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Ticino Tribunale penale cantonale 16.03.2011 72.2007.16

16 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·14,571 mots·~1h 13min·4

Résumé

Ripetuta amministrazione infedele aggravata, Ripetuta appropriazione indebita aggravata, Ripetuta truffa aggravata

Texte intégral

Incarto n. 72.2007.16

Lugano, 16 marzo 2011/md

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

Claudio Zali, Presidente

GI 1 37 GI 2 38

Valentina Tongetti, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

PC 1   rappresentato dall’ RC 1    PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6   PC 7     PC 8   rappresentato dall’ RC 2    PC 9   rappresentato da RC 3    PC 10 c/o PC 11   PC 12   PC 13      

PC 14 rappresentato da RC 4    PC 15 c/o PC 7  PC 16   PC 17    

contro

1.   AC 1, __________ nato a __________ il __________, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________, divorziato, consulente __________

  in carcerazione preventiva dal 22 luglio 2004 al 26 agosto 2004 (36 giorni)     2.   AC 2, di __________ nato a __________ (I) il __________, cittadino __________, domiciliato a __________, Viale __________ , celibe, in assistenza   in carcerazione preventiva dal 29 luglio 2004 al 26 agosto 2004 (29 giorni)

imputati, a norma dell’atto d’accusa n. 16/2007 del 14 febbraio 2007, di

                                   1.   Ripetuta amministrazione infedele

aggravata, siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

per avere,

a __________, __________, nonché in varie località del __________ nel periodo ottobre 1997 - settembre 1999,

agendo in correità,

sebbene obbligati per negozio giuridico e per legge ad amministrare il patrimonio raccolto tra 19 privati investitori, rispettivamente a sorvegliarne la gestione,

ripetutamente ed intenzionalmente violato i propri doveri, danneggiando il patrimonio dei clienti,

in particolare,

previa raccolta di capitali tra 19 privati investitori per complessivi CHF 1'466'280.- (pari ad un controvalore di USD 1'000'000.-), a fronte della prospettiva per i clienti di partecipare ad un investimento collettivo con profitti annui del 10 - 15%, con garanzia bancaria ed autorizzazione a trasferire i fondi soltanto in presenza di garanzia di primaria banca,

investito i fondi raccolti, all'insaputa dei clienti, sulla base di un contratto di investimento altamente rischioso, con profitti del 10 % mensili pari a 120% annui, sottoscritto a nome della società __________, con sede a __________, __________, - società sconosciuta ai clienti, messa loro a disposizione all'uopo da __________ -, con la società __________, a fronte di un certificato di deposito di USD 1'000'000.- emesso dalla società __________, in __________, a favore della __________, non costituente garanzia alcuna per l'investimento,

trasferito il 12 febbraio 1998 i fondi raccolti presso la Banca __________ di __________ su relazioni della __________ presso il __________ di __________, malgrado non sussistesse alcuna garanzia di primaria banca,

violato ripetutamente ed intenzionalmente i propri obblighi,

mettendo in tal modo seriamente in pericolo i fondi loro affidati, nella misura in cui l'investimento, non rimborsato dalla società ricevente alla scadenza del 7 febbraio 1999, venne restituito agli accusati, tra l'8 marzo ed il 2 settembre 1999, limitatamente alla somma di CHF 767'587.- (pari ad un controvalore di USD 521'000.-) dalla __________, subentrata parzialmente nell'investimento, ritenuto che i rimborsi sono stati utilizzati dagli accusati soltanto in parte per rimborsare i clienti,

arrecando un pregiudizio effettivo al patrimonio di 10 clienti per complessivi CHF 893'980.-, segnatamente:

                               1.1.   __________ per CHF 10'000.-,

                               1.2.   PC 2 e PC 3 per CHF 90'000.-,

                               1.3.   PC 5 per CHF 201'380.-,

                               1.4.   PC 6 per CHF 100'000.-,

                               1.5.   PC 8 per CHF 40'980.-,

                               1.6.   PC 9 per CHF 60'000.-,

                               1.7.   PC 14 per CHF 200'000.-

                               1.8.   PC 17 per CHF 50'000.-,

                               1.9.   PL 5 per CHF 40'000.-,

                             1.10.   PL 6 per CHF 101'620.-;

                                   2.   Ripetuta appropriazione indebita

aggravata, siccome commessa agendo in qualità di gerenti di patrimoni e nell'ambito di attività sottoposta alla Legge cantonale sulle professioni di fiduciario,

per avere,

a __________ nel periodo marzo 1999 - novembre 2000,

agendo in correità tra di loro,

impiegato a scopo di indebito profitto proprio o di terzi,

parte dei rimborsi di capitali relativi all'investimento collettivo di cui al punto n. 1 loro versati nel periodo marzo - settembre 1999 per complessivi CHF 767'587.- (pari ad un controvalore di USD 521'000.-),

e meglio, per aver ripetutamente impiegato a scopo di indebito profitto proprio o di terzi i suddetti rimborsi, dedotte le restituzioni ai clienti intervenute nel medesimo periodo per complessivi CHF 352'280.- e le restituzioni successive per complessivi CHF 220'020.-, nella misura di almeno CHF 195'287.-;

                                   3.   Ripetuta truffa

aggravata, siccome commessa per mestiere, data la disponibilità degli accusati ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte di reddito,

per avere,

a __________ ed in varie altre località del __________,

nel periodo maggio 1998 - gennaio 2001,

in correità fra di loro e con l'intento di procacciarsi un indebito profitto, direttamente ed in parte tramite promotori inconsapevoli,

ingannato con astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, rispettivamente confermandone subdolamente l'errore,     

segnatamente indotto con inganno astuto 13 clienti, che avevano partecipato all'investimento collettivo di cui al punto n. 1, a rinnovare l'investimento tramite la società __________, rispettivamente ingannato astutamente 28 clienti, inducendoli ad affidare loro in gestione averi patrimoniali tramite la suddetta società per un totale di CHF 3'510'430.-, in virtù di mandati di gestione garantenti profitti netti superiori al 10% e stipulanti l'obbligo ad operare con le necessarie garanzie, e, dal momento che l'intera operazione non aveva fondamento operativo, mettendo in tal modo in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale e cagionando loro - considerati i rimborsi parziali di complessivi CHF 1'016'577.40 - un pregiudizio effettivo di CHF 2'493'852.60,

e meglio,

                               3.1.   per aver indotto con inganno astuto 13 clienti a compiere atti pregiudizievoli al loro patrimonio consistenti nel rinnovare per CHF 1'104'000.- gli investimenti di cui al punto n. 1 cui avevano partecipato, tramite la società __________ di cui erano rappresentanti legali, in virtù di mandati di gestione garantenti profitti netti superiori al 10% e stipulanti l'obbligo ad         operare con le necessarie garanzie,

affermando, contrariamente al vero, che:

                                     -   i loro capitali erano stati trasferiti presso la Banca __________ di __________ ora __________ dove avrebbero dovuto venir gestiti,

                                     -   il primo investimento procedeva per il meglio e, a comprova di ciò, corrisposto ai clienti i profitti previsti contrattualmente,

sottacendo cose vere, ovvero:

                                     -   che non avevano alcuna prospettiva concreta di investimento atta a remunerare gli utili previsti contrattualmente,

                                     -   che investimenti non ne venivano fatti, se non, nella prima fase, collocamenti fiduciari per un periodo limitato palesemente insufficienti a remunerare i profitti dovuti per contratto, rispettivamente investimenti in titoli (conclusisi con perdite di gestione) irrilevanti se confrontati con l'ammontare dei fondi raccolti,

                                     -   che i rimborsi di capitali e i pagamenti degli utili (fittizi) erano esclusivamente finanziati con i nuovi capitali affidati in gestione,

                                     -   che parte dei capitali raccolti sarebbero stati da loro indebitamente trattenuti e utilizzati a scopo di indebito profitto,

                                     -   l'effettiva destinazione dei fondi, comunicando ai clienti che reclamavano il rimborso dei loro fondi, in urto con la verità, che i capitali si trovavano "bloccati" per non meglio precisate ragioni,

mettendo in tal modo in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale e cagionando loro - considerati i rimborsi parziali di complessivi CHF 220'020.- - un pregiudizio effettivo di CHF 883'980.-,

ovvero singolarmente:

                            3.1.1.   __________: rinnovo del 18 marzo 1999 di CHF 60'000.-, rimborsati il 22 novembre 1999,

                            3.1.2.   PC 2 e PC 3: rinnovo in data imprecisata di CHF 90'000.-, con un danno di CHF 90'000.-,

                            3.1.3.   PC 5: rinnovo del 20 marzo 1999 di CHF 201'380.-, con un danno di CHF 201'380.-,

                            3.1.4.   PC 6: rinnovo del 24 marzo 1999 di CHF 100'000.-, con un danno di CHF 100'000.-,

                            3.1.5.   PC 8: rinnovo del 19 marzo 1999 di CHF 56'000.-, con un danno di CHF 40'980.-, tenuto conto del rimborso di CHF 15'020.- intervenuto il 14 settembre 2001,

                            3.1.6.   PC 9: rinnovo del 20 marzo 1999 di CHF 60'000.-, con un danno di CHF 60'000.-,

                            3.1.7.   __________: rinnovo del 1° aprile 1999 di CHF 100'000.-, rimborsati il 7 agosto 2000,

                            3.1.8.   __________: rinnovo di data imprecisata di CHF 20'000.-, rimborsati il 7 agosto 2000,

                            3.1.9.   PC 14: rinnovo di data imprecisata di CHF 200'000, con un danno di CHF 200'000.-,

                          3.1.10.   PC 17: rinnovo del 1° aprile 1999 di CHF 50'000.-, con un danno di CHF 50'000.-,

                          3.1.11.   __________: rinnovo di data imprecisata di CHF 25'000.-, rimborsati il 22 novembre 2000,

                          3.1.12.   PL 5: rinnovo di data imprecisata di CHF 40'000.-, con un danno di CHF 40'000.-,

                          3.1.13.   PL 6: rinnovo di data imprecisata di CH 101'620.-, con un danno di CHF 101'620.-,

                               3.2.   per aver indotto con inganno astuto 6 clienti, che avevano rinnovato l'investimento con la __________ nelle circostanze di cui al punto n. 3.1., ad affidare loro, per il tramite della medesima società, altri fondi in gestione per complessivi CHF 569'209.- sulla base di mandati di gestione garantenti profitti netti superiori al 10% e stipulanti l'obbligo ad operare con le necessarie garanzie, affermando le medesime cose false e dissimulando le cose vere indicate in dettaglio al punto n. 3.1., oltre che, in taluni casi, corrispondendo gli utili (fittizi) sugli investimenti rinnovati,

mettendo in tal modo in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale e cagionando loro - considerati i rimborsi parziali di complessivi CHF 70'000.- - un pregiudizio effettivo di CHF 499'209.-,

ovvero singolarmente:

                            3.2.1.   per aver indotto PC 2 e PC 3 ad affidare loro in gestione, nel periodo 5 maggio 1998 - 25 gennaio 2001, complessivi CHF 231'209.-, arrecando loro un danno di CHF 231'209.-,

                            3.2.2.   per aver indotto PC 5 ad affidare loro in gestione, il 20 marzo 1999, l'importo di CHF 33'000.-, causandogli un pregiudizio di CHF 33'000.-,

                            3.2.3.   per aver indotto PC 9 ad affidare loro in gestione, il 20 marzo 1999, la somma di CHF 40'000.-, arrecandogli un danno di CHF 40'000.-,

                            3.2.4.   per aver indotto __________ ad affidare loro in gestione, il 19 agosto 1998, l'importo di CHF 20'000.-, restituiti il 25 maggio 2000,

                            3.2.5.   per aver indotto PC 14 ad affidare loro in gestione, il 14 agosto 1998, l'importo di CHF 50'000.-, rimborsati il 22 novembre 2000,

                            3.2.6.   per aver indotto PC 17 ad affidare loro in gestione, nel periodo 26 maggio 1998 - 6 dicembre 1999, complessivi CHF 195'000.-, arrecandogli un pregiudizio di CHF 195'000.-;

