  impiegati presso il __________ di controllare se sul conto bancario fossero ancora depositati i suoi soldi.

Scoperto che il conto era stato prosciugato, PC 1 pretese - con toni che la AC 1 ha definito minacciosi - la restituzione del suo denaro.

Per tenere buono l’uomo - comprensibilmente irritato - l'imputata  firmò, in data 15.1.2005 un riconoscimento di debito per fr. 150'000.-- (doc. F allegato all'AI 1).

Sulla scorta di tale riconoscimento di debito, PC 1 ha promosso una procedura esecutiva il cui esito può facilmente essere immaginato vista la situazione debitoria (attestati di carenza beni) della AC 1.

                                   6.   A  fronte di questi accertamenti, AC 1 ha sostenuto che i coniugi PC 1PC 2 le avevano consegnato la somma di fr. 100'000.-- affinché lei ne disponesse liberamente per finanziare un progetto al quale stava lavorando da tempo.

                                         A detta della donna, il progetto sul quale stava lavorando - che verrà qui di seguito definito "scatola nera" – e che i coniugi PC 1PC 2 avvevano accettato di finanziare prevedeva la costruzione, con conseguente registrazione del brevetto, di una scatola nera - simile a quella degli aeroplani - da adattare alle autovetture ed alle navi, e la successiva distribuzione del congegno alle industrie automobilistiche ed ai cantieri navali.

                                         La donna, però, non ha saputo spiegare la scelta di aprire un conto di deposito per versare la somma - a suo dire - mutuata, quando le sarebbe bastato ricevere dai signori PC 1PC 2 la somma in contanti.

                                         Posta, poi, davanti alla ricevuta sottoscritta in data 8 febbraio 2001 relativa al mutuo di fr. 8'000.-- (cfr. doc. E allegato all'AI 1), in cui aveva esplicitamente dichiarato di ricevere la somma di fr. 8'000.-- a titolo di prestito, la donna, in aula, non è riuscita a spiegare, con un minimo di ragionevolezza, la ragione per cui il 22 ottobre 2001 non utilizzò la stessa formula, ma riconobbe - senza alcuna menzione a somme mutuate o da investire in progetti di scatole nere, o altro - che la somma di fr. 100'000.-- era di proprietà dei signori PC 1PC 2, malgrado fosse stata versata su di un cui intestato a suo nome.

Inoltre, in aula, chiamata a spiegare come avrebbe potuto – vista la sua carente (ed è un eufemismo) formazione scientifica - concretamente mettere in atto il suo progetto "scatola nera", ha ammesso di non disporre delle indispensabili conoscenze tecniche per fornire le necessarie istruzioni alla ditta che sarebbe stata da lei incaricata di costruire il prototipo.

In sostanza, quindi, ha ammesso che il progetto altro non era – e, qui, si vuole mostrare benevolenza nei confronti dell’accusata – che un suo miraggio, senza alcun costrutto concreto.

                                         Sull'uso che fece della somma litigiosa AC 1 ha dato dichiarazioni divergenti, adattate, di volta in volta, alle emergenze dell'inchiesta.

                                         Ha, dapprima, sostenuto di avere consegnato all'ingegnere __________, amministratore unico della società __________, gran parte della somma, come sua partecipazione al progetto "scatola nera". L'imputata ha, a questo proposito, prodotto, a verbale, una distinta (confezionata ad arte) delle somme di denaro che avrebbe consegnato all'ingegnere __________. Dopo l'audizione di __________, in cui l'uomo ha negato, non solo di avere avviato un progetto con la AC 1, ma anche di avere ricevuto dalla donna somme di denaro, l'imputata ha riconosciuto di avere raccontato delle bugie, ed ha affermato di avere "tirato in ballo" __________ poiché non era in grado di giustificare la destinazione data al denaro che ha dichiarato di avere speso in viaggi e ricerche di mercato per avviare il suo progetto "scatola nera".

Progetto che – noi sappiamo – era del tutto inesistente (o inconsistente).

