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Ticino Tribunale penale cantonale 28.11.2006 72.2006.8

28 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·792 mots·~4 min·4

Résumé

PROSCIOGLIMENTO DI UN CURATORE RITENUTO COLPEVOLE DI ESSERSI APPROPRIATO DI AVERI DELLA SUA CURATELATA

Texte intégral

Incarto n. 72.2006.8

Lugano, 28 novembre 2006/ep

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Locarno

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetuta appropriazione indebita aggravata

                                         per avere, in più occasioni, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato, a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali affidatigli, commettendo i fatti in qualità di curatore, e, meglio,

                                         per avere, a __________, e in altre località della Svizzera,

                                         nel periodo 4 novembre 1999 - 5 maggio 2003,

                                         agendo egli quale curatore di PL 1,

                                         impiegato, a profitto proprio e di terzi, valori patrimoniali di spettanza della curatelata, che gli erano stati affidatati nella sua qualità di curatore, per un importo complessivo di almeno CHF 135'829.-,

                                         e, meglio:

                               1.1.   per avere destinato a scopi personali parte dell'importo di cui al bonifico bancario di CHF 60'000.effettuato il 4 novembre 1999 sul suo conto n°  presso __________, nel quadro della soluzione del prezzo della compravendita del fondo n°  RFD di __________, venduto dalla curatelata,

                                         e ciò in ragione di CHF 20'829.-,

                                         impiegando segnatamente tali valori patrimoniali per il pagamento di esposizioni di sua esclusiva pertinenza,

                                         destinando invece l'importo residuo di CHF 39'171.- al pagamento di esposizioni di spettanza di PL 1;

                               1.2.   per avere, con valuta 5 maggio 2003, disposto il bonifico di CHF 115'000.-,

                                         addebitando il conto n°, intestato a PL 1, presso __________, accreditando il proprio conto giallo n°,

                                         utilizzando in seguito tale importo per pagamenti di sua esclusiva pertinenza;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti dall'art. 138 cifra 2 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 5/2006 del 23 gennaio 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv. DUF 1. §  L'interprete IE 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 16.40.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato l'atto di accusa e considerata la colpa grave dell'accusato, anche in ragione delle sue precedenti cariche di inquirente e tutore ufficiale, conclude chiedendo la condanna ad una pena di 19 mesi di detenzione da espiare, pena interamente aggiuntiva a quella di cui al DA 8.11.2004 del MP di Lugano.

                                         Chiede inoltre la confisca del conto bancario menzionato nell'atto di accusa e un risarcimento compensatorio allo Stato in ragione di fr. 20'000.-;

                                    §   Il Difensore, il quale, poste in evidenza la figura e la vita anteriore del suo assistito e ripercorsi brevemente i fatti, a mano delle cifre agli atti illustra alla Corte come la spesa complessiva per coprire il fabbisogno della defunta sig.ra PL 1 (ivi comprese le spese assunte post mortem e le indennità annue per la curatela), integralmente pagata dall'accusato, sia superiore all'importo di fr. 135'829.- ritenuto nell'atto di accusa. Contestando che in concreto vi sia stata appropriazione indebita, in mancanza dell'animus appropriandi, chiede, dunque, il proscioglimento del suo assistito.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta appropriazione indebita

                            1.1.1.   per avere, il 4 novembre 1999 impiegato a scopo personale l'importo di fr. 20'829.- invece destinato a PL 1;

                            1.1.2.   per avere, con valuta 5 maggio 2003, disposto, per uso personale a favore del suo conto postale, il bonifico di fr. 115'000.- addebitando il conto bancario presso __________ di PL 1;

                         1.1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome commessa in qualità di curatore;

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   3.   Deve subire la confisca del conto n. presso la __________?

                                   4.   Deve essere condannato ad un risarcimento compensatorio allo Stato?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 negativamente a tutti i quesiti;

visti gli art.                      18, 36, 41, 59, 63, 68, 138 n. 1 e 2 CP;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è prosciolto dall'accusa di ripetuta appropriazione indebita aggravata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono a carico dello Stato.

                                   3.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PL 1 2. IE 1  

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

Spese a carico dello Stato

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