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Ticino Tribunale penale cantonale 07.04.2011 72.2007.124

7 avril 2011·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,677 mots·~8 min·3

Résumé

Truffa per fr. 55'200 ai danni di un'anziana utilizzando un documento falso. Sentenza contumaciale. Devoluzione della cauzione e assegnazione all'accusatore privato

Texte intégral

Incarto n. 72.2007.124

Lugano, 7 aprile 2011/rb

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

Agnese Balestra-Bianchi, Presidente

Anna Grümann, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’imputata, con l’annuenza del difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatore privato:

PC 1, rappresentata da __________  

contro

AC 1, detta "__________",

in carcerazione preventiva dal 28 aprile 2007 al 18 maggio 2007 (21 giorni)

imputata, a norma dell’atto d’accusa nr. 121/2007 del 5 ottobre 2007, di

                                   1.   truffa

per avere,

a __________ e a __________,

nel periodo primavera/estate 2006-20.09.2006,

indotto PC 1, con inganno astuto, e segnatamente mediante false allegazioni e falsi documenti intesi a far leva sui di lei sentimenti, approfittando inoltre della sua veneranda età  e della sua conseguente debolezza, a consegnarle complessivi CHF 55’200/55'300.-, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ben sapendo di non essere in misura di restituire detto denaro, né di volerlo fare;

in particolare, per avere indotto PC 1 a consegnarle:

                               1.1.   a __________, presso il suo domicilio, nel corso della primavera/estate 2006, CHF 200/300.-, sostenendo, in urto con la verità, di necessitare di un aiuto finanziario per curare la sorellina gravemente malata;

                               1.2.   a __________, in data 06.09.2006, CHF 30'000.-, affermando, contrariamente al vero, che la sorella necessitava di un trapianto del midollo, mostrando, a sostegno delle sue allegazioni, un falso certificato medico da lei confezionato, a nome del “Centro Clinico

__________” (tradotto, in italiano, da tale Prof. __________, il 17.03.2006), attestante, sempre in urto con la verità, che la paziente (tale __________), necessitava di un innesto di midollo osseo e che le spese di ospedalizzazione ammontavano a € 30'000.-;

                               1.3.   a __________, in data 20.09.2006, CHF 25'000.-, affermando, sempre in urto con la verità, che, nel frattempo, la sorella era morta a seguito di un errore medico e che, per procedere nei confronti dei medici responsabili, necessitava di altro denaro per sostenere le relative spese giudiziarie;

                                   2.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

in due occasioni,

a __________ e ad __________,

in data 06.09.2006 e il 26.04.2007,

fatto uso, a scopo di inganno,

e segnatamente al fine di procacciarsi un indebito vantaggio, 

di due falsi documenti da lei confezionati;

in specie, per avere mostrato:

                               2.1.   a __________, in data 06.09.2006, a PC 1, un falso certificato medico da lei confezionato in circostanze di luogo e tempo non meglio precisate, a nome del “Centro clinico __________” (tradotto in italiano da tale Prof. __________ il 17.03.2006), al fine di indurre quest’ultima a corrisponderle del denaro, nelle modalità descritte al punto 1.2;

                               2.2.   ad __________, il 26.04.2007, a __________, direttore dell’albergo “__________”, un falso certificato medico da lei confezionato in circostanze di luogo e di tempo non meglio precisate, a nome del “Centro Clinico __________ /dott. __________” (tradotto in italiano da tale Prof. __________ il 10.02.2007), al fine di indurlo a fissarle un appuntamento con il titolare dell’albergo, con l’intento di ottenere da quest’ultimo un aiuto finanziario;

                                   3.   contravvenzione alla LF sul commercio ambulante

per avere,

a __________,

nel periodo 17.04.2007-28.04.2007,

venduto tovaglie e centrini ricamati incassando complessivi CHF 300.-, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione per esercitare il commercio ambulante;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli artt. 146 CP, 251 CP e 14 LF sul commercio ambulante;

Presenti

§  il Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1; §  il difensore d’ufficio DUF 1; §  il signor __________, in rappresentanza dell’accusatore privato PC 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:45.

Evase le seguenti

questioni:                        “La Presidente constata che l’imputata non si è presentata all’odierno dibattimento senza presentare giustificazioni di sorta, che peraltro nemmeno ha fatto pervenire al suo difensore.

La Presidente richiama e dà qui come integralmente riprodotto il verbale del dibattimento del 23.3.2011, dibattimento al quale l’imputata pure non aveva partecipato, senza giustificazione.

In quella sede l’imputata è stata nuovamente citata a comparire in data odierna, con raccomandata del 24.3.2011, inviata al suo domicilio di __________. La Presidente constata che la raccomandata è stata ritirata dall’imputata il 1.4.2011 (come attesta il documento doc. TPC 15, consegnato in copia alle parti).