                               3.3.   per aver indotto con inganno astuto 22 clienti a compiere atti pregiudizievoli al loro patrimonio consistenti nell' affidare loro fondi in gestione, tramite la società __________, per complessivi CHF 1'837'221.-, sulla base di mandati di gestione garantenti profitti netti superiori al 10% e stipulanti l'obbligo ad operare con le necessarie garanzie,

affermando, contrariamente al vero:

                                     -   di essere esperti gestori patrimoniali,

                                     -   di effettuare con i capitali raccolti investimenti redditizi, con capitale garantito,

sottacendo cose vere, ovvero:

                                     -   che non avevano alcuna prospettiva concreta di investimento atta a remunerare gli utili previsti contrattualmente,

                                     -   che investimenti non ne venivano fatti, se non, nella prima fase, collocamenti fiduciari per un periodo limitato palesemente insufficienti a remunerare i profitti dovuti per contratto, rispettivamente investimenti in titoli (conclusisi con perdite di gestione) irrilevanti se confrontati con l'ammontare dei fondi raccolti,

                                     -   che i rimborsi di capitali e i pagamenti degli utili (fittizi) erano esclusivamente finanziati con i nuovi capitali affidati in gestione,

                                     -   che parte dei capitali raccolti sarebbero stati da loro indebitamente trattenuti e utilizzati a scopo di indebito profitto,

                                     -   l'effettiva destinazione dei fondi, comunicando ai clienti che reclamavano il rimborso dei loro fondi, in urto con la verità, che i capitali si trovavano "bloccati" per non meglio precisate ragioni,

mettendo in tal modo in pericolo perlomeno temporaneo il loro capitale e cagionando loro - considerati i rimborsi parziali di complessivi CHF 726'557.40 - un pregiudizio effettivo di CHF 1'110'663.60.-,

ovvero singolarmente:

                            3.3.1.   per aver indotto __________ e __________ ad affidare loro in gestione, nel periodo 23 luglio 1998 - 2 settembre 1998, l'importo di CHF 24'940.-, rimborsati in data 8 febbraio 2000,

                            3.3.2.   per aver indotto PL 1 ad affidare loro in gestione il 5 gennaio 2000 la somma di CHF 80'000.-, arrecandogli un danno di CHF 80'000.-,

                            3.3.3.   per aver indotto __________ ad affidare loro in gestione il 25 marzo 1999 la somma di CHF 50'000.-, rimborsati il 22 novembre 2000,

                            3.3.4.   per aver indotto __________ ad affidare loro in gestione il 6 maggio 1998 l'importo di CHF 25'000.-, rimborsati in data imprecisata,

                            3.3.5.   per aver indotto __________ ad affidare loro in gestione il 7 maggio 1998 la somma di CHF 25'000.-, rimborsati il 6 ottobre 1999,

                            3.3.6.   per aver indotto PL 2 ad affidare loro in gestione il 13 marzo 2000 la somma di CHF 100'000.-, arrecandogli un danno di CHF 100'000.-,

                            3.3.7.   per aver indotto PC 1 ad affidare loro in gestione in data 5 - 11 agosto 1998 l'importo di CHF 100'000.-, causandogli          un danno di CHF 100'000.-,

                            3.3.8.   per aver indotto __________ ad affidare loro in gestione in data indeterminata la somma di 41'500.-, arrecandogli un pregiudizio di CHF 41'500.-,

                            3.3.9.   per aver indotto __________ e coinvestitori ad affidare loro in gestione, nel periodo il 28 - 30 settembre 1998 complessivi CHF 100'000.-, nel frattempo rimborsati,

                          3.3.10.   per aver indotto __________ ad affidare loro in gestione il 6 maggio 1998 la somma di CHF 134'200.-, arrecandole un pregiudizio di CHF 124'180.-, tenuto conto del rimborso di CHF 10'020.- intervenuto il 7 agosto 2000,

                          3.3.11.   per aver indotto PC 7 ad affidare loro in gestione, nel periodo CHF 21 settembre - 22 ottobre 1998, complessivi CHF 58'392.40, causandole un danno di CHF 58'392.40.-,

                          3.3.12.   per aver indotto PC 10 ad affidare loro in gestione il 1° settembre 1998 la somma di CHF 80'000.-, arrecandole un pregiudizio effettivo di CHF 49'980.-, tenuto conto del rimborso del 7 agosto 2000 di CHF 30'020.-,

                          3.3.13.   per aver indotto PC 11 ad affidare loro in gestione, tra il 23 settembre e il 14 ottobre 1998, complessivi CHF 60'000.-, causandogli un danno di CHF 60'000.-,

                          3.3.14.   per aver indotto __________ ad affidare loro in gestione il 4 febbraio 2000 la somma di CHF 150'000.-, arrecandole un pregiudizio di CHF 34'940.-, tenuto conto dei rimborsi intervenuti,

                          3.3.15.   per aver indotto PC 12 ad affidare loro in gestione il 1°giugno 1998 la somma di CHF 30'000.causandogli un danno di CHF 30'000.-,

                          3.3.16.   per aver indotto PC 13 ad affidare loro in gestione il 9 luglio 1998 l'importo di CHF 100'000.- arrecandogli un pregiudizio di CHF 100'000.-,

                          3.3.17.   per aver indotto __________ ad affidare loro in gestione, nel periodo 26 maggio 1998 - 22 febbraio 1999, l'importo complessivo di CHF 255'937.40, nel frattempo rimborsati,

                          3.3.18.   per aver indotto PC 15 ad affidare loro in gestione, nel periodo 4 settembre 1998 - 23 giugno 1999, complessivi CHF 151'668.70, causandole un danno di CHF 151'668.70,

                          3.3.19.   per aver indotto __________ ad affidare loro in gestione il 22 giugno 1998 la somma di CHF 50'000.-, rimborsati in data imprecisata,

                          3.3.20.   per aver indotto __________ ad affidare loro in data 13 novembre 1998 l'importo di CHF 25'000.-, rimborsati in data 8 febbraio 2000,

                          3.3.21.   per aver indotto __________ ad affidare loro in gestione il 26 luglio 1999 l'importo di CHF 115'582.45, arrecandogli un danno di CHF 100'002.45 dedotto il rimborso di 15'580.- del 30 luglio 1999,

                          3.3.22.   per aver indotto PC 16 ad affidare loro in gestione il 5 maggio 1998 la somma di CHF 80'000.-, causandole un pregiudizio di CHF 80'000.-,

inducendo in tal modo i suddetti clienti a compiere atti pregiudizievoli al loro patrimonio, consistenti nel rinnovare l'investimento di cui al punto n. 1, rispettivamente nell'affidamento in gestione di fondi per complessivi CHF 3'510'430.-, la cui destinazione è così riassumibile:

                                     -   CHF 698'693.- quota dell'investimento di cui sub 1 andata persa (ritenuto che l'investimento CHF 1'466'280.- è stato rimborsato agli accusati soltanto nella misura di CHF 767'587.-)

                                     -   USD 50'000.- trasferiti nel corso del mese di dicembre 1999 a titolo di investimento a tale __________, con perdita integrale dell'investimento,

                                     -   USD 250'000.- bonificati il 28 luglio 2000 a debito del conto della __________ a favore di tale __________ e sulla base del contratto di investimento 27 luglio 2000 tra __________, investimento andato completamente perso,

                                     -   USD 30'000.- per un non meglio precisato investimento in __________, curato dall'accusato AC 2, conclusosi con la perdita integrale dell'investimento,

                                     -   CHF 53'566.- di perdite di gestione per acquisto titoli,

                                     -   CHF 480'340.- per pagamento di interessi (fittizi) e CHF 796'557.- per rimborsi ai clienti,

                                     -   ca. CHF 950'000.trattenuti dagli accusati quale indebito profitto;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, art. 138 cifra 2 CP; art. 146 cpv. 2 CP.

Presenti

§   il Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1; §   l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia, DF 1; §   l’imputato AC 2, assistito dal suo difensore di fiducia, DF 2; §   l’RC 2, in rappresentanza dell’accusatore privato PC 8; §   l’RC 4, in rappresentanza dell’accusatore privato PC 14.  

Espleti i pubblici dibattimenti

martedì 15 marzo 2011, dalle ore 09:35 alle ore 16:55, mercoledì 16 marzo 2011, dalle ore 09:30 alle ore 16:18.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale dell’atto di accusa in fatto e in diritto, con la precisazione che l’importo affidato agli accusati da PL 6 va defalcato dalle cifre indicate nell’AA, non essendo stata sporta querela penale. Non si oppone a che dal danno contestuale alla truffa siano dedotti gli importi rimborsati a titolo d’interessi. Tutto ben ponderato, il PP chiede per AC 1 e AC 2 la condanna a 2 anni e 9 mesi di detenzione, dà espiare in misura di 12 mesi e per il resto da sospendere condizionalmente. Postula inoltre il riconoscimento di tutte le pretese risarcitorie degli accusatori privati non patrocinati, come pure la confisca di fr. 4'000.–, da assegnare agli accusatori privati;

per la replica, il quale nega che la proposta di pena sia aberrante. Di aberrante vi sono solo le reiterate menzogne degli accusati sull’arco di anni, soprattutto di AC 2. Si riconferma nelle proprie conclusioni e ribadisce che le circostanze del caso di specie giustificano la proposta di pena formulata;

                                    §   RC 2, rappresentante dell’accusatore privato PC 8, il quale chiede in via principale la condanna degli imputati al pagamento di fr. 40'950.– oltre interessi al 5% dal 1° settembre 1999. In via subordinata chiede la loro condanna al pagamento di 28’440.– e in via ancor più subordinata di fr. 22'280.–. Postula inoltre la rifusione delle spese di patrocinio, così come quantificate nel documento versato agli atti;

                                    §   RC 1, rappresentante dell’accusatore privato PC 1, il quale postula la condanna degli accusati al pagamento di fr. 100'000.– oltre interessi dall’anno della scadenza del contratto incriminato, chiedendo altresì la rifusione delle spese legali, così come quantificate nel documento versato agli atti;

                                    §   RC 4, rappresentante dell’accusatore privato PC 14, il quale postula la condanna degli imputati al pagamento di fr. 200'000.–, subordinatamente di fr. 153'000.–, oltre interessi dal 9 dicembre 1997 (giorno della consegna in buona fede del capitale), in via subordinata dal 12 febbraio 1998 (data in cui il patrimonio ha lasciato il conto bancario) e in via ancor più subordinata dal giorno seguente alla stipula del contratto incriminato. Rinuncia a chiedere la rifusione delle spese di patrocinio;

                                    §   DF 1, difensore dell’imputato AC 1, il quale solleva innanzitutto l’eccezione di prescrizione dell’azione penale e espone alcune considerazioni circa alcuni floppy disk agli atti. Dichiara in sostanza che i fatti sono ammessi, aderendo anche alla sussunzione in diritto. Aderisce altresì alle cifre del danno, così come prospettate dal Presidente. Invoca il lungo tempo trascorso dai fatti e il sincero pentimento dimostrato dal suo patrocinato;

per la duplica, il quale precisa la sua arringa difensiva chiedendo che, in caso di condanna, la pena venga ridotta a due anni di reclusione. Sottolinea la volontà del suo patrocinato di risarcire gli accusatori privati;

                                    §   DF 2, difensore dell’imputato AC 2, il quale si associa innanzitutto alle due eccezioni sollevate dal collega di difesa. Invoca la violazione del principio di celerità. Nega che il suo assistito abbia agito in qualità di correo, ritenendo che egli fosse un semplice intermediario. Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione al reato di amministrazione infedele. Ritiene non dati gli estremi del reato di appropriazione indebita, non essendoci stato affidamento e difettando l’elemento soggettivo. Contesta che siano dati gli estremi della truffa, difettando la condizione dell’inganno astuto. Conclude pertanto il suo intervento chiedendo l’assoluzione da tutti i capi d’accusa. Qualora la Corte dovesse confermare l’ipotesi accusatoria, dichiara di accettare le cifre dei danni indicate dall’accusa, chiedendo che sia quantomeno tenuto conto del lungo tempo trascorso. In questa evenienza, la pena andrà necessariamente sospesa condizionalmente e il periodo di prova impartito dovrà essere il più breve possibile. Per il resto il legale dichiara di non avere nulla da eccepire circa i sequestri;

per la duplica, il quale precisa il suo intervento postulando, in via subordinata, una pena inferiore a 2 anni di reclusione, da sospendere condizionalmente.

