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Ticino Tribunale penale cantonale 14.10.2008 72.2007.156

14 octobre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·668 mots·~3 min·4

Résumé

Ripetuto furto ai danni del datore di lavoro. Riconosciuto il sincero pentimento

Texte intégral

Incarto n. 72.2007.156

Lugano, 14 ottobre 2008/nk

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Marco Villa

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

 AC 1  

detenuto dall’8 maggio all’8 giugno 2006 ;

prevenuto colpevole di:

ripetuto furto

per avere,

a , nel periodo dal luglio 2003 fino all’8 maggio 2005,

in qualità di autista-magazziniere presso la ditta ,

a scopo di indebito profitto ed al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, ai danni del datore di lavoro, complessivamente ca. kg 1807 di salumi diversi, per un indebito profitto di ca. fr. 42'200.-, ottenendo, con la rivendita a terzi di ca. kg 1407, un guadagno di ca. fr. 13'500/14'500.-;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 139 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 156/2007 del 7 dicembre 2007, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico §  L'accusato  AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:25 alle ore 10:50.

Il Presidente, con il consenso delle Parti, procede alla correzione redazionale dell'imputazione di ripetuto furto il cui inizio e fine è da indicare nel periodo maggio 2003/8 maggio 2006.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale conclude chiedendo la conferma dell'atto di accusa con le precisazioni fatte all'inizio del dibattimento e, tenuto conto dell'attenuante specifica del sincero pentimento, la condanna dell'accusato ad una pena pecuniaria di 210 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna sospesa condizionalmente per due anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.-.

                                    §   Il Difensore, il quale, dopo aver posto in evidenza la figura e la personalità del suo assistito e ritenuta l'applicazione dell'attenuante del sincero pentimento, conclude chiedendo una riduzione della pena richiesta dal PP e l'esonero dal pagamento della multa.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   furto ripetuto

per avere,

a , nel periodo maggio 2003/8 maggio 2006, ripetutamente sottratto al fine di appropriarsene a danno del datore di lavoro , circa 1807 chilogrammi di salumi diversi con un indebito profitto di circa fr. 42'200.- ed un guadagno, a seguito di rivendita a terzi di circa 1407 chilogrammi, di circa fr. 13'500.- / fr. 14'500.-;

                            1.1.1.   trattasi di un quantitativo di merce sottratta inferiore;

                            1.1.2.   trattasi di un indebito profitto minore;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   Può beneficiare dell’attenuante specifica del sincero pentimento?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 CPP, le Parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 1.1.1 e parzialmente al quesito 1;

visti gli art.                      12, 34, 42, 44, 47, 48 lett. d, 48a, 51 e 139 n. 1 CP;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuto furto

                                         per avere,

                                         a , nel periodo maggio 2003/8 maggio 2006, ripetutamente sottratto al fine di appropriarsene a danno del datore di lavoro , circa 1807 chilogrammi di salumi diversi con un indebito profitto di circa fr. 21'000.- ed un guadagno, a seguito di rivendita a terzi di circa 1407 chilogrammi, di circa fr. 13'500.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato:

                               2.1.   alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento), corrispondenti a 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           208.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           458.--

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