In sintesi: in assenza di ogni giustificazione, trattandosi della seconda citazione, avendo l’imputata durante la procedura predibattimentale avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lei contestati, preso atto della situazione probatoria che consente quindi la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputata, sentite le parti sulla questione della contumacia, laddove:

                                     -   il PP postula che si faccia luogo oggi al dibattimento contumaciale, essendo date tutte le condizioni;

                                     -   il difensore, il quale dà atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia e quindi non si oppone alla continuazione del dibattimento;

                                     -   il rappresentante dell’accusatore privato, il quale pure postula che si proceda in contumacia.

La Corte, preso atto di tutto ciò, decide di far luogo al dibattimento in contumacia”.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

- premette che l’imputazione di contravvenzione alla LF sul commercio ambulante è prescritta, per cui l’imputata va da essa prosciolta;

- per il resto, illustra i requisiti oggettivi e soggettivi per i quali le rimanenti imputazioni hanno da essere confermate; postula quindi la condanna dell’imputata alla pena detentiva di 12 mesi e non si oppone alla concessione della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di anni 5;

- propone altresì la condanna dell’imputata al pagamento della tassa e spese giudiziarie;

- sostiene, a nome dell’accusatore privato, le pretese formulate per iscritto nel doc. TPC 12;

- avuto riguardo alla cauzione, ne postula la devoluzione con contestuale assegnazione all’accusatore privato a parziale risarcimento delle sue pretese, e ciò in applicazione degli art. 240 CPP e 73 CP;

                                    §   il signor __________, rappresentante dell’accusatore privato PC 1, il quale rinvia, per le pretese, all’istanza di risarcimento scritta (doc. TPC 12);

                                    §   DUF 1, Difensore dell’imputata AC 1, il quale formula le seguenti conclusioni:

- propone il proscioglimento della sua assistita dalle seguenti imputazioni:

• la truffa non sarebbe stata consumata per carenza del requisito dell’inganno astuto;

• la falsità in documenti di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa perchè vi è stato utilizzo del documento solo nei confronti del signor __________, il quale non era la persona che doveva essere ingannata e alla quale il documento era destinato;

• di contravvenzione alla LF sul commercio ambulante, siccome prescritta;

- ritenuto soltanto a carico della sua patrocinata il reato di falsità in documenti, la pena ha da essere ridotta, anche a motivo dell’attenuante della grave minaccia di cui all’art. 48 lett. a cifra 3; postula pertanto una massiccia riduzione della pena proposta dalla Pubblica Accusa, da porre al beneficio della sospensione condizionale, con un periodo di prova di anni 3;

- chiede lo svincolo della cauzione, che deve essere restituita alla persona che a suo tempo l’ha prestata alla sua patrocinata, dedotte la tassa e le spese giudiziarie;

- propone il rinvio al foro civile delle pretese dell’accusatore privato;

                                    §   il Procuratore pubblico in replica, si riconferma nelle sue precedenti conclusioni, osservando che l’imputata, quando è venuta in Ticino, utilizzava l’aereo, il che è poco compatibile con l’addotta situazione di assenza di mezzi. Contesta che, nel caso concreto di assenza ingiustificata, vi siano le condizioni per la restituzione della cauzione alla AC 1, e tantomeno alla persona terza che nulla risulta aver fatto per indurre AC 1 a presentarsi al dibattimento;

                                    §   DUF 1, Difensore dell’imputata AC 1, non duplica e si riconferma nelle sue allegazioni.

Preso atto che le parti hanno rinunciato con nota a verbale alla motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 103 segg., 109, 146, 251 CP;

82, 135, 240, 366, 367, 368, 371, 422 segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

AC 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

                               1.1.   truffa e falsità in documenti per avere,

a __________ e a __________,

in tre occasioni, nel periodo primavera/estate 2006 - 20.09.2006,

agendo a scopo di indebito profitto, ingannato con astuzia, utilizzando anche un falso documento, PC 1 inducendola a consegnarle complessivi fr. 55'200.-,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   AC 1 è prosciolta dalle imputazioni di falsità in documenti di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa e di contravvenzione alla LF sul commercio ambulante.

                                   3.   Di conseguenza,

AC 1 è condannata:

                               3.1.   alla pena detentiva di 9 (nove) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   a versare all’accusatore privato PC 1, rappr. da __________, l’importo di fr. 55'200.- più interessi del 5% dal 5 ottobre 2007 a titolo di risarcimento danni;

                               3.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi, ad eccezione delle spese per la difesa d’ufficio.

                                   4.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   5.   È ordinata la confisca di quanto in sequestro ed elencato nell’atto di accusa.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. Resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

                                   7.   Giusta l’art. 240 CPP, è ordinata la devoluzione della cauzione di fr. 10'000.-. La cauzione così devoluta è assegnata, in applicazione analogica dell’art. 73 CP, all’accusatore privato PC 1, rappr. da __________, a parziale copertura della pretesa riconosciuta al dispositivo 3.2.

                                   8.   La condannata è resa attenta al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

                                   9.   Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, la condannata può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. 

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                        La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)        fr.           265.-fr.           965.--

                                                             ===========

72.2007.124 — Ticino Tribunale penale cantonale 07.04.2011 72.2007.124 — Swissrulings