Posti dal Presidente, con l’accordo delle parti, i seguenti

quesiti:

                                  A.   AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   amministrazione infedele, ripetuta

per avere, nel periodo ottobre 1997 - settembre 1999, a __________, a __________ e in altre località, in correità con AC 2, ripetutamente mancato al proprio dovere di amministrare il patrimonio di 19 clienti investitori, arrecando un pregiudizio al patrimonio di 10 clienti per complessivi fr. 893'980.–?

                            1.1.1.   Trattasi di reato aggravato siccome commesso per procacciare a sé o ad altri indebito profitto?

                               1.2.   appropriazione indebita, ripetuta

per avere, nel periodo marzo 1999 - novembre 2000, a __________,

in correità con AC 2, in più occasioni, impiegato a scopo di indebito profitto complessivi fr. 195’287.–, affidati dai suddetti clienti investitori?

                            1.2.1.   Trattasi di un importo maggiore?

                            1.2.2.   Trattasi di reato aggravato siccome commesso in qualità di gerente di patrimoni e nell'esercizio di un’attività sottoposta a autorizzazione da un’autorità?

                               1.3.   truffa, ripetuta

per avere, nel periodo maggio 1998 - gennaio 2001, a __________ e in altre località, in correità con AC 2, al fine di procacciarsi indebito profitto, ingannato con astuzia 35 clienti investitori, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per complessivi fr. 3'510'430.–?

                            1.3.1.   Trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   Sussiste violazione del principio di celerità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   4.   Deve un risarcimento agli accusatori privati, e se sì in quale misura?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in sequestro?

                                  B.   AC 2

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   amministrazione infedele, ripetuta

per avere, nel periodo ottobre 1997 - settembre 1999, a __________, a __________ e in altre località, in correità con AC 1, ripetutamente mancato al proprio dovere di amministrare il patrimonio di 19 clienti investitori, arrecando un pregiudizio al patrimonio di 10 clienti per complessivi fr. 893'980.–?

                            1.1.1.   Trattasi di reato aggravato siccome commesso per procacciare a sé o ad altri indebito profitto?

                               1.2.   appropriazione indebita, ripetuta

per avere, nel periodo marzo 1999 - novembre 2000, a __________,

in correità con AC 1, in più occasioni, impiegato a scopo di indebito profitto complessivi fr. 195’287.–, affidati dai suddetti clienti investitori?

                            1.2.1.   Trattasi di un importo maggiore?

                            1.2.2.   Trattasi di reato aggravato siccome commesso in qualità di gerente di patrimoni e nell'esercizio di un’attività sottoposta a autorizzazione da un’autorità?

                               1.3.   truffa, ripetuta

per avere, nel periodo maggio 1998 - gennaio 2001, a __________ e in altre località, in correità con AC 1, al fine di procacciarsi indebito profitto, ingannato con astuzia 35 clienti investitori, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per complessivi  fr. 3’510'430.–?

                            1.3.1.   Trattasi di reato aggravato siccome commesso per mestiere?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   Sussiste violazione del principio di celerità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   4.   Deve un risarcimento agli accusatori privati, e se sì in quale misura?

                                   5.   Deve essere ordinata la confisca e/o il sequestro conservativo di quanto in sequestro?

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   AC 1, cittadino __________, incensurato, nato il __________ ha fornito il seguente racconto della propria vita anteriore al Procuratore pubblico che lo interrogava (AI 33, verbale 21 luglio 2004, pag. 2 e 3; cfr. anche il curriculum vitae annesso al verbale 16 marzo 2006, AI 286):

" Mi sono laureato in __________ a __________ probabilmente nel 1977. Sono stato gerente della __________ filiale di __________ per 4 o 5 anni. Sono stato traferito nella filiale di __________, dopo sei mesi sono rientrato a __________. Sono entrato alle dipendenze della __________ di __________ nel 1983, come capo esercizio. Come tale ero anche responsabile della logistica della società __________ di __________, fino al settembre 1986, allorquando sono diventato direttore della __________ di __________. Nel 1992 vi è stata la fusione di __________ con altre società, la nuova società si chiama __________ con sede a __________. Ho rifiutato una proposta d’impiego quale direttore dei servizi di prodotti freschi, in quanto mi sono interessato all’attività della società __________, una società tedesca con sede a __________, che aveva aperto degli uffici da poco in __________.

Ho iniziato quale semplice collaboratore, in quanto non avevo esperienza né nel ramo assicurativo né in quello finanziario. (…) Ho maturato esperienza specifica, seguendo anche dei corsi di formazione sia interni, sia esterni, anche per acquisire le necessarie conoscenze per la formazione di ulteriori collaboratori. Con il tempo sono diventato responsabile di un gruppo di collaboratori, arrivando al livello di assistente di direzione. Nel corso del 1998 ho presentato le mie dimissioni, precedentemente avevo già ridotto l’attività. Il mercato non era più così interessante, i miei guadagni si erano assottigliati, abbassandosi di una soglia per me insufficiente. Parallelamente ho ricevuto un mandato dalla __________ a __________ della durata di sei mesi. Ho rifiutato una proposta fattami da questa società di diventare capo del personale. Ho cercato un’altra attività, e mi sono notificato alla disoccupazione percependo la relativa indennità per il periodo massimo di due anni. Dopo non sono più riuscito a trovare un’occupazione stabile, ragione per la quale mi sono avvicinato al commercio delle opere pittoriche. (…) A __________ ho mantenuto soltanto una casella postale, in quanto è andata all’asta la mia abitazione. Si trattava di una casa unifamiliare, da quanto mi risulta è andata all’asta per fr. 500'000.-. Quando sono in __________ risiedo presso mia madre, la quale ha in locazione un appartamento di 2 1/2 locali. (…) Ammetto che da quando mi sono separato nel 1986 (il divorzio è stato ufficializzato nel 1989), ho condotto una vita assai travagliata, incontrando parecchie difficoltà di ordine finanziario. Tra i mie creditori figura la Cassa malati, il fisco (non mi ricordo il reddito per il quale vengo tassato), il creditore ipotecario ha pure ricevuto un attestato di insufficienza di pegno dell’ordine di circa fr. 200'000.-”.

Il Procuratore pubblico al termine dell’inchiesta ha fatto il punto con l’accusato sulla situazione personale (AI 286, verbale 16 marzo 2006, pag. 1 e 2):

" Da quando sono stato scarcerato abito con la mia ex moglie signora __________ a __________ (…) Dichiaro di aver cercato un posto di lavoro ma che per una persona della mia età è praticamente impossibile trovare lavoro. (…) Ho tentato di svolgere attività di intermediazione, sia in ambito finanziario sia nel settore dei diamanti, senza riuscire a concludere nulla. (…) Dichiaro di non avere più contatti con il mondo del commercio d’arte. Il mio sostentamento avviene grazie al sostegno offertomi da mia madre e dalla signora __________”.

Al dibattimento l’accusato ha confermato di non essere più riuscito a trovare un’occupazione dopo la vicenda oggi in discussione e di ritenersi oramai estromesso a titolo definitivo dal mondo del lavoro. La sua situazione economica sarebbe di conseguenza assai precaria, facendo egli fronte alle proprie necessità economiche solo grazie al sostegno della madre e della ex moglie senza però, per sua scelta, far capo alla pubblica assistenza.

                                   2.   AC 2, cittadino italiano nato il 25 marzo 1963, incensurato, così si è espresso in merito ai propri antecedenti (AI 32, verbale PP 21 luglio 2004, pag. 1 e 2):

" Sono venuto in __________ nel settembre 1971 insieme alla mia famiglia. Ci siamo trasferiti a __________ perché mio papà è dipendente delle __________. Ho assolto i miei obblighi scolastici frequentando le scuole a __________. Dopo la licenza di scuola media, avevo iniziato una scuola nel settore alberghiero che per motivi famigliari non ho potuto terminare. Mi sono impiegato presso la ditta metallurgica __________ di __________ in qualità di __________. Sono rimasto alle dipendenze della stessa per ca. 2 anni. Sono poi stato assunto presso il __________ __________ in qualità di __________ e aiuto __________ per ca. 3 anni. Sono stato in seguito assunto dal centro __________ con l’incarico di occuparmi della sicurezza e della manutenzione del centro per ca. 3 anni e mezzo. Dopo un soggiorno di ca. 2 mesi in __________, mi sono impiegato alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di manager delle parti di ricambio [la definizione è __________, ma secondo la compagna si sarebbe anche in questo caso trattato di un posto di __________, cfr. AI 92, pag. 2]. Dopodiché sono stato assunto dalla società __________ con sede in __________. Dopo un periodo di formazione ho iniziato a lavorare quale consulente sia nell’ambito assicurativo sia nell’ambito degli investimenti finanziari (…) Nel corso del 1998 ho inoltrato le dimissioni perché mi sono messo indipendente continuando la medesima attività. (…) Non ho aperto uffici propri, operavo al mio domicilio. (…) Nel corso del 2001, a seguito della crisi, non vi era più sufficiente mercato anche perché io mi occupavo in prevalenza di consulenza in ambito assicurativo. Sono stato assunto dalla società __________ [ragione sociale non reperita a Registro di commercio, nemmeno tra le ditte cancellate], una società di lavoro interinale, che mi ha procurato una collaborazione con la __________ in qualità di __________. Il 5 luglio 2004 sono stato licenziato perché hanno ridotto gli effettivi. Mi sono notificato alla Cassa disoccupazione in qualità di __________”.

Anche AC 2 è tornato a parlare della propria situazione personale in fine d’inchiesta (AI 282, verbale PP 18 novembre 2005, pag. 3):

" Nel 1993 ho conosciuto la signora PL 6 con la quale ho allacciato una relazione sentimentale, dalla quale sono nati __________ (__________) e __________ (__________). Abbiamo convissuto dal 1995 sino al 2001 presso la sua abitazione di __________. Dopo la nostra separazione ho mantenuto un buon rapporto con i miei figli che potevo vedere con assiduità. (…) Da settembre 2004 sono al beneficio di un’indennità di disoccupazione di CHF 2'600.- netti. L’indennità terminerà a marzo 2006. (…) Vivo tuttora nell’appartamento di via __________ in locazione. Si tratta di un 3 locali per il quale corrispondo un canone di CHF 850.-. Non pago alimenti regolari alla madre dei miei figli. Al momento attuale ho esecuzioni in corso per circa CHF 20'000.-. Non ho più l’autiomobile”.

Al dibattimento AC 2, sebbene più giovane di 8 anni rispetto al coimputato, ha spiegato di non essere più riuscito neppure lui a trovare un’occupazione stabile dall’epoca dell’inchiesta. Avrebbe lavorato nell’ambito di qualche piano occupazionale, in specie per l’__________, ciò che gli avrebbe fatto nascere il desiderio di occuparsi in quel settore, sennonché nulla avrebbe intrapreso per svolgere la relativa formazione. Essendo subentrati anche dei problemi di ordine fisico, per i quali non risulta comunque beneficiario di prestazioni da parte dell’Assicurazione contro l’invalidità, egli sarebbe in definitiva da anni a carico della pubblica assistenza (pur defalcando dal contributo ricevuto il provento dell’occasionale attività di consegna di pizze a domicilio), situazione apparentemente non suscettibile di modifiche nell’immediato, avendo l’accusato espresso segni di una solo vaga progettualità per il proprio futuro.