Ad esistere erano solo i viaggi con il loro contorno di alberghi, ristoranti e altro in cui sono svaniti i risparmi dei poveri PC 1PC 2.

                                         La AC 1 ha, poi, dichiarato di avere prelevato il 24 ottobre 2001 la somma di fr. 50'000.--, poiché, la funzionaria di banca l'avrebbe chiamata per avere delle informazioni sulla provenienza del denaro. AC 1, non potendo dimostrarne la provenienza lecita, li avrebbe immediatamente prelevati.

                                         Anche questa dichiarazione è stata smentita dalle risultanze agli atti.

__________ - funzionaria di banca che si era occupata dell'apertura del conto deposito in esame - ha precisato, a verbale, di avere spiegato alla AC 1, al momento dell'apertura del conto, che tale conto era da intendersi come un conto risparmio e non come conto di transito di fondi. Ha, poi, aggiunto di avere chiamato la AC 1 proprio quando si accorse che la donna aveva effettuato un cospicuo prelevamento a pochi giorni dalla sua apertura. L'ha quindi invitata a presentarsi in banca, ma la AC 1 non diede mai seguito a tale richiesta, continuando a svuotare la relazione usando, a partire da quel momento il bancomat, per evitare di incontrare il funzionario di banca.

                                         In aula, AC 1 ha persistito nell'affermare di avere prelevato tutti i soldi dalla banca poiché sospettava che fossero di illecita provenienza.

                                         Chiamata a spiegare la ragione per cui, stante questa sua preoccupazione, non avesse restituito i soldi ai PC 1PC 2, invece di spenderli, la donna non ha saputo fornire, per l'ennesima volta, una ragionevole spiegazione.

                                         In sunto, la Corte non ha creduto alle menzogne della AC 1 ed ha dovuto concludere che la donna ha speso per i suoi capricci i risparmi dei signori PC 1PC 2, i quali le avevano chiesto di custodirli in un luogo sicuro.

                                   7.   Per l'art. 138 n. 1 cpv. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, oppure chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

                                         Ai sensi dell’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Nei casi previsti invece all'art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP l'autore impiega senza diritto un valore patrimoniale e quindi anche valori incorporali, ossia (come detto) crediti, o altri diritti che hanno un valore patrimoniale (FF 1991 II 825).

                                         In questo caso, la norma non protegge la proprietà, bensì l’obbligo di restituire in ogni tempo il controvalore del bene affidato che deriva dal contratto che lega l’affidante e l’affidatario (DTF 124 IV 9, 120 IV 117), laddove la nozione di bene affidato comprende non solo cose fungibili, bensì anche crediti, in particolare bancari o postali (DTF 109 IV 27; Cassani, in: FJS 953, 1986; Corboz, opera citata, n. 17, pag. 228).

                                         Dal profilo soggettivo, l’autore deve sapere che si tratta di beni di terzi di cui si appropria con coscienza e volontà (DTF 91 IV 131), e deve agire con l’intento illecito di arricchire sé stesso o un terzo (DTF 118 IV 34). In specie, egli deve avere voluto, anche soltanto nella forma del dolo eventuale, conseguire un indebito profitto - cioè un vantaggio economico, ancorché provvisorio o temporaneo (DTF 118 IV 29; Corboz, opera citata, pag. 226).

                                         È pacifico che AC 1, appropriandosi, a proprio profitto, della somma a lei affidata dai coniugi Kucanin afinché la custodisse per loro conto, si sia resa autrice colpevole di appropriazione indebita ai sensi dell'art 138 n. 1 cpv. 2 CP.

                                   8.   Ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Ai sensi del cpv. 2 del citato articolo la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

                                         La colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto, elementi cui già si ha accennato in narrativa e che vanno tenuti presenti evitando inutili ripetizioni (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).

                                  a)   La gravità della colpa di AC 1 è grande e risulta, oltre che dall'ammontare della somma di cui l'imputata si è appropriata, anche e soprattutto dall'assenza di scrupoli dimostrata e dalla mancanza di ravvedimento per le azioni commesse.