                                   3.   Il denominatore comune tra gli accusati, oltre che occasione per la loro conoscenza personale, è il lavoro prestato per __________ negli anni ’90. L’azienda, che definisce se stessa “primario fornitore di servizi finanziari in Europa” (da __________) muoveva all’epoca i primi passi in __________, così che se appare normale che essa abbia impiegato un economista come AC 1 per utilizzarlo quale consulente assicurativo e di investimenti presso la clientela, può invece destare qualche perplessità che per la medesima delicata attività di consulenza alla clientela abbia fatto capo al AC 2, scolarizzato sino alla scuola media, prima di allora __________ e dopo di quello __________ al __________ di __________, previo un periodo di formazione interna impartitagli dallo stesso AC 1, sulle cui cognizioni oltretutto, a prescindere dal diploma accademico, è lecito alla luce dei fatti sollevare più di un dubbio.

                                   4.   Come che sia, la vicenda processuale, che prende avvio dopo che entrambi gli accusato avevano cessato la loro collaborazione con __________ continuando a fare il medesimo lavoro in proprio con le liste clienti di __________, può così essere riassunta.

I due (non è chiaro chi abbia avuto l’iniziativa di contattare l’altro) hanno iniziato un rapporto di collaborazione (i cui termini sono contenziosi) in virtù del quale essi in una prima fase, tra l’ottobre del 1997 e il gennaio del 1998, privi dell’autorizzazione ad agire in tal senso, hanno raccolto da 19 clienti / investitori l’equivalente di 1 milione di dollari per effettuarvi, tramite terzi, un investimento ad alto rendimento a __________.

L’operazione si è rivelata essere un’articolata truffa, commessa in danno dei qui accusati (e di altri, per importi di molto superiori), ed ha causato la parziale perdita del capitale così “investito”.

Per questa prima fattispecie il Procuratore pubblico ha mosso agli imputati l’accusa di amministrazione infedele, aggravata siccome commessa a scopo di lucro (punto 1 AA).

Quindi, secondo il Procuratore pubblico, i prevenuti avrebbero utilizzato senza diritto a proprio profitto parte del denaro rientrato dalla prima sciagurata operazione e spettante ai predetti clienti / investitori, dal che l’imputazione di appropriazione indebita, aggravata siccome commessa in quanto gestori di patrimoni e nell’esercizio di professione soggiacente ad autorizzazione (punto 2 AA).

In un secondo momento, a partire dal maggio del 1998, gli accusati (i cui ruoli nella vicenda, nuovamente, sono contenziosi) hanno raccolto nuovo denaro sia presso i precedenti clienti (punto 3.2 AA), indotti inoltre a non chiedere il rimborso del primo investimento e invece a rinnovarlo (punto 3.1 AA), che presso 22 nuovi clienti (punto 3.3 AA), il tutto, secondo l’accusa con modalità truffaldine, ossia commettendo il reato di truffa, aggravata siccome commessa per mestiere (punto 3 AA), arrecando grave danno al patrimonio dei clienti con una gestione dissennata del denaro così raccolto, oppure avendolo trattenuto a loro profitto.

                                   5.   Il primo nodo fondamentale da sciogliere è quello relativo al ruolo avuto nella vicenda dal AC 2.

AC 1, che si assume la propria responsabilità per l’accaduto, ammette infatti la propria partecipazione a pieno titolo nelle attività oggetto di imputazione e attribuisce al AC 2 un ruolo identico al suo, ovvero quello di persona partecipe di tutti i processi decisionali, al beneficio delle medesime informazioni, dotata stessa medesima facoltà di disporre delle operazioni incriminate e beneficiaria in uguale modo dei proventi ipotizzati.

Detto più semplicemente, AC 1 afferma che AC 2 sarebbe stato per lui un socio nell’intera operazione e quindi, nell’ottica penale, un correo.

AC 2, per sua parte, declina ogni responsabilità penale, riconoscendo unicamente di avere agito con leggerezza e di avere commesso l’errore di fidarsi del suo ex superiore.

Egli non sarebbe stato in alcun modo socio di AC 1, ma si sarebbe invece sin dall’inizio limitato ad agire come procacciatore di clienti per suo conto in cambio di una provvigione sui denari raccolti.

La Corte, esaminate le rispettive versioni e le altre emergenze processuali, non ha avuto dubbi nell’ammettere per vera la versione di AC 1, mentre che AC 2 ha mentito a salvaguardia della propria posizione processuale.

                                   6.   Sentito per la prima volta il 21 luglio 2004 (AI 32), AC 2 ha affermato “di aver frequentato occasionalmente AC 1 sino ad inizio 2003” (pag. 3), ma dal contesto della deposizione era comunque evidente un rapporto più stretto, sicché egli ha ammesso che “a ca. 8/9 clienti ho proposto degli investimenti finanziari, per conto terzi” (pag. 2), mentre che a pag. 5 del medesimo verbale ha limitato la propria attività ad “aver procacciato all’incirca 6/7 clienti”.

In merito al proprio ruolo, egli ha sostenuto quanto segue:

" Ribadisco che ho sempre fatto soltanto il procacciatore.”

(pag. 5);

" Preciso di aver conosciuto AC 1 all’__________ in quanto era mio direttore. Ho sempre ritenuto che fosse una persona di fiducia. Non ho raccolto nulla di negativo a suo carico. Fu AC 1 a contattarmi dopo che mi ero messo indipendente. Mi sono fidato di lui perché conoscevo la persona.”

(pag. 6);

" …ai potenziali clienti dicevo di conoscere una persona di nome AC 1, il quale effettuava degli investimenti mediante la società __________ che aveva sede __________ e che operava in Svizzera. Ai clienti dicevo di conoscere AC 1 come persona affidabile e di fiducia.”

(pag. 6 e 7).

Nel successivo verbale del 26 luglio 2004 (AI 52), AC 2, chiamato questa volta ad esprimersi sulla prima raccolta di fondi (mentre che il predetto riferimento alla società __________ riguardava, come si vedrà, la seconda raccolta di denaro), ha spiegato che (pag. 2) “AC 1 mi propose una tipologia di investimento: a suo dire si trattava di investimenti in titoli obbligazionari tramite una società __________ rappresentata da un signor TE 2, con uffici a __________”.

AC 2 ha quindi ammesso di avere reperito 11 (elencati a pag. 3 di quel verbale) dei 19 clienti che hanno partecipato a questo primo investimento:

" …visto che l’operazione mi sembrava seria, ho contattato i miei clienti (circa una quarantina di cui ho parlato prima) e ho proposto questo tipo di investimento. Io ho proposto loro di fare un investimento con il signor AC 1 il quale avrebbe operato tramite la società __________. Io ho detto ai clienti di aver personalmente visitato sia gli uffici della __________ a __________ che gli uffici della __________ a __________ e che l’operazione mi sembrava affidabile e seria.”

(pag. 3);

" ..ora mi viene in mente che facevo sottoscrivere delle scritture private. Non mi ricordo la società investitrice; ricordo che figurava il capitale ovviamente, la scadenza dell’investimento e il tasso di profitto che era dell’ordine variante fra il 14 e il 18% a dipendenza dell’importo. Fu AC 1 ad assicurarmi, previo contatto con TE 2, che i tassi in questione sarebbero stati rispettati.”

(pag. 4);

" …non ho discusso con i clienti di una commissione a mio favore. Di ciò ho parlato con AC 1. Quest’ultimo mi riconobbe una percentuale del 2-5% rispetto al capitale portato dai clienti. Ricordo che AC 1 mi versò in almeno due occasioni un importo complessivo variante tra i $ 20'000.- ed i $ 30'000.-.”

(pag. 4).

In sede di confronto, stante l’evidenza costituita dalle ricevute rinvenute dagli inquirenti (all. D ad AI 205), AC 2 ha dovuto riconoscere “di avere ricevuto l’importo di CHF 29'500.- e $ 5'000.-, oltre ai bonifici sul conto __________ di circa $ 56'000.- per un ammontare complessivo di circa CHF 127'000.- al cambio di 1,60.” (AI 205, pag. 9).

I due verbali resi il 29 luglio 2004, giorno dell’arresto di AC 2, nulla hanno aggiunto sul tema (AI 68 e 69), mentre che in quello del 3 agosto 2004 (AI 98) egli ha ripetuto che era stato AC 1 a contattarlo allorché egli svolgeva consulenza assicurativa in proprio per proporgli l’investimento tramite la __________ (pag. 1). Anche nel verbale del 5 agosto 2004 (AI 119) AC 2 ha ribadito di essersi presentato “come procacciatore che propone degli investimenti tramite una società terza”, mentre che all’atto dei rinnovi degli investimenti “mi limitavo a sottoporre al cliente il contratto del rinnovo, facendolo siglare dal cliente. Poi prendevo il contratto e lo riconsegnavo al signor AC 1” (pag. 4):

I due verbali di confronto con il coimputato non sono riusciti a smuovere AC 2 da questa posizione (AI 205 e 211) e anche al dibattimento, nonostante il vivace battibecco con AC 1 e le reciproche accuse di essere un bugiardo, AC 2 ha persistito (a 14 anni dai primi fatti) nel pretendere di essere stato, per conto di AC 1, un procacciatore di clienti prima e un passacarte poi.

                                   7.   Di segno diametralmente opposto le altrettanto costanti dichiarazioni del coimputato AC 1.

Sin dal verbale del 22 luglio 2004 (AI 38) egli ha infatti sostenuto che (pag. 7):

" In merito a AC 2 affermo che all’inizio abbiamo portato avanti insieme l’attività. Lui ha partecipato anche alla raccolta dei clienti di cui al certificato __________, quindi egli sapeva e ha condiviso tutte le operazioni, tant’è che lui ha firma individuale sui conti della società. AC 2 ha anche partecipato alla raccolta fondi dei clienti confluiti sulla relazione della __________”.

Il giorno seguente AC 1, con riferimento alla seconda fase dell’attività, ha fornito le seguenti precisazioni (AI 48, verbale PP 23 luglio 2004, pag. 2):

" Tengo a sottolineare, che anche se AC 2 non ha operato direttamente sui conti della __________, discutevo con lui di tutte le operazioni principali, in particolare discutevo con lui sia gli investimenti interni alla __________, sia i trasferimenti su banche esterne per l’evidenza fondi in vista di possibili investimenti redditizi. AC 2 era informato anche in merito ai profitti che giungevano dalla società __________: insieme concordavamo per il pagamento dei profitti ai clienti (ognuno consegnava ai propri clienti, ritenuto che i versamenti bancari li effettuavo personalmente tramite i conti della società mentre nel caso di pagamenti a contanti, il 95% dei casi, prelevavo il capitale necessario che consegnavo poi a AC 2). Informavo AC 2 in merito ai versamenti che servivano per il pagamento di fatture sia della __________ che per la __________, sia per la __________. AC 2 era informato del fatto che prelevavo degli importi per vivere. Ricordo di aver prelevato dei compensi per lui, non ricordo né l’ammontare né la frequenza. Può essere che anche lui abbuia prelevato circa fr. 40'000.- all’anno.”

Nel verbale del 28 luglio 2004 AC 1 si è espresso al riguardo del denaro da lui consegnato a AC 2 (AI 57, pag. 2):

" …le prime volte mi aveva chiesto di bonificargli la sua parte di compenso su un conto personale presso la __________ di __________. Penso di aver eseguito due / tre bonifici in uscita dai conti della __________. Per il resto ho consegnato a AC 2 denaro contante. Non ricordo il numero di volte né l’importo complessivo. AC 2 mi chiedeva se potevo consegnargli tra CHF 3'000.e CHF 5'000.- (in alcuni casi mi ha chiesto anche solo CHF 1'000.-), non mi specificava la destinazione. Verificavo la consistenza dei profitti versati dalla __________ e gli consegnavo quanto mi aveva richiesto”.

Nel primo verbale di confronto (AI 205 del 24 agosto 2004) AC 1 ha ribadito in contraddittorio la chiamata in causa, sottolineando il ruolo attivo e pienamente consapevole avuto da AC 2 in tutte le operazioni incriminate, sia la prima raccolta di fondi per l’investimento con __________ che la successiva raccolta dei fondi conferiti alla __________, società a loro riconducibile (AI 205):

" …dopo che avevamo lasciato la __________, ci siamo incontrati perché avevamo mantenuto dei contatti regolari. Ricordo che una persona di cui non ricordo il nome ha presentato a me e a AC 2 il signor TE 2 della __________. Parlando con lui è nato il discorso della raccolta fondi in quanto sarebbe stato possibile effettuare degli investimenti redditizi tramite deposito dei capitali presso la società __________ e contratto di investimento privato con la società __________.”

(pag. 1);

" A __________ siamo andati una sola volta. Giunti negli uffici della __________ abbiamo incontrato TE 2 (AC 2 dice che quest’ultimo ha fatto il viaggio con loro), TE 1, __________ (AC 2 dice di averlo conosciuto dopo), __________ (direttore della società __________) ed altre persone di cui non ci ricordiamo il dettaglio. Abbiamo visitato la struttura, prima gli uffici e poi il deposito, circa cinque o sei locali blindati dove vi erano depositati oggetti di valore.”

(pag. 2);

" Nel corso del pomeriggio del medesimo giorno ci siamo recati con AC 2, TE 2 e TE 1, presso gli uffici della __________ a __________. In quell’occasione ci è stato sottoposto il contratto di cui all’allegato A del mio verbale 6 agosto 2004, insieme a AC 2 l’abbiamo letto, gli ho tradotto le parti che non capiva, lui l’ha approvato, ragione per la quale poi l’ho sottoscritto a lato di TE 1, rappresentante della __________. Avevo chiesto a AC 2 se voleva sottoscriverlo insieme a me, ma lui rifiutò dicendomi che ero io il rappresentante della società __________. AC 2 sapeva esattamente che il contratto con la __________ prevedeva dei profitti del 10% mensile.”

(pag. 2 e 3);

" AC 2 ha svolto lo stesso mio ruolo, nel senso che si è occupato attivamente nella raccolta di fondi presso i suoi clienti, ha sottoposto alla sua clientela la documentazione necessaria per l’apertura del conto, ha pure sottoposto loro l’ordine di bonifico per la firma nonché gli accordi con i clienti. AC 2 ha pure consegnato ai clienti i profitti. AC 2 si è preoccupato di reperire i suoi clienti, non gli ho mai dato indicazioni su clienti da contattare. Ribadisco di aver allestito personalmente i contratti, di averne discusso il contenuto con AC 2 e che lui l’ha approvato. Riconfermo (…) che mi sono assunto l’incarico di redigere i contratti in quanto dal profilo amministrativo AC 2 è piuttosto disordinato. Per la stessa ragione abbiamo deciso di comune accordo che avrei tenuto tutta la documentazione presso il mio domicilio. Ho quindi tenuto una contabilità degli investimenti a casa mia. Ricordo di avere autorizzato AC 2 ad estrarre fotocopie, non so se l’abbia fatto.”

(pag. 5);

" Ricordo di aver parlato con AC 2 sul fatto se continuare nella raccolta di fondi oppure finire lì. Entrambi siamo stati d’accordo che valeva la pena di continuare visto che arrivavano dei profitti e che quindi anche noi avevamo il nostro tornaconto. (…) AC 2 ha avuto un ruolo attivo nella raccolta dei fondi. Era informato di tutto ed ha condiviso l’intera operazione. AC 2 ha condiviso i contratti di base con la clientela, da me allestiti. AC 2 ha gestito autonomamente il rapporto con i propri clienti. Per quanto a mia conoscenza, AC 2 si è presentato alla clientela quale interlocutore diretto dell’operazione di investimento. Ho discusso con AC 2 le modalità di gestione dei fondi raccolti, l’ho informato di ogni trasferimento ed anche dei principali prelevamenti: i principali prelevamenti consistevano nei pagamenti ai clianti. (…) In buona sostanza ribadisco che AC 2 era informato di tutto, sia della provenienza dei capitali, sia della gestione che ne abbiamo fatto.”

(pag. 6);

Quanto al personale beneficio conseguito da AC 2, AC 1 durante il primo confronto ha sostenuto che oltre ai fr. 127'000.- documentati e ammessi dal coimputato (cfr. consid. 6), egli più volte gli avrebbe consegnato importi a contanti senza farsi rilasciare ricevuta:

" Ricordo che AC 2 mi formulava delle richieste di versamento per le sue necessità di sostentamento, io prelevavo i fondi necessari e gli consegnavo a contanti il denaro. Soltanto in una prima fase sono state emesse delle ricevute, poi abbiamo abbandonato questo sistema in quanto inutile stante il rapporto di fiducia fra noi esistente.”

(pag. 9);

Il secondo verbale di confronto, dedicato in prevalenza all’utilizzo del denaro di cui alla seconda raccolta di fondi, non contiene ulteriori chiamate in causa di AC 1 nei confronti del sodale (mentre che contiene numerose ammissioni da parte di AC 2, di cui si dirà più avanti, di avere svolto attività di gestione assolutamente incompatibili con l’asserito ruolo di semplice procacciatore).

Al dibattimento, AC 1 è stato nuovamente sollecitato dal Presidente sul tema della consapevolezza e del grado di partecipazione di AC 2 ed egli è stato chiaro nell’indicare che AC 2 ben sapeva che “l’investimento” a __________ avrebbe dovuto fruttare il 10% al mese quando invece ai clienti / investitori veniva promesso un rendimento del 15-20% all’anno e che tra loro esisteva un accordo in base al quale la (teorica) consistente differenza tra il rendimento dell’operazione così come pattuita a __________ e la remunerazione promessa ai clienti sarebbe stata divisa tra loro in parti uguali (verbale dibattimentale d’interrogatorio degli accusati, pag. 2).

                                   8.   La chiamata di correità di AC 1 non è l’unico indizio che depone nel senso della correità di AC 2, essendovi sostanziale convergenza sul tema anche nelle deposizioni di TE 2.

La Corte, va subito detto, non ha mancato di essere critica nell’approccio alle dichiarazioni di TE 2. Questi, sentito come persona informata dei fatti e non come teste, non è infatti un qualunque terzo per rapporto alla vicenda, ma ne è al contrario una figura centrale, essendo colui che ha esposto e proposto agli accusati la possibilità di “investimento” a __________, che ha condotto gli accusati nel __________ a fare la conoscenza del partner contrattuale e ad assistere alla stipula, che ha funto da collettore ed intermediario nell’investimento, secondo le stesse modalità degli accusati, di ulteriori U$ 12 milioni, che si è fatto promettere dagli accusati il 10% del loro (teorico) profitto per fare da tramite con la società che concretamente effettuava il miracoloso “investimento”, e che quindi, essendo “l’investimento” di __________ (come si spiegherà più avanti) nient’altro che una colossale truffa, è a sua volta nel mirino degli inquirenti, essendo tuttora pendente a suo carico un procedimento penale avanti al Ministero pubblico ticinese (richiamato ed acquisito agli atti su richiesta della difesa di AC 2).

Nondimeno, la Corte ha considerato che la posizione processuale di TE 2 (quale che sia, ritenuta comunque la presunzione di innocenza) non dipende in alcun modo da quella del AC 2, il cui ruolo è quindi per il TE 2 irrilevante. TE 2 non aveva e non ha pertanto alcun interesse a mentire su AC 2, non avendo egli nulla da guadagnare per sé dichiarando il falso e non avendo d’altronde alcun motivo personale -i due non si conoscevano prima e non si sono rivisti dopo questa vicenda- per volere incolpare il AC 2.

                                   9.   Ciò detto, TE 2, nel verbale reso il 25 febbraio 2005 dinanzi al Magistrato inquirente (AI 246) ha dichiarato:

" Devo qui aprire una parentesi. A gennaio 1998 si presentò infatti nel mio ufficio AC 1, accompagnato da tale AC 2. Doveva aver verosimilmente avuto notizia degli investimenti che stavo facendo con il citato gruppo dei clienti, perché mi chiese esplicitamente di cosa si trattava e se potevo presentarlo a __________. Mi disse di avere a disposizione un importo di USD 1 milione. Io lo accompagnai da __________; era presente anche AC 2. Fatto sta che fece anche lui un contratto. (…) ADR che non so quale fosse il ruolo preciso di AC 2. AC 1 e AC 2 si presentavano come soci, o comunque sembravano tali.”

(pag. 6).

Nel verbale del 12 maggio 2005, presenti i difensori degli accusati (AI 261), TE 2, con maggiori dettagli, è tornato sull’episodio:

" …verso la fine del 1997, ma verosimilmente più probabilmente agli inizi del 1998, qualcuno del gruppo, di cui non ricordo il nome, mi presentò AC 2, il quale era venuto a conoscenza della possibilità di investimento tramite __________ /__________. AC 2 non si è presentato con qualifiche particolari. Egli mi ha detto di conoscere una persona la quale disponeva di un capitale di 1 milione di USD che desiderava investire in un progetto finanziario simile a quello che stavamo seguendo. Mi sono poi incontrato con AC 1 e AC 2 qualche volta presso gli uffici della __________ in via __________ a __________. Nel corso di questi incontri AC 1 era il mio principale interlocutore, il quale mi disse di aver a disposizione il capitale di cui ho parlato e mi chiese dettagli sul tipo di investimento. Per quanto riguarda AC 2 devo dire che il suo ruolo era limitato a quello di accompagnatore. Io mi ero immaginato che, secondo logica, se l’investimento fosse andato a buon fine lui avrebbe percepito la sua commissione quale intermediario, ma di questo non abbiamo parlato, anche perché non era lo scopo dell’incontro. Durante l’incontro con i due, ho telefonato a __________ per fissare un appuntamento a __________. Ricordo che ci recammo a __________ verso fine gennaio/inizio febbraio 1998, insieme a AC 1 e AC 2. Salvo errore, non abbiamo effettuato il viaggio insieme. Ci siamo incontrati con __________ presso gli uffici della __________, costui ci ha accompagnato nella visita della __________. Anche AC 2 e AC 1 sono rimasti molto impressionati dalla struttura. AC 1, che parla la lingua tedesca, ha discusso direttamente con __________ i termini del contratto di investimento. In quell’occasione si è discusso in dettaglio delle clausole del contratto, redatto in lingua inglese. Anche AC 2 ha presenziato all’incontro e presumo abbia preso conoscenza dei termini del contratto di investimento.

ADR nessuno in quell’occasione ha chiesto specificatamente quale fosse il ruolo di AC 2. Io presumevo che, essendosi presentati insieme, secondo logica, avessero fra di loro un accordo, ma in merito non posso dire nulla di più preciso.”

(pag. 2).

Sentito in aula, a 5 anni e mezzo dal precedente verbale e a 13 anni dai fatti, TE 2 ha confermato le proprie dichiarazioni circa la sensazione dell’esistenza di un rapporto paritario tra gli accusati e ha espressamente rievocato di avere esposto ad entrambi le (mirabolanti) prospettive di guadagno -10% mensile, poi ridottosi a “solo” il 5% mensile - realizzabili mediante quegli investimenti.

                                10.   Le dichiarazioni di TE 2 meritano di essere immediatamente valutate.

Già si è detto che egli, ancorché indagato per ipotesi di reato simili (ma per importi ben maggiori) a quelle addebitate agli accusati, non aveva alcun interesse a dichiarare il falso sui ruoli di AC 1 e AC 2, essendo la questione per lui irrilevante e che non può dunque essergli negata credibilità a priori, anche alla luce del fatto che egli (contrariamente ad TE 1) non si è sottratto al procedimento avviato nei suoi confronti ed ha compiuto un gesto apprezzabile, non scontato, prestandosi con breve preavviso alla deposizione chiestagli da questa Corte.