                                         AC 1 ha profittato della fiducia che i coniugi PC 1PC 2 avevano riposto in lei. Non ha avuto remore a sperperare gli unici risparmi dei coniugi PC 1PC 2, per soddisfare il suo futile, ridicolo ed, invero, deprecabile (in considerazione dei mezzi utilizzati) desiderio di apparire una donna di successo e di ostentare mezzi e disponibilità che la facessero apparire come appartenente ad un mondo che non è il suo.

                                         La AC 1 non merita alcuna comprensione se si pone mente al fatto che ha danneggiato delle persone che sapeva provate da un trascorso difficile, costrette a lasciare il loro paese e trovare rifugio in Svizzera, un paese in cui non avevano alcun appoggio e non conoscevano nessuno. Persone, dalle precarie condizioni economiche, che hanno affrontato le loro difficoltà con onestà e dignità, lavorando - contrariamente all'imputata - tutti i giorni della loro vita per garantire a loro, ma soprattutto ai loro figli, un futuro sereno e sicuro.

                                         A ciò si aggiunge il fatto che AC 1, dal 2001 ad oggi, non ha fatto nulla per risarcire il danno cagionato. La donna continua ad essere mantenuta dal marito e continua, peraltro, a guidare l'autovettura che i coniugi PC 1PC 2 le hanno permesso di acquistare, senza minimamente avere mai nemmeno cercato un lavoro che le permettesse di risarcire almeno in parte il danno da lei causato.

Nemmeno in aula, AC 1 ha dato segno di ravvedimento. Non si è scusata con i coniugi PC 1PC 2 per le sue azioni. Al contrario, si è presentata davanti alla Corte con un atteggiamento fiero e indispettito, dichiarandosi sconcertata e persino offesa per i rimproveri che le venivano mossi.

A favore dell’accusata, si è potuto, quindi, tenere conto unicamente della sua incensuratezza e del fatto che dal momento dei fatti non ha più interessato le autorità inquirenti.

                                         Tutto questo considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AC 1 una pena detentiva di 14 mesi.

                                   9.   Ai sensi dell'art. 42 CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Ai sensi dell'art. 44 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannata è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

                                         L'incensuratezza dell'imputata e l'assenza di una prognosi negativa ha permesso alla Corte di porre la pena detentiva pronunciata al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di 2 anni.

                                10.   Le preteste delle PC sono stata interamente accolte e AC 1 è stata condannata al pagamento di fr. 100'000.-- a favore di PC 2 e PC 1.

                                11.   È stata ordinata la confisca del saldo della relazione bancaria no. presso __________, intestata a AC 1, che viene assegnato alle PC, deduzion fatta delle spese e della tassa di giustizia.

                                         La relazione bancaria no. presso __________, intestata a AC 1, è stata, per contro, dissequestrata, in quanto trattasi di averi del secondo pilastro.

                                12.   AC 1 è condannata al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, tranne ai quesiti no. 4.2;

visti gli art.                      12, 40, 42, 44, 47, 70 e 138 cifra 1 CP;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autrice colpevole di:

                               1.1.   appropriazione indebita

                                         per avere indebitamente impiegato a proprio profitto fr. 100'000.-  a lei affidati dai coniugi PC 1 e PC 2;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, AC 1 è condannata:

                               2.1.   alla pena detentiva di 14 mesi;

                               2.2.   a versare alle PC PC 1 e PC 2 l’importo di

fr. 100'000.--;

                               2.3.   al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.-- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di 2 anni.

                                   4.   È ordinata la confisca del saldo della relazione bancaria no. presso __________, intestata a AC 1,

che viene assegnato alle PC, deduzion fatta delle spese e della tassa di giustizia.

                                   5.   È ordinato il dissequestro della relazione bancaria no. presso __________, intestata a AC 1.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. PC 2  

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                         La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           750.--

                                                             ===========

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