La Corte non ha disatteso che le versioni non sono del tutto univoche al riguardo del ruolo di AC 2. In un caso egli è colui che per primo ha preso contatto (AI 261) mentre che in un’altra versione gli imputati si presentarono da lui assieme (AI 246) -questione che è comunque di dettaglio-; in una versione AC 2 sembrava essere un socio di AC 1 (AI 246, verbale dibattimentale), in un’altra un semplice accompagnatore, che riteneva comunque legato al AC 1 da un loro accordo interno (AI 261). Non era però in definitiva compito del TE 2 quello di sindacare sulla natura ultima del sodalizio tra gli accusati, è comunque palese che egli non si è espresso chiaramente per l’esistenza tra i due di un rapporto di subordinazione, ma ciò che è oggettivo è che TE 2 ha attestato della partecipazione di AC 2 a tutte le fasi dell’operazione finanziaria. In una versione (che corrisponde al ricordo di AC 1, cfr. verbale dibattimentale) sarebbe stato AC 2 a giungere per primo da lui, ma a prescindere da ciò, è certo che AC 2 ha assistito in prima persona alle spiegazioni fornite da TE 2 a __________ negli uffici di __________ sull’operazione finanziaria di __________, apprendendo così delle enormi possibilità di profitto, così come risulta (ciò che AC 2 peraltro ammette) che egli ha poi partecipato alla trasferta a __________ finalizzata alla conoscenza del partner contrattuale che avrebbe concretamente effettuato l’investimento, e che quindi era presente alla stipula contrattuale così come in seguito (o in parte anche prima, nulla cambia) essi hanno raccolto assieme, in misura quasi paritaria, il milione di U$ oggetto dell’investimento

In queste circostanze, prima ancora delle parole di TE 2 e AC 1, è la semplice logica ad indicare una partecipazione societaria dei coimputati all’operazione.

Stabilito come AC 2 abbia partecipato a tutte le fasi dell’operazione di investimento a __________ con uno statuto apparentemente paritario (non avrebbe del resto avuto alcun senso logico siffatto grado di coinvolgimento per un solo procacciatore di clienti), statuto a cui nulla muta il fatto che fosse AC 1, __________ e __________, e non AC 2, __________, a prendere la parola negli incontri tecnici, e stabilito così che AC 2 conosceva i dettagli dell’operazione e in specie l’elevatissimo rendimento prospettato, appare assai difficile credere che dinanzi alla prospettiva di guadagno del 100% annuo (pari, come meglio si dirà, alla differenza tra il 10% mensile prospettato dai truffatori e il 20% annuo promesso dagli accusati ai loro clienti), AC 2 si sarebbe contentato di una provvigione una tantum di pochi punti percentuali.

                                11.   Sono inoltre stati sentiti a verbali alcuni dei clienti (sia della prima che della seconda raccolta di fondi) “procacciati” da AC 2, il cui racconto contraddice la tesi dell’accusato di essere stato unicamente un intermediario, agente per conto terzi, ovvero per il coimputato AC 1.

Dice PC 17 di AC 2 (AI 118, verbale 5 agosto 2004) che “era sempre lui il mio referente e agiva sempre in prima persona” (pag. 3), mentre che PC 1 (AI 195, verbale 19 agosto 2004) ricorda che “AC 2 si occupava di investimenti finanziari operando con titoli americani” (pag. 1), “lui mi disse che era una persona affidabile, che io potevo stare tranquillo perché lui abitava nel __________ ed era una persona affidabile e solvibile, essendo anche coniugato con una nota dentista di __________” (pag. 2), laddove fornire rassicurazioni al riguardo della propria persona appare significativo di chi agisce in proprio nome e per proprio conto, mentre che, secondo logica, chi afferma di agire per conto terzi fornirebbe semmai siffatte rassicurazioni al riguardo della persona che egli sostiene di rappresentare. __________ (AI 200, verbale 23 agosto 2004) dichiara per sua parte che AC 2 sarebbe stato “un caro amico” (pag. 2) e soprattutto che “AC 2 non mi ha mai parlato di AC 1. Sono sicuro che AC 2 non mi ha mai detto che dietro l’investimento ci fosse la persona di AC 1” (pag. 2), per il che, nuovamente, sui deve ritenere che AC 2 abbia agito in proprio nome, senza pretendere di essere stato il rappresentante o il procacciatore d’affari di un terzo. Secondo PC 14 (AI 280, verbale 10 novembre 2005) “AC 2 mi ha proposto di effettuare un investimento per il suo tramite. Lui si occupava di raccogliere almeno 1'000'000.-, non ricordo se di franchi o dollari, che avrebbe permesso di investire il capitale in termini molto redditizi rispetto ai tassi corrisposti dal mercato in quel momento” (pag. 2). Nulla nella deposizione evoca la consapevolezza del cliente circa un supposto ruolo del AC 2 di semplice procacciatore d’affari per conto di terzi, il nominativo del coimputato emerge solo in una fase successiva del rapporto, allorché esso è divenuto problematico per la mancata restituzione degli investimenti alla loro scadenza.

                                12.   E ancora, anche volendo fare astrazione da questa soggettiva, pur se chiarissima percezione di questi clienti, è un dato di fatto oggettivo ed incontrovertibile quello secondo cui AC 2 in entrambe le operazioni di cui alle due raccolte di fondi ha avuto un coinvolgimento nelle attività incriminate di portata incompatibile con l’asserito ruolo di semplice procacciatore di clienti per conto di terzi.

Già si è detto di come egli abbia partecipato alle varie fasi della prima operazione di investimento a __________, a ciò si aggiunge - per le successive operazioni di cui all’atto di accusa- il rilievo di come egli si sia fatto conferire procura con diritto di firma individuale sul conto bancario della __________, il soggetto giuridico con cui i malcapitati clienti degli accusati stipulavano formalmente un contratto per incaricarlo dell’esecuzione degli investimenti, e questo, secondo le parole dello stesso AC 2, “a tutela dei miei clienti” (AI 32, verbale 21 luglio 2004, pag. 5), laddove, per definizione, un procacciatore di clienti non definisce “propri” i clienti medesimi, e non si fa certo conferire procure bancarie con firma individuale da terzi soggetti giuridici per sorvegliare l’andamento dei loro investimenti. Inoltre, anche il documento contrattuale che AC 2 sottoponeva ai propri clienti della seconda raccolta di fondi indicava alle volte che parte del contratto era (sottolineatura della Corte) “__________(in seguito Società) rappresentata dal signor AC 2” (cfr. p. es. AI 118, all. C; AI 37, all. N, Q, R, X, Z, AA, DD),fornendo così di sé l’immagine di un rappresentante della società investitrice, e non certo di un semplice intermediario. Quanto ai documenti contrattuali della prima raccolta di fondi, denominati semplicemente “Agreement”, vi si legge che il cliente “conferisce incarico al sig. AC 2 (di seguito chiamato “Consulente”) di fornire e coordinare un programma (…) per l’impiego in un investimento a rendimento sopra la media e bancariamente garantito” (cfr. p. es AI 37, all. O, BB), laddove è manifesto che agli occhi del cliente AC 2 ha inteso presentarsi come consulente, responsabile dell’investimento.

Sempre AC 2 ha inoltre spiegato come “mi recavo dai clienti per consegnare loro i profitti, chiedevo loro se erano intenzionati a rinnovare l’investimento” (AI 52, verbale 26 luglio 2004, pag. 6), ciò che, nuovamente, esula con ogni evidenza dai compiti del procacciatore d’affari e rientra invece nella sfera d’interesse del dominus dell’operazione.

Il ruolo di AC 2 di dominus delle operazioni, con dignità almeno pari a quella del AC 1, risulta poi persino manifesto e clamoroso nella seconda parte delle operazioni finanziarie incriminate, così che la negazione a questo punto dell’evidenza da parte dell’accusato trascende nel puerile.

Risulta infatti accertato, per sua stessa ammissione, che AC 2 era il proprietario della __________ (in seguito: __________) (AI 52, verbale 26 luglio 2004 di AC 2, pag. 2: “la società __________, __________, è di mia proprietà. Me la procurò il signor TE 2, il quale mi fece arrivare lo statuto ed il __________ a mio nome. (…) questa società è stata operativa.”), sui conti della quale è confluito parte del denaro della seconda raccolta di fondi presso i clienti, in specie l’importo di U$ 1 milione in data 30 giugno 2000 (AI 52, verbale citato, pag. 7) e risulta quindi, sempre per ammissione del prevenuto, come AC 2 si sia recato a due riprese __________, dapprima ad aprire un ulteriore conto bancario in nome e per conto della __________, ed in seguito a chiuderlo (AI 52, verbale citato, pag. 7). Se ciò non bastasse, risulta ancora, per sua bocca, che AC 2 si è poi recato anche a __________ per discutere con altri imbroglioni di un ulteriore mirabolante “investimento” da effettuare con i denari degli sventurati clienti, questa volta all’iperbolico tasso del 15% mensile (sui tassi di fantasia non si lesina) gettando così al vento altri 250'000 U$ dei clienti (AI 52, verbale citato, pag. 7 e 8):

" Una signora __________, che vive nella zona di __________, propose un investimento di $ 250'000.- tramite il signor __________, titolare della società __________. (…) In sostanza veniva concello alla società __________ un prestito di $ 250'000.- con un interesse del 15% mensile a decorrere dal terzo mese. Sono andato a __________ con un testimone nella persona di __________, residente a __________. A __________ ho sottoscritto il contratto a nome della __________, malgrado non fossero previste garanzie. Rientrato sottoposi il contratto a AC 1 il quale, avallò a posteriori il contratto”.

Non sorprende il fatto che nulla, né capitale, né interessi, venne restituito (sarebbe semmai stato strano il contrario), sicché l’asserito procacciatore di clienti AC 2, dopo l’investimento risulta avere curato anche il successivo contenzioso, incaricando due legali dell’infruttuoso tentativo di recuperare della somma, come da lui ammesso nel seguito del predetto verbale AI 52 (pag. 8).

E ancora, il semplice procacciatore di clienti AC 2 risulta avere effettuato in prima persona ulteriori investimenti, sia in borsa (del che addebita la responsabilità al AC 1, che nega), che in un “progetto industriale” in __________ (in realtà in un’azienda che riempie bombole di gas propano, AI 69, pag. 4) (verbale citato, pag. 8):

" AC 1 mi fece acquistare azioni sui titoli del Nasdaq per circa $ 300'000.-. All’inizio l’investimento andava bene. Dopo il crollo del 2001, le azioni si svalutarono a tal punto che il valore residuo si assestò sui circa $ 10'000.-. Io ho chiuso la relazione nel 2002, a quel momento il valore si era praticamente azzerato.

Per l’importo di circa $ 40'000.- ho investito in un progetto industriale in __________, tramite un signor __________ domiciliato a __________, investimento andato male perché non ho più recuperato nulla.”

AC 2 è tornato sul tema della pretesa responsabilità di PC 3 per le perdite in borsa nel successivo verbale del 29 luglio 2004 (AI 69, pag. 3):

" Ribadisco che ho acquistato i titoli azionari su istruzioni di AC 1. Non vi era alcun contratto scritto, ho seguito le istruzioni verbali di AC 1, di cui mi sono fidato. AC 1 mi aveva detto di investire e che mi avrebbe rifuso la quota di investimento. (…) AC 1 non è mai venuto in banca con me. Lui mi indicava i titoli da acquistare e mi incaricava di verificare con un consulente l’affidabilità dei titoli scelti. ADR presso la __________ di __________ sono stato seguito dal consulente __________. Non ho parlato con questo consulente del fatto che stessi effettuando un acquisto per conto di un terzo. ADR ho tenuto confidenziale questa informazione, in quanto non ritenevo necessario informarlo. (…) ADR non ho consegnato a AC 1 alcuna copia dell’acquisto delle azioni. Ogni tanto AC 1 mi chiedeva degli estratti patrimoniali relativi al trasferimento di $ un milione”.

L’apparenza è pertanto quella di un AC 2 che agisce formalmente in nome di una sua società (la __________), senza comunicare a nessuno l’esistenza del preteso rapporto di rappresentanza e senza, per sua ammissione, documentare all’asserito mandante le modalità di esecuzione del mandato.

In simili circostanze, o il dire di AC 2 è una bugia (per inciso, AC 1 sul tema ha dichiarato, AI 57, pag. 7: “…qualche mese dopo AC 2 mi disse di aver fatto degli investimenti in borsa su azioni di mercato, non ricordo il tipo di mercato. Ho chiesto a AC 2 più volte degli estratti sugli investimenti sul mercato azionario, ma lui non mi ha mai mostrato nulla” e al dibattimento ha pertinentemente soggiunto che se del caso avrebbe potuto operare direttamente lui in borsa, senza chiedere al AC 2 di farlo per lui), oppure è una verità non dimostrabile, contraddetta dalle apparenze e minata dalla scarsa credibilità di chi la afferma, il che a questo punto è però processualmente la stessa cosa.

Infine, ma non è cosa da poco, risulta che AC 2 alla fine dell’avventura ha prelevato i soldi rimasti sul conto della __________ e ne ha disposto a piacimento (ad esclusione cioè anche di AC 1, sull’utilizzo cfr. AI 68, verbale 29 luglio 2004 di AC 2, pag. 2 e 3), ed è pleonastico affermare che siffatto comportamento eccede le competenze normalmente spettanti al procacciatore di clienti.

AC 2 con tali soldi ha anche proceduto ad un nuovo “investimento”, ovvero l’incauta dazione di circa fr. 100'000.- a tale __________ contro consegna di assegni rimasti impagati (AI 68, verbale 29 luglio 2004, pag. 2), laddove la misura della diligenza del AC 2 nella cura degli affari finanziari da lui prescelti si ha dall’attenzione prestata al tentativo di recuperare il denaro, come lui stesso ha insistito per puntualizzare (AI 68, verbale citato, pag. 3): “Tengo a precisare di avere incaricato RC 3, di cui non ricordo il nome, ma chiederò al mio amico __________ di nome __________ il suo cognome e farò sapere al più presto, di occuparsi della questione degli assegni impagati consegnatimi da __________. Non se ne fece nulla perché risultò nullatenente, le proprietà essendo intestate a sua moglie e al suocero.”

                                13.   Da ultimo, anche considerazioni di ordine economico consentono di escludere che il ruolo di AC 2 sia stato solamente quello di un procacciatore di clienti pagato a provvigione.

La prima riflessione, concernente la prima raccolta di fondi, è semplicemente quella secondo cui a quel momento per partecipare all’investimento di __________ occorrevano U$ 1 milione ed in effetti l’importo raccolto è stato di U$ 1 milione (U$ 999'983.- secondo la tabella allegato 7 ad AI 290, rapporto __________), di modo che non vi era alcuna disponibilità di denaro per pagare le provvigioni spettanti al (preteso) procacciatore al momento della scadenza di siffatta pretesa, cioè al momento del conferimento del denaro da parte del cliente. Difficile pensare che un procacciatore accetti di differire nel tempo il pagamento della propria pretesa, e ancora di più (non essendoci altro denaro e avendo AC 2 quanto meno saputo che AC 1 non disponeva di alcuna struttura societaria, e perciò di risorse per anticipargli le provvigioni) che egli accetti di essere pagato al momento (e quindi a dipendenza) dell’arrivo dei profitti dell’operazione, il che è atipico per l’intermediario, che per definizione non intende farsi carico del rischio commerciale dell’affare mediato.

Quanto all’entità delle asserite provvigioni, AC 2, parlando della prima raccolta di fondi, ha sostenuto che AC 1 gli avrebbe corrisposto “una percentuale del 2-5% rispetto al capitale portato dai clienti” (AI 52, verbale 26 luglio 2004, pag. 4), soggiungendo che “AC 1 mi versò in almeno due occasioni un importo complessivo variante tra i $ 20'000.- ed i $ 30'000.che mi venne bonificato sul mio conto personale presso __________, __________” (ibidem), ciò che egli ha ripetuto in occasione del verbale del 3 agosto 2004 (AI 98, pag. 4: “in relazione all’investimento effettuato dai miei clienti presso la __________ / __________ ho percepito a titolo di provvigione circa $ 20 – 30'000.-“) ed anche il 17 agosto 2004 (AI 191, pag. 3: “AC 1 mi ha versato commissioni per circa 30'000 USD sulla mia relazione __________”). Il ricordo di AC 2 era tuttavia inesatto, risultando che sulla relazione __________ di AC 2 sono stati accreditati da AC 1 con la causale “CD 1213” (sicuramente legata, come si vedrà, all’operazione di __________), complessivi circa U$ 56'000.- in 3 tranches (24 marzo 1998, 11 maggio 1998, 28 luglio 1998), per un controvalore di fr. 83'827.- (AI 290, punto 4.2.7, pag. 20).

Considerato che AC 2 risulta avere reperito presso suoi clienti complessivi fr. 735'900.- del milione di dollari (pari a fr. 1'466'280.- ) raccolto per l’affare di __________ (cfr. la tabella all. 9.1 ad AI 290), si ha che egli, percependo provvigioni per fr. 83'827.-, si è visto riconoscere una percentuale dell’11.39% su quanto raccolto.

Si tratta di una percentuale astronomica, incompatibile con la remunerazione spettante ad un procacciatore d’affari (ma anche con qualsiasi lecita gestione di affari altrui, specie se si pone mente al fatto che i contratti sottoposti al cliente non prevedevano alcuna remunerazione per il mandatario), essendo veramente inconcepibile che si possa promettere al cliente un reddito nell’ordine del 20% su di un’operazione della durata di un anno pur scremando per sé l’11% e nella consapevolezza che altri soggetti (quanto meno l’intermediario TE 2 e coloro che effettuavano l’operazione a __________; cfr. verbale dibattimentale d’interrogatorio degli accusati, pag. 2) dovevano a loro volta conseguire un utile dall’operazione.

                                14.   Sulla scorta di tutte queste considerazioni, la Corte ha accreditato la credibile chiamata in correità di AC 1, ritenendo AC 2, che ha chiaramente mentito e che è privo di credibilità, un suo socio nelle operazioni di cui all’atto di accusa, e quindi un correo nelle ipotesi di reato, pur ammettendo all’interno del sodalizio un ruolo maggiore a carico di AC 1.

                                15.   Per quella che è stata definita l’operazione di investimento di __________, il Procuratore pubblico (punto 1 AA) ha imputato agli accusati l’addebito di amministrazione infedele, aggravata siccome commessa per procacciarsi indebito profitto.

                                16.   La concreta natura (nelle intenzioni, beninteso, in realtà l’operazione non esisteva) di detta operazione finanziaria ad elevatissimo rendimento non è mai stata chiarita, per il che la Corte ne ha dedotto che essa deve essere stata descritta dagli ideatori della truffa in modo fumoso e complicato.

AC 1, seppure economista, dell’operazione ha capito poco o nulla, ciò di cui ha quanto meno dato atto (AI 97, verbale 3 agosto 2004):

" Devo dire che io non conoscevo bene i meccanismi dell’operazione. Non sono pertanto in grado di spiegare come è possibile procedere ad investimenti con fondi che sarebbero bloccati su un conto oppure come è possibile che una banca rilasci una linea di credito senza disporre di una garanzia. Mi rendo conto che non disponevo di informazioni importanti circa le modalità di investimento dei capitali da me raccolti presso miei clienti.”

(pag. 2);

" … non ho alcuna idea su cosa dovesse succedere dopo che i fondi investiti dai clienti erano stati versati sulla relazione della __________ presso il __________. In particolare non mi è mai stato detto se l’investimento avveniva in __________ o all’estero. Quello che è certo è che, per quanto mi era stato assicurato, il denaro restava su un conto della __________. Devo dire che io non ho mai chiesto a TE 2 dei dettagli sugli investimenti. Ciò che mi interessava era il pagamento degli interessi pattuiti…”

(pag. 4).

Verbale di interrogatorio al dibattimento:

" A domanda del Presidente AC 1 dichiara di non avere capito ancora oggi come avrebbe dovuto funzionare l’investimento con l’asserito rendimento del 10% al mese.”

(pag. 2).

Secondo AC 2, si sarebbe invece trattato (AI 52, verbale 26 luglio 2004):

" di investimenti in titoli obbligazionari tramite una società __________ rappresentata da un signor TE 2 con uffici a __________.”

(pag. 2);

" Ai clienti dicevo che l’investimento sarebbe avvenuto in obbligazioni e che quindi si trattava di un investimento sicuro.”

(pag. 4);

" Ribadisco di essermi fidato e di aver a mia volta assicurato i clienti sulla validità della garanzia, malgrado non avessi assunto nessuna informazione in merito e malgrado non sapessi qual era la società che avrebbe poi effettuato gli investimenti.”

(pag. 5);

AC 2 ha fornito analoga spiegazione nel verbale 3 agosto 2004 (AI 98):

" …mi venne detto che la società finanziaria che effettuava l’investimento aveva i contatti con le banche, in base ai quali vi era la possibilità di acquistare dei pacchetti di obbligazioni a prezzi interessanti.”

(pag. 3).

E in quello del 5 agosto 2004 (AI 119):

" Ribadisco che si trattava di investimenti da effettuare nel settore obbligazionario. TE 2 mi confermò più volte che si trattava di un investimento sicuro e che, tramite banche, acquistavano grossi volumi di obbligazioni senza specificare il tipo.

La verbalizzante mi chiede se io conosco la resa media di un’obbligazione, sia svizzera che europea, e mi chiede come fosse possibile garantire ai clienti un profitto variante tra il 10 ed il 20%.

TE 2, e AC 1, il quale riferiva le informazioni che gli venivano date dal primo, mi dissero che queste operazioni su obbligazioni garantivano una resa tale sufficiente a corrispondere ai clienti i profitti pattuiti nei contratti. Ribadisco che loro parlavano di obbligazioni, non so se intendessero fondi obbligazionari.”

(pag. 1);

" Ribadisco di non essere stato informato in merito agli investimenti che venivano effettuati dalla finanziaria e che non mi competevano.”

(pag. 2);

TE 2, che ha introdotto gli accusati alle persone che materialmente effettuavano l’investimento, ha narrato le gesta di tutta una serie di luminari germanici della finanza, soloni nel campo degli “investimenti particolari”, cioè a rendimento superiore a quello bancario.

Apprendiamo così che gli antecedenti dell’operazione di __________ erano tutt’altro che tranquillizzanti (AI 246, verbale 25 febbraio 2005):

" Entrai in particolare in contatto con tale __________. (…) Quest’ultimo propose un investimento presso il __________ di __________ ed un altro presso una __________ di __________. (…) Concretamente il denaro è stato accreditato su relazioni personali dei clienti investitori, sulle quali operava tale __________ di __________. (…) …__________ si accorse subito che qualche cosa non andava, malgrado che venissero versati dei piccoli interessi; per questo motivo __________ decise di ritirare il suo denaro (…) Una mattina __________ mi telefonò dicendomi che vi erano dei problemi perché la banca tedesca era sotto inchiesta (…) …più o meno contemporaneamente era scoppiato il caso __________. Al riguardo mi risulta che la banca avesse licenziato il direttore che lavorava con questo __________. (…) .. l’importo investito dai miei amici, dedotte le perdite di USD 300 mila, venne ritirato e fu mandato presso la __________ (…) i 4 milioni dei clienti di TE 1 vennero trasferiti a __________ dietro suggerimento del __________. (…) __________ per non farsi denunciare ci diede un riconoscimento di debito (…) …contestualmente ruppi i rapporti con il __________, in quanto quest’ultimo aveva in un primo tempo disposto di parte degli averi a __________ a titolo di anticipo sui suoi onorari (…) Nel frattempo avevo conosciuto un tale __________, cittadino __________; era lui che ci aveva aiutato quando vi era stato il problema a __________ dove ci era stato presentato da __________. Tramite __________ ho conosciuto tale __________, il quale era direttore della __________, società facente parte del gruppo __________. __________ mi presentò il suo superiore __________. Quest’ultimo mi impressionò notevolmente, sia per il suo curriculum che per le conoscenze che dimostrava. Devo dire che anche la sede della __________ a __________ mi impressionò, per il numero dei dipendenti e per i valori che apparentemente deteneva nei sotterranei per conto di svariate banche. __________ ci parlò – eravamo presenti io e __________ – della possibilità di fare investimenti a __________ con un capitale minimo di USD 10 milioni.”

(pag. 2 e 3).

All’impressionante curriculum di __________ deve senz’altro essere aggiunta la condanna a 6 anni e 3 mesi di prigione inflittagli il 14 novembre 2001 dal __________ per truffa (22 casi), appropriazione indebita, falsità in documenti e cartevalori e corruzione (AI 227).

Nel successivo verbale 12 maggio 2005 (AI 261) TE 2 sull’operazione ha spiegato che:

" __________, come detto esperto in strumenti finanziari, mi disse che la società __________ (nel seguito __________) avrebbe investito i capitali raccolti nell’acquisto e vendita di strumenti finanziari __________ sulla piazza di __________ e su banche __________. Lui si è limitato a dirci che acquistava delle obbligazioni __________ con un certo sconto che permetteva nella rivendita a breve di conseguire margini di profitto interessanti. In particolare i margini di profitto derivavano dal fatto che l’operazione veniva ripetuta 3 o 4 volte alla settimana.”

(pag. 2).

Al dibattimento TE 2 ha invece dichiarato che:

" L’operazione doveva consistere nell’acquisto e vendita di garanzie bancarie. Questo acquisto e vendita di garanzie avveniva con un piccolo margine di guadagno, ma questa operazione veniva eseguita più volte alla settimana. Si trattava in ogni transazione di garanzie diverse”.

Secondo la Corte, comunque, non esisteva alcun tipo di investimento, e il tutto era solamente una colossale catena di S. Antonio, in cui con parte dei soldi dei nuovi investitori venivano pagati interessi a quelli precedenti, mantenendo il raggiro in essere il più a lungo possibile per poi rendersi irreperibili alla scadenza prevista degli “investimenti”, che ovviamente non potevano essere rimborsati.

                                17.   Così stabilito che gli accusati non erano affatto in chiaro sull’oggetto dell’investimento, il suo svolgimento, come inizialmente prospettato, appariva invece chiarissimo e aveva un’apparenza tranquillizzante, dato che l’esistenza di garanzie bancarie a sua tutela fornite dalla __________ di __________ per conto degli operatori di __________ sembrava azzerare la possibilità di rischio per gli investitori. Secondo TE 2, quindi, (AI 246, verbale 27 febbraio 2005, pag. 3):

" L’investimento, così come previsto in origine, prevedeva che una volta ricevuta la garanzia bancaria rilasciata i capitali sarebbero andati presso la __________ di __________ per procedere all’investimento. In sostanza si trattava di un investimento a capitale garantito”.

Questo è quello che devono avere capito anche gli accusati, o quanto meno questo è ciò che gli accusati hanno prospettato ai loro clienti.

                                18.   Sebbene la documentazione contrattuale nei rapporti tra gli accusati e i loro clienti / investitori sia lacunosa, nel senso che per questa prima operazione finanziaria non esistono veri e propri contratti scritti di mandato del tipo di quelli normalmente usati in ambito fiduciario, è stato accertato che a tutti i clienti / investitori è stato chiesto, nel gennaio del 1998, di depositare temporaneamente il denaro dell’investimento su di un conto appositamente aperto a loro nome presso la __________ di __________. In seguito, al raggiungimento dell’obiettivo di raccogliere la somma necessaria a partecipare all’investimento di U$ 1 milione, ai clienti è stato chiesto di autorizzare il trasferimento del denaro su di un conto del __________ di __________ (in realtà i soldi sono andati al __________ di __________: AI 290, pag. 4) intestato alla società __________, ciò che è avvenuto il 13 febbraio 1998 (AI 290 Rapporto __________, all. 6).

In assenza di migliore documentazione contrattuale, significativo per la definizione del contenuto degli accordi intercorsi tra gli accusati e i clienti / investitori è il testo della “Lettera d’autorizzazione” che gli accusati hanno fatto firmare ai clienti per consentire il trasferimento dei loro soldi dalla __________ al __________.

Vi si legge, in particolare, che (per PL 6: AI 92, all. A; per gli altri clienti: cubo 4, plico n. 61):

" Autorizzo sin d’ora la __________ a trasferire detto importo unicamente dopo che sul conto sia pervenuta da primaria __________ una __________ o __________ della stessa verificata e convalidata della durata di 1 anno, inclusiva degli interessi annui del [saggio degli interessi come pattuito con il singolo cliente] %...”.

Si vede così che ai clienti / investitori veniva prospettata la totale sicurezza dell’investimento, siccome garantito da una garanzia bancaria rilasciata da un primario istituto, concetto, quello del “capitale garantito”, che ha fatto sicura presa sui clienti e che essi, sebbene imprecisi su altre circostanze, bene hanno evidenziato in sede di interrogatorio (cfr. p. es. AI 92, pag. 3: “…mi aveva assicurato che il capitale era garantito, nel senso che i fondi non si sarebbero spostati dalla banca”; AI 106, pag. 2: .”…AC 2 mi propose di investire del denaro con capitale garantito..”; AI 200, pag. 2: “…soprattutto si trattava di investimenti garantiti…AC 2 non mi ha parlato di rischi..”; AI 206, pag. 1: “AC 1 ha messo l’accento sul fatto che il capitale era garantito…”).

                                19.   Ciò corrispondeva del resto a quanto promesso agli accusati medesimi. Ancora al dibattimento, AC 1 ha spiegato che il denaro di cui all’investimento avrebbe nelle intenzioni (e secondo gli accordi) dovuto permanere su di un conto bancario, e per ciò nemmeno sarebbe stato materialmente utilizzato per l’investimento, svolgendo in pratica solo funzione di evidenza fondi per la società che procedeva alla moltiplicazione dei denari.

Invero, già sarebbe sembrato assai strano se nel contesto di un investimento al reddito del 10% mensile il promotore avesse fornito garanzia bancaria per il capitale investito, ma appare addirittura miracolosa la prospettiva di moltiplicare i denari senza nemmeno utilizzare i soldi dell’investimento.

Di fronte ad una simile assurdità, il Presidente in aula ha contestato agli accusati che a quel punto si sarebbe anche potuto chiedere ai geni della finanza di __________ di trasferire direttamente gli utili dell’operazione senza nemmeno mettere a disposizione il capitale investito, dato che lo stesso non veniva toccato. AC 1 ha dovuto dare atto della teorica correttezza del ragionamento.

                                20.   Contestualmente al trasferimento del denaro al conto del __________ della società __________, AC 1, in rappresentanza della __________ (società offshore gentilmente messagli a disposizione per l’operazione da TE 1), quale momento culminante della predetta trasferta a __________ ha sottoscritto con la __________ di __________, rappresentata alla firma da __________ e __________, un documento in lingua inglese denominato “__________”, il cui testo (AI 133, all. A) è tutto sommato innocuo e generico, limitandosi a stabilire il principio della collaborazione delle due società “for the purpose of participating in International trading programs involving top world bank instruments”. Ben più significativo era il documento denominato “__________” firmato unitamente all’altro e costituente parte integrante degli accordi, con il quale __________ prometteva al partner 12 pagamenti mensili, ognuno pari al 10% del capitale investito, durante il periodo di un anno, gravando questo impegno di un diritto dell’investitore al recesso dal contratto, con restituzione del denaro investito, nel caso di ritardo di più di 20 giorni bancari nel pagamento di una quota di profitti. Per effettuare l’investimento, il capitale di U$ 1 milione doveva essere trasferito sul conto bancario della __________ presso il __________ di __________ mentre che la “garanzia” per l’importo investito era costituita da un certificato di deposito emesso dalla “__________”.

AC 1 ha così descritto le circostanze della stipula del contratto (AI 97, verbale 3 agosto 2004, pag. 2):

" Qualche giorno dopo il bonifico a favore della __________ mi sono recato con TE 2, AC 2 e TE 1 presso la __________ a __________. Scopo della visita era quello di conoscere la società, firmare il contratto con la __________ in merito all’investimento e ricevere il certificato di deposito per il capitale di $ 1 milione investito. A __________ abbiamo dapprima incontrato __________, il quale ci ha fatto visitare gli uffici della __________ siti in uno stabile di due o tre piani e comprendenti pure una centrale di sicurezza ed un piano interrato con delle casseforti. Oltre a __________ vi era __________, che ci è stato presentato come socio della __________. Nel corso del pomeriggio ci siamo poi recati presso la __________, dove __________ portandoci il certificato di deposito. Qui abbiamo anche firmato il contratto tra la __________ e la __________ (di seguito __________), società che mi è stata messa a disposizione per l’occasione da TE 1 e questo perché non era possibile, secondo __________ e TE 2, ottenere il rilascio di un certificato di deposito per ogni singolo investitore o anche collettivamente per tutti e diciannove i miei clienti investitori”.

Sul ruolo di AC 2 in quell’occasione (AI 133, verbale 6 agosto 2004, pag. 3):

" Egli conosceva i termini dell’operazione, era venuto con me a __________ a vedere gli uffici __________. In quell’occasione ha assistito alla firma del contratto allegato al presente verbale quale doc. A. Ricordo che l’abbiamo letto assieme. Lui ha approvato il contratto dopodiché ha approvato il testo, ed io ho siglato il contratto in rappresentanza della __________. Ciò è avvenuto negli uffici della __________. Erano presenti, oltre a noi due, TE 1, TE 2, __________, __________ e __________. In quell’occasione ci è pure stato consegnato, credo da TE 2, il certificato originale nr. 1213”.

                                21.   Da qualche parte ci doveva essere l’inghippo, e così è puntualmente stato.

Una prima difformità tra quanto raccontato da AC 1 al dibattimento risiede nel fatto che il contratto prevede per la società che si occupa dell’investimento la possibilità di mettere mano al denaro investito, ciò che pare comunque logico, mentre che assurda è la pretesa di AC 1 di potere ammettere il contrario.

La seconda differenza tra quanto inizialmente prospettato agli accusati (e soprattutto tra quanto da loro promesso per iscritto ai clienti / investitori) è invece fondamentale ed è stata bene raccontata da TE 2 parlando dell’investimento da U$ 10 milioni da lui intermediato per altri investitori ma identico nelle modalità a quello degli accusati (AI 246, verbale 25 febbraio 2005, pag. 3):

" …ne parlai in banca…per studiare l’emissione di un documento attestante la disponibilità di un importo di almeno U$ 10 milioni…questo importo…sarebbe stato raggruppato su una relazione intestata ad una costituenda società offshore…solo al momento in cui la banca avesse ricevuto il preavviso concernente una garanzia bancaria rilasciata dalla __________ di __________”.

Ovviamente i truffatori di stanza a __________ non avevano alcuna intenzione di fornire garanzia per il denaro che intendevano incamerare, e quindi (verbale citato, pag. 3):

" …__________ propose dunque di fare la medesima operazione ma utilizzando dei certificati di deposito emessi dalla __________. L’investimento, così come previsto in origine, precedeva che una volta ricevuta la garanzia bancaria i capitali sarebbero andati presso la __________ di __________ per procedere all’investimento. In sostanza si trattava di un investimento a capitale garantito. Quando è caduta la variante __________, in pratica alla banca sono subentrate la __________ e la __________: la prima emetteva dei certificati di deposito che dovevano garantire l’investimento e in tal senso facevano le veci della garanzia bancaria, la seconda doveva effettuare gli investimenti con i capitali che le sarebbero stati messi a disposizione. Ovviamente spettava ai clienti accettare questa nuova situazione e meglio i certificati di deposito come garanzia. La banca __________ non volle avere a che fare con questa operazione”.

All’atto pratico, quindi, gli accusati invece di pretendere - come inizialmente prospettato loro e soprattutto come pattuito con i loro clienti una garanzia bancaria a tutela dell’importo investito, si sono contentati di accettare in surrogato un documento emesso dalla __________, il certificato di deposito n. 1213 del 4 febbraio 1998 (AI 290, allegato 4) che, ancorché recante l’emblema di un __________ (forse mutuato dalla locale __________ o dalle medagliette per __________ in uso nel __________), altro non è che una semplice ricevuta dei soldi recante la promessa di restituzione dell’import

72.2007.16 — Ticino Tribunale penale cantonale 16.03.2011 72.2007.16 — Swissrulings